Legittima la sanzione disciplinare all’avvocato che sia venuto meno ai doveri di correttezza, probità, decoro e diligenza

Per le Sezioni Unite è grave la condotta reiterata dell’incolpato (triplice alterazione dell’atto, del mandato), offensiva dei canoni deontologici. CDD: sospensione anni uno e mesi sei.

La pronuncia delle Sezioni Unite, ordinanza 1 ottobre 2025, riguarda un ricorso proposto all'avvocato interessato contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 83/2025 depositata il 28 marzo 2025. I fatti di causa sono relativi ad un giudizio disciplinare riguardante la responsabilità di un avvocato per tre capi di incolpazione per i quali veniva contestato di essere venuto meno, ripetutamente, ai suoi doveri. Il procedimento traeva origine da una segnalazione di un Tribunale territoriale Sezione lavoro al COA in data 21 gennaio 2019 avente ad oggetto alcune condotte tenute dal legale nel corso di una causa di lavoro dallo stesso instaurata con l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore. La condotta censurata sarebbe consistita nell'alterazione della procura 3 giugno 2017 dal legale già autenticata e depositata al fine di utilizzarla «nel successivo giudizio…così falsamente rappresentando l'apposizione della firma e la sua autenticazione nella successiva e materialmente falsificata data 8 aprile 2018. L'esposto segnalava altresì che l'avv…invitato dal Giudice a fornire l'originale della procura datata 3.06.2017…aveva prodotto un mandato datato 3.06.2017 palesemente difforme da quello già depositato nel predetto giudizio, con ulteriore falso materiale e ideologico». Il Consiglio di Disciplina, sul duplice presupposto che i fatti risultavano provati ed accertata la responsabilità del legale, «gli irrogava la sanzione della sospensione dell' esercizio dell'attività professionale per anni uno e mesi sei » (sospensione dall'esercizio della professione per un anno, su fatture, parcelle e precetti, per Cass., sez. un., sent, n. 26232 del 26-09-2025 ). Al riguardo il Tribunale disponeva CTU, che confermava la registrata triplice alterazione. Era stata realizzata appieno la condotta descritta dall'articolo 50 CDF, senza che potesse trovare posto la giustificazione secondo cui il legale abbia voluto solo tutelare gli interessi del cliente. Tra l'altro l'incolpato era stato imputato anche in un procedimento penale per la condotta di falso materiale commesso a pubblico ufficiale si sensi dell' articolo 477 c.p. ( Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ). Nella specie, lo scrutinio ha accertato che vi è stata una cosciente falsificazione del mandato rilasciato dal lavoratore al legale , poi utilizzato in altri procedimenti (sulla coscienza e volontarietà della condotta, v. art 4 del Codice deontologico, recante volontarietà dell'azione ). La condotta deontologicamente censurabile e censurata integra una deminutio per l'intera categoria . Il giudizio di gravità non è sindacabile dalla Cassazione, che giudica inammissibile il secondo motivo del ricorso, vertente sulla specie ed entità della sanzione. Infatti, la sua determinazione appartiene al tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (conf. Cass., sez. un., 24 gennaio 2020, n. 1609 ). Così, il ricorso, in toto , è rigettato. Con la (citata) decisione n. 83 del 2025, pubblicata l'11 settembre 2025, il Consiglio nazionale forense ha chiarito che il dovere di verità e lealtà dell'avvocato prevale su ogni altra esigenza, anche rispetto al mandato ricevuto dal cliente . Laddove si verifichi un conflitto tra la fedeltà al cliente e il rispetto della legge e della verità, l'avvocato deve scegliere la seconda, arrivando, se necessario, a rinunciare al mandato. In tema di autenticazione della firma (che non è equiparabile all'autenticazione notarile), v. Tribunale di Roma, Sentenza n. 12344/2025 del 09/09/2025. Secondo Cass. pen., sez. VII, Ordinanza n. 22877/2025 è inammissibile un ricorso penale perché presentato da un avvocato senza un regolare mandato difensivo da parte dell'imputato. La sola nomina come sostituto processuale non è stata ritenuta sufficiente a conferire la legittimazione per impugnare, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. L' articolo 485 c.p. , per falso in scrittura privata, è reato depenalizzato. Lo ricorda Cassazione penale, sez. V, sentenza 18/04/2017 n. 18657 . Così, la condotta dello “pseudo-avvocato” che falsifica sia la sottoscrizione di una procura alle liti, sia la firma di autentica di un avvocato della falsa sottoscrizione, integra gli estremi del delitto di falsità in scrittura privata ( articolo 485 c.p. ), oggi depenalizzato . Secondo il Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20 giugno 2024, n. 269, costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al momento di assumere l'incarico, ometta di accertare l'identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità delle generalità dallo stesso dichiarate, non rinunci tempestivamente al mandato. D'altra parte, Cass. n. 475/2025 , delinea i limiti di responsabilità professionale forense . Secondo Cass. civ., Sez. Unite sentenza n. 6439 del 11 marzo 2025 , l'avvocato è tenuto ad osservare i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense. La vicenda trattata da Cass. 1 ottobre 2025 n. 26473 è riferibile ad un caso di “falso seriale”?

Presidente Manna – Relatore Varrone Fatti di causa 1. L'avv. Ba.Lu. veniva tratto a giudizio disciplinare per rispondere di tre distinti capi di incolpazione con i quali gli veniva contestato di essere ripetutamente venuto meno ai principi di lealtà correttezza, probità, dignità e decoro e diligenza, in violazione degli articoli 2 comma 4, 3, comma 2, e 17, comma 1, lett. h), della legge n. 247 del 2012 in relazione agli articolo 4 e 20, 9, 50 co. 1, 2 e 5 CDF. Il procedimento aveva origine dalla segnalazione da parte del Tribunale di B, Sezione lavoro, al COA di B, in data 21.1.2019, di alcune condotte tenute dall'avv. Ba.Lu. nel corso della causa di lavoro RG n. 913/2018, da lui instaurata con l'impugnazione del licenziamento del lavoratore Si.Ka. In particolare, il COA veniva informato che l'avv. Ba.Lu. aveva alterato la procura datata 03.06.2017 - dallo stesso già autenticata e depositata nel procedimento RG N. 1650/2017 - al fine di farne uso nel successivo giudizio RG N. 913/2018, così falsamente rappresentando l'apposizione della firma e la sua autenticazione nella successiva e materialmente falsificata data del 08.04.2018. L'esposto segnalava, altresì, che l'avv. Ba.Lu., invitato dal Giudice ad esibire l'originale della procura datata 03.06.2017, che risultava allegata agli atti del procedimento n. 1650/2017, aveva prodotto un mandato datato 03.06.2017, palesemente difforme da quello già depositato nel predetto giudizio, con ulteriore falso materiale e ideologico. 2. Il CDD, ritenuti provati gli addebiti e sussistente la responsabilità dell'incolpato, gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno e mesi sei. Il Collegio di disciplina evidenziava come la condotta descritta nei primi due capi fosse relativa all'alterazione della data del primigenio mandato - originariamente sottoscritto dal sig. Si.Ka. il 03.06.2017 e regolarmente utilizzato nel procedimento RG 1650/2017 - e sul suo indebito successivo utilizzo. La Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal Tribunale di B - versata anche agli atti del procedimento e comunque confermata in udienza dalla teste dott.ssa Bi.Ma. - comprovava senza ombra di dubbio che una prima alterazione di quella stessa procura sottoscritta in data 03.06.2017, era avvenuta con la trasformazione della data 3.6.17 nella data 28.9.17 e con utilizzo di quel mandato da parte dell'avv. Ba.Lu. per l'impugnazione del licenziamento del sig. Si.Ka. con la raccomandata del 15.11.2017. Una seconda alterazione di quel medesimo mandato era avvenuta con la trasformazione dell'originaria data 3.6.17 in quella 8.4.18 , utilizzata dall'incolpato per aprire il contenzioso cautelare RG 913/2018. La consulenza tecnica aveva ravvisato la perfetta coincidenza delle sottoscrizioni vergate dal sig. Si.Ka., tanto che le firme erano tutte perfettamente sovrapponibili. Una terza alterazione era stata effettuata a seguito dell'invito del Giudice a produrre l'originale mandato recante la data del 3.6.2017 nel tentativo dell'avv. Ba.Lu. di sottrarsi al giudizio relativo alla falsità dei mandati. 3. L'avv. Ba.Lu. proponeva personalmente impugnazione avverso la decisione del CDD di B chiedendo al CNF in via principale l'annullamento e, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione della censura ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione della durata della sospensione. 4. Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso. 4.1 Con riferimento ai primi due capi d'incolpazione risultava provato per stessa ammissione dell'avv. Ba.Lu., che egli aveva alterato la data del mandato a sue mani sottoscritto dal sig. Si.Ka. il 03.06.2017 e regolarmente depositato nel procedimento RG 1650/2017, per utilizzarlo indebitamente in altre sedi. Priva di pregio e non accoglibile era la tesi del ricorrente di aver agito nell'interesse e con il consenso del cliente, in quanto circostanze inidonee ad escludere il rilievo deontologico del fatto. Neppure rilevava il fatto che la firma nell'originale mandato fosse autentica. La contestazione per cui vi era stata condanna riguardava proprio l'alterazione del mandato, conferito per uno specifico scopo, poi indebitamente utilizzato in altri procedimenti. L'organo giudicante richiamava il principio secondo cui la sottoscrizione del legale nella autentica quale pubblico ufficiale vale a confermare non solo che il cliente ha apposto la sua firma dopo essere stato identificato, ma altresì che la firma dell'assistito è stata apposta in quella specifica data e con il preciso scopo di essere utilizzata per un determinato giudizio. Dunque, l'alterazione del giorno, del mese e dell'anno indicati nel mandato era sufficiente da sola a realizzare appieno la condotta descritta nell'articolo 50 CDF senza che potesse trovare alcuna giustificazione la necessità di tutelare il cliente. L'incolpato era stato anche imputato in un procedimento penale per la condotta di falso materiale commesso da pubblico ufficiale  ex articolo 477 c.p. ; in tale processo l'avv. Ba.Lu. aveva chiesto e ottenuto la messa alla prova e la decisione impugnata, diversamente da quanto da lui sostenuto con il ricorso, lungi dall'attribuire rilevanza probatoria alle risultanze del procedimento penale, si era limitata a menzionare il proscioglimento per superamento della messa alla prova quale ulteriore circostanza che confermava la realizzazione del falso e ad affermare che il proscioglimento in sede penale non elide la responsabilità disciplinare dell'incolpato. Del pari doveva ritenersi corretta la motivazione del primo giudice là dove aveva evidenziato che la violazione di cui all'articolo 50 c.d. contestata con il capo a) dell'incolpazione doveva ritenersi configurata anche rispetto all'atto stragiudiziale - l'invio della raccomandata di impugnazione stragiudiziale del licenziamento - in quanto atto prodromico, necessario e obbligatorio, per l'instaurazione del successivo giudizio innanzi al Tribunale. La consapevole falsificazione e il consapevole utilizzo dei mandati da parte dell'avv. Ba.Lu. nei procedimenti in materia di lavoro configuravano l'addebito contestato di cui ai capi a) e b) dell'incolpazione, con violazione non solo del dovere di verità, ma altresì degli obblighi deontologici di probità, lealtà, correttezza e diligenza nell'adempimento della professione. Le doglianze del ricorrente erano infondate anche rispetto al capo c) dell'incolpazione. Secondo l'avv. Ba.Lu. egli aveva prodotto gli unici documenti originali in suo possesso e cioè un ( originale e residuo ) mandato rilasciato in data 3.6.2017 e quello datato 28 settembre 2017 (e la cui data era stata modificata in quella dell'8 aprile 2018), così ottemperando nell'unico modo possibile all'ordine del giudice. Risultava, tuttavia, dai documenti acquisiti dal CDD - e dalle stesse dichiarazioni rese dal Ba.Lu. in sede di dibattimento - che la procura originale datata 3 giugno 2017 non era mai stata utilizzata e che, invece, era stata modificata due volte, dapprima apponendovi la data del 28 settembre 2017 e successivamente quella dell'8 aprile 2018. Risultava, altresì, dalle medesime dichiarazioni dell'incolpato che erano stati depositati tre documenti: i) la procura del 3 giugno 2017, ormai recante la data dell'8 aprile 2018, in originale; ii) copia della procura del 28 settembre 2017 (la quale, però, risultava comunque da una precedente alterazione della data della medesima procura del 3 giugno 2017; iii) originale di un ulteriore mandato ottenuto in data 3 giugno 2017 e mai utilizzato. Secondo il CNF risultava evidente l'intento di confondere il giudice rispetto alla propria precedente condotta falsificatoria. Anche il secondo motivo di impugnazione relativo alla dosimetria della pena doveva essere respinto in considerazione della gravità della condotta in relazione alla dignità, onorabilità e rispettabilità della professione, in quanto condotta idonea a sminuire la credibilità della intera categoria. Il ricorrente aveva consapevolmente utilizzato un atto originale e lo aveva alterato per utilizzarlo in fasi diverse, proponendo poi al Giudice un atto ancora diverso, anziché dichiarare l'impossibilità di produrre l'originale datato 3/6/17 in quanto irrimediabilmente alterato. Non poteva ritenersi scriminante o attenuante la circostanza che l'assistito avesse autorizzato e prestato il consenso al suo avvocato affinché modificasse la data, in quanto il mandato era stato conferito e utilizzato per uno specifico atto e ogni successiva azione richiedeva un diverso mandato originale. Inoltre, la produzione in giudizio del mandato aveva una estensione ed un effetto che andavano ben oltre la disponibilità delle parti, dovendo attestare ai terzi la verità e l'autenticità di determinati fatti ed atti. Proprio la gravità dei comportamenti contestati, la consapevolezza e reiterazione, imponevano di confermare la sanzione comminata. 5. L'avv. Ba.Lu. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria depositata in prossimità dell'udienza, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. 6. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente l'avv. Ba.Lu., evidenziando il rischio di un grave danno, chiede la sospensione del provvedimento impugnato. 1.1. Il Collegio, in punto d'ammissibilità dello strumento, reputa di dovere dare continuità all'indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 6967/2017 di queste Sezioni Unite, con la quale si è affermato che l'istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest'ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare. L' articolo 36, comma 6, della L. n. 247 del 2012 , limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l'esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso (( Cass. Sez. U., 26/07/2024, n. 20877 ). 1.2. Nel merito l'istanza resta assorbita, come si vedrà, dalla pronuncia di infondatezza di entrambi i motivi di ricorso. 1.3 Ancora in via preliminare deve condividersi quanto osservato dal P.G. nelle sue conclusioni circa la non decorrenza del termine di prescrizione dell'illecito di cui all' articolo 56 della L. n. 247 del 2012 . Nella specie, infatti, gli illeciti disciplinari di cui ai capi a) e b) presentano i tratti di una contestazione unitaria (capo a): dal 28/09/2017 al 14/05/2018, capo b) dall'8/04/2018 e sino al 17.04.2019). L'illecito di cui al capo c) è contestato alla data del 5/9/2018. La fattispecie concreta sub iudice è connotata dalla alterazione e dalla utilizzazione, reiterata e continuata, del medesimo atto - procura datata 3.06.2017 recante la firma di Si.Ka. - sia in fase stragiudiziale che processuale. Si è quindi realizzata una condotta illecita, offensiva dei canoni deontologici, protratta e reiterata nel tempo, alla cui cessazione soltanto va ancorato il decorso del termine prescrizionale, in conformità al principio enunciato dalla  Cass., Sez. U, 29 maggio 2023 n. 14957  e alla giurisprudenza consolidata ( Cass. Sez. U, 10/09/2024 n. 24285 del 10/09/2024 , relativa a contestazione che comprendeva anche l'uso consapevole di mandati e documenti falsi). Pertanto, in nessun caso sono decorsi i termini di cui all' articolo 56 della L. n. 247 del 2012 , stante l'unitarietà delle condotte contestate, la presenza di atti interruttivi e la non decorrenza del termine ultimo di sette anni e sei mesi. 1.4 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 4, comma 1, ed articolo 50, commi 1, 2 e 5 C.D.F. Si censura la decisione del CNF nella parte in cui riconosce la responsabilità disciplinare dell'incolpato indipendentemente dalla sussistenza dell'elemento psicologico ovvero dalla c.d. suitas della condotta. Il Consiglio Nazionale Forense avrebbe erroneamente interpretato la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, che invece, per concretizzarsi, non deve solo verificarsi nel suo elemento materiale ed oggettivo, ma anche in quello soggettivo e quindi di carattere psicologico, che il CNF definisce, sulla scorta della scienza penalistica, suitas. L'ordine del Giudice rivolto all'Avv. Ba.Lu. aveva ad oggetto l'onere di depositare in cancelleria l'originale dei mandati del 3 giugno 2017 e del 28 settembre 2017 . Il ricorrente depositava quindi in originale i seguenti documenti: mandato del 28 settembre 2017 (con la necessaria ed inevitabile precisazione che la stessa ormai recava la data 8 aprile 2018, per via della modifica della data), ed il mandato 3 giugno 2017. Quest'ultimo altro non era se non il secondo originale, firmato dal sig. Si.Ka. lo stesso giorno e rimasto nel fascicolo di studio. Il ricorrente richiama le sue difese e afferma di aver sempre ammesso che la procura fosse la medesima, salvo il cambio di data, e sostiene che, nonostante ciò, la procura non sarebbe nulla, ma valida, in quanto la data non sarebbe elemento essenziale dell'atto, e la nullità relativa a tale elemento non sarebbe idonea ad inficiare la validità complessiva dell'atto processuale. Quindi, l'elemento soggettivo e la suitas della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie non sarebbero ravvisabili in questo caso, in quanto il ricorrente voleva certamente iniziare un nuovo giudizio valendosi della medesima procura conferita in un giudizio precedente, ma non confondere il giudice rispetto alla propria precedente condotta falsificatoria . 1.5 Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ( articolo 36, comma 6, L. n. 247/2012 ); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all' articolo 111 Cost.  (Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell'articolo 56, terzo comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell' articolo 360 c.p.c.  apportata dall' articolo 54 D.L. n. 83/2012 , convertito in  L. n. 134/2012 , è denunciabile in cassazione il vizio motivazione (Sez. U., 10/10/2024, n. 26369, Rv. 672372 - 03). La relativa censura, come è noto, può riguardare solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 ;  Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 ). In questa sede, pertanto, il ricorrente non può chiedere una revisione dell'accertamento di fatto, condotto dal CNF sulla scorta dei documenti di causa, e ciò anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della suitas in relazione alla condotta costituente illecito disciplinare. D'altra parte, più volte questa Corte ha affermato che la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso. Quest'ultimo deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti (S.U. n. 13456, 29/05/2017, Rv. 644367 - 02; conf., ex aliis, S.U. n. 8242/2020, non massimata). La sentenza impugnata, in relazione a tutti i tre capi di incolpazione, ha motivato ampiamente sulla rilevanza disciplinare della condotta anche sotto il profilo soggettivo, evidenziando peraltro che la falsificazione del mandato - delitto doloso - ha comportato anche un procedimento penale concluso con il proscioglimento solo per il buon esito della messa alla prova. Infatti, nella specie vi è stata una consapevole falsificazione dell'originario mandato rilasciato dal lavoratore Si.Ka. all'avv. Ba.Lu. che lo ha poi utilizzato in altri procedimenti in materia di lavoro per contestare la legittimità del suo licenziamento. Tale condotta integra, anche sotto il profilo della volontarietà dell'azione, gli addebiti contestati con violazione non solo del dovere di verità, ma altresì degli obblighi deontologici di probità, lealtà, correttezza e diligenza nell'adempimento della professione. Peraltro, il CNF, con riferimento al capo c), ha evidenziato la particolare gravità della condotta che aveva lo scopo evidente di confondere il giudice rispetto alla propria precedente condotta falsificatoria. Da quanto si è detto emerge una sicura e piena consapevolezza e conoscenza dell'illiceità della condotta connotata dalla coscienza e volontà di cui all'articolo 4 del nuovo Codice deontologico recante volontarietà dell'azione, che ricorre quando, con un atto consapevole volitivo si tiene un comportamento illecito. Ne consegue una presunzione di colpa con il preciso onere a carico dell'incolpato di escludere l'addebito attraverso la prova dell'inevitabilità dell'errore o della sua non riferibilità. Tale prova non è stata fornita dall'avvocato Ba.Lu. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non prenderebbe in considerazione documenti ed argomentazioni decisive per il giudizio, quantomeno in ordine alla sanzione applicabile in concreto, dal momento che non sarebbero stati considerati alcuni elementi che permetterebbero di rimodulare al minimo la sanzione, quali l'ammissione del fatto, il consenso della persona assistita, l'assenza di conseguenze dannose, i motivi di rilievo umano e morale, la buona fede dell'incolpato e la resipiscenza dimostrata. Nemmeno sarebbe stata presa in considerazione la condotta processuale del ricorrente, che presentava sua sponte la decisione della Corte di Cassazione all'esito dell'ultimo grado del giudizio di lavoro, e la rinuncia ad un teste di parte ricorrente, Signora Pl.St., sebbene regolarmente intimata, al fine di non gravare il processo di ulteriori rinvii. Del tutto omessa sarebbe anche la valutazione di un altro decisivo fatto, e cioè l'ammissione del fatto da parte dell'incolpato, nonché la sua resipiscenza, elementi presenti fin dalle prime difese del ricorrente. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell'entità della sanzione non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Il CNF ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali ha reputato corretta la decisione di primo grado sull'entità della sanzione in considerazione della piena consapevolezza della condotta di falsificazione e della gravità che assume la ripercussione di tale condotta sulla dignità e sulla onorabilità e rispettabilità della professione, in quanto idonea a sminuire la credibilità della intera categoria. Il giudizio di gravità, che ne ha tratto il giudice disciplinare, come si è anticipato, non è sindacabile davanti a questa Corte. Deve ribadirsi in proposito che: In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ( Cass. Sez. U., 24/01/2020, n. 1609 , Rv. 656708 - 02). 3. Il ricorso è, dunque rigettato. 4. Nulla è da statuire in punto di spese processuali. 5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell 'articolo 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/200 2, inserito dall'articolo 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;