Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la confisca ordinaria, in quanto mancava la prova che il denaro costituisse il profitto del reato contestato (mera detenzione, non cessione), e ha censurato la confisca allargata ex articolo 240- bis c.p., rilevando l’assenza di motivazione sulla sproporzione tra il denaro confiscato e la capacità reddituale dell’imputato.
La Corte di Cassazione interviene in tema di confisca di somme di denaro nei procedimenti per reati in materia di stupefacenti , chiarendo i limiti applicativi delle misure ablatorie ordinarie e allargate. Nel caso esaminato, il GIP di Siracusa aveva disposto, in sede di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p., la confisca di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, condannato per detenzione ai fini di spaccio ex articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ricorreva in Cassazione deducendo l'assenza di prova che il denaro fosse provento diretto del reato contestato, trattandosi di mera detenzione e non di cessione di stupefacenti, e lamentando la mancata motivazione sulla sproporzione patrimoniale richiesta per la confisca allargata. La Suprema Corte accoglie il ricorso: la confisca ordinaria ex articolo 240 c.p. è possibile solo se il denaro costituisce il profitto del reato per cui si è condannati. Nel caso di specie, non essendo contestata la cessione, manca il necessario collegamento tra la somma e il reato. Quanto alla confisca allargata ex articolo 240- bis c.p., la Corte sottolinea l'obbligo per il giudice di motivare sulla sproporzione tra i beni sequestrati e la capacità reddituale dell'imputato, onere non assolto dal giudice di merito. Pertanto, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la restituzione delle somme all'avente diritto e ribadendo i principi di legalità e tassatività delle misure di confisca.
Presidente De Amicis – Relatore Ianniciello Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa applicava - ai sensi dell' articolo 444 cod. proc. pen. - nei confronti di P.S.G. la pena concordata in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309 e disponeva la confisca ai sensi degli articolo 240 e 240-bis cod. pen. delle somme di danaro dallo stesso detenute. 2. P.S.G., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: - violazione di legge in relazione all' articolo 240 cod. pen. e vizio di motivazione non essendovi prova che il danaro fosse provento e/o profitto del reato, peraltro contestato sotto forma di detenzione e non di cessione di sostanza stupefacente; - vizio di motivazione per omissione quanto alla sproporzione tra il danaro confiscato e la effettiva capacità reddituale in relazione alla confisca allargata ex articolo 240 - bis cod. pen. 3. Alla odierna udienza - svolta in forma scritta - il P.G. ha inviato conclusioni come in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio disponendo la restituzione delle somme all'avente diritto. 2. Il Giudice del merito ha disposto la confisca ai sensi degli articolo 240 e 240 - bis cod. pen. del danaro rivenuto nella disponibilità dell'imputato nei confronti del quale veniva applicata la pena concordata in relazione a condotte di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente ex articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. 2.1. L' articolo 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (cfr. Sez. Un. n 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707). Pertanto, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. 2.2. Nondimeno, nel caso in esame, all'imputato è stata contestata solo la condotta di mera detenzione a fini di spaccio e non anche la condotta di cessione a terzi e a titolo oneroso di sostanze stupefacenti. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Il danaro confiscato non costituisce, allora, il profitto del reato in contestazione, potendo al più essere l'introito del corrispettivo di diverse e pregresse condotte illecite di cessione di droga, che sono tuttavia fuori dal fuoco della contestazione. Mancando il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, la confisca disposta ai sensi dell' articolo 240 cod. pen. è illegittima, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. 2.3. Quanto alla confisca allargata, l' articolo 240 - bis cod. pen. (già articolo 12 - sexies, d.l. 8 giugno 1992) prevede una misura di sicurezza patrimoniale per un catalogo di reati spia , tra cui rientra anche l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. ai sensi dell'articolo 85 - bis nella versione successiva alla novella del 13 novembre 2023, n. 129, ratione temporis applicabile, essendo i fatti - reato in contestazione successivi alla riforma. Detta misura presuppone che il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o di cui risulta avere - a qualsiasi titolo - la disponibilità in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica. E' giustificata dalla particolare gravità dei delitti ed è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa in quanto fondata su tre elementi: a) la qualità di condannato per determinati reati; b) la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica; c) la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. Dunque, in presenza di dette condizioni, si presume che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01). Pur non realizzando un'inversione dell'onere della prova, è comunque onere del soggetto interessato l'allegazione di fatti di segno contrario (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01) e, anche nel caso di patteggiamento, spetta al giudice la verifica dei presupposti con onere di congrua motivazione lì dove provveda alla ablazione di beni o danaro. Va, infatti, al tal riguardo richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 02) secondo cui «se la sentenza dispone una misura di sicurezza sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa -che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione [...]- è impugnabile [...] con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex articolo 606, comma 1, cod. proc. pen. ». 2.4. Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure non ha assolto all'onere motivazionale su di lui incombente, avendo disposto la confisca allargata della somma di danaro, caduta in sequestro, senza la disamina dei presupposti giustificativi e senza null'altro specificare in punto di sproporzione tra il reddito posseduto e il danaro rinvenuto nella disponibilità del P.S.G.. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con restituzione delle somme di danaro in favore dell'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, che elimina, disponendo la restituzione delle somme di denaro in favore dell'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell 'articolo 626 cod. proc. pen .