La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Isaia ed altri c. Italia, pronunciata il 25 settembre 2025, segna un passaggio cruciale nell’evoluzione del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali. Il caso ha riguardato tre cittadini italiani cui erano stati confiscati beni sulla base dell’articolo 24 d.lgs. n. 159/2011, dopo che i giudici nazionali avevano ritenuto il primo ricorrente soggetto socialmente pericoloso fino al 2008. Gli immobili e le somme di denaro oggetto di ablazione, tuttavia, erano stati acquisiti in anni successivi, tra il 2010 e il 2018, ed erano formalmente intestati alla moglie e al figlio dell’uomo.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le autorità italiane abbiano applicato la confisca in modo arbitrario, basandosi solo sulla sproporzione patrimoniale e senza ricostruire un nesso effettivo con i reati produttivi di reddito illecito. Tre sono i punti cardine che emergono dal ragionamento della Corte. In primo luogo, la necessità di provare un legame sostanziale tra i beni confiscati e le condotte criminose : il mero scarto tra reddito lecito e patrimonio non basta a giustificare un’ablazione che incide in modo così incisivo sul diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU. In secondo luogo, il criterio della correlazione temporale . Nel caso concreto, la pericolosità sociale era stata accertata fino al 2008, ma i beni erano stati acquisiti molto tempo dopo. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, già nel caso Spinelli del 2015, la pericolosità costituisce non solo presupposto ma anche “misura temporale” dell’ablazione. La giurisprudenza successiva ha ammesso la possibilità di confiscare beni successivi , purché siano presenti “indici altamente dimostrativi” della loro derivazione dalla provvista illecita formatasi in precedenza (Cass. pen., n. 12329/2020). Nel caso Isaia, quegli indici non sono stati adeguatamente accertati. Infine, il terzo pilastro: la tutela dei terzi . Nessun bene era intestato direttamente al primo ricorrente, ma le corti italiane hanno ritenuto comunque che fossero nella sua disponibilità senza motivare in modo sufficiente perché la titolarità della moglie e del figlio fosse solo fittizia. La severità della Corte emerge con particolare nettezza nel passaggio in cui si afferma che le decisioni interne erano affette da carenze “così gravi e manifestamente incompatibili” con i limiti nazionali e convenzionali da risultare arbitrarie. Una formula che, in ambito CEDU, equivale a una bocciatura radicale. Non meno interessante è la dissenting opinion del giudice italiano Raffaele Sabato. Egli ha innanzitutto sostenuto che i ricorsi fossero inammissibili in radice, perché fondati su application forms troppo scarne , prive di una chiara esposizione dei fatti e delle violazioni denunciate. In secondo luogo, ha criticato la maggioranza per aver trasposto al caso italiano criteri elaborati in relazione alla Bulgaria nei casi Todorov (2021) e Yordanov (2023). A suo avviso, quella giurisprudenza è country-specific e non può essere estesa a ordinamenti diversi . Ha richiamato, a conforto, la sentenza Păcurar c. Romania (2024), in cui la Corte aveva distinto i precedenti bulgari e apprezzato il modello italiano di confisca. Infine, Sabato ha accusato la maggioranza di avere frainteso i fatti, ignorando la ricostruzione patrimoniale svolta dai giudici italiani e la catena di reinvestimenti che avrebbe dimostrato la derivazione dei beni dai proventi illeciti. Lo scontro tra la maggioranza e il dissenso mette in luce una tensione più profonda. Da un lato, l’ approccio sostanzialista della giurisprudenza italiana , che privilegia la funzione preventiva e riparatoria della confisca. Dall’altro, l’ approccio garantista della Corte di Strasburgo , che richiede un collegamento causale puntuale, una motivazione articolata e un controllo più stretto sul rispetto delle garanzie dei terzi. L’ordinamento italiano, attraverso il Codice antimafia e le interpretazioni della Cassazione, aveva già sviluppato strumenti come la confisca “ritardata” , ammettendo l’ablazione di beni successivi al periodo di pericolosità se provata la continuità patrimoniale con il passato illecito. La Corte EDU sembra ora alzare ulteriormente l’asticella, chiedendo indagini patrimoniali più sofisticate e motivazioni più robuste. Le conseguenze pratiche sono rilevanti. I tribunali italiani dovranno abbandonare la prassi , talvolta diffusa, di fondare i provvedimenti di confisca sulla sola sproporzione patrimoniale , e procedere a una ricostruzione dettagliata della catena di provenienza dei beni. Le difese avranno maggiori margini per contestare l’assenza di nesso causale, mentre il legislatore potrebbe essere chiamato a introdurre criteri più precisi per l’accertamento degli “indici fattuali altamente dimostrativi”. In prospettiva, la sentenza Isaia non abroga la confisca di prevenzione , ma ne ridisegna i confini . Essa resta compatibile con la Convenzione, ma deve fondarsi su presupposti probatori più solidi e su una motivazione che tenga conto dei diritti dei terzi e dei limiti temporali della pericolosità. Si tratta di un richiamo severo che non indebolisce in astratto l’istituto, ma ne impone un uso più rigoroso e trasparente. In conclusione, il caso Isaia si colloca nel solco di un pro cesso di europeizzazione della disciplina patrimoniale antimafia . La Corte EDU invita l’Italia a preservare l’efficacia di uno strumento centrale nella lotta alla criminalità organizzata, ma senza derogare ai principi dello Stato di diritto. La sfida sarà quella di coniugare prevenzione e garanzie, efficacia e legalità, in un equilibrio che consenta al tempo stesso di proteggere la società dai capitali illeciti e di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini
CEDU, sez. I, Isaia c. Italia, 25 settembre 2025, ricc. nn. 36551/22, 36926/22, 37907/22