La Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore detenuto contro il Ministero della Giustizia, ribadendo che il rapporto di lavoro carcerario deve essere considerato unico e continuativo, anche nei periodi di sospensione tra una “chiamata al lavoro” e l’altra.
La pronuncia chiarisce infatti che tali periodi, essendo privi di potere decisionale da parte del detenuto e legati a esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria, non possono determinare interruzioni del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi. La prescrizione, pertanto, decorre solo dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro, e non dalla fine dello stato detentivo né da eventuali pause intermedie, salvo circostanze particolari (età, salute, idoneità al lavoro). Il caso trae origine dal ricorso di un detenuto che aveva svolto attività lavorativa all'interno del carcere dal 2004 al 2017, in diversi istituti e con mansioni variabili . La Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto solo una parte delle sue spettanze, ritenendo prescritte le pretese relative ai periodi antecedenti a un'interruzione annuale tra luglio 2016 e luglio 2017, sulla base della mancanza di continuità lavorativa. La Suprema Corte ribalta l'impostazione della Corte territoriale, accogliendo le doglianze del ricorrente e aderendo a un orientamento ormai consolidato ( Cass. 17476/2024 , 17478/2024 , 5510/2025 ). Secondo la Cassazione il rapporto di lavoro carcerario , caratterizzato da turnazioni e sospensioni non imputabili al lavoratore, deve essere considerato unico . I periodi di inattività, determinati esclusivamente da esigenze organizzative e privi di volontarietà da parte del detenuto, non costituiscono interruzioni rilevanti ai fini della prescrizione. Pertanto, il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro, e non dalle pause intermedie o dalla fine dello stato detentivo. Peraltro, l'onere di provare l'interruzione del rapporto grava sull'Amministrazione.
Presidente Tricomi – Relatore Buconi Fatto 1.La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato il Ministero della giustizia a corrispondergli la somma di € 568,07 a titolo di retribuzione per il lavoro carcerario svolto da agosto 2016 a settembre 2017 ed ha ritenuto prescritte le pretese fino al luglio 2016. Il P.S. aveva dedotto di avere prestato lavoro carcerario in qualità di detenuto da agosto 2004 a settembre 2017 e di avere svolto in particolare mansioni di scopino, piantone, porta vitto, apprendista di lavorazioni tessuti, aiuto sarto ed imbianchino con le decorrenze indicate nel ricorso; aveva chiesto pertanto il pagamento della somma di € 10.969,46. 2. La Corte territoriale ha escluso la decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto nel lavoro carcerario ed ha individuato la cessazione del rapporto con la fine dell'attività lavorativa; ha inoltre ritenuto che la sospensione della prescrizione permanga fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. Ha rilevato che il Ministero aveva eccepito la prescrizione delle pretese del P.S. a decorrere dalla notificazione del ricorso introduttivo (unico atto interruttivo) avvenuta il 9.11.2021. 4. Ha condiviso le statuizioni del primo giudice, a fronte della rilevante cesura, pari ad un anno, tra il mese lavorato di luglio 2016 e quello successivo di luglio 2017. 5. In ragione delle numerose e significative pause temporali tra i rapporti di lavoro, nonché della permanenza in diversi istituti, ha in particolare escluso la configurabilità di un unico rapporto. 6. Avverso tale sentenza P.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 7. Il Ministero della giustizia ha resistito con mandato. Diritto 1.Con l'unico motivo il ricorso denuncia violazione dell' articolo 15, secondo comma e 20, commi 1 e 3, della legge n. 354/1975 , nonché dell' articolo 2697, secondo comma, cod. civ. , dell'articolo 115 cod. proc. civ., dell'articolo 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere considerato come interruzioni del rapporto la mancanza di occupazione dovuta ad esigenze di parte datoriale, e di avere attribuito carattere interruttivo alla turnazione e alla rotazione del lavoro. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro è unitario e secondo cui la prescrizione non decorre in costanza di rapporto. Evidenzia che la normativa riguardante il regime penitenziario prevede il lavoro quale elemento centrale del trattamento rieducativo per il reinserimento del detenuto nella società e che non è prevista la facoltà di apporre un termine al rapporto. Sostiene che il Ministero della giustizia avrebbe dovuto dedurre e dimostrare le interruzioni del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. 2. Il ricorso è fondato, in conformità a precedenti di questa Corte ( Cass. n. 17476/2024 , Cass. n. 17478/2024 e Cass. n. 17484/2024 e Cass. n. 5510/2025 ), a cui si intende dare continuità. Si è in particolare chiarito che rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta; lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera poi i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. Si è dunque escluso che in questo quadro rilevino ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come già affermato da Cass. n. 396/2024 , la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI), ma prima di tale momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. Si è poi ritenuto che sia onere dell'Amministrazione individuare il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad esempio l‘età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). La decorrenza della prescrizione non va pertanto collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, si è pertanto affermato la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro , rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. 3. La Corte territoriale, avendo escluso la configurabilità di un unico rapporto di lavoro, non si è attenuta a tali principi. 4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.q.m. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.