I Consigli dell’Ordine possono decidere liberamente se concedere la riduzione o l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione agli avvocati che beneficiano della legge 104/1992, a condizione che sia comunque garantito il pareggio di bilancio.
L’avvocato beneficiario della legge 104 può ottenere, in tutto o in parte, l’ esonero dal pagamento della quota di iscrizione all’albo . Lo ha chiarito il CNF, con il parere n. 45/2025 . Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ha chiesto al CNF chiarimenti sulla possibilità di prevedere un’esenzione totale o una riduzione della quota di iscrizione per i professionisti che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992. Nel suo parere, il CNF richiama l’articolo 29, commi 3 e 4, della legge professionale forense (l. n. 247/2012), sottolineando che la definizione dell’importo della quota di iscrizione è rimessa alla piena discrezionalità dei Consigli dell’Ordine , a condizione che venga garantito il pareggio di bilancio . Di conseguenza, il Consiglio precisa che la decisione in merito all’esonero o alla riduzione della quota rientra nell’autonomia del singolo COA, che deve comunque fornire un’ adeguata motivazione .