L’articolo, dopo aver sottolineato l’importanza di quella componente dell’autonomia privata consistente nella possibilità di avvalersi di schemi contrattuali atipici e misti, si sofferma nell’analisi del contratto di banqueting , illustrandone la nozione e le obbligazioni che ne derivano (principali e accessorie), per poi affrontare la questione della disciplina applicabile, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi in materia.
La libertà di stipulare schemi contrattuali diversi da quelli normativamente tipici e misti Le espressioni e articolazioni dell’ autonomia privata contrattuale sono numerose. La sua componente più significativa – in quanto sconosciuta in altri ambiti del diritto privato, come quelli delle promesse unilaterali, dei diritti reali o delle società – consiste nella possibilità di fare ricorso a schemi negoziali non riconducibili a quelli normativamente tipici , la cui validità è subordinata – oltre che al rispetto di tutti i limiti che vigono per qualsiasi manifestazione dell’autonomia contrattuale (patrimonialità, ricorrenza di tutti gli elementi essenziali, possibilità, liceità, ecc.) – alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (articolo 1322, comma 2, c.c.), laddove per i contratti tipici la meritevolezza degli interessi perseguiti è presunta ‘a monte’ dal legislatore. Le parti possono, pertanto, dare vita a contratti c.d. atipici (nominati o non nominati), e cioè non regolati compiutamente e organicamente dalla legge (si pensi, ad esempio, al contratto di posteggio di autoveicoli in autorimesse, al contratto autonomo di garanzia, alla cessione di cubatura, al franchising , al contratto di mantenimento, ecc.), cui secondo gli interpreti pratici si applica la disciplina del singolo tipo o di singoli tipi contrattuali che presentano una causa simile e, soprattutto nel caso in cui un contratto non sia riconducibile a un contratto tipico, la disciplina generale del contratto. I privati possono, altresì, stipulare contratti c.d. misti (o con causa mista ), che sono la risultante di una pluralità di elementi di schemi tipici concorrenti e variamente combinati fra loro (si pensi, ad esempio, al contratto di albergo, che assomma gli elementi del deposito in albergo, quelli della locazione e quelli dell’appalto di servizi). Il banqueting: nozione e obbligazioni (caratteristiche e accessorie) Il banqueting è quel contratto con cui una parte (per solito, un imprenditore) assume, nei confronti dell’altra parte (il cliente, per solito un consumatore) e dietro il pagamento di un corrispettivo, l’impegno di organizzare e gestire un singolo evento (ad esempio, il festeggiamento di un matrimonio, di un anniversario o di altra ricorrenza, o comunque il ricevimento di un gruppo di persone invitate dal cliente), preparando e fornendo in quell’occasione cibo e bevande per gli invitati, scegliendo e allestendo i relativi locali, mettendo a disposizione personale qualificato e idoneo (camerieri, sommelier , dee-jay ), nonché eseguendo le ulteriori prestazioni connesse all’evento, richieste dal cliente (servizi di accoglienza, di intrattenimento, di trasporto, di custodia di cose, di pulizia e altri servizi, in favore degli invitati all’evento). Il contratto di banqueting: natura giuridica e differenze rispetto al catering Il banqueting è un contratto innominato , a forma libera , sinallagmatico e commutativo . Il banqueting si distingue dal catering (la cui origine è legata all’approvvigionamento di membri di equipaggio di navi mercantili e di passeggeri di treni), perché, a differenza di quest’ultimo (che è peraltro nominato dal legislatore: v. ad es. articolo 59, lett. n c. cons.; articolo 1, comma 53, lett. i-ter l. n. 190/2012; articolo 1.11 All. A d.lgs. n. 18/1999), ha sempre carattere occasionale e non contempla una periodicità o continuità delle prestazioni (Trib. Roma, 8 gennaio 2020, n. 312). Il catering , poi, consiste in un servizio di preparazione e fornitura di cibo e bevande trasportati direttamente nel luogo scelto dal cliente, laddove il banqueting viene generalmente eseguito all’interno di una struttura ricettiva attrezzata (albergo, ristorante, villa o sala adibita a ricevimenti); e il cibo viene preparato e servito nel luogo di svolgimento dell’evento. Infine, il banqueting presuppone anche la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del ricevimento , nonché un servizio di allestimento, di addobbo o decorazione e, più in generale, di organizzazione e gestione dell’evento. La disciplina applicabile al contratto di banqueting Il contratto di banqueting appartiene al genus dei contratti misti (o con causa mista ), ai quali la giurisprudenza applica la teoria della prevalenza (o dell’assorbimento ), che comporta la riconducibilità della singola operazione negoziale al contratto tipico, o a più contratti tipici, i cui elementi risultano dominanti o prevalenti nella sua struttura (Cass. 26 settembre 2024, n. 25787; Cass. 20 agosto 2020, n. 17450; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22828; App. Firenze, 19 maggio 2023, n. 1075; App. Roma, 20 ottobre 2021, n. 6610). Nell’unica occasione in cui la Suprema Corte ha avuto modo di affrontare il problema della qualificazione del contratto di banqueting , è stato affermato che la disciplina applicabile è quella del contratto di appalto , al cui schema causale erano nella specie in prevalenza riconducibili gli elementi del contratto concluso tra le parti (preparazione delle pietanze, servizio ai tavoli e buffet, organizzazione della serata musicale) (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26485, che ha di conseguenza confermato una sentenza di merito che, in relazione a un contratto di banqueting per l’organizzazione di un banchetto di nozze, aveva accolto l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, in applicazione dell’articolo 1667, comma 2, c.c.). Su un piano generale, si può comunque osservare che, fermo restando l’obbligo dell’interprete di esaminare con attenzione il complessivo assetto di interessi divisato dai contraenti, le singole ed eterogenee prestazioni in concreto dedotte dalle parti di un contratto di banqueting (che, come si è visto, spaziano dal dare al facere ) possono essere ricondotte a quelle dell’ appalto (d’opera e di servizi), della locazione , del deposito , del trasporto , e del mandato senza rappresentanza , con conseguente applicabilità di più discipline concorrenti (relative a diversi contratti tipici) alle diverse prestazioni contemplate dalle parti, molte delle quali, peraltro, rivolte a terzi estranei al contratto (gli invitati all’evento).