Al rappresentante/delegato in mediazione non può essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.
La questione Nel caso in esame, in sede si opposizione a decreto ingiuntivo in materia assoggettata alla disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, l'opponente eccepiva l' improcedibilità della domanda giudiziale per non avere la Società opposta regolarmente partecipato alla mediazione , ponendosi al giudice la questione riguardante i contenuti della procura da conferire al soggetto delegato a rappresentare una parte in lite all'interno del procedimento di mediazione . In particolare, viene posta la problematica se sia necessario che al rappresentante/delegato venga esplicitamente attribuito il potere di assumere autonomamente la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni, oppure se sia sufficiente che gli venga conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo. La soluzione del Giudice Il Giudice, in accordo con quanto sostenuto dal debitore opponente, sposa la prima tesi, dichiarando di conseguenza l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revocando il decreto ingiuntivo in questione. Il contenuto della procura rilasciata nel caso di specie Il Tribunale di Pavia, richiama al riguardo l' articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010 (il quale, nella versione da applicarsi al caso in esame, dispone che: “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”). Ne discende che, secondo le previsioni di tale disposizione di legge, la Società convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione “avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”. Nella specie, invece, la delega conferiva esplicitamente il (solo) potere di “transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti”. Delega a decidere in merito all'accordo Ciò considerato, la pronuncia in commento osserva che nello spirito del d.lgs. n. 28/2010 al rappresentante/delegato non può essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo , ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito , ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni . Ciò in quanto: nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato articolo 8, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia” e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero “veicolo” di decisioni assunte da altri; non si giustificherebbero lungaggini e differimenti dell'incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell'incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Nel caso di specie, inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati “competenti organi deliberanti”, ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore. Poteri del giudice Da ciò consegue che, non avendo l'opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità. Inoltre, aggiunge la pronuncia in commento, la circostanza che non siano state sollevate eccezioni al riguardo nell'ambito del procedimento di mediazione, non appare idonea a superare l'improcedibilità di cui trattasi; difatti, posto che sarebbe obbligo incombente sul mediatore verificare che i delegati in mediazione siano muniti dei necessari poteri, non può al riguardo verificarsi alcuna “sanatoria”, potendo, e dovendo, il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione e adottare le conseguenti determinazioni.
Giudice Arcudi Fatto 1. - Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 31.917,49, oltre interessi e spese, ottenuto nei confronti di (omissis) da (omissis) nella dedotta posizione di acquirente da S.p.A. del relativo credito in forza di un contratto di cessione in blocco ex articolo 58 T.U.B . Il complessivo credito trae origine in parte da un rapporto di conto corrente affidato - già acceso da (omissis) con (omissis) (poi incorporata in S.p.A.) - ed in parte da un finanziamento chirografario di Euro 75.000,00. Con riferimento, nello specifico, al credito derivante dal contratto di conto corrente, già era stato promosso un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, nel quale l'odierno opponente chiedeva la rideterminazione del saldo, giudizio che veniva definito con sentenza della Corte di Appello di Milano, non impugnata nei termini e dunque passata in giudicato, che stabiliva il saldo debitore nell'importo di Euro 16.391,15. Tale importo, aggiungendosi a quello di Euro 15.526,34 richiesto quale saldo debitore del citato finanziamento chirografario, ha quindi concorso a costituire la sorte capitale richiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo di cui all'odierna opposizione. 2. - L'opponente, ingiunta nella qualità di fideiussore, sosteneva in estrema sintesi che la fideiussione prestata è da ritenersi parzialmente nulla ed inefficace, in quanto conforme a ad uno schema A.B.I. frutto di un'intesa anticoncorrenziale (nullità che colpisce, in particolare, la clausola di deroga all' articolo 1957 c.c. , con la conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia stante il decorso del termine semestrale ivi previsto) e che essa presenta clausole nulle o inefficaci in quanto vessatorie, dovendo essere qualificata come consumatrice . 3. - Il giudice, con ordinanza del 19.6.2024, concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, invitando al contempo le parti alla promozione della mediazione obbligatoria. 4. - Nelle note depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.1.2025, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposta regolarmente partecipato alla mediazione. All'esito, il giudice ha invitato le parti ad uno scambio di memorie per trattare specificamente la relativa questione e, quindi, ha fissato al 21.5.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione ex articolo 281 quinquies comma 1 c.p.c. Diritto 5. - L'articolo 5 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, dispone che quando l'azione è stata introdotta in via monitoria ... nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese . L'articolo 8 comma 4 dello stesso suddetto D.Lgs. dispone, a sua volta, come segue: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale . Secondo le previsioni della suddetta disposizione, applicabile ratione temporis, la convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia . Si tratta quindi di valutare se tale prescrizione sia stata rispettata. Nella specie, come risulta dal relativo verbale del 26.7.2024, si è presentata al procedimento di mediazione, per la parte opposta, l'Avv. su delega degli Avv.ti All'Avv. cui è riferita la procura alle liti, non risulta essere stato esplicitamente conferito, in forza di detta procura, il potere di partecipare alla mediazione ed è, anzi, esplicitamente escluso quello di transigere . Dell'inidoneità a tale scopo della procura alle liti era ben conscia l'opposta, che risulta infatti averne conferito una specifica proprio per il procedimento di mediazione. Tuttavia, tale procura, con la quale si delegano gli Avv.ti e l'avv. a rappresentare ed assistere (omissis) nella qualità di mandataria di (omissis) nel procedimento di mediazione in oggetto, conferendo al riguardo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di formalizzare presso l'Organismo di Mediazione la relativa partecipazione ed altresì quello di transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti , pone due ordini di problemi: il primo è la facoltà di sub-delega all'Avv. ed il secondo è l'esplicita subordinazione del potere di conciliare alle determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti . Quanto al primo, la procura in argomento non contiene l'attribuzione del potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente intuitu personae del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l'Avv. regolarmente investita dei relativi poteri. Si aggiunge che, anche ad assumere un orientamento sul punto meno rigoroso, la sub-delegata avrebbe dovuto essere, a sua volta, specificamente investita dei poteri già attribuiti al sub-delegante, poteri del cui tempestivo conferimento non è stata offerta idonea prova. Quanto al secondo, si deve osservare che nello spirito del D.Lgs. n. 28 del 2010 al rappresentante/delegato non può, all'evidenza, essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni. Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato articolo 8, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere munito dei poteri necessari per la composizione della controversia e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero veicolo di decisioni assunte da altri. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e differimenti dell'incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell'incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente, anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati competenti organi deliberanti , ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore. Ne consegue che, non avendo l'opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità. La circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell'ambito del procedimento di mediazione non appare idonea a superare l'improcedibilità di cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente - o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna sanatoria nel senso preteso dall'opposta, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni. Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso. La suddetta statuizione assorbe ogni ulteriore domanda ed eccezione. 6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014. La parte opposta deve essere condannata ex articolo 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. P.Q.M. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando: I. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2023; II. condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in complessivi Euro 3.809,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, essendo l'opponente ammessa al gratuito patrocinio; III. condanna ex articolo 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 201 0 l'opposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in Pavia, il 14 giugno 2025.