In piena notte rumori forti e musica ad alto volume in casa: legittima la condanna

Accertata in via definitiva la responsabilità penale di un uomo segnalato alle forze dell’ordine dagli inquilini dell’appartamento del piano di sotto. Decisivo il racconto fatto dalla parte lesa, confermato da alcuni vicini di casa e dagli uomini delle forze dell’ordine intervenuti sul posto.

Scenario della vicenda è un palazzo nella provincia di Brindisi. A richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine è un padre di famiglia – Ugo, nome di fantasia –, il quale, a tutela della propria tranquillità e della tranquillità dei propri familiari, segnala le pessime abitudini notturne dell’uomo – Damiano, nome di fantasia – che vive nell’appartamento del piano di sopra, pessime abitudini consistenti nel fare continuamente rumore e nell’ascoltare musica ad altissimo volume. Il quadro probatorio, poggiato non solo sulle dichiarazioni di Ugo ma anche sull’accertamento compiuto dalle forze dell’ordine, è sufficientemente chiaro, secondo i giudici del Tribunale, i quali condannano Damiano a pagare 300 euro di ammenda, ritenendolo colpevole di disturbo della quiete pubblica per «avere, prevalentemente durante le ore notturne, cagionato forti rumori e ascoltato musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell’appartamento del piano inferiore il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo». Questa decisione viene contestata in Cassazione da Damiano, il quale sottolinea di «non avere arrecato disturbo alla quiete pubblica, ossia ad una pluralità di persone, ma esclusivamente agli abitanti dell’appartamento sottostante , non essendosi nessun altro condòmino lamentato». Allo stesso tempo, egli lamenta «l’assenza di qualunque elemento da cui evincere l’intensità delle immissioni sonore provenienti dalla propria abitazione e, conseguentemente, la potenziale idoneità della condotta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica» e ritiene insufficiente il richiamo alle «sole dichiarazioni delle persone offese » e ad un presunto «uso smodato delle apparecchiature radiotelevisive» e ad uno «spostamento di mobilio» poiché non è stata effettuata «alcuna perizia fonometrica» né si è accertato «se le immissioni erano in grado di travalicare l’ambito spaziale dell’abitazione immediatamente limitrofa». Queste osservazioni sono importanti, secondo Damiano, poiché «pur trattandosi di fattispecie di pericolo presunto , il giudizio di pericolosità alla quiete e al riposo pubblico deve imporre il ricorso ad un sapere scientifico extra-giuridico e quindi all’apporto di un consulente o di un perito».   Prima di prendere in esame la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione osservano che «il reato di disturbo della quiete pubblica ritaglia il proprio ambito di operatività quasi esclusivamente nell’ambito dei rapporti di vicinato e nell’ ambito condominiale . La norma punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ovvero qualunque condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo, indifferentemente posta, con condotta attiva od omissiva, con dolo o con colpa». Entrando nei dettagli, «nel caso di condotta omissiva, penalmente responsabile è colui che esercita un potere di vigilanza derivante dalla legge o da un contratto su soggetti (bambini) o cose (animali, macchinari, strumenti di lavoro) fonte di rumore. La responsabilità omissiva va quindi collegata ad una posizione di garanzia derivante dalla legge o da un contratto, o da un ordine dell’autorità pubblica». Inoltre, va chiarito, precisano i Giudici, che ai fini della punibilità è necessario che la condotta «sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni o del riposo di una moltitudine di persone , quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene. Trattandosi di reato posto a tutela del bene superindividuale della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, è pacifico che la contravvenzione possa configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, purché sia posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. La natura di reato di pericolo presunto posto a tutela della quiete pubblica e dell’ordine pubblico impone però che i rumori abbiano l’ attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone , poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità che è il bene giuridico protetto». Dunque, per il reato di disturbo della quiete pubblica occorre «la prova della diffusività e percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone (tutti gli occupanti il condominio o una parte di esso, parte del vicinato, et cetera), a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate. Relativamente ad attività che si svolgono in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione , ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, pur non essendo necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti». Pertanto, «è del tutto indifferente che solo una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e cioè dell’ordine pubblico inteso come tranquillità pubblica. Per converso, quando la predetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele di una o più persone non sono sufficienti ad integrare la materialità del reato», precisano i giudici di Cassazione. Tornando alla vicenda in esame, è sufficientemente provata, come sancito già in Tribunale, «la responsabilità dell’occupante dell’abitazione », anche avvalendosi, come fonte di prova, precisano i magistrati, della testimonianza di due vicini di casa, i quali hanno riferito di «non riuscire a dormire nelle ore notturne a causa dei rumori cagionati dagli inquilini del piano superiore». Non opportuno, quindi, disporre perizia. Indiscutibile, quindi, la penale responsabilità di Damiano, pur in assenza di una consulenza tecnica, poiché «i militari intervenuti sui luoghi avevano effettuato due accessi – il secondo alle 3 di notte – su richiesta della parte lesa» e avevano potuto constatare, all’interno dell’abitazione di Ugo, «la presenza di rumori oggettivamente in grado di incidere sulla quiete pubblica (“forti rumori e musica ad alto volume”, “oggetti che cadevano, o cani che abbaiavano”), provenienti dal piano sovrastante» mentre, successivamente, «nell’appartamento del piano superiore» avevano notato «oltre alla musica ad alto volume, dei cani» liberi di muoversi. Tirando le somme, sono state accertate «le immissioni sonore ad alto volume di musica e di altri rumori , tali da impedire la quiete pubblica, ancorché detti rumori abbiano disturbato o siano stati avvertiti, nella situazione concreta, solo dagli inquilini del piano sottostante, avendo costoro chiesto, per ben due volte, l’intervento delle forze dell’ordine nel corso della notte», sintetizzano i magistrati di Cassazione. Per quanto concerne, poi, la lagnanza relativa al mancato raggiungimento di uno standard probatorio apprezzabile in punto di superamento della soglia della normale tollerabilità , non essendo stata disposta alcuna rilevazione sonora ed in assenza di qualunque accertamento tecnico, «occorre precisare che la questione attiene alla metodologia di accertamento del grado di pericolosità e di diffusività della condotta pericolosa , in quanto solo un superamento della soglia della normale tollerabilità è tale da impedire il risposo e le occupazioni di un numero indeterminato e potenziale di persone». Ragionando in questa ottica, va applicato il principio secondo cui «la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuata mediante perizia o consulenza tecnica , ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura , quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto». Ne consegue che «l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità non costituisce valutazione di natura tecnica che richiede l’espletamento di un accertamento tecnico mediante perizia fonometrica, ma un giudizio fattuale che può essere fondato su altri elementi probatori che dimostrino la sussistenza di immissioni tali da arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete ». Correttamente, quindi, nella vicenda in esame, si è desunta «la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore dalle deposizioni testimoniali dei vicini di casa e dei militari accorsi sul luogo, i quali hanno constatato la musica ad alto volume nel pieno della notte e la presenza di cani sia nell’abitazione che nelle parti comuni del condominio».

Presidente Di Nicola – Relatore Magro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/09/2024, il Tribunale di Brindisi ha condannato G.M.E.  alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all' articolo 659 comma 1 cod. pen. , per aver, prevalentemente durante le ore notturne, cagionato forti rumori e ascoltato musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell'appartamento del piano inferiore il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo. 2. G.M.E.  ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, avendo il giudice a quo affermato la penale responsabilità sebbene il ricorrente non abbia arrecato disturbo alla quiete pubblica, ossia ad una pluralità di persone, ma esclusivamente agli abitanti dell'appartamento sottostante, non essendosi nessun altro condomino lamentato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'assenza di qualunque elemento da cui evincere l'intensità delle immissioni sonore provenienti dall'abitazione dell'imputato e, conseguentemente, la potenziale idoneità della condotta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il giudice ha richiamato al riguardo le sole dichiarazioni delle persone offese, ha affermato che vi è stato un uso smodato delle apparecchiature radiotelevisive e uno spostamento di mobilio, senza effettuare alcuna perizia fonometrica nè accertare se le immissioni erano in grado di travalicare l'ambito spaziale dell'abitazione immediatamente limitrofa. Il ricorrente evidenzia che, pur trattandosi di fattispecie di pericolo presunto, il giudizio di pericolosità alla quiete e al riposo pubblico debba imporre il ricorso ad un sapere scientifico extra-giuridico e quindi all'apporto di un consulente o perito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si premette che il caso in disamina concerne una delle poche e residuali ipotesi di responsabilità penale ex articolo 659, comma 1 cod. pen. Tale contravvenzione, infatti, a seguito del susseguirsi ed intrecciarsi della normativa in tema di inquinamento acustico, ritaglia il proprio ambito di operatività quasi esclusivamente nell'ambito dei rapporti di vicinato e nell'ambito condominiale. La norma punisce il Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone , ovvero qualunque condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo, elemento materiale della contravvenzione di cui di cui all' articolo 659 cod. pen. , primo comma, indifferentemente posta, con condotta attiva o omissiva, con dolo o con colpa. Nel caso di condotta omissiva, penalmente responsabile è colui che esercita un potere di vigilanza derivante dalla legge o da un contratto su soggetti (bambini) o cose (animali, macchinari, strumenti di lavoro) fonte di rumore. La responsabilità omissiva va quindi collegata ad una posizione di garanzia derivante dalla legge o da un contratto, o da un ordine dell'autorità pubblica. 1.2. Va chiarito inoltre che, ai fini della punibilità del soggetto agente, è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene. Trattandosi di reato posto a tutela del bene superindividuale della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, è pacifico che la contravvenzione possa configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, purché sia posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. La natura di reato di pericolo presunto posto a tutela della quiete pubblica e dell'ordine pubblico impone però che i rumori abbiano l'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità che è il bene giuridico protetto. Dunque, perché possa ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall' articolo 659 cod. pen. occorre la prova della diffusività e percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone (tutti gli occupanti il condominio o una parte di esso, parte del vicinato, etc.) a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate. Relativamente ad attività che si svolgono in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez.3, n.18521 del 02/05/2018, ud. 11 gennaio 2018, n. 18521), pur non essendo necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti. Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è del tutto indifferente che solo una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e cioè dell'ordine pubblico inteso come tranquillità pubblica. Per converso, quando la predetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele dì una o più persone non sono sufficienti ad integrare la materialità del reato in argomento (Sez. 1, n. 3823/1994 ed in conformità Sez. 1, n. 4820/1999). 1.3. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sufficientemente provata la responsabilità dell'occupante dell'abitazione avvalendosi, come fonte di prova, della prova testimoniale di due vicini di casa che hanno riferito di non riuscire a dormire nelle ore notturne a causa dei rumori cagionati dagli inquilini del piano superiore, non ritenendo opportuno tuttavia disporre perizia e ha affermato la penale responsabilità in assenza di una consulenza tecnica. In particolare, il giudice a quo ha riferito che i militari erano intervenuti sui luoghi ed avevano effettuato un primo accesso e un successivo intorno le ore 3,00 su richiesta del V. Gli operanti, entrando all'interno dell'abitazione del V., avevano constatato la presenza di rumori oggettivamente in grado di incidere sulla quiete pubblica ( forti rumori e musica ad alto volume oggetti che cadevano, o cani che abbaiavano ), provenienti dal piano sovrastante l'abitazione del V.. Si recavano pertanto all'appartamento del piano superiore, ove notavano un cane che si trovava nelle scale comuni del condominio, oltre alla musica ad alto volume. Dopo aver bussato, una volta aperta la porta da parte del G.M.E., notavano dei cani che si muovevano per l'abitazione. Il giudice a quo ha quindi ritenuto accertate le immissioni sonore ad alto volume di musica e di altri rumori, tali da impedire la quiete pubblica, ancorché detti rumori abbiano disturbato o siano stati avvertiti, nella situazione concreta, solo dagli inquilini del piano sottostante, avendo costoro chiesto, per ben due volte, l'intervento delle forze dell'ordine nel corso della notte. 2. In ordine alla lagnanza relativa al mancato raggiungimento di uno standard probatorio apprezzabile in punto di superamento della soglia della normale tollerabilità , non essendo stata disposta alcuna rilevazione sonora ed in assenza di qualunque accertamento tecnico, occorre precisare che la questione attiene alla metodologia di accertamento del grado di pericolosità e di diffusività della condotta pericolosa, in quanto solo un superamento della soglia della normale tollerabilità è tale da impedire il risposo e le occupazioni di un numero indeterminato e potenziale di persone. Al riguardo, si richiama quanto affermato da Sez. 3, n.1501 del 26/04/2018, secondo cui la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuata mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 - dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417). Ne segue che l'accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità non costituisce valutazione di natura tecnica che richiede l'espletamento di un accertamento tecnico mediante perizia fonometrica, ma un giudizio fattuale rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale ben può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori, che dimostrino la sussistenza di immissioni tali da arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha desunto la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore dalle deposizioni testimoniali dei vicini di casa e degli operanti accorsi sul luogo che hanno constatato la musica ad alto volume nel pieno della notte e la presenza di cani sia nell'abitazione che nelle parti comuni del condominio. 3. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, si ribadisce che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, qualora non sia intervenuta nella discussione pubblica, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez.4, n. 9179 del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 285911). Nel caso in disamina, la parte civile, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, si è limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione. Ritiene il Collegio, dunque, che non debbano essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla spese alle parti civili.