Il 25 settembre 2025, l’Avvocato Generale Dean Spielmann ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-474/24, in cui quattro atleti professionisti hanno contestato la diffusione online dei loro nomi, disciplina sportiva praticata, durata e motivo dell’esclusione dai circuiti sportivi, da parte dell’Agenzia indipendente austriaca per la lotta contro il doping (NADA Austria).
La normativa austriaca attualmente prevede la pubblicazione dei nomi degli atleti sanzionati per aver violato la normativa antidoping , con l’obiettivo di informare sponsor e datori di lavoro, nonché di dissuadere altri atleti dall’infrangere la legge. Il giudice austriaco, a seguito dei ricorsi presentati dagli atleti interessati, ha richiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulla conformità di tale sanzione al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR). L’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha espresso seri dubbi sulla necessità della pubblicazione in quanto sarebbe possibile raggiungere i medesimi obiettivi di dissuasione e trasparenza con una pubblicazione nominativa riservata agli organismi e alle federazioni sportive, accompagnata da una versione online pseudonimizzata, più in linea con il principio di minimizzazione dei dati . Al contrario, la pubblicazione nominativa automatica, sistematica e senza la previsione di un limite temporale potrebbe determinare una grave ingerenza nel diritto alla riservatezza degli interessati, oltre che una violazione dei principi di proporzionalità e bilanciamento degli interessi. La diffusione di dati personali può essere ammissibile solo se proporzionato al fine perseguito, con particolare riferimento alla portata della diffusione, nonché alla sua durata nel tempo e previa attenta valutazione delle circostanze specifiche. Nel caso di specie spetterà al giudice austriaco verificare la presenza di tutte queste condizioni. Per approfondire: curia.europa.eu . Fonte: IUS/UE e Internazionale