Lo scritto analizza, alla luce della normativa vigente, dell’evoluzione giurisprudenziale e delle novità del Correttivoter (d.lgs. 136/2024), l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 febbraio 2025, che ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive ex articolo 18 e 19 c.c.i.i., a causa della carenza di un programma industriale e della mancata instaurazione di trattative per la falcidia del credito erariale.
Massima Nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, ai fini della conferma delle misure protettive ex articolo 18 e 19 c.c.i.i. , è necessario che il Tribunale accerti la concreta perseguibilità del risanamento dell'impresa, anche alla luce dell'esito del test pratico e della reale rappresentazione dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario. In difetto di un programma industriale strutturato e in assenza di trattative con il ceto creditorio, l'istanza di conferma della concessione delle misure protettive deve essere rigettata. Il caso Con l'Ordinanza del 27 febbraio 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di conferma della concessione delle misure protettive del patrimonio ex articolo 18 e 19 c.c.i.i. , nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa ex articolo 12 e ss c.c.i.i., sul presupposto della non ragionevole efficacia del piano di risanamento prospettato dalla società ricorrente e, conseguentemente, del mancato raggiungimento dell'obiettivo di risanamento di impresa che, come si dirà nel prosieguo, non è stato ritenuto plausibile. Per meglio comprendere la portata dell'Ordinanza in commento, si ritiene opportuno ripercorrere brevemente la vicenda da cui essa trae origine. L'istante società a responsabilità limitata, operante nel settore dei trasporti per conto terzi di merci su strada ha depositato la domanda per la nomina dell'esperto ex articolo 12 e ss. c.c.i.i. e contestuale richiesta di conferma della concessione delle misure protettive del patrimonio nei confronti dell'intero ceto creditorio, ai sensi degli articolo 18 e 19 c.c.i.i. All'esito dell'esame della documentazione prodotta e sulla base del parere reso dall'esperto nominato, il Tribunale, nel caso in esame, non ha ritenuto sussistere il profilo del fumus boni iuris . In particolare, l'esperto, analizzata la documentazione riversata dalla ricorrente, alquanto carente , come si vedrà, ha evidenziato che le prospettive di superamento della crisi sarebbero risultate astrattamente percorribili, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, solo in presenza dell'immediato avvio di un nuovo programma industriale , elemento che, tuttavia, non risultava contemplato nel progetto di risanamento de quo della ricorrente. Al fine di decidere, il Giudice ha rilevato i seguenti motivi ostativi : (i) la limitata capacità dell'azienda di generare flussi operativi utili a servizio del debito, anche all'esito del test pratico a servizio delle imprese che accedono a questo strumento di regolazione della crisi, che ha restituito un indice pari a 6.6, quale punteggio espressivo di un grado di criticità elevato; (ii) l'assenza di dialogo e/o di trattative in corso con i principali creditori; (iii) la mancata rappresentazione della reale consistenza del patrimonio netto, anche confermata dall'esperto. Tutte queste circostanze unitamente alla carenza documentale e contenutistica del piano industriale presentato dalla ricorrente hanno indotto l'esperto a esprimere un parere prudenzialmente favorevole circa la ragionevole perseguibilità degli obiettivi del piano di risanamento, subordinando la formulazione di un parere favorevole definitivo all' integrazione di tutta la documentazione ritenuta mancante/insufficiente e di tutti gli elementi che possano confermare/modificare le valutazioni preliminari. Ciò nonostante, la ricorrente ha disatteso le indicazioni dell'esperto e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere reso edotto ha, in via definitiva, rigettato la domanda di conferma delle misure protettive stante l'insufficienza e l'inadeguatezza delle informazioni rese disponibili all'esperto, il quale non ha ritenuto sussistere i presupposti per addivenire al risanamento dell'impresa. Questioni giuridiche Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in relazione alle fattispecie in esame La pronuncia in esame affronta la questione inerente all'applicabilità delle misure protettive disciplinate dagli articolo 18 e 19 c.c.i.i. nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Nello specifico, quest'ultima costituisce unostrumento stragiudiziale e volontario di risanamento introdotto dal legislatore al fine di fornire alle imprese in situazione di difficoltà, seppur risanabile, un'alternativa rispetto ai rimedi giudiziari rappresentati dalle procedure concorsuali. La composizione negoziata, in vigore dal 15 novembre 2021 in forza della legge n. 147/2021 , che ha convertito il d.l. n. 118/2021 , è stata successivamente annessa al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con il d.lgs. n. 83/2022 , e da ultimo modificata dal c.d. Correttivoter ( d.lgs. n. 136/2024 ). A differenza degli strumenti concorsuali propriamente detti, l'accesso alla composizione negoziata è riservato alle imprese che versano in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma che si ritiene reversibile e, dunque, una difficoltà che si prospetta risanabile , mediante alcuni correttivi che si individuano, anche con l'esperto nominando. La procedura, attivabile esclusivamente su iniziativa dell'imprenditore, si propone infatti di facilitare la conclusione di accordi con il ceto creditorio e le altre parti interessate. L'imprenditore che intende attivare la procedura di composizione negoziata è tenuto a depositare sulla piattaforma telematica nazionale, accessibile alle imprese iscritte nel Registro delle imprese tramite i siti istituzionali delle Camere di commercio competenti per territorio, la documentazione completa e aggiornata, comprendente: (i) i bilanci degli ultimi tre esercizi o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali; (ii) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata; (iii) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le linee guida previste dall' articolo 13 c.c.i.i. , corredato da una relazione sintetica sull'attività esercitata e da un piano finanziario semestrale; (iv) l'elenco analitico dei creditori, dei debiti e delle garanzie; (v) una specifica dichiarazione circa l'assenza di ricorsi pendenti per liquidazione giudiziale o insolvenza e l'assenza di domande pendenti per altri strumenti di regolazione della crisi; (vi) le certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia. Ricevuta l'istanza, essa viene trasmessa entro due giorni dal Segretario generale della Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, alla Commissione costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome. Entro i cinque giorni successivi, la predetta commissione seleziona un “ esperto ”, professionista risultante tra gli iscritti nell'apposito elenco regionale, il quale ha la funzione di facilitatore negoziale che coadiuva l'impresa verso la soluzione più idonea per il superamento delle condizioni di squilibrio, avendo a disposizione due giorni di tempo per accettare l'incarico, una volta nominato. Per poter svolgere il suo incarico, l'esperto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, riservatezza, imparzialità ed indipendenza che gli consentano di presentarsi a tutte le parti interessate dal risanamento quale soggetto terzo, dotato delle specifiche competenze necessarie a condurre le trattative e ad individuare la soluzione più idonea al risanamento dell'impresa. Successivamente all'accettazione dell'incarico della durata di 180 giorni, prorogabili per il medesimo periodo di tempo, verificata la propria indipendenza rispetto alle parti interessate e la propria disponibilità di tempo per svolgere l'incarico, egli convoca l'imprenditore per un primo colloquio volto a valutare la concretezza delle prospettive di risanamento. Qualora vi sia una ragionevole probabilità di successo, l'esperto procede alla convocazione delle controparti e all'avvio delle trattative . In caso contrario, provvede a comunicarlo alla Camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza. Al termine della procedura, l'esperto redige una relazione finale , caricata sulla piattaforma e trasmessa alle parti coinvolte, con cui dà atto di come sono state condotte le trattative (se in buona fede) e quali sono le risultanze, al fine di aggiornare anche il Giudice che ha concesso medio tempore le misure protettive o cautelari. Nel caso di archiviazione della procedura per mancato raggiungimento degli accordi transattivi con i creditori, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di dodici mesi, termine ridotto a quattro mesi se l'archiviazione è richiesta dallo stesso imprenditore entro i due mesi successivi all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. Brevi cenni al Correttivo-ter ( d.lgs. n. 136/2024 ) Come ormai noto, il 15 luglio 2022, dopo oltre due anni di rinvii, è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, adottato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successivamente modificato, prima con il cosiddetto Correttivo ( d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 ), quindi con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 , attuativo della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 . Il legislatore è nuovamente intervenuto per correggere e integrare diverse disposizioni del Codice con un ulteriore intervento correttivo – conosciuto come “Correttivoter ” – rappresentato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , pubblicato sulla G.U. n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo. Il nuovo intervento normativo si è preposto un duplice obiettivo: il primo, di correggere ed emendare disposizioni che avevano generato incertezze interpretative nella prima giurisprudenza applicativa; il secondo, di rafforzare la coerenza complessiva della disciplina nel novero dei molteplici strumenti di regolazione della crisi di impresa, al fine di scongiurare la liquidazione giudiziale / controllata. In tale direzione, vengono rafforzati alcuni principi generali, tra cui il dovere di buona fede e di leale collaborazione, già applicabili al debitore e ai suoi creditori nei processi di ristrutturazione, e ora estesi anche ai terzi coinvolti nell'operazione. Al contempo, viene rafforzato il principio dell'emersione tempestiva della crisi, in linea con le direttive europee. Da ultimo, ma di non minore importanza, si segnala, all'interno della composizione, anche l'applicabilità dell'istituto della transazione fiscale . Le misure protettive Più nello specifico, facendo focus sul principale argomento, si segnala che le misure protettive ex articolo 18 e 19 c.c.i.i. consistono in un rimedio temporaneo richiesto dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare l'avvio e la prosecuzione delle trattative e, più in generale, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza (G. Guastella, Le misure protettive alla luce del nuovo codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza: quale la natura giuridica ed i presupposti di applicabilità?, in Salvis Juiribus, 2025). Tali misure sono rivolte alla protezione di «patrimonio, beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa», su istanza del debitore sia in pendenza del procedimento di composizione negoziata o in corso di una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Le misure protettive limitano le possibilità di azione verso l'imprenditore ad opera dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Inoltre, i creditori dell'imprenditore sottoposto a misure protettive non possono acquisire diritti di prelazione, né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa, salvo il consenso dell'imprenditore stesso. Le misure possono essere richieste nei confronti di: (i) tutto il ceto creditorio; (ii) determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti; (iii) specifici creditori o (iv) categorie di essi. Tuttavia, i diritti di credito dei lavoratori rappresentano un'eccezione, in quanto esclusi dall'applicazione delle predette misure. Il procedimento per la concessione delle misure protettive consiste in «un momento tipico di intervento giurisdizionale nel percorso di composizione», sebbene correlato ad un procedimento stragiudiziale (D. Bonaccorsi di Patti, La procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa: le misure protettive e cautelari , in Quotidiano Legale , 2025, 2). In tal senso si è espresso anche il Tribunale Brescia, sez. Fall. del 2 dicembre 2021, il quale ha affermato che «... se per il prodursi dei menzionati effetti protettivi è sufficiente che l' istanza dell'imprenditore che ne invoca l'applicazione venga pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto, affinché questi si consolidino è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria alla quale l'imprenditore già “schermato” ha l'onere di rivolgersi» (Trib. Brescia, sez. IV Civile, 20 dicembre 2021, in Ilcaso.it ). Le misure protettive possono essere richieste contestualmente alla domanda per la nomina dell'esperto o, in alternativa, con un' istanza successiva presentata ex articolo 17 c.c.i.i. L'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell' articolo 27 c.c.i.i. , richiede l'applicazione delle misure protettive del patrimonio entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle stesse e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, ove si pronuncerà in merito alla revoca o modifica delle misure protettive. Al fine di assumere la decisione, il tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, che consiste nella ragionevole prospettiva di risanamento, e del periculum in mora, dunque deve valutare il rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare la ristrutturazione dell'impresa. Con riferimento al requisito del fumus boni iuris , secondo consolidata giurisprudenza, gli indici di idoneità delle misure al raggiungimento di un risanamento sono: (i) l'adesione alle trattative dai creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare e lo stato di avanzamento delle stesse; (ii) il parere favorevole dell'esperto e il risultato positivo del test pratico; (iii) l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie pendenti; (iv) la chiarezza, ragionevolezza e sostenibilità finanziaria del piano di risanamento; (v) la decisione di continuità aziendale verosimilmente non pregiudizievole per i diritti dei creditori o la presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta; (vi) il sostegno finanziario dei soci e dei terzi investitori (Trib. Modena, 3 dicembre 2022, in Unijuris.it ; Trib. Salerno, 13 febbraio 2023). Sul fronte poi del periculum in mora , i presupposti per la sussistenza del requisito sono: (i) la correttezza e la buona fede dell'imprenditore nel corso delle trattative in essere; (ii) la funzionalità delle misure protettive richieste al raggiungimento di accordi positivi con i creditori; (iii) l'equilibrio dei contrapposti interessi della società debitrice e del ceto creditorio (Trib. Avellino, 16 maggio 2022 e 5 dicembre 2022 in Unijuris.it ). In caso di conferma delle misure, il tribunale stabilisce con ordinanza la loro durata, che per legge deve essere ricompresa tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni. Il dies a quo decorre dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'accettazione dell'esperto. Il tribunale, su richiesta delle parti e previo parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure protettive per il tempo necessario a garantire il buon esito delle trattative, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni. Le misure protettive eventualmente concesse devono essere adeguatamente motivate e non devono risultare sproporzionate, evitando di pregiudicare ingiustamente i creditori. Gli orientamenti giurisprudenziali contrari Nel quadro della disciplina prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'accesso e la permanenza alla procedura di composizione negoziata presuppongono che la crisi o l'insolvenza dell'impresa siano risanabili , e che, quindi, sussista una prospettiva ragionevole di superamento delle difficoltà mediante la prosecuzione dell'attività. Ai fini della conferma delle misure protettive, tuttavia, non è richiesto fin dall'inizio un piano compiutamente definito , bensì è sufficiente la presenza di un piano di risanamento e di un piano finanziario per i successivi sei mesi, che consentano al tribunale una valutazione circa la non irragionevolezza della prosecuzione dell'attività e del risanamento. Tale principio è stato di recente affermato con estrema chiarezza dal Tribunale di Forlì, con provvedimento del 31 ottobre 2024, laddove si afferma che: «L'accesso alla composizione negoziata presuppone la risanabilità della crisi o dell'insolvenza, condizione la cui sussistenza deve essere accertata dal tribunale. In particolare, è necessario che il risanamento dell'impresa appaia ragionevolmente perseguibile». Inoltre, il tribunale precisa che: «L'imprenditore è tenuto a produrre un piano di risanamento e un piano finanziario idoneo a consentire una valutazione circa la non irragionevolezza del risanamento e della possibilità di superare la crisi mediante la prosecuzione dell'attività aziendale. Non è invece richiesto, in questa fase, un piano dotato del grado di completezza (...)» (Trib. Forlì, 31 ottobre 2024, in Osservatorio della Giurisprudenza Fallimentare, u nijuris.it ). Siffatta interpretazione trova conferma anche in un'altra significativa pronuncia di merito, emessa il 29 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano (n. 9768 ), che, valorizzando la complessità della struttura debitoria e del processo di risanamento, ha ritenuto sufficiente l'esistenza di una concreta, seppur iniziale, prospettiva di recupero. In particolare, si legge: «Il procedimento per la concessione delle misure protettive non ha in alcun modo ad oggetto l'accertamento di crediti, ma mira solo a stabilire, sul presupposto di una concreta prospettiva di risanamento, se, al fine di proseguire le trattative, sia necessaria l'adozione di misure protettive e cautelari» (Trib. Milano, sez. II, 29 ottobre 2024). Entrambe le decisioni condividono l'idea che la valutazione giudiziale in sede di conferma delle misure protettive debba mantenersi funzionale, non potendosi richiedere, in questa fase iniziale, una piena verifica dell'effettiva sostenibilità del piano. Dunque, anche a voler prendere in considerazione un'interpretazione che subordini l'adozione delle misure protettive a una verifica anticipata del piano nel merito, si rischierebbe di travisare la logica della composizione negoziata , che nasce proprio per consentire all'imprenditore con l'ausilio dell'esperto di costruire gradualmente una soluzione di superamento della crisi. Gli orientamenti giurisprudenziali conformi La conferma o revoca delle misure protettive in seno alla procedura di composizione negoziata della crisi rappresenta un profilo di particolare rilievo, affrontato da sempre più copiosa giurisprudenza di merito. Nello specifico, sono molteplici i provvedimenti nei quali i giudici si sono soffermati sull'analisi dei presupposti legittimanti la concessione di tali misure, nonché delle condizioni che possono giustificarne la revoca. Con particolare riferimento alla valutazione del requisito del fumus boni iuris, il Tribunale di Torre Annunziata (Trib. Torre Annunziata 24 gennaio 2024, in d irittodellacrisi.it ) ha escluso la sussistenza di tale requisito, considerando centrale la solidità del contenuto del piano di risanamento . Difatti, il giudice ha ritenuto che, laddove il piano si presenti eccessivamente generico, non supportato da sufficienti elementi concreti, «assimilabile più a una mera dichiarazione di intenti che ad una concreta prospettiva di rilancio aziendale, e comunque inidoneo a rappresentare con sufficiente chiarezza le modalità immaginate dal ricorrente per il risanamento della sua impresa», esso non possa assolvere alla funzione di supporto delle misure protettive richieste. Il piano deve, infatti, esplicitare in maniera chiara, coerente e verificabile le modalità attraverso cui l'imprenditore intende pervenire al riequilibrio economico-finanziario. Inoltre, è parimenti necessario che il piano non si figuri come un progetto meramente liquidatorio, in quanto ciò risulterebbe in evidente contrasto con la ratio ispiratrice del procedimento di composizione negoziata, il cui scopo primario è il risanamento dell'impresa. Il giudice ha inoltre sottolineato che, a fronte della carenza documentale , non sia possibile formulare un giudizio prognostico circa la concreta prospettiva di risanamento aziendale. Nello stesso senso, si inserisce l'Ordinanza del Tribunale di Padova (Trib. Padova, sez. I civile, 16 dicembre 2024), secondo la quale il sacrificio richiesto ai creditori può essere giustificato esclusivamente in presenza di un serio piano di risanamento. Nella fattispecie affrontata, l'esperto aveva dato atto dell'esito negativo del test pratico – in quel caso, con indice pari a 5,78 – e della rilevante carenza documentale. Il giudice ha quindi rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive, evidenziando che «non sussiste in sé un diritto assoluto alla trattativa, né più in generale alla composizione negoziata della crisi, nella misura in cui all'accesso a tale strumento non si accompagni un serio progetto di risanamento, nel caso di specie insussistente». In termini analoghi, il Tribunale di Brescia (Trib. Brescia 30 settembre 2024, in Top24 Diritto ) ha disposto la revoca delle misure protettive in un procedimento caratterizzato, tra gli altri profili critici, dall'assenza di concrete trattative con i creditori. Tale carenza era stata rilevata dall'esperto, il quale aveva evidenziato la mancata produzione documentale attestante l'avvio delle trattative. Pertanto, il Giudice di Brescia ha ribadito che il giudizio relativo alla concessione delle misure protettive presuppone che l'imprenditore adotti un comportamento improntato alla leale collaborazione, che si sostanzia con la trasmissione tempestiva e completa della documentazione, nonché in risposte puntuali ai rilievi sollevati dall'esperto. In assenza di tali presupposti, non si giustifica la conferma delle misure richieste e, al contrario, la loro richiesta si appalesa quale uso distorto dello strumento, volto non al risanamento dell'impresa, bensì a ostacolare le azioni esecutive dei creditori. Osservazioni conclusive In conclusione, dunque, nel solco dei principi richiamati dall'Ordinanza in commento, pare delinearsi un filone giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, la conferma delle misure protettive ex articolo 18 e 19 c.c.i.i. richiede una più stringente valutazione da parte del Tribunale. In particolare, risulta necessario accertare la concreta perseguibilità del risanamento dell'impresa, considerando sia l'esito del test pratico che la reale rappresentazione dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario. In assenza di un programma industriale strutturato e di trattative effettive con il ceto creditorio, l'istanza di conferma delle suddette misure protettive deve essere rigettata. Ciò rappresenta un'evoluzione rispetto al precedente orientamento, secondo cui la valutazione giudiziale in sede di conferma delle misure protettive doveva limitarsi a un controllo funzionale e non implicava una piena verifica della sostenibilità del piano, già nella sua fase iniziale. Fonte: IUS/Crisi d'impresa
Giudice Quaranta Fatto (omissis) S.r.l. depositava - per il tramite dell'apposita piattaforma telematica presso la Camera di Commercio di Caserta - istanza per la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi ex articolo 17 CCII , con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi degli articolo 18 e 19 CCII . In particolare, ivi invocava l'applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i suoi creditori. La ricorrente esponeva che: opera dall'anno 2006 nel settore dei trasporti per conto terzi di merci su strada; in particolare, che svolge attività di trasporto di autoveicoli nuovi ed usati con bisarche; si trova attualmente in uno stato di squilibrio economico-finanziario che non le consente di onorare il pagamento del debito tributario né a provvedere al regolare versamento delle imposte dirette ed indirette; più nello specifico, essa non riesce a provvedere rispetto al debito accumulatosi negli anni precedenti ed attualmente esistente presso l'Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.; inoltre non è stata in grado di provvedere al regolare versamento dell'IVA trimestrale, nonché delle imposte dirette (Ires e Irap); non risultano a suo carico debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali, mentre si rilevano debiti nei confronti di fornitori e di istituti di credito; dall'anno 2017 al 2022 ha accumulato perdite di esercizio per euro 270.000 circa ad eccezione del 2020 chiuso con utile di esercizio; dall'anno 2023 si è registrata una inversione di tendenza con la produzione di utili d'esercizio; tendenza che continua a mantenere tutt'ora; in data 7 novembre 2024 ha depositato istanza, ai sensi degli articolo 12 e ss. CCII , volta all'avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi; in data 6 dicembre 2024 la Camera di Commercio di Caserta ha provveduto a nominare quale esperto, ai sensi dell' articolo 13 CCII , la dott.ssa (omissis) che ha accettato l'incarico come da iscrizione camerale dell' 11 dicembre 2024. Chiedeva, quindi, all'intestata giustizia di voler in via principale, confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l 'applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori della Fondazione; in via subordinata, modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell' articolo 18 CCII , confermandole nei confronti del Creditore Erario dello stato (Agenzia delle Entrate Riscossioni; Agenzia delle Entrate; Regione Campania)' . Con decreto del 16 dicembre 2024, lo scrivente fissava l'udienza del 7 gennaio 2025 per la comparizione delle parti e dell'esperto, assegnando al ricorrente il termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto all'esperto nominato, dott.ssa (omissis); assegnava, inoltre, termine di otto giorni per la notifica degli stessi atti a tutti i creditori che stessero intraprendendo azioni in via monitoria, esecutiva c cautelare nei suoi confronti, nonché a tutti gli istituti di credito di cui all'elenco creditori prodotto. Ciò posto, appare opportuno ricordare che con rimpianto normativo tracciato nel solco del D.L. 118/2021 , così come convertito, con modifiche, nella L. 147/2021 e poi trasfuso nel codice della crisi, il legislatore ha inteso assegnare alle misure protettive e cautelari un ruolo peculiare nell'ambito del percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa. Esse sono poste a presidio del tentativo del debitore di addivenire ad una soluzione pattizia della crisi, potendo questi beneficiare di un c.d. automatic stay in virtù del quale dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18 co. 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti Tali misure protettive, tuttavia, sono notoriamente soggette a conferma da parte del Tribunale competente. Pur essendo espressamente soggette alla disciplina dettata dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, differiscono dai provvedimenti cautelari quanto meno perché potenzialmente destinate ad operare non nei confronti di soggetti ‘passivi' determinati, bensì -come del resto richiesto in specie - produttive in astratto di effetti nei confronti di una platea indeterminata di destinatari, siano essi creditori o terzi. Gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell'istanza nel R.I. possono dunque permanere a condizione che siano confermati dal provvedimento dell'autorità competente, da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. Ebbene, nonostante raffermata differenza strutturale con i provvedimenti cautelari del codice di rito, il richiamo alla relativa disciplina processuale determina che la conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente possa avvenire solo previo accertamento della possibilità di (omissis) s.r.l. di perseguire, secondo un criterio di ragionevolezza, il proprio risanamento e ciò: (i) sia sotto il profilo del fumus boni iuris, verificando la sussistenza di condizioni oggettive che consentano di perseguire il predetto obiettivo; (ii) sia sotto il profilo del periculum in mora, accertando il rischio che la mancata concessione dell'ombrello protettivo - quindi, il potenziale assoggettamento alle iniziative cautelari ed esecutive dei creditori, ivi compresa l'eventuale ricorso di liquidazione giudiziale a carico dell'imprenditore ovvero alle iniziative contrattuali di cui all' articolo 18, co. 5, CCII - potrebbe comportare rispetto allo scopo del ripristino della situazione economica e finanziaria e della tutela della continuità aziendale. Al fine di esamine i due profili e di verificare anche il necessario rispetto della proporzionalità tra l'ombrello protettivo richiesto ed i sacrifici imposti ai creditori, occorre tenere in debito conto l'esito del test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché il piano di risanamento presentato dalla ricorrente, l'analisi della coerenza del piano di risanamento effettuata dall'esperto attraverso la check-list, le disponibilità finanziarie e l'adempimento degli obblighi a carico della società ricorrente, nonché le conseguenze della mancata conferma dell'applicazione delle misure protettive. Ciò detto, ritiene il Tribunale che vi sia carenza in specie del fiumus boni iuris, non potendosi ritenere ragionevolmente efficace il piano di risanamento ipotizzato dalla ricorrente, condizionato sostanzialmente alla sola falcidia dei crediti in assenza di nuovo programma industriale. Occorre rilevare, in proposito, che nel parere reso l'esperto nominato ha formulato le seguenti conclusioni: In relazione alla concessione delle misure protettive nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, si rileva l'urgenza di adottare provvedimenti tempestivi e mirati, finalizzati alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte. Le misure atte a superare la crisi, come riportate nel Progetto di piano, appaiono percorribili qualora la società avvii immediatamente un nuovo programma industriale e le stesse saranno, ad avviso di chi scrive, concretamente valutabili all'esito della redazione del Piano definitivo. La presente relazione, redatta sulla base delle informazioni fornite e delle risultanze preliminari, analizza gli elementi del piano di risanamento attualmente in fase di definizione, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli obiettivi dichiarati, alla sua fattibilità tecnico-giuridica e alla sua potenziale idoneità a ripristinare condizioni di sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell 'impresa, anche in considerazione delle dimensioni e complessità operative della stessa. Il risanamento, ad avviso di chi scrive, sarà perseguibile solo laddove venissero raggiunti accordi con i creditori che vedrebbero falcidiati i propri crediti. La richiesta di misure protettive, estesa all'intero ceto creditorio della società (omissis) srl, che nel caso di specie è rappresentato solo dall 'Erario e Regione Campania, costituisce un presupposto essenziale per garantire la stesura del Piano definitivo in un contesto operativo stabile e funzionale alla predisposizione e all 'esecuzione del piano di risanamento. La concessione di tali misure rappresenta, inoltre, un elemento necessario per prevenire iniziative giudiziarie che potrebbero compromettere la continuità aziendale e pregiudicare le prospettive di riequilibrio economico-finanziario. Le attività in corso, una volta completate, consentiranno di definire con maggiore precisione il quadro prospettico relativo al riequilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell 'impresa, fornendo elementi di valutazione più esaustivi e dettagliati per la prosecuzione del percorso di risanamento. Alla luce degli elementi attualmente disponibili e degli accertamenti preliminari condotti, si esprime un parere prudenzialmente favorevole circa la ragionevole perseguibilità degli obiettivi del piano di risanamento, se attuato nei termini prospettati dall 'impresa, e al superamento della situazione di crisi. Tuttavia, tale valutazione è formulata in termini di ragionevole prognosi, operata sulla base delle informazioni disponibili al momento della redazione della presente relazione e necessariamente soggetta ai limiti della cognizione sommaria derivante dalla natura interlocutoria dell'analisi svolta. Si precisa, inoltre, che il parere espresso è subordinato all'elaborazione definitiva del piano di risanamento e alla successiva integrazione di tutti gli elementi di dettaglio che possano confermare o modificare le valutazioni preliminari espresse . Sulla scorta di tali conclusioni si impongono delle preliminari riflessioni in ordine al significato e alla portata delle considerazioni così rese. In primo luogo, l'esperto sostiene che le misure atte a superare la crisi potrebbero essere percorribili qualora la società avviasse con immediatezza un nuovo programma industriale, con ciò dovendosi intendere l'introduzione di nuove strategie necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, modifiche del modello di business, cessioni di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). La valutazione parte dal presupposto per cui - a tutto concedere sulla effettiva capacità di generane nella misura ipotizzata - risulta evidente una limitata capacità dell'azienda di generare flussi operativi utili per il servizio del debito. Va detto che i rilievi dell'esperto e le conclusioni cui questi perviene ut supra, fondano sul risultato del test pratico, che valorizza il rapporto tra ammontare del debito pregresso da un lato e flussi medi annui a servizio del debito dall'altro. Nella circostanza esso esprime, infatti, un alto grado di difficoltà del risanamento di indice pari a 6.6. Più precisamente, come esplicitato dall'esperto Nel caso in esame, il test redatto dall'impresa riporta un indice pari a 6,66 per cui esso indica una situazione abbastanza critica ed il risanamento dipende dalla capacità dell'impresa di attuare iniziative straordinarie, ovvero strategicamente in discontinuità rispetto allo status quo precedente. Del resto, come indicato nel Decreto 21/03/2023 del Dipartimento degli affari di giustizia, superato l'indice pari a 5, la presenza di un margine operativo lordo positivo potrebbe non bastare a consentire il risanamento dell'impresa e potrebbe rendersi necessaria l'apporto di finanza esterna, così come prevista nel piano. Dall'analisi del test pratico per la composizione negoziata emergono diverse criticità legate alla situazione finanziaria dell 'azienda, che appare piuttosto complessa e caratterizzata da un forte squilibrio economico e finanziario. Il debito complessivo da ristrutturare ammonta a circa 679.098 euro, con una parte rilevante rappresentata da debiti scaduti (633.233, di cui € 530.759 con iscrizioni a ruolo) . Riprendendo le specifiche parole sul punto dell'esperto, in particolare Il margine operativo lordo prospettico, stimato in 131.143 euro annui, potrebbe anche essere sufficiente rispetto all 'entità del debito da ristrutturare . Tuttavia un nuovo piano industriale, rilevato quale condicio sine qua non della buona riuscita dei propositi sottesi all'istanza di composizione (ossia la continuità aziendale senza dar corso ad iniziative liquidatorie), non appare affatto contemplato nel progetto di risanamento della ricorrente: unico elemento di novità sarebbe dato dalla sostituzione degli autoarticolati con altri di nuova acquisizione al fine di abbattere i costi di manutenzione. Sotto altro profilo, la perseguibilità del risanamento appare concretamente condizionata alla falcidia dei crediti. In merito, giova rimarcare che alcuna trattativa risulta prospettata dalla ricorrente come in corso con i principali creditori. Con altre parole, non vi sono elementi per ritenere pronosticabile la necessitata riduzione dei crediti erariali. Al contempo, va immediatamente precisato che l'esperto ha rilevato come la situazione economica finanziaria al 30.9.2024 non include sanzioni ed interessi derivanti dalle iscrizioni a ruolo, ricavandone la non correttezza del patrimonio netto e, per l'effetto, deve comunque ritenersi travisata la rappresentazione della debitoria. Non può tacersi, sull'aspetto specifico della probabilità di un'effettiva falcidia delle poste a debito della ricorrente, che la centralità delle trattative con i creditori istituzionali emerge anche dalle modifiche apportate con l'introduzione del comma 2 bis dell' articolo 23, CCII , ad opera dell' articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , a mente del quale Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. [...]. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all 'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato . La disposizione citata fonda sull'evidente presupposto che andava dimostrata l'apertura di un dialogo con detti creditori con i quali intraprendere le trattative, allo stato unica chance di ragionevolezza del piano di risanamento. In mancanza di indicazioni in tal senso, l'ipotesi di una falcidia delle poste e dei tempi di pagamento del debito ristrutturato convenzionalmente, è rimasta una petizione della società. Più segnatamente, l'assenza di qualsivoglia prova di apertura sul punto a parte dei creditori -invero tutti rimasti contumaci nel presente procedimento - impedisce ogni valutazione prognostica sul relativo esito all'indomani della conferma delle misure richieste vanificando la positiva valutazione in termini di fumus boni iuris della domanda. Per giunta, l'affidabilità del giudizio prognostico prudenzialmente positivo risulta pure compromessa dalla carenza documentale e di contenuto del piano articolato. Invero, manca una chiara suddivisione dei costi operativi e dei ricavi, la certificazione unica dei debiti tributari, nonché l'estratto prodotto dalla centrale rischi. La ricorrente, per giustificare la suddetta condizione economico-patrimoniale ha posto l'accento sul trend post pandemico, su vicende che hanno colpito l'organo gestorio e la compagine sociale, sull'aumento del prezzo del gasolio e dell'inflazione, sull'obsolescenza degli autotreni e, infine, su errori nella compilazione del quadro RU modello redditi 2019 e 2021 che avrebbero determinato consistenti iscrizioni a ruolo. Quindi, il risanamento dell'azienda in una prospettiva funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa sarebbe perseguibile - secondo la società - sull'onda di un trend favorevole che, però, non è contestualizzato. Riferisce l'esperto in proposito che: Tale piano riporta entrate ipotizzate sulla base di un aumento percentuale sul trend storico, ma i motivi che hanno indotto a tale aumento percentuale non vengono spiegati. Tuttavia, per una verifica più approfondita, sarebbe utile comprendere meglio le metodologie utilizzate per le previsioni di fatturato, inclusi i fattori di rischio e le variabili considerate . Sotto lo stesso profilo ma per altro aspetto, il piano finanziario è stato articolato in un orizzonte temporale di 5 anni e, sempre ad avviso dell'esperto, si riscontra una posizione finanziaria netta negativa crescente che implicherebbe una maggiore disponibilità liquida rispetto ai debiti con un passaggio da -23.492,00 € nel 2023 a -379.866 € nel 2028. Lo stesso piano di risanamento reca un patrimonio netto negativo pari ad € 254.805 che verrebbe ricostituito dalla sopravvenienza attiva derivante dalla falcidia dei debiti. Al riguardo, come detto, la ragionevole perseguibilità del risanamento coì prospettata è smentita sia dal risultato del test pratico esitato nei termini sopra riferiti, sia dall'assenza d'indicazioni di iniziative strategiche rivelatrici di un diverso piano industriale e sia, infine, di elementi concreti che rendano attendibile la rinegoziazione del debito già scaduto. Da quanto esposto deriva che, anche a prescindere dallo stato delle trattative (peraltro neppure iniziate), gli elementi messi a disposizione dell'esperto sono insufficienti e inadeguati, non consentendo neppure di prospettare concrete proposte ai creditori e di ritenere plausibile l'obiettivo del risanamento. Attesa la strumentalità del provvedimento richiesto rispetto al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza , le considerazioni sopra esposte comportano il rigetto dell'istanza. P.Q.M. Rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive.