La Circolare n. 10 del 1° agosto 2025 del MiC fornisce indicazioni pratiche per la piena attuazione delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici (articolo 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023) e nel Codice del Terzo Settore (articolo 89, comma 17, d.lgs. n. 117/2017), in merito ai Partenariati Speciali Pubblico Privati per gli istituti e i luoghi della cultura.
La necessità della Circolare L' articolo 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 , nel disciplinare le forme speciali di partenariato (in seguito, “PSPP”), prevede espressamente la possibilità di ricorrere a forme semplificate di individuazione dei partner privati nell'ambito del recupero, restauro, manutenzione programmata, ma anche – soprattutto – gestione, apertura al pubblico e valorizzazione di beni culturali. L' articolo 89, comma 17, d.lgs. n. 117/2017 , a propria volta, ammette nello stesso senso la possibilità di attivazione di forme speciali di partenariato con determinati Enti del Terzo Settore (segnatamente, quelli che si occupano – in senso lato – di beni e attività culturali), per la valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica. A livello procedimentale, solo l' articolo 134, del Codice dei Contratti pubblici , si preoccupa di richiamare l' articolo 8, d.lgs. n. 36/2023 , relativo ai contratti gratuiti. Sennonché, quest'ultima disposizione non fornisce alcuna indicazione operativa circa le concrete modalità di avvio ed attuazione di un PSPP. La Circolare ministeriale n. 10, del 1.8.2025 , si presenta dunque particolarmente opportuna, fissando le Linee Guida cui Amministrazioni e privati potranno fare riferimento per l'istituzione di Partenariati Speciali nel settore dei beni culturali . Le caratteristiche del PSPP La Circolare si sofferma innanzitutto sulle caratteristiche che connotano i PSPP , e che valgono a renderli “Speciali”, rispetto alle altre forme di Partenariato contemplate dall'ordinamento. In primo luogo, già la collocazione sistematica rende l'istituto estraneo alla disciplina dei Partenariati Pubblico-Privati “ordinari”, di cui agli articolo 174 e ss., d.lgs. n. 36/2023 . Piuttosto, i PSPP sono da ricondurre nell'alveo degli istituti della co-progettazione , di cui all'articolo 55, Codice del Terzo Settore. Di conseguenza, l'elemento più caratteristico del rapporto che si instaura tra il partner privato e l'Amministrazione, nell'ambito di un PSPP, deve essere quello della gratuità . Per gratuità, in sintesi, deve intendersi l' assenza di qualsivoglia esborso da parte dell'Amministrazione , che valga a remunerare le attività richieste al privato; la Circolare, come si vedrà, in questo particolare frangente non esclude però la possibilità che il partner benefici di introiti indiretti. Del resto, ammettendo l'esborso di somme in favore del Gestore, allora si finirebbe col ricadere nello schema dell'appalto o – più verosimilmente – della concessione. Proprio la gratuità vale a qualificare l'accordo di Partenariato quale contratto escluso , che non soggiace quindi alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (anche a mente dell' articolo 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 ). Altra caratteristica peculiare del PSPP è quella dell'autonomia contrattuale di cui gode l'Amministrazione ; in termini strettamente operativi, la parte pubblica, aprendosi ad un PSPP, accetta di coinvolgere la parte privata non solo nel processo di conservazione e valorizzazione di un bene culturale ma, ancora prima, nell'identificazione delle modalità migliori attraverso le quali perseguire questi obiettivi. Il rapporto che si instaura tra il pubblico e il privato , non più sinallagmatico (trattandosi di contratto gratuito), si svolge su un piano di parità che impone una fattiva collaborazione tra le Parti, dando corpo al principio di sussidiarietà costituzionalmente sancito. Procedimento e Accordo La Circolare richiede alle Amministrazioni, trattandosi di contratti esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei Contratti pubblici, di fare riferimento agli stilemi procedimentali dettati dalla l. n. 241/1990 , lasciando in questo senso ampio margine all'auto-organizzazione della singola P.A. Piuttosto, la Circolare fissa i contenuti minimi dell'Accordo di Partenariato , che altri non sono se non gli aspetti principali delle attività demandate al partner privato. Poiché la fase collaborativa pubblico-privata non si esaurisce nella sola co-progettazione dell'attività (che si colloca cronologicamente e logicamente prima della firma dell'Accordo di partenariato), la Circolare propone inoltre la costituzione di un “Organismo di collaborazione” , una cabina di regia che rappresenti luogo (e istituto) di incontro e confronto tra le Parti nel corso dell'intera durata del rapporto di Partenariato. D'interesse altresì la possibilità che l'Accordo di Partenariato possa prevedere un canone o delle royalties da riconoscere in favore della P.A. Ciò in quanto al privato è riconosciuta la facoltà di trattenere l'intero incasso derivante dalla vendita dei servizi per il pubblico (es., accompagnamento nel sito, accoglienza del pubblico, strumenti di supporto alla visita, proventi da bookshop, merchandising, etc.). Quel che importa, giova ribadirlo, è – da un lato – la complessiva sostenibilità economica del partenariato, e – dall'altro lato – la gratuità del rapporto, intesa come assenza di riconoscimento di alcun corrispettivo da parte dell'Amministrazione in favore del privato.
Linee guida