Improcedibilità dell’azione penale: confermata la natura processuale, ma occorre un ricorso ammissibile

L’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno previsto dall’articolo 344- bis c.p.p.

La vicenda giunta in cassazione vede un minore condannato in primo grado il 6 ottobre 2022 dal Tribunale per i minorenni di Venezia per il delitto di cui all'articolo 583- quinquies c.p. e al porto d'armi senza giustificato motivo ex articolo 4 l. n. 110/1975. La locale Corte di Appello conferma la pronuncia di prime cure con sentenza del 10 febbraio 2023. Ricorre in cassazione l'imputato il quale lamentava alcuni error iuris e difetti di motivazione della sentenza impugnata. La sopravvenuta improcedibilità Tuttavia, era il Procuratore generale che, nella sua requisitoria scritta, chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza per sopravvenuta improcedibilità. Tale lettura (avallata ovviamente dalla difesa dell'imputato) viene accolta dalla Suprema Corte , nella sentenza in commento, in quanto il termine di improcedibilità previsto dall'articolo 344- bis c.p.p. – applicabile ratione temporis in quanto il reato per cui si procede è stato commesso il 17 aprile 2021 – è maturato il 6 gennaio 2025, ovvero ad un anno e sei mesi di distanza dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di deposito della sentenza di appello. La sentenza impugnata è stata, infatti, deliberata il 10 febbraio 2023, con termine per il deposito della motivazione indicato in giorni 60, con scadenza l'11 aprile 2023; a tale termine vanno sommati 90 giorni e dalla data così individuata (il 10 luglio 2023), vanno ulteriormente aggiunti diciotto mesi, decorsi il 6 gennaio 2025 . Mentre il ricorso è pervenuto alla Suprema Corte solo il 29 maggio 2025. Sulla natura giuridica dell'improcedibilità La Quinta sezione di Cassazione conferma la sua costante giurisprudenza sulla natura processuale dell'istituto di nuovo conio. Ne viene così esclusa l'applicazione retroattiva delle disposizioni relative all'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima di cui all'articolo 344- bis c.p.p. – inserito dall'articolo 2, comma 2, lett. a), l. n. 134/2021 (prima trance della c.d.riforma Cartabia), le quali si applicano ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020 (proprio alla luce della veste di norma processuale e del suo rapporto diacronico con la prescrizione). Siffatta impostazione si fonda sulla struttura bifasica degli effetti del decorso del tempo delineati attraverso il raccordo tra la disciplina (sostanziale) della prescrizione e la nuova ed introdotta condizione di improcedibilità, il cui modus operandi non influisce sul disvalore penale della condotta ovvero sulla gravità del reato che, nella visione del legislatore mantiene tutta la sua vitalità: la punibilità risulta impedita solo come mero effetto conseguenziale . Anche le Sezioni Unite ne hanno sancito la veste processuale La natura processuale dell'improcedibilità ex articolo 344- bis c.p.p. è stata confermata, en passant , dalle Sezioni Unite Polichetti n. 20989/2025, rimarcando il discrimen che la riforma Cartabia ha inteso tracciare con riferimento alla durata del processo tra il giudizio di primo grado, ancora sottoposto alla regola dell'estinzione sostanziale del reato, ed i giudizi di impugnazione, invece caratterizzati dalla sanzione processuale dell'improcedibilità. Il Massimo consesso ha rimarcato come la sequenza “prescrizione-improcedibilità” costituisce, nel suo unitario insieme, un nuovo sistema (in armonia col canone costituzionale della ragionevole durata del processo penale) regolatore degli effetti sul reato del decorso del tempo prima e durante il processo. Con riferimento all'improcedibilità, la consunzione dell'azione penale , correlata al decorso de tempo e preclude la prosecuzione del giudizio penale sul reato che non si estingue, si iscrive nel novero dei casi previsti dall' articolo 129 c.p.p. : una volta instaurato il rapporto giuridico processuale – con l'ammissibilità dell'impugnazione – al giudizio non residua uno spazio decisionale che possa consentirgli di accordare o meno precedenza ad altre causa di proscioglimento, venendo meno in radice la cognizione sull'azione penale nel processo. L'improcedibilità , insomma, irrompe sul rapporto giuridico processuale , ritualmente introdotto, precludendo al giudice ogni diversa statuizione, rendendo recessivi ed inaccessibili ulteriori e concorrenti epiloghi decisori più favorevoli , che possono riacquistare rilievo se la parte in favore della quale è maturata l'improcedibilità richieda la prosecuzione del processo. In definitiva, l' articolo 129 c.p.p. rappresenta, anche in relazione all'improcedibilità, una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l' exitus processus ed il favor rei , impone al giudice il proscioglimento immediato, ove sia compiutamente decorso il termine previsto. Il rapporto tra improcedibilità e ammissibilità del ricorso L'introduzione dell'inedito istituto dell'improcedibilità interroga il giudice nomofilattico sul suo rapporto con l'ammissibilità dell'atto di impugnazione. La sentenza in commento conferma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'articolo 344- bis c.p.p. L'inammissibilità, bloccando l'avvio della corrispondente fase processuale determina la formazione del giudicato sostanziale, non potendo il giudice rilevare eventuali causa di non punibilità . E tanto, a fortiori , in relazione all'impugnazione proposta fuori termine poiché il giudicato non consente la declaratoria di improcedibilità. Tali principi sono stati confermati da recenti arresti, per i quali la causa di improcedibilità è definita “prescrizione processuale” per distinguerla dal diverso istituto della “prescrizione sostanziale” ( Cass., pen., sez. IV, n. 20975/2025 ), e incide, non più sul reato, ma sul potere statuale di proseguire nell'esame del merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia. Pertanto, mentre l'improcedibilità chiude una fase con una sentenza che, divenuta irrevocabile, sostituisce quella già emessa, l'inammissibilità impedisce l'apertura della fase , invalidando quanto sia già stato compiuto a seguito dell'atto inammissibile. Nessuna violazione delle CEDU I giudici di legittimità, nell'odierna pronuncia, ribadiscono che, sotto il profilo diacronico il vaglio sull'ammissibilità dell'impugnazione deve precedere, logicamente e logicamente, lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l'eventuale decisione di merito ex articolo 129 c.p.p. ; solo quando tale vaglio è superato il giudice può attivare il potere decisorio sull'esito del processo. Tale ricostruzione non pone frizioni con la CEDU in quanto per la Corte di Strasburgo le limitazioni al diritto di accesso alla giustizia sono consentite se giustificate da un fine legittimo e soprattutto se proporzionate (Corte EDU, Grande Camera, Zubac c. Croazia del 5 aprile 2018; Corte EDU, Succi c. Italia, 28 ottobre 2021). In tale quadro convenzionale, l'onere imposto alla parte nella formulazione dell'atto di impugnazione appare espressione di un principio di leale collaborazione tra le parti e l'eventuale (per la verità molto frequente in sede di legittimità) inammissibilità non lede, per i giudici di legittimità, l'articolo 6 CEDU . Alla luce di tale percorso motivazionale, avendo nel caso di specie il ricorso superato il vaglio dell'ammissibilità, viene annullata senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado , stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell' articolo 344-bis c.p.p. .

Presidente Miccoli – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata del 10 febbraio 2023, la Corte di appello di Venezia-Sezione Minorenni ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni in sede in data 6 ottobre 2022, con la quale Pr.Jo. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all' articolo 583-quinquies cod. pen. in danno di Da.Mi. e per la contravvenzione di cui all' articolo 4, L. 110-1975 . 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Gilberto Tommasi, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di merito respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla cornice edittale delineata dall' articolo 583-qinquies cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in ordine all'evento del reato, per avere la Corte ritenuto comprovata la sottoposizione della persona offesa a trattamenti di chirurgia ricostruttiva che risultano, invece, meramente programmati. Con l'atto d'appello si era, invero, contestata la materialità dei fatti alla stregua delle immagini ritraenti la vittima che, invece, la Corte d'Appello ha ricondotto all'eliminazione dell'alterazione permanente conseguente al reato grazie ad interventi di chirurgia plastica di cui non v'era dimostrazione alcuna. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell' articolo 62, n. 6 cod. pen. per avere la sentenza impugnata - discostandosi sul punto dalle motivazioni rese in primo grado - rigettato il motivo d'appello assumendo la non integralità dell'offerta risarcitoria, come risultante all'esito della transazione stipulata dalla persona offesa con la compagnia assicuratrice, e la mancata dimostrazione dell'adesione dell'imputato a siffatto ristoro, in tal modo disattendendo i criteri direttivi declinati dalla giurisprudenza di legittimità e sterilizzando le produzioni difensive. 3. Con requisitoria scritta del 3 luglio 2025, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, SABRINA PASSAFIUME, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilità. 4. Con memoria del 22 luglio 2025, il difensore ha aderito alla prospettazione resa dal Procuratore generale ed ha argomentato sull'ammissibilità del ricorso; in subordine, ha articolato un motivo nuovo riguardo l'applicazione dell'attenuante, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 20 maggio 2025 . 5. Il 6 agosto 2025 è pervenuto atto di nomina a difensore dell'Avvocato Graziella Colaiacomo, in unione all'Avvocato Gilberto Tommasi. Considerato in diritto La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per il decorso dei termini di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. 1. Come rilevato dall'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi di questa Sezione, il termine di improcedibilità di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. - applicabile ratione temporis in quanto il reato per cui si procede è stato consumato il (Omissis) - è maturato il (Omissis), ovvero ad un anno e sei mesi di distanza dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di deposito della sentenza d'appello. La sentenza impugnata è stata, infatti, deliberata il 10 febbraio 2023, con termine per il deposito della motivazione indicato in sessanta giorni, con scadenza l'11 aprile 2023; a tale termine vanno sommati giorni novanta e dalla data così individuata (il 10 luglio 2023), vanno ulteriormente aggiunti diciotto mesi, decorsi il (Omissis). Il ricorso è pervenuto presso questa Corte solo il 29 maggio 2025. 2. A fronte del rilievo della scansione temporale del giudizio di impugnazione, in relazione al quale non sussistono cause di sospensione, sembra opportuno delineare l'ambito cognitivo di questa Corte in relazione alla statuizione di improcedibilità, sollecitata anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta. Nella delineata prospettiva, rilevano due questioni: - la natura giuridica della causa di improcedibilità ex articolo 344-bis cod. proc. pen. in relazione alla portata precettiva di cui all' articolo 129 cod. proc. pen. ; - i rapporti tra l'improcedibilità in parola e l'ammissibilità del ricorso. 2.1. Quanto al primo profilo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità - e la prevalente dottrina - abbiano sin dall'entrata in vigore dell' articolo 344-bis cod. proc. pen. affermato la natura processuale del nuovo istituto. 2.1.1. Già la Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 60 del 3 novembre 2021 (ripresa testualmente da Sez. 2, n. 6045 del 17/12/2021, dep. 2022, Bucciarelli, n.m.) aveva affermato la natura processuale dell'improcedibilità per decorrenza dei termini, osservando come a sostegno della natura processuale dell'istituto depongono vari indici di carattere letterale e logico-sistematico. Innanzitutto, vanno considerate sia la sua collocazione topografica nell'ambito delle condizioni di procedibilità dell'azione che le modalità operative del meccanismo estintivo previsto dalla disposizione in cui il superamento della forbice temporale predefinita dal legislatore, salvo eventuali proroghe, incide, non sull'esistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l'azione penale in quanto estinta. Rileva, inoltre, anche la individuazione dei termini entro i quali deve concludersi ciascuna fase di impugnazione. Al diverso inquadramento dogmatico dell'istituto, come causa di estinzione dell'azione penale e non del reato, conseguirebbe, pertanto l'irretroattività della disciplina secondo il diverso principio tempus regit actum ((par. 18)) . La disciplina pare, comunque, rispondere alla evidente esigenza di introdurre un correttivo che, alla cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, assicuri, comunque, una ragionevole durata del successivo giudizio di impugnazione. Il meccanismo estintivo introdotto all' articolo 344-bis cod. proc. pen. risponde, in altri termini, ad una finalità compensativa e riequilibratrice correlata alla non operatività dell'istituto della prescrizione nei giudizi di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, istituto di cui, invece, possono beneficiare tutti gli imputati di reati commessi in data antecedente secondo la disciplina già modificata dalla legge n. 103 del 2017 (ed. riforma Orlando). Potrebbe, dunque, ritenersi che, proprio in ragione di tale finalità dell'istituto in esame, la sua delimitazione temporale risponda ad un criterio di ragionevolezza che la pone al riparo da possibili frizioni con i principi costituzionali e convenzionali (ibidem). 2.1.2. Affrontando il tema dell'applicabilità retroattiva o meno della norma in mitius di nuovo conio, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134 , in relazione agli articolo 3,25 e 111 Cost. , nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. , inserito dall'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, alla luce della natura processuale dell'istituto e del suo rapporto diacronico con la prescrizione (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 - 02; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Iaria, Rv. 282408 - 01; Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero Cataldo, Rv. 285826 - 02, in motivazione; Sez. 6, Sentenza n. 30189 del 14/07/2025, Lamfed, n. m.; Sez. 4, n. 20975 del 13/05/2025, Togani, n. m.; Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, n. m.) Sez. 5, n. 24080 del 20/03/2025, Iacobbe, n. m.) Sez. 7 n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 - 01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01, in linea con i principi enunciati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Esclusa la natura sostanziale dell'istituto, si è affermato come il regime transitorio sia funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 , in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. 2.1.3. Come ribadito dalla Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 12 del 6 marzo 2023, siffatta impostazione fonda sulla struttura bifasica degli effetti del decorso del tempo delineati attraverso il raccordo tra la disciplina della prescrizione e la nuova condizione di improcedibilità introdotta. Si è affermato in dottrina che le scelte del legislatore sulla prescrizione sospesa dopo la sentenza di primo grado, la sistematica dell'istituto, collocato tra le condizioni di procedibilità ( articolo 344-bis cod. proc. pen. ), la nomenclatura impiegata dai compilatori, l'influenza immediata ed assoluta sulla prosecuzione dei giudizi di impugnazione costituiscono elementi per sostenere che si è dinanzi ad una figura processuale , dovendosi escludere che l'improcedibilità sia direttamente riconducibile alla struttura del reato o della pena . Ulteriore argomento si è ritratto dalla diversità tra prescrizione sostanziale e improcedibilità, correlata almeno (al)la previsione differenziata dell' articolo 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. , altrimenti non giustificabile e data anche la diversità con altre situazioni di improcedibilità in relazione all'esercizio dell'azione penale, nel caso dell' articolo 344-bis cod. proc. pen. , invece, regolarmente esercitata . Né è stato rinvenuto un argomento di segno contrario dal rilievo degli indiretti effetti sostanziali che l'improcedibilità determina, al pari di tutte le preclusioni processuali che incidono sui diritti delle parti del processo: anche valorizzando siffatti profili, invero, è stato ritenuto che non vi sia spazio per le garanzie di cui all' articolo 2, comma 4, cod. pen. , non potendosi accedere alla retroattività della disposizione in mitius, trattandosi di principio non esplicitato nell' articolo 25, comma secondo, Cost. ma piuttosto riconducibile all'articolo 3 della Carta fondamentale e, pertanto, soggetto ad accurata comparazione con altri valori di pari rango. L'indicazione normativa del dies a quo per l'efficacia della nuova improcedibilità (fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020) e la definizione di un assetto transitorio sono apparsi la risultanza di un apprezzabile coordinamento con la perdurante vigenza del regime della prescrizione per i reati consumati in data anteriore al 1 gennaio 2020, sicché la specifica disciplina transitoria è stata ritenuta razionalmente giustificata, essendo chiaramente riferibile all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 . Un inquadramento, dunque, che ha tenuto ben distinti i diversi istituti che si susseguono nella cadenza delineata dal legislatore del 2021: la prescrizione, avente natura sostanziale e che interpella le garanzie di cui all' articolo 25 Cost. ; l'improcedibilità (o improseguibilità) processuale, il cui modus operandi - come rilevato dalla dottrina - non influisce sul disvalore penale della condotta ovvero sulla gravità del reato che, nella visione del legislatore, mantiene tutta la sua vitalità: la punibilità risulta impedita solo come mero effetto consequenziale . D'altra parte, si ricorda anche come il principio di retroattività in bonam partem, nella visione della Corte costituzionale, non sia costituzionalmente necessario: la Consulta, infatti, ha più volte osservato come esso, a differenza di quello di irretroattività, non sia inderogabile: posto che la retroattività con effetti in mitius può essere legittimamente esclusa dal legislatore, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale, sulla base di ragionevoli motivi ( Corte Cost. n. 238 del 2020 e n. 238 del 2011 ). Conclusivamente - secondo la dottrina maggioritaria - il legislatore del 2021 ha legittimamente ritenuto di compensare la circostanza che, per i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, non opera neppure la cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado introdotto sempre dalla riforma Cartabia ( articolo 161-bis cod. pen. ) (nello stesso senso, Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, cit.). Per tali procedimenti, dunque, il diritto alla ragionevole durata del giudizio di impugnazione, pur non trovando protezione con l'improcedibilità, viene tutelato dalla prescrizione sostanziale. 2.1.4. La tesi della natura processuale dell'improcedibilità ha ricevuto l'avallo del Supremo consesso di questa Corte. Nell'affrontare il tema diverso - ma intimamente connesso - del regime intertemporale delle norme che si sono succedute in materia di prescrizione, le Sezioni Unite (n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, PG in proc. Polichetti) hanno specificatamente affrontato la questione della natura dell'improcedibilità, riaffermandone l'essenza squisitamente processuale; e lo hanno fatto non già incidentalmente, ma proprio al fine di rimarcare il discrimen che la riforma ha inteso tracciare con riferimento alla durata del processo tra il giudizio di primo grado, ancora sottoposto alla regola dell'estinzione sostanziale del reato, ed i giudizi di impugnazione, invece caratterizzati dalla sanzione processuale dell'improcedibilità. Si legge nella sentenza Polichetti muovendo dalla natura essenzialmente processuale dell'improcedibilità, in correlazione con la sua finalità, esplicitamente perseguita, di pervenire alla celere definizione dei processi di impugnazione, in ossequio al principio costituzionale della loro ragionevole durata, nonché con la sua collocazione nel codice di rito e con le modalità operative del meccanismo estintivo previsto dall' articolo 344-bis cod. proc. pen. (per il quale il superamento del limite temporale prestabilito incide - non sull'esistenza del reato, bensì - sulla possibilità di proseguire l'azione penale), l'elaborazione recepita in sede dì legittimità ha ribadito che, anche a considerare i risvolti sostanziali dell'istituto in termini di punibilità, il principio di retroattività della legge più favorevole non rinviene, in questo caso, copertura costituzionale nel principio di cui all' articolo 25, secondo comma, Cost. , ma esclusivamente nell'ambito del principio di uguaglianza e di ragionevolezza dettato dall' articolo 3 Cost. (per tutte, Sez. 3, n. 37234 del 05/06/2024, Guglielminetti, non mass.; Sez. 5, n. 34208 del 09/05/2024, Calandro, non mass.; Sez. 6, n. 47127 del 18/10/2023, Azrouri, non mass.; Sez. 2, n. 44819 del 06/10/2023, Padurean, non mass.; Sez. 1, n. 41343 del 25/05/2023, D'Elia, non mass.). Di conseguenza, l'ipotizzabilità di un profilo di illegittimità costituzionale dell'istituto potrebbe coltivarsi soltanto se si individuasse la violazione dell' articolo 3 Cost. in dipendenza dell'irragionevole disparità di trattamento tra gli autori di reati commessi prima o dopo la data di applicazione dell' articolo 344-bis cod. proc. pen. in materia di improcedibilità. Ciò, tuttavia, pare doversi escludere, proprio perché tale disciplina si inserisce in un sistema processuale e sostanziale profondamente mutato, coordinato - sul piano normativo - con il nuovo, circoscritto ( ex articolo 161-bis cod. pen. ) regime della prescrizione, senza il suo 30 innesto nel previgente regime governato dalla sola prescrizione, e - sul piano strutturale - con l'adozione di corrispondenti misure organizzative da parte degli uffici giudiziari. 7.2. L'assunto espresso da questo corposo orientamento con primario riferimento all'istituto dell'improcedibilità ne considera inevitabilmente anche i risvolti sostanziali, in virtù del collegamento con la corrispondente disciplina in materia di prescrizione. Sull'argomento, quindi, fermo il rilievo della natura primariamente processuale dell'improcedibilità, ma non obliterata l'ineliminabile evenienza di alcuni suoi aspetti aventi riflessi di natura peculiare (si ricorda la sua rinunciabilità da parte dell'imputato e la sua inapplicabilità ai reati puniti con la pena dell'ergastolo), occorre ribadire che l'emerso legame fra l'introduzione dell'improcedibilità e la fissazione del corrispondente regime prescrizionale fa sì che l'insieme della relativa disciplina, caratterizzata anche da sicuri aspetti di natura sostanziale, esige, in ogni caso, che l'assetto che ne è derivato in punto di sospensione del corso della prescrizione sia analizzato alla stregua del principio di retroattività della lex mitior, temperato dalla specificazione che in questa materia tale principio non riceve la tutela privilegiata di cui all' articolo 25, secondo comma, Cost. Si conferma che le eventuali deroghe al principio stesso, in relazione alla verifica del rispetto del principio promanante dall' articolo 3 Cost. , sono da ritenersi, anche nell'ambito qui rilevante, ammesse, sempre che le medesime, stabilite dalla legge ordinaria, siano sorrette da una sufficiente ragione giustificativa, consistente nella tutela di interessi di analogo rilievo, quali devono considerarsi, nello stesso alveo, quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale e quelli coinvolgenti esigenze dell'intera collettività nazionale connesse a valori costituzionali di rango primario. Ora, pur tenendo conto delle connotazioni proprie di ciascuno degli istituti in esame, il rilevato coordinamento normativo fra la prescrizione e l'improcedibilità contribuisce senz'altro a orientare nel senso che la limitazione imposta alla retroattività delle norme della legge n. 134 del 2021 soddisfa i requisiti di ragionevolezza necessari per giustificarla; ciò, lasciando conseguentemente impregiudicata nei presente contesto la valutazione circa la possibilità dì qualificare come lex mitior rispetto a quella previgente la disciplina della prescrizione scaturente dalla stessa legge, peraltro caratterizzata in modo ineludibile anche dalla sospensione sine die del corso del termine prescrizionale a far data dalla sentenza di primo grado . Nel quadro così delineato, le Sezioni Unite hanno rimarcato come la sequenza prescrizione-improcedibilità costituisca, nel suo unitario insieme, un nuovo sistema - complessivamente non contrastante con il principio costituzionale di ragionevole durata - regolatore degli effetti sul reato del decorso del tempo prima e durante il processo. L'ordito argomentativo della sentenza Polichetti delinea compiutamente l'architettura riformatrice e coniuga la successione diacronica causa di estinzione del reato-improcedibilità dell'azione penale secondo un dualismo che fuga ogni dubbio riguardo la natura processuale del secondo segmento. Tanto esprime la locuzione prescrizione processuale , assegnata dai commentatori al nuovo istituto. 2.2. L'istituto della improcedibilità, avente - come visto - natura processuale, si connota in termini inediti nel panorama processual-penalistico. Esso comporta una consunzione dell'azione penale , correlata al decorso del tempo, che preclude la prosecuzione del giudizio penale sul reato che non si estingue, e che si inscrive nel novero dei casi previsti dall' articolo 129 cod. proc. pen. , rimasto immutato nella sua formulazione. 2.2.1. Il peculiare effetto consuntivo correlato all'istituto sembra sgombrare il campo dagli interrogativi afferenti il rapporto tra la declaratoria di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. e le ulteriori ipotesi previste dall' articolo 129 cod. proc. pen. : una volta instaurato il rapporto giuridico processuale, in presenza - come si dirà - di ricorso ammissibile, al giudice non residua uno spazio decisionale che possa consentirgli di accordare o meno precedenza ad altre cause di proscioglimento, venendo meno in radice la cognizione sull'azione penale nel processo. Ferma la garanzia della preclusione derivante dal ne bis in idem, sarà, se del caso, rimessa all'iniziativa dell'imputato la eventuale rinuncia al meccanismo consuntivo e tranchant dell'improcedibilità per invocare l'applicazione di altra, concorrente, causa di non punibilità, allo stesso più favorevole, anche tenuto conto del fatto che il sistema prevede, in ogni caso, la conservazione degli esiti del processo - rectius: la non dispersione - nelle ipotesi, tassativamente previste, della prosecuzione di cui all' articolo 578, comma 1-bis cod. proc. pen. Se il rilievo dell'improcedibilità irrompe, per così dire, sul rapporto giuridico processuale, ritualmente introdotto, precludendo al giudice ogni statuizione diversa, viene ad ampliarsi la latitudine applicativa dell' articolo 129 cod. proc. pen. , nella sua funzione di garanzia delineata dalla elaborazione nomofilattica ultraventennale di questa Corte, poiché è lo stesso meccanismo legale, discrezionalmente prescelto dal legislatore, a rendere recessivi ed inaccessibili ulteriori e concorrenti epiloghi decisori più favorevoli, che possono riacquistare rilievo se la parte in favore della quale è maturata l'improcedibilità richieda la prosecuzione del processo. E siffatta soluzione non sembra irragionevole, alla luce delle peculiarità del nuovo istituto che rimette, sostanzialmente, all'imputato l'opzione prosecutoria e, con essa, il diritto di propiziare una decisione eventualmente di maggior favore. 2.2.2. Sembra, allora, da un lato trovare conferma la fondamentale funzione che l' articolo 129 cod. proc. pen. assolve nel favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo e agevolando, in ogni caso, l'esito del giudizio, quando non sia più legalmente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato; dall'altro, superfluo analizzare il filone ermeneutico che, a partire da Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, dep. 2002, Rv. 220511-01, ha indagato i rapporti tra concorrenti cause di proscioglimento ed ha delineato le condizioni di prevalenza (Sez. U. n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, RV. 230529-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01; V. anche Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 - 01 e Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Sembra qui solo rilevante richiamare come, con specifico riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, si è osservato che essa anche se in apparenza può confliggere con l'interesse dell'imputato ad una più ampia possibilità di vedere proseguire l'attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà non mortifica tale interesse (che può trovare sempre la sua massima espansione, attraverso la rinuncia alla prescrizione secondo la sentenza costituzionale n. 275/90) e lo contempera, alla luce della normativa vigente, con l'aspetto, non meno rilevante, dell'exitus del processo quale obiettivo da perseguire, la cui importanza non può certamente sottovalutarsi, posto che la disciplina d'impulso alla sollecita definizione del processo tutela un fondamentale interesse di carattere costituzionale ( articolo 111/2 Cost. : ragionevole durata del processo) che non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili ; e, sotto l'ultimo profilo evidenziato, il principio s'appalesa applicabile a maggior ragione in relazione all'improcedibilità, la cui ratio riposa proprio nella prevalenza accordata ex lege alla ragionevole durata del processo. In altri termini, l' articolo 129 cod. proc. pen. rappresenta, anche in relazione all'improcedibilità, una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor rei, impone al giudice il proscioglimento immediato dell'imputato, ove sia compiutamente decorso il termine previsto. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere affrontato il tema relativo al rapporto tra improcedibilità e inammissibilità del ricorso. L'introduzione di un istituto inedito, che non configura una causa di estinzione del reato ma - come visto - un meccanismo acceleratorio nello svolgimento dei giudizi di impugnazione, al fine di assicurarne la ragionevole durata, ha evidenziato il nodo cruciale dei rapporti tra la nuova categoria dell'improcedibilità e quella tradizionale dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Il dubbio che si è posto è se debba prevalere l'inammissibilità, quand'anche la relativa pronuncia dovesse intervenire a termini massimi ormai scaduti, oppure se debba prevalere l'improcedibilità sull'inammissibilità, sul rilievo che proprio la tardiva verifica del vizio giustifichi la priorità del proscioglimento dell'imputato a tutela della ragionevole durata del processo. 3.1. Anche al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con orientamento unanime, affermando come l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; N. 18873 del 2024 Rv. 286436 - 01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408 - 01, N. 46333 del 2023 Rv. 285534 - 01; da ultimo, Sez. 6, n. 30189 del 14/07/2025, Lamfed, n.m.). Siffatta opzione trae la propria ratio dall'orientamento delineato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale la presentazione di un ricorso per cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta alla costituzione di un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale , con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità (v., sui motivi non consentiti o non dedotti in appello, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; sulla manifesta infondatezza dei motivi, Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L ., Rv. 217266; sull'assoluta genericità dei motivi, v. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818). E tanto, a fortiori, in relazione all'impugnazione proposta fuori termine poiché il giudicato non consente la declaratoria di improcedibilità. 3.1. In particolare, Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 293032- 01, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, nella premessa che il principio di ragionevole durata del processo non può derogare alle regole che presiedono all'introduzione dei giudizi di impugnazione, ha affermato che la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale , con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, così come non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell' articolo 129 cod. proc. pen. , non può pronunciare la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'articolo 2, comma 2, lett. a), della legge n. 134 del 2021. Questi principi - si è precisato - sebbene riferiti alla prescrizione, sono estensibili all'istituto dell'improcedibilità, in quanto la ratio della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili . Il principio, è stato senz'altro condiviso da Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 e, da ultimo, riaffermato da Sez. 4 n. 20975 del 13/05/2025, Togani, n. m., che ha spiegato che (la) causa di improcedibilità è altresì definita prescrizione processuale per distinguerla dal diverso istituto della c.d. prescrizione sostanziale disciplinata dagli articolo 157 ss. cod. pen. e incide, non più sul reato, ma sul potere statuale di proseguire nell'esame del merito e di giungere ad una condanna o definitiva, caducando la precedente pronuncia (Rei. illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ). 3.2. Siffatta impostazione è stata condivisa anche dalla dottrina maggioritaria valorizzando la sequenza procedimentale e le diverse fasi in cui operano, rispettivamente, la declaratoria di inammissibilità e la statuizione di improcedibilità; approccio sistematico, questo, definitivamente accolto - come già rilevato al par. 2.1.4. - da Sezioni Unite n. 20989 del 2025, Polichetti. Mentre l'inammissibilità del ricorso impedisce a priori la corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti in ipotesi già compiuti prima della sua declaratoria, diversamente l'improcedibilità, per quanto precluda ogni valutazione di merito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi, ammissibile, definendo la regiudicanda con una decisione in rito. La prevalenza dell'inammissibilità sulla improcedibilità dipende, quindi, da ragioni di carattere logico e sistematico poiché, se non si è aperto uno spazio per il sindacato giurisdizionale sulla regiudicanda, non può darsi corso alla delibazione che prelude alla declaratoria di improcedibilità. Si è, ulteriormente, rimarcato che mentre l'improcedibilità chiude una fase con una sentenza che, divenuta irrevocabile, sostituisce quella già emessa, come accade nella logica delle impugnazioni, l'inammissibilità impedisce l'apertura della fase, invalidando quanto sia già stato compiuto a seguito dell'atto inammissibile: l'inammissibilità, quando sia accertata, non solo impedisce di dichiarare l'improcedibilità, ma invalida l'improcedibilità eventualmente già dichiarata nella fase introdotta da un'impugnazione inammissibile . Non assume, dunque, rilevanza il momento in cui l'inammissibilità è accertata, bensì quello in cui si è realizzata; e la circostanza che l'inammissibilità sia dichiarata successivamente al decorso dei termini di improcedibilità non esclude che logicamente la preceda ogni qualvolta la fase dell'impugnazione, protratta oltre i termini massimi, sia stata aperta da un atto inammissibile. 3.3. Ritiene il Collegio che siffatta impostazione debba essere condivisa ed ulteriormente confermata. 3.3.1. Il quesito non si riduce, semplicisticamente, al se sia consentito applicare al nuovo istituto i principi consolidati sul rapporto tra ammissibilità del ricorso e rilievo della prescrizione, ma implica di delineare la relazione che intercorre, nell'ambito del giudizio di legittimità, tra il ricorso inammissibile e le cause di non punibilità previste dall' articolo 129 cod. proc. pen. , nei termini delineati da Sezioni Unite Ricci, secondo cui gli aspetti focali da considerare sono, per un verso, le conseguenze che discendono dalla proposizione di un ricorso inammissibile e, per altro verso, il rapporto tra inammissibilità dell'impugnazione e applicabilità dell' articolo 129 cod. proc. pen. , senza trascurare, perché aspetto complementare, la coordinazione con gli specifici compiti assegnati alla Corte di cassazione nelle ipotesi di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello ( articolo 609, comma 2, cod. proc. pen. ) . È, dunque, sull'insieme delle norme che regolano il processo che deve farsi leva, per trarre da esse, seguendo un percorso ermeneutico di ordine sistematico, la disciplina del problematico rapporto tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità . E l'insuperata ricostruzione resa da Sezioni Unite Ricci spiega nitidamente come tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via generale, dall'articolo 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. viziano geneticamente l'atto che, ponendosi al di fuori della cornice normativa di riferimento, provoca la reazione dell'ordinamento con la corrispondente sanzione, quale risposta ad un potere di parte non correttamente esercitato: ad eccezione della rinuncia all'impugnazione, dette ipotesi, a prescindere dalle modalità più o meno agevoli di rilevazione, sono tutte ugualmente intrinseche alla struttura dell'atto, sì da renderlo inidoneo ad investire il giudice del grado successivo della piena cognizione del processo . Sotto il profilo diacronico, è, poi, indubbio che la diagnosi di ammissibilità dell'impugnazione - al pari di quanto accade in materia di giurisdizione, di competenza, di improcedibilità per mancanza di querela - deve precedere logicamente e cronologicamente lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l'eventuale decisione di merito ex articolo 129 cod. proc. pen. , sicché solo l'accertata ammissibilità dell'impugnazione, per l'effetto propulsivo che la connota, investe il giudice del potere decisorio sul merito del processo, mentre la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione preclude una qualsiasi pronuncia sul merito. Quanto alle proiezioni sulla formazione del giudicato, la sentenza invalidamente impugnata diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità, che va apprezzata in un'ottica sostanzialistica della dinamica impugnatoria e delle relative conseguenze sul piano delle preclusioni processuali (giudicato sostanziale). La successiva declaratoria d'inammissibilità della impugnazione da parte del giudice ad quem ha carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e determina la formazione del giudicato formale. L'inammissibilità dell'impugnazione, quindi, paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'129 cod. proc. pen., cause di non punibilità . Siffatta limpida ricostruzione, che delinea la dinamica consustanziale della progressione processuale rispetto all'ambito cognitivo del giudice di legittimità, non evidenzia ostacolo alcuno per accreditare la tesi secondo cui anche la delibazione di improcedibilità si colloca solo nello spazio decisionale validamente introdotto dal ricorso che abbia superato il vaglio di ammissibilità: è alla sola condizione che la regiudicanda sia stata correttamente devoluta che il giudice può - anzi deve - dare seguito all'obbligo della relativa declaratoria, venendo meno, altrimenti, il potere cognitivo riguardo gli effetti processuali del tempo sull'impugnazione. Debbono essere, pertanto, respinte le critiche mosse da quella dottrina che, propugnando la precedenza - e quindi la prevalenza - dell'improcedibilità, non enucleano, tuttavia, l'ambito decisorio in cui tale delibazione andrebbe a collocarsi, assumendo che la relativa statuizione debba essere resa a fronte della proposizione di un mero atto impugnatorio, con ciò pretendendo che il giudice abdichi alla preliminare verifica di ammissibilità che, sola, ne dischiude l'accesso al merito. Esistono, invece, all'interno dell'ordinamento fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire - nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli - l'effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto dell'impugnazione. Né può farsi leva, a sostegno dell'opposta tesi, sulla ratio ispiratrice dell' articolo 129 cod. proc. pen. per trarre argomenti decisivi a favore della prevalenza della declaratoria di improcedibilità. Come già anticipato, tale norma non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, considerato che non attribuisce, di per sé, al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio, svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma si limita a dettare una regola di giudizio, che deve essere adattata alla struttura del processo come normativamente disciplinata e che deve guidare il giudice nell'esercizio dei poteri decisori che già gli competono in forza di una corretta investitura (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, cit.). 3.3.2. L'opzione che qui si intende confermare trova, inoltre, un solido argomento nella lettera dell' articolo 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. , alla stregua della quale l'improcedibilità sanziona la mancata definizione del giudizio di appello o di cassazione entro il termine di ragionevole durata stabilito dalla legge. Il che lascia presupporre - come annotato in dottrina - che possa essere definito soltanto un giudizio che sia stato legalmente e validamente instaurato, non un giudizio purchessia . In questa prospettiva, anche il sistema delle proroghe dei suddetti termini, previsto dalla medesima disposizione, avrebbe a sua volta un senso solo in presenza di una corretta devoluzione dell'impugnazione. Ulteriore argomento si ritrae dal rilievo per cui ai sensi del medesimo articolo 344-bis, comma 7, la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo . È stato, al riguardo, condivisibilmente affermato in dottrina che tanto implica che la nuova disciplina, sul rilievo del superamento dei termini di durata massima fissati dalla legge per i giudizi di impugnazione, prevede l'esito alternativo della improseguibilità o, viceversa, della proseguibilità del processo. E, non essendo configurabile l'esercizio di un diritto meramente potestativo dell'imputato, alla Corte sarebbe comunque riservato il potere di delibare preliminarmente la ammissibilità del ricorso per ogni profilo, non potendosi verosimilmente legittimare la prosecuzione del processo anche nel caso di un ricorso inammissibile . Infine, lo schema dei rapporti disegnati dalla legge delega fra l'improcedibilità e l'azione civile o fra l'improcedibilità e la confisca (articolo 1, comma 13, lett. d, legge n. 134 del 2021 e articolo 578 cod. proc. pen. , modif. dall'articolo 2, comma 2 lett. b, legge cit.) rende palese che l'eventuale rinvio per la prosecuzione , ai fini della decisione sugli effetti civili o rispettivamente sulla confisca, in tanto deve essere disposto in quanto sia preliminarmente delibata l'ammissibilità dell'atto impugnatorio, non potendosi autorizzare la prosecuzione del processo, seppure a quei limitati fini e nella competente sede, nel caso in cui il ricorso risulti inammissibile. In definitiva, non sembra affatto che la nuova improcedibilità rivesta, dal punto di vista cronologico né tantomeno logico, una valenza radicalmente prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, bensì si limiti a enunciare una regola di giudizio che va adattata alla struttura del processo e che presuppone, in ogni caso e - come si è visto - il previo apprezzamento giudiziale circa la proposizione di una valida impugnazione. In sostanza, di fronte ad un atto di impugnazione invalido e, quindi, inidoneo ad attivare il corrispondente rapporto processuale, non è possibile riconoscere alle cause di non punibilità una loro effettività sul piano giuridico, rimanendo le stesse relegate nella categoria di fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale . 3.4. La declaratoria di improcedibilità non può, poi, annoverarsi tra le ipotesi derogatorie declinate dalla giurisprudenza di legittimità. Al giudice dell'impugnazione inammissibile è, invero, consentito, quale eccezione alla regola, confrontarsi, privilegiando l'applicazione dell' articolo 129 cod. proc. pen. , con peculiari cause di non punibilità rigorosamente delimitate, quali l'abolitio criminis, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione, l'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell' articolo 150 cod. pen. , l'ulteriore ipotesi - già considerata da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - di estinzione del reato per remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, ferma restando la prevalenza della declaratoria di inammissibilità, se questa è riconducibile all'inosservanza del termine per impugnare, considerato che in tal caso il giudicato sostanziale finisce col coincidere con quello formale. La ratio di siffatte deroghe non è, in alcun modo, rinvenibile nel caso dell'improcedibilità. La prevalenza accordata ai casi di abolitio criminis e dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice riposa, difatti, sul rilievo per cui, trattandosi di ipotesi che determinano la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione ex articolo 673 cod. proc. pen. , ben possono essere rilevate, pur in presenza di un ricorso inammissibile, dal giudice della cognizione, che si limita ad anticipare, per ragioni di economia processuale, gli esiti obbligati della fase esecutiva. Al contrario, la normativa vigente non prevede che il giudice dell'esecuzione possa revocare il giudicato per il decorso dei termini di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. , sicché non troverebbe alcuna giustificazione l'eventuale intervento al riguardo della Corte di cassazione, investita da un ricorso inidoneo alla valida instaurazione del grado. Il caso in esame non può essere assimilato neppure alla morte dell'imputato prima della condanna (articolo 150 cod. pen. e 69 cod. proc. pen.), poiché tale evento determina l'immediata risoluzione del rapporto processuale, tanto che qualunque provvedimento adottato nei confronti di un imputato, ignorandone l'intervenuto decesso, è da considerarsi inesistente giuridicamente, poiché viene a mancare il soggetto (parte processuale necessaria) contro cui far valere la pretesa punitiva (Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, Renna, Rv. 153021; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 6, n. 31299 del 15/07/2009, Rv. 244703; Sez. 1, n. 14509 del 05/03/2009, Lancioni, Rv. 243147; Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). Una risoluzione del rapporto processuale di tipo strutturale, dunque, affatto comparabile con l'istituto in esame. A non diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata. La remissione di querela, per la sua peculiare fisionomia, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto nel rispetto dei termini previsti dall' articolo 585 cod. proc. pen. (Sez. U, Chiasserini, cit.). La natura indubbiamente sostanziale della remissione non può essere enfatizzata - nella prospettiva di omologarla tout-court alle altre cause di estinzione del reato - sino al punto da marginalizzarne la valenza processuale e, più specificamente, la sua incidenza sull'oggetto del rapporto processuale. Non può negarsi, invero, che il fondamento politico-criminale della remissione è speculare a quello della querela, nel senso che entrambe sono espressione di un diritto potestativo di parte; la prima, in particolare, è volta ad estinguere gli effetti della condizione di procedibilità già azionata e si designa come condizione di non proseguibilità del processo. Tale causa estintiva ha una sua specifica peculiarità, stante il diretto collegamento di essa con l'esercizio dell'azione penale. La sua valorizzazione oltre la soglia del giudicato sostanziale è giustificata dalla prevalenza che deve accordarsi, nei procedimenti per reati perseguibili a querela, alla voluntas del remittente che, ponendo nel nulla la condizione per l'inizio dell'azione penale, incide sulla progressione del procedimento, il cui epilogo non può che essere la declaratoria di estinzione del reato. Anche altre deroghe all'effetto preclusivo che deriva dal ricorso inammissibile non offrono argomenti a sostegno dell'opzione interpretativa che qui si contrasta. Le sentenze che hanno affermato la prevalenza del rilievo d'ufficio, pur a fronte di ricorso inammissibile, dell'illegalità della pena valorizzano esigenze di economia processuale, anticipando in sostanza un intervento che, in difetto, può comunque essere spiegato dal giudice dell'esecuzione (Sez. U, n. 33040 del 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264207, in tema di illegalità della pena conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio; (cfr. Corte cost., n. 32 del 2014); cfr. anche Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, ha affermato la prevalenza del sindacato sulla pena modificata in mitius alla luce della finalità rieducativa della sanzione penale e del rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità, che impongono di rivalutare la misura della sanzione precedentemente individuata e non più legalmente conformata ex articolo 1 cod. pen. , 25, secondo comma, Cost., 7, par. 1, CEDU e 117, primo comma, Cost. In tutti questi casi, sono state individuate specifiche rationes derogatorie alla preclusione dell'inammissibilità che non evidenziano punti di consonanza con il tema all'odierno vaglio. 3.5. La ricostruzione sistematica sin qui condivisa non evidenzia, infine, punti di frizione con i diritti garantiti dagli articolo 6, parr. 1 e 2, e 7, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . L'inammissibilità del ricorso, determinata dal comportamento, contrario alle regole processuali della stessa parte interessata, ostativa alla declaratoria di improcedibilità, non determina alcuna violazione delle garanzie di equità, razionalità e ragionevole durata del processo (articolo 6, par. 1, CEDU ), né del diritto di presunzione d'innocenza della persona fino a pronuncia definitiva di colpevolezza (articolo 6, par. 2, CEDU ), né della garanzia di prevedibilità di tutte le conseguenze negative - anche sotto il profilo della tutela processuale - della condotta realizzata (articolo 7, par.1, CEDU ). In particolare, secondo la Corte europea limitazioni al diritto all'accesso alla giustizia possono consentirsi solo se giustificate da un fine legittimo e, soprattutto, se proporzionate (Corte EDU, Grande Camera, Zubac c. Croazia del 5 aprile 2018 (v. soprattutto parr. 76-82); Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e Willems e Gorjon c. Belgio del 21 settembre 2021). In tale quadro, l'onere imposto alla parte nella formulazione dell'atto di impugnazione appare espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che il giudizio di legittimità viene celebrato su impulso del ricorrente, il che conduce ad escludere che esso limiti il diritto di accesso al giudizio di impugnazione, previsto dall'articolo 6, par. 1, Carta EDU, in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, cit). Deve essere, pertanto, qui confermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134. 4. Il ricorso all'odierno vaglio, esaminato alla luce di quanto sin qui rassegnato, supera la preliminare delibazione di ammissibilità e consente, pertanto, il rilievo dell'improcedibilità. 4.1. Come premesso, con il primo motivo il ricorrente censura le valutazioni rese dalla Corte territoriale in punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' articolo 583-quinquìes del codice penale , riguardo il profilo dell'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio. Ebbene, con la sentenza n. 83 del 20 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 583-quinquies, primo comma, del codice penale , inserito dall' articolo 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 583-quinquies, secondo comma, cod. pen. , nella parte in cui dispone comporta l'interdizione perpetua , anziché può comportare l'interdizione . In particolare, la Consulta ha ritenuto come, sul piano della comparazione esterna, la particolare severità della pena detentiva di cui al primo comma dell' articolo 583-quinquies cod. pen. non si esponga a rilievi di manifesta irragionevolezza o sproporzione sia nel raffronto con le lesioni tuttora oggetto della circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell' articolo 583 cod. pen. , sia in rapporto alla mutilazione degli organi genitali femminili punita dall' articolo 583-bis cod. pen. , fattispecie tutte che, pur incidendo pesantemente sull'integrità e finanche sulla dignità della persona, non ne investono tuttavia quel connotato peculiare - il volto - che il legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per il rilievo che esso assume nella percezione della identità da parte della persona . Ha, invece, reputato fondate le doglianze dei rimettenti sotto il profilo della rigidità dell'inasprimento sanzionatorio realizzatosi nella disposizione censurata, richiamando la necessità di una valvola di sicurezza che consenta al giudice di moderare l'applicazione di pene edittali di eccezionale asprezza, onde evitare che, nel caso concreto, esse risultino sproporzionate rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contrarie al principio di personalizzazione e inidonee alla funzione rieducativa. Ha, pertanto, sanato il vulnus rilevato attraverso l'introduzione di una circostanza attenuante comune che, senza incidere sulla cornice edittale, ha restituito alla norma la flessibilità applicativa della quale difetta , in linea con le sentenze n. 86 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 del 2022 e n. 68 del 2012. 4.2. Siffatta pronuncia, introducendo un'attenuante ad effetto comune, applicabile retroattivamente in quanto norma di favore, ha determinato il ricorrente a formulare uno specifico motivo aggiunto, richiamando ed integrando, alla luce del novum, il ricorso introduttivo. Ora, se è vero che non è deducibile con il ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, introdotta da una sentenza della Corte cost., ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01), nel caso in esame la pronuncia della Consulta è sopravvenuta nelle more della trattazione del ricorso di legittimità. Ne consegue l'ammissibilità del motivo nuovo, proposto tempestivamente e, peraltro, già anticipato - nella sostanza della doglianza - con il ricorso introduttivo. 5.Il rilievo dell'ammissibilità del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell' articolo 344-bis cod. proc. pen. , maturata - come esplicato in premessa - il 6 gennaio 2025. 6. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'articolo 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e quella impugnata per improcedibilità ai sensi dell 'articolo 344-bis cod. proc. pen . In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/0 3 in quanto imposto dalla legge.