In caso di sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori, il giudice può negare il rientro del minore nel paese d’origine solo se sussiste un rischio concreto di “pericolo psichico” o di “intollerabilità”. Non è invece sufficiente, secondo quanto stabilito dalla Convenzione dell’Aja, considerare il semplice disagio o la sofferenza psicologica derivante dalla separazione dal genitore responsabile della sottrazione.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, che ha accolto il ricorso presentato da un padre. In precedenza, il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva ritenuto che vi fosse un ostacolo al rientro in Spagna dei due bambini, sostenendo che sarebbero potuti essere esposti a rischi fisici o psichici, o a una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della Convenzione dell'Aja del 1980. Questo nonostante fosse stato accertato che si trattava di un caso di sottrazione internazionale, dato l'allontanamento dalla “residenza abituale” senza il consenso dell'altro genitore. Il Tribunale aveva inoltre sottolineato che, in Spagna, la madre era coinvolta in un procedimento penale per sottrazione internazionale e per presunta appropriazione indebita, «situazioni che non le consentirebbero di seguirli e accompagnarli e che potrebbero provocarne una insopportabile separazione ». La Corte di Cassazione, però, ha osservato che non è stata accertata alcuna reale causa che impedisca alla madre di rientrare in Spagna, né sono emerse circostanze incompatibili con l'affido condiviso precedentemente accordato. Pertanto, la ragione ostativa all'ordine di ritorno «risulta ancorata al rischio di una esperienza negativa dovuta alla separazione dalla madre, che appare solo ipotetica ». A ciò si aggiunge il fatto che il Tribunale non ha considerato l'integrazione dei minori in Spagna, dove hanno costruito solidi legami familiari (con il padre e i nonni paterni) e sociali (scuola e amicizie). Inoltre, rispetto all'ascolto della figlia maggiore, non è stato valutato che la ragazza non si sia opposta al rientro nel paese di nascita, scegliendo di non esprimere una preferenza per non compromettere il rapporto con nessuno dei genitori. Dunque, in sede di riesame, il Tribunale per i minorenni dovrà attenersi al principio della valutazione complessiva dell'interesse superiore del minore e interpretare in modo rigoroso le condizioni che possono impedire il rientro, considerandole come eccezioni rispetto alla regola generale del ritorno immediato. L'articolo 13, comma 1, lettera b) della Convenzione dell'Aja non consente, infatti, di attribuire rilevanza al semplice disagio psicologico causato dalla separazione dal genitore autore della sottrazione, a meno che tale disagio non raggiunga la soglia del pericolo psichico o dell'intollerabilità effettiva per il minore . La regola generale rimane quindi quella del rientro immediato del minore, salvo casi eccezionali che devono essere rigorosamente provati.
Presidente Giusti – Relatore Tricomi Fatti di causa 1.- Con ricorso del 3.4.2024, a seguito di nota dell'Autorità Centrale Italiana, su istanza di rimpatrio presentata da Pa.Al., padre di Pa.De., nata a V - Spagna il (Omissis), e di Pa.He., nato a Valencia il 21.04.2022, il PMM chiedeva, ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 64/1994 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, di ordinare a Gi.An., madre dei minori, di provvedere all'immediato rientro dei figli in Spagna. Nel giudizio si costituivano la curatrice speciale dei minori, il padre ricorrente, che ribadiva le proprie richieste, e la madre, che contestava la domanda. Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto di rigetto n. cronologico 23648/2014 in data 14.11.2024, ha respinto la richiesta di rientro in patria dei minori. Svolta l'istruttoria, nel corso della quale è stata audita la minore Pa.De., il Tribunale per i minorenni ha accertato l'illegittimità del trasferimento in Italia dei minori compiuto dalla madre in considerazione della ricorrenza delle condizioni oggettive della sottrazione internazionale di minore in capo a Gi.An., rimarcando che la convivenza della coppia genitoriale si era svolta in Spagna, dove erano nati i figli, ed era cessata nel giugno 2023 e che il trasferimento dei minori in Italia era avvenuto nel novembre 2023 senza il consenso paterno; che l'autorità giudiziaria spagnola aveva accertato il radicamento dei minori in Spagna e l'esistenza di un accordo del 23 giugno 2023 sottoscritto dai genitori che regolamentava la responsabilità genitoriale, prevedendo l'affido condiviso con collocazione alternata dei figli presso ciascun genitore; che non sussistevano insolvenze paterne in merito al pagamento degli oneri abitativi. A tali acclarate circostanze il Tribunale per i minorenni ha aggiunto che la madre nulla di nuovo ha dimostrato anche in merito alla dedotta violenza domestica che assume di avere subito da parte dell'ex compagno, accusa già ritenuta infondata in Spagna e non seguita da procedimenti e misure penali neppure in Italia, dove l'interessata nel giugno 2023 ha presentato nuova querela. (fol.5). Il Tribunale per i minorenni ha, tuttavia, ritenuto che ricorrevano situazioni ostative all'ordine di rientro integranti il fondato rischio per i minori di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile ex articolo 13, comma 1, lett. b) della Convenzione dell'Aja del 1980 ed ha respinto la domanda di rientro. Patania ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, illustrati con memoria. Gi.An. ha replicato con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. Anche l'Avv. Ce.Lo., curatrice speciale dei minori, ha resistito con controricorso seguito da memoria con cui ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza. Ragioni della decisione 2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 nonché l'omessa valutazione di fatti decisivi sulla controversia. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato ha applicato l'articolo13 cit. in assenza di prova dei presupposti per il diniego di rientro in Spagna. Rimarca che dagli atti di causa si evince che i minori erano ben integrati nel contesto spagnolo (v. documentazione scolastica), ove vivevamo in un ambiente familiare positivo, l'ascolto della minore Desiree aveva mostrato un profondo attaccamento al Paese natale, al padre ed alla famiglia d'origine, tanto che aveva ricordato con note malinconiche la scuola in Spagna; sostiene che non vi era in atti la prova specifica del grave pregiudizio, secondo il dettato dalla convenzione, tale da giustificare il diniego al rientro, atteso che non risultava depositato alcun provvedimento emanato dell'autorità iberica limitativo della libertà personale della Gi.An., che allo stato poteva rientrare nel territorio spagnolo quale libera cittadina. 2.2.- Il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alle medesime circostanze trattate nel primo motivo; si sostiene che il provvedimento impugnato da un lato riconosce l'illiceità della condotta materna nel trasferimento dei minori, dall'altro nega il rientro senza adeguata giustificazione. 2.3.- Il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 24 Carta dei diritti fondamentali UE. A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato viola il diritto alla vita familiare del padre e dei minori, il diritto dei minori a mantenere relazioni con entrambi i genitori e il principio di bigenitorialità, non essendo stato adeguatamente considerato il pregiudizio derivante dall'interruzione dei rapporti con il padre e la famiglia paterna. 3.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Gi.An., risultando sufficientemente esposte le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle doglianze. 4.- I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, vanno accolti; in questi sensi si è espressa anche la Procura Generale. 5.- In base all'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, l'illecita sottrazione di un minore presuppone l'esistenza di tre presupposti oggettivi 1) allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore; 2) il trasferimento o il mancato rientro; 3) titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione. Quando l'episodio di sottrazione internazionale rimanga circoscritto, come nel caso in esame, al territorio dell'Unione europea, trova applicazione il procedimento per il rientro del minore previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1980, integrato dalle disposizioni del successivo il Regolamento n. 1111 del 25 giugno 2019 per le azioni proposte l'1 agosto 2022 o posteriormente a tale data, relativamente alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale di minori. Nel caso in esame, è divenuto definitivo l'accertamento compiuto dal Tribunale minorile in merito all'illiceità del trasferimento dei minori in Italia da parte della madre perché il Tribunale ha ravvisato la sussistenza delle condizioni oggettive richieste per la configurazione della sottrazione internazionale di minori (l'oggettivo allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione) in assenza di impugnazione sul punto. La presente controversia, pertanto, concerne esclusivamente la sussistenza o meno delle cause ostative al rientro dei minori in patria ex articolo13 della Convenzione dell'Aja del 1980, atteso che il Tribunale ha respinto l'originario ricorso perché ha ravvisato la causa ostativa. 6.- Il ricorrente deduce che non ricorreva la causa ostativa al rientro dei minori in Spagna in quanto essi erano ben integrati nel contesto spagnolo, ove vivevano in un ambiente familiare positivo, l'ascolto della minore Desiree aveva mostrato un profondo attaccamento al Paese natale, al padre ed alla famiglia d'origine, non vi era in atti la prova specifica del grave pregiudizio, tale da giustificare il diniego al rientro, atteso che non vi era prova di limitazioni della libertà personale della Gi.An. in Spagna, che vi poteva rientrare nel territorio spagnolo quale libera cittadina. Orbene, dal decreto impugnato emerge, oltre all'accertata illiceità del trasferimento in Italia, che i minori erano nati in Spagna dove la convivenza della coppia genitoriale era durata fino al giugno 2023, come accertato anche dall'autorità giudiziaria spagnola; i genitori avevano sottoscritto un accordo il 23 giugno 2023 che prevedeva l'affido condiviso dei figli con collocazione alternata della figlia più grande e con collocazione presso la madre del figlio più piccolo, fino ai tre anni; che il padre provvedeva a sostenere le spese dell'abitazione e che le denunce per violenza proposte dalla Gi.An. nei suoi confronti erano state archiviate dal Tribunale iberico per infondatezza della notitia criminis e neppure in Italia, ove la denuncia era stata riproposta, era seguita l'apertura di procedimenti penali e/o misure penali; che le dichiarazioni della figlia più grande avevano reso palese il radicamento della stessa in Spagna, l'affetto verso il padre e i nonni paterni, la nostalgia per l'amichetta di scuola spagnola, anche se la stessa, interrogata sul gradimento a tornare in Spagna o a permanere in Italia, non aveva inteso manifestare preferenze evidenziando, così come si esprime lo stesso Tribunale, il disagio di prendere posizione con l'uno o con l'altro genitore (fol.5, decr. imp.). A fronte di queste emergenze istruttorie, il Tribunale ha respinto la domanda di rientro in quanto, per un verso, ha ritenuto che nel caso di specie non si può trascurare la circostanza dedotta anche dalla madre nella sua comparsa di costituzione, confermata dal padre in sede di audizione innanzi al Tribunale di Napoli Nord (verbale del 12.01.2024), che nel Paese nel quale dovrebbero rientrare i minori la madre è sottoposta al procedimento penale per sottrazione internazionale, oltre che per presunta appropriazione indebita, situazioni che non le consentirebbero di seguirli e accompagnarli e che potrebbero provocarne una insopportabile separazione, con evidente trauma per bambini così piccoli (soprattutto Pa.He.), del tutto dipendenti dalle cure di detto genitore. e, per altro verso, non si può ignorare che le risultanze processuali (tra cui l'ascolto della minore) evidenziano che in concreto la madre sia sempre stata per i figli in così tenera età il principale punto di riferimento, soprattutto nella breve fase della separazione di fatto dei genitori che ha preceduto il trasferimento in Italia, sebbene gli interessati si siano orientati, mediante un accordo, alla condivisione del ruolo genitoriale con alternanza della collocazione di Pa.De. e il padre non abbia mai perso i contatti con i bambini. Ne deriva che, non essendo il rientro In Spagna funzionale al perseguimento del preminente interesse di Pa.De. e Pa.He., proprio in relazione alla protezione ad essi fornita dall'articolo 24, par. 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'articolo 8 CEDU , vada rigettato il ricorso. (fol. 5/6). Sulla scorta di ciò è stata respinta la domanda di rientro in Spagna dei minori. 8. - Tanto premesso, nella specie, le censure risultano fondate perché la statuizione non ha dato retta applicazione all'articolo13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980. 9.- Per quanto di interesse, l'articolo13, che definisce le cause ostative al rientro, stabilisce che ... l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri (...) b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; con la puntualizzazione che Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale. . La norma in esame, quindi, prevede che debba essere dimostrata la sussistenza di un fondato rischio del minore (i) ad essere esposto a pericoli fisici o psichici o (ii) a trovarsi in una situazione intollerabile in caso di rientro. L' articolo 337-ter cod. civ. , espressione del diritto alla bigenitorialità, prevede che entrambi i genitori, ancorché separati, restano titolari della responsabilità genitoriale, così ulteriormente valorizzando l'interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre e a ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale. Come chiarito da questa Corte, nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ove capace di discernimento, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex articolo 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia ( Cass. n. 4792/2020 ). L'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 impone dunque al giudice, anche alla luce dell'articolo8 CEDU , di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante di intraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatore sovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore ( Cass. n. 21055/2022 ). Nella pronuncia n. 18846/2016, questa Corte ha chiarito, in motivazione, che L'articolo 13 impone l'ascolto del minore al fine di verificare se vi sia una precisa opposizione del medesimo ove munito di discernimento, ritenendo tale opposizione un motivo ostativo autonomo all'ordine di rientro. L'audizione, ove ad essa si proceda, è in funzione della raccolta delle dichiarazioni del minore in ordine al rientro. Ove le risposte siano effettivamente indeterminate e non consentano di rilevare la volontà del minore può dirsi non integrata la condizione ostativa prevista dalla norma. Nell'ipotesi inversa, l'accertamento della capacità di discernimento e della chiara determinazione di volontà ostativa al rientro impedisce, dunque, che il Tribunale per i minorenni possa opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es. a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minore più adeguati) in caso di permanenza del dubbio . Secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza di misure di tutela da parte del Giudice del paese di origine dei minori, prevale l'interesse superiore dei minori a evitare la loro l'esposizione a situazioni pregiudizievoli, determinate da un clima familiare connotato da tensioni e il rientro immediato del minore deve essere evitato qualora comporti un grave pregiudizio al minore stesso (Cass. n. 2044/2018), con la precisazione, già da tempo espressa, in tema di circostanze ostative al rientro, che, perché sia pronunciato il provvedimento negativo del rimpatrio, la sussistenza del rischio grave del danno fisico o psichico a cui il minore sarebbe esposto esige, la prova specifica (non generica o eventuale) del rischio grave che il bambino possa venire a trovarsi in una situazione intollerabile ( Cass.n.13167/2004 ). Inoltre, il giudice deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicché egli non può dar peso al mero disagio psicologico o alla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore ( Cass. n. 6081/2006 ; cfr. Cass.n.9501/1998 ; Cass. n.13167/2004 ). 8.- Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorso merita accoglimento. 9.- Innanzi tutto, la statuizione impugnata si fonda su una valutazione circoscritta all'interesse dei minori che non tiene conto della latitudine dell'interesse che viene in considerazione in caso di sottrazione internazionale di minore. Quindi, non risulta essere stata accertata la sussistenza di un fondato rischio, per i minori, di essere esposti, per il fatto del loro ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, secondo quanto previsto dalla fattispecie normativa come sopra ricostruita, alla stregua delle risultanze istruttorie. 10.- Quanto al primo profilo, concernente il preminente interesse della prole, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n.1196/2005 ; Cass. n.25310/2020 ; Cass. n.21553/2021 ; Cass. n.6802/2023 ) che va individuato dal giudice in concreto, considerando, innanzi tutto, l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria anche al fine di assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità. In caso di sottrazione internazionale, tuttavia, la condotta genitoriale illecita incide non solo sull'interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto , come esplicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.71 del 2024 (par.9.1.) con riferimento all' articolo 574 bis cod. pen. (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) con interpretazione applicabile anche alla fattispecie civilistica in esame, stante la identità delle condotte in relazione alle quali risulta meramente invertito il luogo di consumazione delle stesse. Ne consegue che il giudice del merito, nel valutare il preminente e concreto interesse del minore, deve apprezzare anche lo specifico interesse del minore a non vedersi sradicato dal suo originario contesto e ciò nel caso di specie non è avvenuto. Va ricordato che lo sradicamento del minore dall'ambiente nel quale è cresciuto e ha sempre vissuto e dove ha costruito il centro dei suoi affetti e interessi, è inteso come atto che arreca grave pregiudizio al benessere psico-fisico del bambino. La finalità degli strumenti di diritto internazionale ed europeo che disciplinano la materia è proprio quella di garantire il rapido rientro del minore nel suo luogo di residenza abituale ed ivi ristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e sociali arbitrariamente interrotti dall'evento traumatico della sottrazione, e per questo il rigetto dell'istanza di rientro è da considerarsi ipotesi eccezionale. Affinché sia integrata la condizione ostativa al rientro, occorre – secondo quanto richiesto dalla citata norma convenzionale – che emerga il rischio di un pericolo psichico per il minore o che ne derivi una situazione di effettiva intollerabilità per il medesimo. Il Tribunale, pur avendo proceduto all'ascolto della minore, capace di discernimento e senza nulla osservare sulla sincerità e attendibilità delle sue dichiarazioni, non ha tenuto conto del quadro di integrazione e di consolidate e gratificanti relazioni familiari (padre e nonni paterni) e sociali (frequenza scolastica ed amicizie ivi sorte) dalla stessa delineato in relazione alla sua vita in Spagna e neppure del fatto che la minore, lungi dall'esprimere un'opposizione al rientro nel suo Paese di nascita, abbia preferito non manifestare una preferenza, per non turbare il rapporto affettivo con alcuno dei genitori avendo continuato a coltivare i rapporti con entrambi. Inoltre, sempre avendo riguardo all'interesse dei minori, il Tribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza, acclarata, che nulla di quanto denunciato dalla madre in ordine all'inosservanza degli obblighi di assistenza materiale e morale da parte del padre e alle violenze pretesamente subite abbia trovato riscontro. 11.- Quanto al secondo profilo, il decreto impugnato fonda il suo convincimento sull'affermazione che il rientro in Spagna non sarebbe funzionale al perseguimento del preminente interesse dei minori, è ciò non è comunque sufficiente ad integrare il fondato rischio del pericolo fisico o psichico o della situazione intollerabile in caso di rientro secondo un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, in ragione del quale il giudice di merito non può dar peso al mero ed eventuale disagio psicologico o alla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore. In proposito, il Tribunale ha riscontrato una sola circostanza fattuale - le problematiche giudiziarie penali della madre in Spagna – dalla quale ha dedotto in maniera ipotetica ed assertiva che ciò non le consentirebbe di seguire ed accompagnare ivi i figli. Ebbene, nel decreto impugnato si afferma che il possibile distacco dei minori dalla madre, in caso di loro rientro in Spagna, potrebbe provocarne una insopportabile separazione, con evidente trauma per i bambini così piccoli (soprattutto Pa.He.) del tutto dipendenti dalla cure di detto genitore. ; va, tuttavia osservato che non risulta essere stata accerta alcuna effettiva causa impeditiva del rientro in Spagna per la madre, né circostanze fattuali incompatibili con l'esercizio ivi della responsabilità genitoriale nelle forme dell'affido condiviso con le modalità di collocazione dei minori concordate dalle stesse parti, in attesa di eventuali ed ulteriori statuizioni dell'autorità giudiziaria spagnola competente a decidere in merito all'affidamento. L'accertamento della sussistenza della ragione ostativa all'ordine di ritorno del minore, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della Convenzione, risulta ancorato al rischio di una esperienza negativa dovuta alla separazione dalla madre, che appare solo ipotetica, senza che sia stato nemmeno accertato se tale – solo ipotizzata - condizione possa raggiungere il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore. Anche sotto questo profilo le censure vanno accolte. 12.- In conclusione, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione. Il Tribunale per i minorenni si atterrà, nella rinnovata valutazione del materiale istruttorio, al criterio della complessiva valutazione del preminente interesse dei minori ed alla rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, rappresentando essa un'eccezione rispetto alla regola generale del ritorno immediato, atteso che l'articolo 13, comma 1, lettera b), della Convenzione non consente al giudice, cui sia richiesto di emettere un provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, di dar peso al mero disagio psicologico o alla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, quando tali disagi non raggiungano il grado del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore. Il Tribunale per i minorenni di Napoli provvederà altresì sulle spese relative al presente grado di giudizio. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 . P.Q.M. - Accoglie il ricorso; - Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Napoli in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese; - Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 5 2.