Il carcere, malgrado la pericolosità sociale, integra la fattispecie di un trattamento inumano e degradante quando le condizioni di salute risultino molto precarie.
Nel bilanciamento della Cassazione, nel suo scrutinio la pericolosità diviene subvalente e non deve essere enfatizzata, in casi molto caratterizzati. Le ragioni di salute non devono subire un pregiudizio: si attestano e prevalgono. Il Trib. di Sorveglianza dell'Aquila, con provvedimento del 25 marzo 2025, rigettava l'stanza della detenuta , in espiazione della pena dell'ergastolo, in regime differenziato ex articolo 41 bis ord. pen., intesa ad ottenere il differimento pena per motivi di salute . Analoga istanza era stata rigettata dal Magistrato di Sorveglianza adito in via d'urgenza e dal Trib. di sorveglianza a seguito di perizia. Successivamente veniva trasmessa relazione sanitaria che concludeva per la non procrastinabilità della detenuta presso un centro clinico penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza evidenziava (o accentuava) profili di pericolosità sociale assai elevati, avuto riguardo alla gravità dei reati per i quali l'istante era stata condannata, la misura della pena inflitta e il ruolo assunto all'interno del clan. Riteneva altresì che il rientro presso la propria abitazione sarebbe stato in contrasto con le finalità proprie dell'applicazione del regime dell'articolo 41 bis Ord.pen. In tale ottica, dunque, le esigenze sanitarie dovevano ritenersi recessive rispetto alle primarie (o assorbenti) esigenze di contenimento, o neutralizzazione, della pericolosità sociale. Ricorreva la detenuta avverso il provvedimento reiettivo, dolendosi della violazione dell' articolo 648 c.p.p. e articolo 146 e 147 c.p. : la relazione sanitaria aggiornata, del dirigente dell'area sanitaria della casa circondariale, era stata portata a conoscenza della difesa lo stesso giorno dell'udienza quando la causa era stata già chiamata e quindi su tale contenuto la difesa non aveva interloquito. Il quid novi era rimasto, ai fini della decisione, non ostensibile e quindi interna corpois , all'origine di un vulnus ai diritti di difesa che non ha avuto la completa conoscenza degli atti poi utilizzati dal Tribunale nella sua decisione, al di fuori del contraddittorio. Nel merito, il Tribunale rigettava l'istanza di differimento per motivi di salute , anche nelle forme della detenzione domiciliare, disattendendo, pur richiamandola, la relazione che attestava l'improcrastinabilità del trasferimento della condannata. Secondo il sanitario il regime carcerario ordinario era incompatibile con lo stato di salute della detenuta. Il Tribunale rigettando l'istanza non assicurava alla detenuta, nel concreto, il trattamento sanitario necessario ed adeguato all'interno del carcere. Invece, in tema di differimento della pena per grave infermità fisica, il giudice deve procedere con un esame multiplo o a ventaglio : verificare non soltanto se le condizioni di salute del condannato, possano essere assicurate all'interno degli istituti di pena, ma anche se siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale ( Cass., sez. I, n. 53166 del 17/10/2018 , Cinà). La Corte parla, significativamente, di «detenzione domiciliare umanitaria»; il mantenimento dello status quo può integrare un trattamento inumano e degradante. In conseguenza: la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad un Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio. Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza sul tema: Cass., sez. I, sent. n. 28631/2024 ( differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ), ribadisce l'importanza del diritto alla salute e dell'umanità nell'esecuzione della pena, richiamando l' articolo 147 c.p. per il differimento dell'esecuzione in caso di grave infermità fisica e sottolineando l'esigenza di un bilanciamento degli interessi tra la garanzia della pena e il diritto alla salute del condannato. Al riguardo, non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e la detenzione; l'esecuzione della pena deve rispettare i criteri di umanità, come previsto dall'articolo 47- ter , comma 1- ter , dell'Ord. Pen. Cass., sez. I, sent. n. 46619 del 18 dicembre 2024 : in tema di esecuzione della pena detentiva nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex articolo 147 cod. pen. costituisce un beneficio più favorevole rispetto alla detenzione domiciliare speciale prevista dall'articolo 47- quinquies ord. pen., in quanto comporta la sospensione dell'esecuzione anziché una modalità alternativa di espiazione. Cass., sent. n. 26588 del 2024 : differimento dell'esecuzione della pena per infermità grave. Il differimento dell'esecuzione della pena detentiva per motivi di salute. Secondo sent. n. 38899 del 12 settembre-24 ottobre 2024, V sez. pen. della Cassazione, le condizioni di salute del condannato possono incidere sull'esecuzione della pena detentiva laddove esse siano incompatibili con il regime carcerario. Contra : il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica può essere negato se il condannato sia socialmente pericoloso. Così Cass., Sez. 1^, sent. n. 27830/2025, 11/29 luglio 2025 , in Terz. Fer ., 7 agosto 2025, ha statuito che tra i parametri di cui tenere conto ai fini della concessione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena è compreso quello dell'eventuale pericolosità del condannato. In tema di sospensione facoltativa – articolo 147, comma 1, num. 2 – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in « condizioni di grave infermità fisica » richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell'infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (v. Sez. I, n. 26136 del 6.6.2012, rv 253087) o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie, non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all' articolo 11 ord. pen. (in tal senso sez. I, n.972 del 14.10.2011, rv 251674; sez. I, n. 1371 del 24.11.2010, rv 249319; sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478). Il differimento non è di per sé ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (v. Cass.,sez. I, n. 22373 del 8.5.2009 , rv 244132; sez. I n. 27352 del 17.5.2019, rv 276413). Sulla tutela dal pericolo di reiterazione intesa come complessiva adeguatezza della misura alternativa. v. Cass.,sez. I n. 28588 del 18.6.2008 , rv 240602. Il giudice deve accertare non solo l'astratta possibilità di cura ma anche la concreta possibilità di somministrazione della terapia all'interno del carcere, disponendo il differimento della detenzione o la detenzione domiciliare ove la restrizione carceraria sia incompatibile con le condizioni di salute del detenuto ( Cass. pen., sent. n. 9989/2025 ). Da ultimo, v. Cass. pen., sez. I, sent. 1 settembre 2025, n. 30051 :il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, disciplinato dall' articolo 147 comma primo n. 2 del c.p. e dall'articolo 47- ter comma 1- ter dell'o.p., non richiede un'incompatibilità assoluta tra la patologia da cui è affetto il condannato e il suo stato di detenzione carceraria, ma postula che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario, ovvero da determinare che l'espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti. Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo. Sul divieto di trattamenti inumani e degradanti, v. C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 9 luglio 2025, Ucraina e Olanda c. Russia; Cass. pen., sez. fer., sent. 3 settembre 2025, n. 30200 .
Presidente Siani – Relatore Zoncu Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con provvedimento del 25 marzo 2025 respingeva l'istanza proposta nell'interesse di D.R., detenuta in espiazione della pena dell'ergastolo, in regime differenziato ex articolo 41 bis ord.pen, volta da ottenere il differimento pena per ragioni di salute. Premetteva il Tribunale che analoga istanza era già stata rigettata dal magistrato di sorveglianza adito in via di urgenza e dal Tribunale di sorveglianza a seguito di perizia. Successivamente veniva trasmessa relazione sanitaria che concludeva per la non procrastinabilità del trasferimento della detenuta preso un centro clinico penitenziario. Il Tribunale sottolineava i rilevantissimi profili di pericolosità sociale, stante la gravità dei reati per i quali l'istante è stata condannata, l'entità della pena inflitta e il ruolo assunto dalla stessa all'interno del clan. Secondo il Tribunale il rientro presso l'abitazione frustrerebbe le finalità proprie dell'applicazione del regime ex articolo 41 bis ord. pen. e dunque le esigenze sanitarie devono cedere il passo alle esigenze di contenimento della pericolosità sociale. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la detenuta, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli articolo 648 cod proc pen e 146 e 147 cod. pen. Rilevava la ricorrente come la relazione sanitaria aggiornata sia stata portata a conoscenza della difesa il giorno stesso dell'udienza quando la causa era già stata chiamata e dunque su tale contenuto la difesa non ha potuto interloquire. Proprio le conclusioni contenute in tale relazione rendono evidente l'illogicità della decisione impugnata che, nonostante l'affermazione circa l'improcrastinabilità del trasferimento, non ha adottato alcun provvedimento ritenendo che la condannata possa essere curata e seguita adeguatamente anche in ambiente carcerario ordinario. 3. Il sostituto procuratore generale Francesca Costantini depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1 Circa il primo aspetto della decisione impugnata che viene stigmatizzato, relativo, cioè alla mancata tempestiva conoscenza della relazione sanitaria redatta dal dirigente dell'area sanitaria della casa circondariale di L'Aquila, si premette che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'articolo 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali. (Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 09/01/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 255304) Questo collegio ha pertanto verificato le tempistiche di comunicazione della detta relazione e ha accertato che la stessa venne trasmessa al tribunale di sorveglianza il giorno stesso dell'udienza che, come, da verbale, iniziò alle 9.30 mentre l'invio della relazione reca un'indicazione oraria successiva, cioè le 10.25. Pertanto, è evidente che tale elemento sia sopravvenuto alla chiusura del contraddittorio e che si sia verificato, sotto tale profilo, un vulnus al diritto di difesa che non ha avuto la completa conoscenza degli atti poi utilizzati dal tribunale per decidere. Benchè, infatti, in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall' articolo 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie. (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 - 01), è pur vero che i documenti debbono comunque essere posti a conoscenza delle parti, ciò che qui non è avvenuto, anteriormente alla chiusura dell'udienza. Sotto il secondo profilo si osserva che il provvedimento impugnato fa riferimento a tale relazione e proprio per tale rimando fa emergere dei profili di contraddittorietà della decisione. Il provvedimento impugnato rigetta l'istanza di differimento per ragioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per le ragioni esposte, ma disattende, pur richiamandola, la relazione sanitaria in oggetto che sollecita l'individuazione di un centro clinico penitenziario ove pare improcrastinabile il trasferimento della condannata. Quindi è evidente che, per come concluso dal sanitario, nel concreto un regime carcerario ordinario è incompatibile con lo stato di salute della detenuta; e, purtuttavia, il Tribunale rigetta l'istanza non assicurando alla detenuta nel concreto il trattamento sanitario necessario ed adeguato all'interno del carcere. In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879 - 01) La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto. (Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 - 01) L'aspetto che entrambe le pronunce enfatizzano è proprio la necessità di una verifica non già in astratto, bensì in concreto della adeguatezza delle cure assicurabili al condannato; laddove, dunque, come nel caso in esame, nel concreto, nella specificità della situazione, cioè il regime detentivo ordinario, non siano assicurabili alla detenuta le cure di cui necessita, il rigetto della domanda di differimento pena, ovvero di detenzione domiciliare umanitaria non costituisce decisione corretta, perché importa il mantenimento di uno status quo che può integrare un trattamento inumano e degradante. 2. Per le ragioni fin qui esposte la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo giudizio. 3. Sussistono le condizioni previste dall' articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per omettere in caso di diffusione del provvedimento le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza dell'Aquila. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell 'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6.