Notifica degli atti tributari: valore probatorio della relata rispetto ai certificati anagrafici

La Cassazione, dando continuità al proprio orientamento in materia di notificazione degli atti tributari prodromici dell’iscrizione ipotecaria sui beni immobili e decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva, ha ribadito la solidità degli accertamenti eseguiti dall’organo notificatore, la presunzione di validità della notifica in ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente e la preclusione delle contestazioni di merito in assenza di tempestiva impugnazione degli atti presupposti.

Il caso La vicenda sottesa concerne l'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria riveniente da una pluralità di cartelle di pagamento asseritamente mai ricevute dalla contribuente. In via preliminare, la ricorrente aveva contestato la mancata notificazione degli atti prodromici e prodotto certificati anagrafici storici che attestavano la sua residenza nel luogo in cui la notifica era stata tentata . In via subordinata, aveva eccepito la decadenza dalla potestà di riscossione per l'intervenuto decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle. La contribuente era risultata soccombente in primo grado, in quanto la Corte aveva ritenuto regolari le notifiche del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato ed inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, decisione confermata sia dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che dalla Suprema Corte che ha rigettato il ricorso.   Le argomentazioni della Cassazione La Corte ha affrontato con l'ordinanza il tema della validità degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente di cui all'articolo 60 del d.P.R. n. 600/1973, nonché della efficacia probatoria dei certificati anagrafici, in assenza di altri elementi utili a reperire il destinatario dell'atto, con riferimento a due aspetti della vicenda processuale: In primo luogo , sull'efficacia probatoria del certificato storico di residenza, che viene in rilievo già nella fase di notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte afferma che, se il pubblico ufficiale si è recato all'indirizzo in cui il contribuente risulta formalmente residente e ha personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riporta il nominativo dello stesso – in assenza di altri elementi utili allo scopo – la procedura di notifica prevista  dall'articolo 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973 va ritenuta valida , vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta . La Corte chiarisce che l' attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile all'indirizzo indicato, costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. La casistica giurisprudenziale esclude che tale prova possa essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono state di fatto smentite dagli accertamenti del messo notificatore. In secondo luogo , sul piano decadenziale, discende dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, per le ragioni anzidette, unitamente alla mancata tempestiva impugnazione delle stesse nel termine previsto dall' articolo 21 D.lgs. 546/1992 , la preclusione di ogni questione di merito , ivi compresa la decadenza ex articolo 25 del DPR 602/1973 nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria, atto che dunque poteva essere impugnato solo per vizi propri. Dalla mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate deriva, infatti, l' irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. 23397/2016 ). Di conseguenza, il giudice del gravame non era tenuto ad esaminare l'eccezione di decadenza, per essere la stessa inammissibile. Infine , sul piano motivazionale, la Corte ha respinto il terzo motivo di ricorso con cui la contribuente aveva denunciato la sentenza di secondo grado per “motivazione perplessa ed incomprensibile” , a causa di un presunto “copia e incolla” che aveva portato il giudice a citare giurisprudenza relativa alle notifiche a mezzo raccomandata, sebbene nel caso di specie si trattasse di irreperibilità assoluta. La Corte ha liquidato la censura come infondata. I giudici di legittimità hanno chiarito che la presenza di tale riferimento era un “refuso”, ma hanno sottolineato che la motivazione principale e dirimente della sentenza era comunque presente, analitica ed esauriente, e si riferiva specificamente alla regolarità delle notifiche eseguite nelle fattispecie di irreperibilità assoluta . Questo passaggio dimostra che la Cassazione valuta la coerenza complessiva della decisione, senza dare peso ad aspetti formali che non ne inficiano il nucleo logico. Dall'ordinanza della Cassazione sono enucleabili i seguenti principi: ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, pena l'inammissibilità del motivo; il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore ; l' impugnazione degli atti presupposti deve avvenire nei termini stabiliti dalla legge, pena l' irretrattabilità del credito tributario .   Il punto dirimente della pronuncia risiede nella chiara affermazione del valore probatorio della relata di notifica rispetto ai certificati anagrafici. Consegue, nella ricostruzione teoretica della Suprema Corte che, in materia di notificazione, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata ha un'efficacia probatoria superiore alle risultanze anagrafiche, le quali rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza. Questo principio, già consolidato, rafforza la posizione dell'Amministrazione finanziaria e conferma la validità delle notifiche eseguite in base alle risultanze degli accertamenti compiuti in loco dall'organo notificatore. In conclusione, l'ordinanza in commento rappresenta un' ulteriore conferma dell'orientamento della giurisprudenza consolidata , che predilige la certezza del credito tributario avvalorando la centralità delle forme nelle procedure notificatorie degli atti e la doverosa osservanza dei termini di decadenza dalla potestà impoesattiva e delle preclusioni processuali. Un chiaro monito per tutti i contribuenti: la tempestiva e corretta impugnazione degli atti è la chiave per far valere i propri diritti

Presidente Aldo - Relatore Sali   Fatti di causa 1. De.Ma. impugnava l'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria n. (Omissis), derivante da varie cartelle di pagamento, tra le quali due emesse su iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale Milano e due della Regione Lombardia – settore tributi – tassa automobilistica, asseritamente mai ricevute. 2. La C.T.P. di Milano, nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato ed inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo. 3. La decisione veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe. 4. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente appellante, affidato a tre motivi. 6. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. 7. È stata fissata l'udienza camerale del 2.7.2025. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione di legge in relazione all' articolo 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall' articolo 7 della L. n. 212/2000 ) nonché all'articolo 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 sull'eccezione di 'nullità dell'Avviso di Iscrizione Ipotecaria (in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria) per mancata conoscenza degli atti presupposti , la ricorrente assume che il giudice del gravame avrebbe errato a ritenere validamente notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria nonché le cartelle di pagamento, posto che in tutti i casi l'ufficiale addetto alla notifica aveva erroneamente seguito la procedura prevista per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, contemplata dall'articolo 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73. Nelle memorie illustrative aveva, infatti, affermato e documentato che dal 23 giugno 2010 al 7 novembre 2019 ella risultava residente in Via (Omissis) a M con l'intera famiglia composta da 3 figli. A partire dal 7 settembre 2019 la stessa si era trasferita in Via (Omissis) sempre a M, ciò risultando inoppugnabilmente dal certificato di residenza storico allegato come doc. 1 alle memorie illustrative di primo grado. La composizione del suo nucleo familiare risultava dallo 'stato di famiglia', da cui si evinceva che la famiglia era composta dai tre figli Ce.El., Ce.Be. e Ce.Fi. (doc. 3, già allegato come doc. 2 alle memorie illustrative di primo grado). Dai certificati storici di residenza di Ce.El., Ce.Be. e Ce.Fi. risultava che essi - insieme alla madre - erano stati residenti in Via (Omissis) dal 23 giugno 2010 al 7 novembre 2019. Dunque, era rimasto comprovato che fino al 7 novembre 2019 ella aveva vissuto effettivamente in Via (Omissis) a M. In altri termini, contrariamente a quanto affermato dal Concessionario, essa ricorrente da oltre 10 anni viveva a M. In merito alla rilevanza della certificazione anagrafica, la difesa della De.Ma. sottolinea che recentemente la Corte di cassazione ha stabilito che il certificato anagrafico costituisce idonea prova per dimostrare la residenza effettiva del destinatario di un atto, chiarendo che la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede.... La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione.... Tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione ovviamente rientrano le certificazioni anagrafiche (si cita Cass. Civ., Sez. III, Ord. 2 Settembre 2022 n. 25885 ). Sulla base di tali inoppugnabili elementi, quindi, la procedura corretta e dovuta secondo legge nella circostanza sarebbe stata quella dettata dall' articolo 139 c.p.c. e poi dall' articolo 140 c.p.c. per l'ipotesi dell'irreperibilità relativa, con conseguente nullità di tutte le notifiche. 1.1. Rileva il collegio che il motivo non si profila sufficientemente specifico, non essendo state trascritte nel ricorso le relate di notifica contestate (cfr., ex multis, Cass. n. 5185/2017 ; Cass. n. 31038/2018 ; Cass. n. 1150/2019 ; Cass. 21112/2022 e Cass. n. 34946/2024 ), secondo cui, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo, perché essa risulta strettamente funzionale alla comprensione del motivo. 1.2. In ogni caso, il motivo si profila infondato, dal momento che, per come risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il messo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso - che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex articolo 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame. Diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, infatti, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale. 2. Con il secondo motivo, rubricato violazione di legge in relazione all'articolo 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 sull'eccezione di 'tardiva notifica delle cartelle di pagamento dell'Agenzia Entrate n. (Omissis) (Irpef 2006) e n. (Omissis) (Sanzione pecuniaria D.P.R. n. 600 2010) , la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in violazione di legge anche in relazione all'articolo 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 sull'eccezione di 'tardiva notifica' delle cartelle di pagamento appena indicate, in quanto, anche in ipotesi di regolare notifica, il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare la decadenza degli enti impositori. Si rammenta, infatti, che Il Giudice di secondo grado ha affermato che con riferimento alla lamentata prescrizione, questo Collegio osserva che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta ( Cass. n. 32308 del 2019 ; Cass. n. 15244 del 2020 , Cass. n. 11138 del 28.04.2021 ) (pag. 8 della sentenza impugnata). Per quanto detto, il termine fissato dall' articolo 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 è stabilito a pena di decadenza e, pertanto, il suo decorso avrebbe dovuto implicare l'immediato esaurimento del diritto di riscossione da parte del Concessionario. Quindi, il richiamo al termine decennale di prescrizione sarebbe errato, giacché questo può iniziare a decorrere solo ed esclusivamente se il (primo) termine di decadenza – fissato dal citato articolo 25 del D.P.R. n. 602/73 – sia stato rispettato dal Concessionario. Nella fattispecie concreta le cartelle erano state notificate ben oltre il termine di decadenza triennale e, pertanto, l'avvenuta decadenza aveva determinato il venir meno del potere di riscossione da parte del Concessionario. Emergerebbe – ad avviso della ricorrente - in modo chiaro che gli assunti del Giudice 'a quo' confliggono apertamente con la lettera dell' articolo 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 , che fissa termini di notifica delle cartelle di pagamento 'a pena di decadenza'. 2.1. Il motivo è infondato. Discende infatti dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, per i motivi illustrati al punto precedente, unitamente alla mancata tempestiva impugnazione delle stesse nel termine di decadenza previsto dall' articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 , la preclusione di ogni questione di merito, ivi compresa la decadenza ex articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria che viene in questa sede in rilievo, atto che dunque poteva essere impugnato solo per vizi propri. Dalla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate deriva, infatti, l'irretrattabilità del credito ( Cass. S.U. n. 23397/2016 ). Di conseguenza, il giudice del gravame non era tenuto ad esaminare l'eccezione di decadenza, per essere la stessa inammissibile. 3. Con il terzo motivo, rubricato nullità della sentenza per 'motivazione perplessa ed incomprensibile', nonché per 'motivazione apodittica ed apparente' ex articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in violazione degli articolo 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/92 sull'eccezione di 'nullità dell'Avviso di Iscrizione Ipotecaria (in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria) per mancata conoscenza degli atti presupposti' ex articolo 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall' articolo 7 della L. n. 212/2000 ), nonché all'articolo 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 , la parte ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, nel confermare la regolare notifica degli atti presupposti, ha riportato in motivazione la giurisprudenza relativa alle notifiche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonostante tutte le notifiche fossero state effettuate secondo la procedura prevista per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, contemplata dall'articolo 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73, frutto di un improprio copia e incolla che rendeva la motivazione perplessa e contraddittoria. 3.1. La censura è infondata. La motivazione circa la regolarità delle notifiche secondo la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta è presente nella sentenza impugnata e precisamente a pagina 6, dal rigo n. 8 al rigo n. 25 e si prospetta analitica, esauriente e specificamente riferita a ciascun atto notificato. La presenza di un successivo parziale svolgimento motivazionale relativo alla giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo del servizio postale, chiaramente frutto di un refuso , non inficia la coerenza e la completezza della motivazione adottata in relazione all'aspetto centrale e dirimente della legittimità delle controverse notifiche eseguite invero direttamente a mezzo dell'organo notificatore. 4. Il ricorso deve, in conclusione essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/200 2, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.