Derubricare la violenza coniugale a meri screzi familiari è uno stereotipo sessista

Ennesima dura condanna all’Italia per la violazione dei suoi doveri di cura e protezione delle vittime di violenza domestica ex articolo 3 e 8 Cedu. Per la CEDU, seppure la nostra normativa in materia sia adeguata e proporzionata, la mancanza di un approccio autonomo e proattivo ai casi di violenza domestica, la mancata presa in considerazione del problema specifico della violenza domestica e, quindi, l’assenza di una valutazione completa dei rischi corsi nell’immediato dalla ricorrente, nonché l’assoluzione dell’aggressore basata su tenaci stereotipi di genere, secondo cui le violenze coniugali sono meri dispetti familiari, costituiscono chiare deroghe ai diritti delle donne ed ai doveri di cura e protezione dello Stato.

È quanto deciso dalla CEDU nel caso Scuderoni c. Italia (ric.6045/24) del 23 settembre. La ricorrente è un avvocato che si è separata da G.C. nel 2017, pur continuando la convivenza. Nel 2012 nacque loro figlio. Accusa l'ex «di aver minacciato di rovinarle la vita e di portarle via suo figlio, di averla denigrata come madre e come donna, di averle impedito di accedere ad alcune parti della casa, di aver spostato continuamente i suoi effetti personali e di aver minacciato di gettare tutti i suoi averi, compresi i suoi vestiti, in strada. La ricorrente ha sostenuto che G.C., attuando una vera e propria strategia di destabilizzazione all'interno della famiglia , l'ha costretta a rimanere sveglia di notte con una luce puntata su di lei, l'ha falsamente accusata di comportamenti immaginari, l'ha denigrata e ha abusato psicologicamente, facendola essere in uno stato di grande ansia e instabilità emotiva». È stata ripetutamente offesa come donna, madre e legale, buttata giù dal letto, tempestata di messaggi per cambiare gli accordi sulle visite al minore e la gestione della sua crescita all'ultimo secondo, facendola piombare in uno stato di ansia e prostrazione . Fu collocata col figlio in una casa famiglia. Le denunce per sequestro di persona (figlio) e per tutti questi maltrattamenti, malgrado certificati medici e perizie acclarassero le violenze , anche economiche, subite, l'alto rischio di violenza cui era esposta e varie lesioni subite, furono archiviate. Tutte queste violenze subite, poi, «per quanto riprovevoli, non potevano, a suo avviso (del PM, nda), essere qualificate come molestie o comportamenti prepotenti. Ha ritenuto che queste azioni fossero motivate da pregiudizi sul ruolo delle donne e dal desiderio di vendetta per il successo professionale della vittima. Esso ha inoltre ritenuto che la sofferenza affettiva subita dalla vittima fosse legata alle difficoltà che aveva dovuto affrontare a seguito della separazione e agli ostacoli che aveva incontrato in relazione all'affidamento del minore, ma che ciò non fosse sufficiente per stabilire i reati di maltrattamenti e molestie ai sensi degli articoli 572 e 612  bis  del codice penale» (neretto, nda). L'uomo è stato assolto, perciò con formula piena dopo 4 anni di infruttuoso processo in cui si erano avvicendati 4 giudici diversi. Quadro normativo Oltre ai sopra citati articoli si ricordi che il nostro codice civile disciplina i diritti ed i doveri dei coniugi nei loro reciproci confronti e in quelli dei figli, stabilendo l'affidamento congiunto. Negli anni sono stati introdotti gli articolo 342 bis e ter cc regolanti gli ordini di protezione in caso di abusi familiari, che sono richiesti ai sensi dell' articolo 736 cpc. Il « d.lgs. n.149/2022 prevede che, nei procedimenti in materia di diritto di famiglia in cui siano contestati atti di violenza domestica o di genere, debbano essere garantite adeguate misure di salvaguardia e protezione , ai sensi dell'articolo 473  bis.70  e ss. del codice di procedura civile. Ai sensi della Convenzione di Istanbul, il presente decreto legislativo riguarda tutti gli atti di violenza fisica, economica o psicologica che vengono inflitti da una delle parti all'altra o ai figli minori. Ai sensi dell'articolo 473  bis.42 , comma 1, del codice di procedura civile, il giudice può dimezzare i termini, assicurando che tutti gli atti previsti siano compiuti senza ritardo» (neretto, nda). Infine, il ddl Zan, pendente in Parlamento, e la recente riforma Cartabia propone di riformare l'articolo 604- bis c.p. per criminalizzare la discriminazione e la violenza basate sul sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità ed introduce meccanismi e misure cautelari a tutela della violenza di genere. Malgrado questo quadro normativo volto a combattere questa problematica e la varietà di misure ancora permangono stereotipi di genere contro le vittime di violenza domestica che non sono, perciò, adeguatamente tutelate come denunciato da vari dossier del Grevio e dal CEDAW (Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne). Tutto ciò ha comportato dal 2017 (Talpis c. Italia nel quotidiano del 2/317) al 2025 almeno 5 condanne per l'Italia (Landi, De Giorgi e M.S. c. Italia solo nel 2022 e P.P. c. Italia il 13/2/25) ed anche nella fattispecie è stato riconosciuto un ricco risarcimento alla vittima ricorrente (€.25000 complessivi oltre oneri di legge). Obbligo di proteggere le vittime di violenze domestiche e di genere La CEDU rimarca come la Convenzione di Istanbul ed i principali strumenti internazionali, sopra citati, in materia considerino la violenza domestica come una grave violazione dei diritti delle donne . Queste norme internazionali impongono di adottare misure atte a prevenire, contrastare tali fenomeni ed a proteggere le vittime. Orbene nella fattispecie malgrado le prove e le informazioni raccolte dalle autorità inquirenti, la documentazione, non solo medica, prodotta dalla ricorrente ed il fatto che era coinvolto anche un minore evidenziassero chiaramente il grave rischio cui erano esposti madre e figlio, sono stati deliberatamente ignorati dalle Corti interne. Peraltro, c'erano stati gravi ed ingiustificati ritardi e le decisioni con cui era stata respinta una denuncia della ricorrente e quella con cui l'ex era stato assolto mancavano delle dovute e dettagliate motivazioni: malgrado ci fossero chiari campanelli di allarme che la denunciata situazione costituiva un grave rischio di violenza nei confronti della ricorrente e del figlio sono stati ignorati e non è stata fatta questa dovuta e necessaria valutazione , sminuendo la gravità dei fatti e dei maltrattamenti subiti da entrambi in netta violazione dei doveri di cura e protezione imposti dagli articolo 3 (divieto di tortura trattamenti inumani etc.) e 8 Cedu. Obbligo di condurre un'inchiesta effettiva Riprendendo i dossier del Grevio su questa problematica in Italia nel decidere casi analoghi alla fattispecie ci sono gravi lacune e tenaci pregiudizi. Si ricordi che l'articolo3 impone tre requisiti, che sono applicati all'intera procedura nel suo complesso, ossia in ogni grado e fase della stessa: l'adeguatezza delle misure di indagine, la rapidità delle indagini e l'indipendenza delle indagini. Nel nostro caso, come sopra esplicato sono stati violati tutti visti i sopra evidenziati ritardi che hanno portato all'assoluzione dell'ex. Il considerare queste violenze ed il dominio imposto dall'ex sulla ricorrente ed il figlio mere gelosie tra coniugi è un inaccettabile stereotipo di genere . Pericolosi e sistemici stereotipi di genere In Italia, per la CEDU , nell'affrontare questi casi l' articolo572 c.p. che punisce le violenze domestiche, è stato di fatto introdotto il requisito dell'abitualità. In breve per la Corte se non c'erano state pregresse denunce, i fatti si sono verificati solo di recente e le violenze sono coincise con la fine della relazione allora sono dettate da stati di collera passeggera, dalla resistenza attiva della vittima e sono automaticamente rubricati come meri screzi, conflitti coniugali , privi di rilevanza e di interesse: ciò è un pericoloso e tenace stereotipo sessista che impedisce di valutare e prendere nella dovuta considerazione la violenza di genere ed i rischi che ne conseguono. Alla luce di quanto sinora esplicato, perciò l'Italia è venuta meno ai suoi doveri e non ha offerto la dovuta protezione alla vittima di violenza domestica ed a suo figlio non essendo in grado di dare un'adeguata e proporzionata risposta alla gravità dei fatti e dei rischi denunciati, anche perché incapace di valutarli adeguatamente .

CEDU, sez. I, Scuderoni c. Italia, 23 settembre 2025, ric. n. 6045/24