Chi deve fare l’inventario dei beni ereditari?

L’articolo, dopo aver tratteggiato le diverse fattispecie di acquisto dell’eredità, illustra le ipotesi in cui sussiste l’onere o l’obbligo di redigere l’inventario dei beni ereditari, soffermandosi in particolare sul caso del chiamato nel possesso di beni ereditari che intenda rinunciare all’eredità, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.

Modi di acquisto dell'eredità A differenza di altri, il nostro sistema giuridico ha elevato a regola generale quella per cui l'eredità si acquista con l'accettazione da parte del chiamato ( arg. ex articolo 459 c.c. ). L'accettazione può essere espressa (articolo 474 e 475 c.c. ), ovvero tacita (articolo 474 e 476 c.c. ), salve alcune ipotesi eccezionali (v. articolo 485, 487, 488, 527 e 586 c.c. ), in cui si diventa eredi senza o contro la volontà (espressa o tacita) del chiamato , il quale tiene un comportamento riprovevole (per esempio, occulta beni ereditari), ovvero rimane inerte (ad esempio, non redige tempestivamente l'inventario dei beni ereditari), oppure acquista l'eredità perché la legge glielo impone (è il caso della successione dello Stato, che presuppone la mancanza di altri successibili). L' accettazione espressa dell'eredità , poi, può essere pura e semplice ( articolo 470 c.c. ), ovvero con beneficio d'inventario ( articolo 484 ss. c.c. ). La prima ( accettazione pura e semplice dell'eredità ) comporta la confusione del patrimonio ereditario con quello dell'erede, che quindi risponderà delle eventuali passività ereditarie (per la parte gravante su di lui) anche ultra vires hereditatis , ossia con il proprio patrimonio personale ( arg. ex articolo 490 e 752 c.c. ). La seconda ( accettazione beneficiata dell'eredità ) comporta che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto entro il limite del valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione ( intra vires hereditatis ), ma altresì con esclusione della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni , che i creditori ereditari e i legatari non possono, quindi, aggredire ( Cass. 22 dicembre 2020, n. 29252 ). Ipotesi in cui l'eredità può essere accettata soltanto con beneficio d'inventario Ai fini dell'acquisto della qualità di erede, è sempre necessaria una manifestazione di volontà espressa e con beneficio d'inventario quando chiamati all'eredità siano soggetti legalmente incapaci di agire (come, ad esempio, il minore d'età o l'interdetto giudiziale), oppure enti diversi dalle società (come, ad esempio, un'associazione o una fondazione), i quali possono accettare soltanto con beneficio d'inventario e conservano tale diritto (salva l'applicazione dei termini di prescrizione) anche quando la dichiarazione di accettazione abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza (da ultimo, cfr., rispettivamente, Cass. S.U. 6 dicembre 2024, n. 31310 e Cass. 27 maggio 2019, n. 14442 ). Si segnala, infine, che, quando fra i chiamati all'eredità vi siano soggetti legalmente incapaci o assenti, ovvero persone giuridiche, e sia stato nominato un esecutore testamentario , quest'ultimo ha l' obbligo di redigere l'inventario , salvo dispensa da parte di tutti i chiamati all'eredità, qualora essi siano enti senza scopo di lucro o del Terzo settore ( articolo 705 c.c. ). L'onere di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è, poi, una condizione necessaria richiesta dall' articolo 564 c.c. perché il legittimario possa chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati a terzi, diversi dai coeredi , che abbiano leso la sua quota di riserva ( Cass. 27 ottobre 2023, n. 29891 ; Cass. 28 marzo 1981, n. 1787 ; Cass. 3 agosto 1972, n. 2609; Cass. 13 febbraio 1967, n. 359). Tale requisito non è, invece, richiesto, se l'azione di riduzione è proposta contro altri coeredi o contro altri chiamati all'eredità, anche se vi hanno rinunciato, né se il legittimario è stato totalmente pretermesso ( Cass., ord. 11 luglio 2024, n. 19010 ; Cass. 19 novembre 2019, n. 30079 ; Trib. Torino, 29 settembre 2020, n. 3410 ). L'onere dell'inventario grava anche sul chiamato all'eredità che intende rinunziarvi Se è vero che l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare l'eredità, è altresì vero che, se il chiamato nel possesso (o compossesso) non erige l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, viene considerato erede puro e semplice ( articolo 485 c.c. , che prevede un'ipotesi di accettazione c.d. presunta o ex lege di eredità ). Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza ( Cass. 23 novembre 2021, n. 36080 ; Cass. 11 maggio 2021, n. 12437 ; Cass., ord. 23 luglio 2020, n. 15690 ; Cass. 29 marzo 2003, n. 4845 ; contra , però, Cass. 21 aprile 1958, n. 1319; Cass. 27 luglio 1964, n. 2067; Trib. Bari, 10 settembre 2020, n. 2387 ; Trib. Milano, 18 febbraio 2020, n. 1552 ), tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace (soprattutto nei confronti dei creditori del de cuius ). E ciò, nonostante si tratti di un atto (rinunzia all'eredità) per sua natura incompatibile con la volontà di accettare l'eredità, e per di più compiuto tempestivamente, ossia entro tre mesi dalla morte del de cuius . Deve essere, al riguardo, peraltro segnalato che, per la giurisprudenza, ai fini dell'integrazione degli estremi del “ possesso ” del chiamato all'eredità, è sufficiente qualsiasi relazione materiale , anche solo con parte dei beni, o financo con un solo bene ereditario, che consenta l'esercizio di concreti poteri di fatto sulla cosa ( Cass. 14 febbraio 2019, n. 4456 ; Cass. 5 maggio 2008, n. 11018 ; Cass. 14 maggio 1994, n. 4707 ) ed è persino inclusa in tale nozione la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo ( Cass. 25 luglio 1980, n. 4835 ; App. Perugia, 28 gennaio 2020, n. 90 ; Trib. Ivrea, 23 maggio 2014, n. 231 ).