Responsabilità dell’amministrazione penitenziaria in caso di suicidio del detenuto

In tema di responsabilità civile dell’amministrazione penitenziaria per suicidio in carcere, la Cassazione ribadisce l’insindacabilità del libero convincimento sui fatti accertati.

La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità dell'amministrazione penitenziaria per il suicidio di un detenuto , confermando la decisione di inammissibilità del ricorso presentato dai familiari della vittima contro Ministero della Giustizia e Azienda ULSS. Il caso riguarda la valutazione del rischio suicidario e la verifica dell'adeguatezza delle misure preventive adottate dall'istituto penitenziario . I ricorrenti lamentavano la violazione dei protocolli ministeriali, deducendo che la Corte d'Appello avesse omesso di considerare elementi di rischio specifici e la scheda psicologica che attestava un rischio di suicidio, pur basso. La Suprema Corte ribadisce il principio del libero convincimento e la netta distinzione tra errori di fatto e violazioni di legge: il giudice di merito resta insindacabile nella valutazione delle prove e nella ponderazione delle risultanze istruttorie, salvo evidenti carenze motivazionali o violazioni del regime probatorio. L'eventuale difetto di motivazione può essere censurato solo nell'ambito dell' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , mentre la doppia decisione conforme preclude la deduzione dell'omesso esame . La Corte sottolinea inoltre che i protocolli ministeriali non costituiscono fonte normativa, ma solo un ausilio per valutare la diligenza dell'operato amministrativo. I Giudici, inoltre, evidenziano che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l' assenza di rischio suicidario concreto , valutando anche il contenuto della scheda psicologica e la routine carceraria del detenuto, senza che emergessero elementi di urgenza o colpevole omissione da parte dell'amministrazione penitenziaria. La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.

Presidente Travaglino – Relatore Porreca Rilevato che: U.V., F.I., V.S., C.S., U.V., U.V., M.PU., V.C.U. convenivano in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni anche non patrimoniali in specie da perdita di rapporto parentale, indicati come subiti a séguito della morte del loro familiare A.C.F., suicidatosi la sera del (OMISSIS) presso la Casa Circondariale di (OMISSIS), allegando che il tragico evento era attribuibile alla responsabilità dell'amministrazione convenuta, dovendo ricondursi a un errore nella valutazione del rischio suicidario, nonché alla mancata adozione, da parte dell'Istituto penitenziario, di adeguate misure preventive a tutela del detenuto; il Tribunale, davanti al quale resistevano sia il Ministero che l'Azienda Ulss (OMISSIS) veneziana chiamata in lite, rigettava la domandala escludendo, in specie, il riscontro di rischi tali da giustificare la sottoposizione del soggetto alla grande sorveglianza che avrebbe integrato un provvedimento sproporzionato e irragionevolmente privativo dei residui spazi di libertà; la pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - appena entrato nell'Istituto, F.I. era stato sottoposto a visita medica, a opera del sanitario di turno che – dopo aver raccolto l'anamnesi in cui si negava di tendere al suicidio o all'autolesionismo e si riferiva il proprio abituale uso di sostanze stupefacenti e di avere trascorso quattro anni in comunità – aveva prescritto dei farmaci eterogenei volti a ridurre i disagi fisici eventualmente derivanti dal riferito stato di tossicodipendenza, nell'intervallo di tempo intercorrente tra la visita e il prospettato esame da parte del medico del Servizio per le Dipendenze patologiche SERD; - nella prima scheda di valutazione era stato così escluso il rischio di suicidio in specie nel breve termine, laddove nella successiva valutazione, operata poco dopo dallo psicologo di turno, non era stato rilevato nessun rischio di suicidio; - la situazione, di normale disagio carcerario senza indici significativi di una concreta intenzione suicidaria, era stata confermata dai compagni di cella escussi; - le lettere alla madre e al Giudice di Sorveglianza, così come le richieste di colloquio con il Cappellano e lo psicologo, non erano decisive, soprattutto tenendo conto del fatto che per un verso era suggestiva l'ipotesi per cui F. avrebbe cercato di avere l'estrema unzione e non invece, più plausibilmente, la possibilità di dialogare e confessarsi, e, per altro verso, l'unico scritto in cui era apparsa la volontà in parola, quello diretto al magistrato, era stato scritto poche ore prima del gesto, senza che l'amministrazione avesse avuto la possibilità di un'utile e tempestiva conoscenza di un evento quindi concretamente imprevedibile ex ante; - non aveva avuto rilevanza causale la mancata visita del medico del SERD atteso che non era presente quotidianamente presso il carcere, operandovi due giorni a settimana, e non essendo sussistenti elementi che richiedessero un'urgenza di procedere in tal senso; - non risultava provato che la terapia prescritta al momento dell'ingresso in carcere fosse finalizzata a contrastare lo stato di tossicodipendenza e, comunque, i farmaci prescritti, semmai volti a ridurre i disagi fisici eventualmente derivanti dal riferito stato di tossicodipendenza, nell'intervallo di tempo necessario per essere sottoposto a visita da parte del medico del SERD, erano stati sufficienti a contrastare i possibili effetti dell'astinenza dall'assunzione di sostanze stupefacenti dato che, come riferito dai compagni di cella, il giovane non aveva manifestato un particolare malessere, se non uno stato di nervosismo successivamente all'interrogatorio di garanzia, avendo saputo che gli arresti domiciliari non erano concedibili stante l'indisponibilità della madre ad accoglierlo presso la sua abitazione; - in altri termini, non era stato dimostrato un nesso tra lo stato di dipendenza dalle droghe e il gesto o che una diversa prescrizione di altri farmaci avrebbe potuto evitarlo; - le minime escoriazioni cutanee non recenti ai polsi erano da ricondurre all'uso delle manette e non a episodi autolesivi, le dimensioni della cella non avevano potuto aver rilievo stante la brevità del periodo di detenzione, e, quanto al rasoio monolama posseduto dal detenuto, il regime carcerario ordinario permetteva di averlo, trattandosi di oggetto finalizzato ad assicurare l'igiene e la cura personale, fermo che si doveva escludere la lametta avesse avuto un ruolo essenziale nel taglio del lenzuolo atteso che l'operazione poteva essere agevolmente svolta anche semplicemente con le mani; avverso questa decisione ricorrono U.V. e I.F., quali genitori di A.C.F., articolando due motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso il Ministero della giustizia e l'Azienda ULSS (OMISSIS) la quale ultima ha depositato, altresì, breve memoria. Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 132, 360, n. 5, cod. proc. civ. , 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare e omettendo in particolare di esaminare la scheda di valutazione dello psicologo del 31 dicembre 2014, in cui si attestava un rischio di suicidio basso ma pur sempre sussistente, con conseguente necessità, secondo i protocolli ministeriali così colposamente violati, di attivare la grande sorveglianza, tanto più che sussistevano altri fattori di rischio, ossia la giovane età, la solitudine e la tossicodipendenza, che avrebbero comunque dovuto indurre la pure protocollare visita psichiatrica, con conseguente e conclusiva violazione dei canoni evincibili dagli articoli 1173, 1218, 2047 del codice civile ; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di valutare ulteriori fattori di rischio emersi in sede di anamnesi, ossia la patologia psichiatrica e l'agitazione del nuovo detenuto, la prima per la risultata cura medica specialistica in parola durante il periodo in comunità tra i 12 e i 16 anni, la seconda attestata in occasione della visita sanitaria d'ingresso, con complessivo difetto di valutazione delle oggettive risultanze probatorie da contestualizzare in uno al primo accesso carcerario, alla giovane età, alla tossicodipendenza, alla solitudine da abbandono e alla perdita del lavoro. Considerato che: i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass., 10/09/2019, n. 22525 , Cass., 07/11/2019, n. 28619 , Cass., 18/02/2021, n. 4304 , Cass., 22/09/2023, n. 27100 ), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati articolo 115 e 116, cod. proc. civ. , opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nel quadro dell' articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, come nel caso, il limite preclusivo della doppia decisione conforme dei giudici di merito, stabilito dall' articolo 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. , e poi riversato nell' articolo 360, quarto comma, cod. proc. civ. ; ciò posto, la violazione dell' articolo 116, cod. proc. civ. , è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all' articolo 360, n. 4, cod. proc. civ. , quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell' articolo 115, cod. proc. civ. , può essere dedotta come analogo vizio denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non anche che il medesimo, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire un significato logico e fattuale, tra quelli plausibilmente possibili, diverso da quello atteso dalla parte, o maggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri ( Cass., 10/06/2016, n. 11892 , Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598 , pag. 33); al contempo, la difesa ricorrente: - non ha dimostrato che le decisioni dei due giudici di merito siano state tra loro diverse, con piena operatività del divieto di deduzione dell'omesso esame (cfr., solo ad esempio, Cass., 20/09/2023, n. 26934 ); - richiede esplicitamente una differente valutazione del peso probatorio delle risultanze istruttorie riservato come detto al giudice di merito, ed estraneo alla presente sede di sola legittimità (v. inoltre, sullo specifico punto, tra le molte, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956 ); va per completezza sottolineato: - quanto all'indicazione di basso rischio di suicidio evocata, la stessa risulta da una scheda che va da una indicazione di “minimo” a una di “massimo”, avendo quindi uno spettro che esclude una certa esclusione, sicché la Corte territoriale si è chiaramente riferita a un rischio imminente, espressamente escluso come rimarcato anche dalle emergenze documentali richiamate dal controricorso dell'azienda sanitaria (pagg. 16-17), in un quadro concretamente apprezzabile, in tal senso dovendo evincersi una ponderata esclusione, implicita ma univoca, della correttezza dell'omessa applicazione di un regime di maggiore sorveglianza ancor più limitativo dei residui spazi di libertà come già evidenziato dal Tribunale, senza che sia neppure ipotizzabile un effettivo omesso esame laddove, pertanto, le censure finiscono col mancare misurarsi compiutamente con la ragione decisoria complessivamente decifrabile; - quanto alla considerazione della concreta portata dei protocolli, non costituendo essi norma di legge, integrano l'apprezzamento della diligenza in chiave fattuale, ancora una volta riservata alle valutazioni del giudice di merito quando, come nel caso, plausibili e pienamente riconoscibili; spese secondo soccombenza; va disposto che, ai sensi dell' articolo 52, d.lgs. n. 196 del 2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli originari attori e di A.C.F.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese delle parti controricorrenti, liquidate, per ciascuna, in 2.700,00 euro, oltre spese eventualmente prenotate a debito per il Ministero della giustizia, e oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali per l'Azienda sanitaria. Oscuramento dei dati come in motivazione. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.