Infortunio durante una partita di squash: chi risarcisce?

In tema di responsabilità civile nelle attività sportive, la Cassazione chiarisce i limiti della posizione di garanzia degli organizzatori e la rilevanza del rischio accettato.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 25789/2025 affronta il tema della responsabilità civile derivante da lesioni occorse durante una partita di squash nell'ambito di un torneo organizzato da una società sportiva. Il caso vedeva l'attore chiedere il risarcimento danni, sia in via aquiliana sia contrattuale, nei confronti del suo avversario, della società organizzatrice e dell'istruttore, per un infortunio occorso durante una partita . La domanda viene rigettata sia in primo che in secondo grado, con la Corte d'Appello che sottolinea come l'evento lesivo rientri nel rischio tipico dell'attività agonistica, escludendo una responsabilità degli organizzatori salvo omissione delle cautele normalmente richieste per la pratica sportiva. La raccomandazione dell'uso degli occhiali protettivi, prevista dal regolamento sportivo, è rivolta ai giocatori e non impone obblighi ulteriori di controllo a carico degli organizzatori, soprattutto in presenza di atleti con esperienza pluriennale. La Cassazione conferma che l'evento dannoso è strettamente collegato al rischio accettato dai partecipanti, richiamando la c.d. scriminante sportiva , la quale esclude la responsabilità quando il fatto dannoso sia funzionalmente collegato all'attività di gioco e alle sue dinamiche tipiche. La valutazione della condotta viene quindi ricondotta a parametri di normalità dell'attività sportiva, considerando la violenza del gesto solo in relazione alla sua necessità o meno nel contesto del gioco ( Cass. n.. 12012/2002 e Cass . n. 4707/2023 ). La S.C. ribadisce, inoltre, che la domanda di responsabilità ex articolo 2050 c.c. (attività pericolose) è inammissibile se proposta tardivamente e che l'obbligo di formazione derivante dall'abbonamento al centro sportivo non fonda una posizione di garanzia ulteriore, né sussiste un collegamento causale tra tale obbligo e il sinistro occorso durante il gioco. La responsabilità contrattuale della società sportiva e dell'istruttore è esclusa in assenza di una specifica violazione di doveri di formazione o di manutenzione del campo. Inoltre, viene chiarito che l'onere della prova della causalità e della violazione grava sull'attore, che non può pretendere l'estensione della posizione di garanzia oltre i limiti previsti dalla normativa e dalla prassi sportiva.

Presidente Travaglino – Relatore Porreca Rilevato che F.C. conveniva in giudizio T.M., la s.r.l. (OMISSIS) e M.P. allegando che nel corso di una partita di squash tenutasi nell'ambito del torneo organizzato all'interno del centro sportivo “(OMISSIS)”, gestito dalla s.r.l., l'attore aveva subìto un colpo in corrispondenza dell'occhio sinistro da parte del suo avversario T.M., che, nel compiere il movimento necessario a colpire la pallina di rovescio, raggiungeva con la racchetta l'attore, il quale, durante i rapidi scambi tra i giocatori, si era portato a una distanza ravvicinata, così venendo gravemente ferito, con una perdita del visus indicata in 9/10: chiedeva, quindi, a titolo sia aquiliano che contrattuale, il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, ai convenuti in solido, tra cui P. quale proprio istruttore di squash proposto dal centro sportivo; il Tribunale, davanti al quale resistevano i chiamati in lite, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - la pretesa nullità della sentenza di prime cure perché pronunciata da un giudice onorario, in sostituzione di quello togato originariamente assegnatario, non era incidente posto che, non rientrando tra le ragioni di possibile rimessione della causa al giudice di primo grado, la controversia doveva essere decisa in seconde cure nel merito; - la domanda svolta in appello ai sensi dell' articolo 2050, cod. civ. , era inammissibilmente tardiva perché così specificatamente articolata solo in comparsa conclusionale in primo grado, prospettando, a carico dell'istruttore e della società sportiva, il non aver imposto l'uso degli occhiali protettivi e non aver garantito un arbitraggio efficiente ovvero tale da impedire l'evento interrompendo il gioco al ravvicinarsi degli antagonisti fino al limite dell'interferenza; - in ogni caso, quest'ultima domanda era anche infondata poiché si era trattato di un evento di danno rientrante nel rischio accettato svolgendo l'attività agonistica descritta, sicché in specie gli organizzatori avrebbero potuto rispondere solo se avessero omesso le normali cautele per contenere quel rischio nei limiti dell'attività sportiva stessa; - la raccomandazione dell'uso degli occhiali protettivi, contenuta nel regolamento sportivo di riferimento, era rivolta direttamente ai giocatori, senza potersi dire che imponesse agli organizzatori del torneo oneri di controllo e inibizione dell'attività, tanto più, come nel caso, riguardo a giocatori con esperienza pluriannuale; - quanto al profilo contrattuale, non vi era alcun collegamento causale tra l'abbonamento sottoscritto con il centro sportivo dove si era svolto l'incontro e l'episodio lesivo, così come il connesso ma distinto obbligo di formazione assunto dallo stesso centro non poteva dirsi fondare la posizione di garanzia quale pretesa, né, conclusivamente, era stato prospettata o era risultata una incidente inadeguatezza nella manutenzione del campo di svolgimento della partita; - ancora, la dinamica dei fatti rientrava pienamente nell'ambito del collegamento funzionale sussistente tra l'azione in tesi fallosa e il gioco, tenendo conto degli spazi ridotti disponibili e dei continui e veloci movimenti dei giocatori; - le spese dovevano seguire la soccombenza, non sussistendo novità delle questioni trattate né altre ragioni di compensazione delle stesse; avverso questa decisione ricorre per cassazione F. C. articolando otto motivi; resistono con distinti controricorsi T.M., M.P. e (OMISSIS) s.r.l.; le parti hanno depositato memorie. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza, anche per motivazione mancante o apparente, in relazione alla decisione della causa, in primo grado, da parte di un giudice onorario, invece che togato, supplente e non delegato, designato dal Giudice coordinatore e non, come imposto dall' articolo 11, d.lgs. n. 116 del 2017 , dal Presidente del Tribunale, con radicale invalidità derivata della sentenza di secondo grado che, infondatamente, aveva rigettato il motivo di appello svolto sul punto; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 354, 161, secondo comma, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, in ragione di quanto esposto con la prima censura, si era determinato un vizio, previsto dalla seconda delle due norme invocate, determinante l'obbligo di rimessione della causa al primo giudice; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 329, cod. proc. civ. , 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la domanda formulata, in particolare, in relazione alla mancata raccomandazione dell'uso degli occhiali protettivi, omettendo in particolare di considerare che: - il Tribunale l'aveva implicitamente valutata ammissibile scrutinando il tema, senza appello sul punto; - l'allegazione sottesa era quella appena ricordata e non quella, diversa, dell'imposizione dell'uso di quegli occhiali, come travisato dalla decisione di secondo grado; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 162, 329, cod. proc. civ. , 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la domanda formulata, ai sensi dell'articolo 2050, oltre che 2043, cod. civ., in relazione sia alla mancata raccomandazione dell'uso degli occhiali sia alla mancanza di un idoneo ed efficiente arbitraggio, posto in particolare che: - sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si era allegata la necessità di considerare anche la pericolosità dell'attività in parola; - lo stesso convenuto P. aveva richiamato la regola della ricordata raccomandazione; - la società sportiva aveva accettato il contraddittorio sul punto; - la questione dell'inidoneo arbitraggio era emersa in istruttoria e i convenuti non avevano mai negato di aver incaricato un soggetto minorenne dell'arbitraggio della partita, in specie la società sportiva non aveva mai eccepito l'inammissibilità in discussione con ulteriore accettazione del contraddittorio, e, quindi, la sua conclusiva obliterazione in secondo grado aveva integrato un'omissione di pronuncia; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 2050, cod. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che: - la raccomandazione dell'uso degli occhiali avrebbe certamente indotto al loro utilizzo giocatori in realtà inesperti; - della dimostrazione di una sua superfluità, ad ogni modo, avrebbero dovuto farsi carico le controparti; - la stessa non poteva ritenersi limitata ai soli giocatori, essendo formulata in termini assoluti ed essendo rimesso ai giocatori solo il controllo sulla qualità del prodotto indossato, con conseguente ed obliterata posizione di garanzia, essendo invocabile invece la scriminante sportiva solamente dai contendenti, di cui la vittima era un dilettante infatti iscritto a un'associazione amatoriale e istruito da P.; - il regolamento prevedeva la possibilità, per un arbitro idoneamente preparato, d'intervenire e interrompere il gioco in caso di mancanza di spazio per un ragionevole movimento con la racchetta, prevenendo, dunque, proprio episodi come quello in esame; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1223, cod. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere un collegamento causale tra l'obbligo formativo derivante dal pagamento dell'abbonamento e l'evento di danno, posto, in particolare, che l'istruzione non poteva non comprendere anche l'illustrazione della modalità corretta e sicura della pratica sportiva, e il contenuto della correlata posizione di garanzia faceva in tal senso capo sia alla società sportiva sia all'istruttore dalla stessa indicato, entrambi organizzatori del torneo, e soggetti sui quali gravava, nel processo, l'onere di dimostrare, come non avvenuto, che l'evento si sarebbe comunque verificato anche senza le loro inadempienze; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2733, 2043, cod. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che T.M. aveva confessato, in sede d'interpello, che il movimento del suo braccio, nell'occasione, era proseguito in avanti dopo l'impatto con la pallina, essendo pertanto estraneo allo scopo del gioco, con conseguente esclusione della scriminante sportiva, non essendo immaginabile neppure che tutto fosse avvenuto per l'inerzia del gesto, essendo lo stesso consapevole della ristrettezza degli spazi e dell'eccesso violento della sua condotta; con l'ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 92, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, alla luce della vicenda, vi erano idonee ragioni per compensare le spese di lite, specie tenendo conto della riconosciuta fondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, pur assumendo che non avrebbe potuto determinare una regressione del processo in prime cure. Considerato che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; la stessa difesa ricorrente indica e documenta che, come pacifico, non si trattò di una delega del giudice togato a quello onorario, ma si un'assegnazione a quest'ultimo del procedimento; non vengono quindi gioco i limiti di cui all' articolo 10, comma 12, d.lgs. n. 116 del 2017 , ma quelli di cui all'articolo 11, stesso testo legislativo, i cui divieti non sussistono nella fattispecie in esame; ciò posto, questa Corte ha chiarito che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell' articolo 106 Cost. , dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex articolo 158 cod. proc. civ., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata ( Cass., 12/11/2024, n. 29237 ); non vi è allora alcuno spazio per un'assimilazione, quale quella pretesa da parte ricorrente, all'ipotesi di difetto di sottoscrizione di un giudice ex articolo 161, secondo comma, cod. proc. civ. , previsione che, in combinato disposto con l' articolo 354, cod. proc. civ. , avrebbe legittimato la regressione in primo grado senza il potere e dovere della Corte di appello di decidere, come correttamente ha fatto, nel merito; il terzo, quarto, quinto e settimo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; innanzi tutto, il fatto che il Tribunale abbia affrontato il tema della raccomandazione dell'uso degli occhiali protettivi non implica in alcun modo una valutazione di ammissibilità di una domanda quale quella svolta ricostruendo i fatti nella prospettiva dell' articolo 2050, cod. civ. , atteso che si tratta di profilo pienamente allegabile dalla parte e leggibile dal giudice alla luce qualificatoria dell' articolo 2043, cod. civ. ; al contempo, la locuzione utilizzata dalla Corte di secondo grado nel senso dell'imposizione dell'uso dei dispositivi in parola non implica alcun travisamento, nel complessivo contesto dell'accertamento esplicitamente riferito, in conclusione, alla raccomandazione (v. ad es. a pag. 13); premesso, poi, che, nella chiave prospettica della ragione decisoria incentrata sulla responsabilità da attività pericolosa, l'accettazione del contraddittorio ad opera delle controparti così come le risultanze istruttorie nulla rilevano, la prima perché si tratta di profilo di ordine pubblico processuale, le seconde perché attengono al momento successivo e distinto rispetto alle attività assertive, la Corte territoriale ha per converso vagliato le circostanze ritenute rilevanti nel quadro dei presupposti per la qualificata responsabilità generale ex articolo 2043, cod. civ. , e da questo punto di vista correttamente posto che solo l'analisi ai sensi dell' articolo 2050, cod. civ. , era divenuta tamquam non esset una volta dichiaratane l'inammissibilità per tardività ( Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf., da ultimo, ad esempio, Cass., 12/12/2024, n. 32092 ); ciò posto, il Collegio di seconde cure, senza alcuna omissione di pronuncia sui beni della vita oggetto di domanda, ha valutato, a ben intendere la motivazione, che: - la raccomandazione, che non essendo norma ordinamentale non è oggetto di giudizio in iure, in ordine all'uso dei dispositivi protettivi era rivolta ai giocatori utilizzatori, con conseguente esclusione di ogni non previsto obbligo di vigilanza e controllo, peraltro rimesso, quest'ultimo, con riguardo alla qualità del prodotto, espressamente ed esclusivamente ai contendenti come ammesso dalla stessa difesa istante; - per il resto, si era trattato di azione di gioco, fallosa o meno, ma funzionalmente collegata ad esso, nella dinamica di repentini e veloci movimenti implicitamente quanto univocamente ritenuti, quindi, assorbenti rispetto alle ipotesi d'intervento arbitrale per interrompere la partita, certamente possibile, dunque, ma, nel quadro ricostruito, non tale da potersi dire atto ad escludere contatti quali quello che aveva occasionato il danno, senza, cioè, che tali fatti lasciassero residuare il rilievo di alcuna ultronea posizione di garanzia correlata a cautele ulteriori rispetto al canone di normalità rapportabile a quella pratica sportiva; ora, la c.d. scriminante sportiva, centrata sul collegamento funzionale con l'attività di gioco e in questo senso con il rischio accettato, con valutazione della violenza del gesto gradualmente riferita alla natura necessaria o eventuale del contatto sportivo ( Cass., 08/08/2002, n. 12012 , Cass., 15/02/2023, n. 4707 ), non viene messa in discussione se non con una richiesta di nuova valutazione fattuale, inammissibile in questa sede di sola legittimità, qual è quella fondata sulla valutazione del movimento del braccio di T.M., alla luce delle dichiarazioni dello stesso cui si suggerisce di attribuire un certo significato, ovvero proponendo una nuova lettura, sempre in fatto, sia della portata in specie soggettiva della raccomandazione dell'uso di occhiali protettivi, sia assumendo, in particolare, che: - la vittima fosse giocatore inesperto solo perché, al di là del tempo della pratica e del fatto di giocare un torneo, iscritto ad associazione amatoriale con lezioni praticate al contempo da un istruttore; - l'arbitro avrebbe avuto non solo il potere e obbligo regolamentare, ma la concreta possibilità d'intervenire così repentinamente da agire inserendosi tempestivamente, pur in dinamiche collocate in spazi così ristretti, nel segmento di gioco che portò all'incidente; è chiara la natura fattuale delle censure; il sesto motivo è inammissibile; il giudizio di causalità materiale e giuridica è riservato – quanto ai profili fattuali ovvero diversi dai criteri legali che sovrintendono la conseguente analisi in iure – al giudice di merito (cfr. Cass., 30/06/2021, n. 18509 , in tema di responsabilità contrattuale); la Corte distrettuale, ancora una volta in fatto, ha vagliato che il contratto di abbonamento e quello per la prestazione delle lezioni non avessero alcun collegamento con l'episodio quale sopra ricostruito nei termini di un gesto pienamente rientrante nell'attività di gioco prescelta e praticata pur venendo meno, da parte di giocatore esperti a sufficienza, alla discussa raccomandazione, come tale non imposizione, secondo quanto sottolineato anche da parte ricorrente; l'ottavo motivo è inammissibile ai sensi dell' articolo 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ; la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr., tra le moltissime, Cass., 26/04/2019, n. 11329 ); la motivazione data sul punto è pertanto irrilevante, una volta applicata la regola della soccombenza; la suddetta soccombenza, inoltre, dev'essere valutata rispetto all'esito finale della lite, senza avere riguardo a questioni pregiudiziali o preliminari ( Cass., 02/09/2014, n. 18503 , Cass., 03/09/2024, n. 23639 ), peraltro nel caso affatto accolte quanto alla questione di nullità della sentenza pronunciata dal giudice onorario, atteso che la Corte di appello ha indicato che la causa andava decisa nel merito, senza regressioni, “anche ammesso” che quella questione (anzi indicata come inidonea a determinare nullità) fosse “configurabile”; spese secondo soccombenza, considerando, sul punto, che la s.r.l. (OMISSIS) e M. P. con le rispettive memorie si sono limitati a riportarsi alle deduzioni svolte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in 3.600,00 euro in favore di T.M. e in euro 3.200,00 in favore di ciascuno degli altri controricorrenti, oltre, per tutti, 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.