L'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi.
La vicenda Nel giudizio in esame, l'avvocato socio di una società affidataria del servizio di supporto all'ufficio Tributi, aveva l'incarico di procedere alla riscossione coattiva dei Tributi e delle Entrate dell'Ente. La Società, a seguito del riscontro dell'attività del legale, deduceva che tutte le posizioni di recupero erano già prescritte ; pertanto, con lettera contestava al legale l'insufficienza delle informazioni fornite, ribadendo che ogni valutazione sulla eventuale antieconomicità avrebbe dovuto essere di competenza dell'Ente. Dopo la revoca dell'incarico, nel giudizio di primo grado l'avvocato era stato condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 80 mila euro. Avverso il provvedimento, era stato proposto appello principale circa l'assenza del nesso causale tra inadempimento ed eventus damni , e l'erroneità del giudizio prognostico operato dal giudice di primo grado. Con appello incidentale, invece, era stato richiesto il danno da perdita di chance. Le omissioni dell'avvocato A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che l'avvocato era stato ripetutamente sollecitato sullo stato delle pratiche senza che questi avesse provveduto esaustivamente in modo tempestivo. Oltre a ciò, in molte posizioni curate dall'avvocato, in maniera generica era stata inserita l'indicazione “sono in corso verifiche per l'espletamento di azioni esecutive”, affermazioni, secondo il giudice, inidonee a consentire al creditore alcuna valutazione in merito alle iniziative da intraprendere; quanto alla tempestività , in altre posizioni, poi rivelatesi già cadute in prescrizione, vi era l'indicazione di “ v erifiche per l'espletamento delle azioni esecutive”, senza riferimenti agli atti interruttivi. Alla luce di ciò, il creditore non aveva contezza della reale situazione e, difatti, non era stato messo nella condizione di poter valutare, anche alla luce di criteri di economicità, se procedere o meno al recupero del credito, in quanto le informazioni utili a tale scopo erano pervenute quando il credito era ormai prescritto. Premesso ciò, ad avviso del Collegio, tale omissione era idonea a configurare il carattere inadempiente della condotta dell'avvocato. Il danno risarcibile Nella fattispecie, l'interesse primario del creditore risiedeva nella liberazione delle risorse vincolate a copertura del rischio di mancato incasso, sicché la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, a giudizio del Collegio, risultava, alla luce degli elementi istruttori, scevra da vizi logici. Oltre a ciò, sussisteva l' impossibilità per l'Ente di procedere alla tempestiva declaratoria di inesigibilità del credito , con conseguente “scarico”, delle posizioni risultate inesigibili, sebbene già cadute in prescrizione, per effetto della tardiva comunicazione da parte del professionista. Tali elementi integravano il danno risarcibile lamentato da parte attrice. Difatti, l'avvocato deve assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente , essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto; nonché di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. L'esclusione della perdita di chance Il danno da perdita di chance è un danno distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso. Invero, la chance resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una “legge di connessione”. Premesso ciò, a parere dei giudici, nelle obbligazioni di diligenza professionale, dove l'interesse corrispondente alla prestazione (recupero crediti) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (smobilizzazione delle somme vincolate), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale , perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. Difatti, il diritto al risarcimento sorge solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica, da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici. In conclusione , la prospettazione della causa petendi in termini di danno da perdita di chance non poteva trovare spazio nella fattispecie. Pertanto, l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati.
Presidente Fiore - Relatore Bellotti Svolgimento del processo Il Controparte_3 conveniva in giudizio l'avvocato Controparte_2 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della responsabilità del professionista e quantificati nell'importo complessivo di €126.935,39, ovvero in subordine di €101.548,31. Deduceva di avere affidato in data 25.11.2010 all'avv. CP_2 quale socio della società BBG SERVIZI Srl con sede in Castel di Casio (BO), affidataria dal giugno 2009 del servizio di supporto all'ufficio Tributi del CP_3 CP_3 l'incarico di procedere alla riscossione coattiva dei Tributi e delle Entrate dell'Ente. Nel corso del 2016, l'Ente, non avendo più notizie sullo stato di avanzamento delle pratiche di recupero, chiedeva aggiornamenti ed informazioni al legale. Non ricevendo alcun riscontro, nell'anno 2017 il CP_3 inoltrava richiesta di copia degli atti prodotti ed ogni altra documentazione utile per valutare la eventuale inesigibilità dei crediti. L'odierno convenuto dava riscontro a tale missiva in data 26.01.2017 fornendo una tabella riepilogativa dello stato delle pratiche da cui risultavano delle posizioni creditizie prescritte nel 2016. Nel corso dell'anno 2019 il CP_3 inviava una nuova richiesta di resoconto sullo stato delle posizioni affidate al legale , il quale in data 25.07.2019 trasmetteva un nuovo tabulato. Dalla disamina della documentazione pervenuta, l'Ente deduceva che tutte le posizioni oggetto di valutazione di esigibilità o di tentativi di recupero erano già prescritte; pertanto, con lettera dell'11.11.2019, contestava al legale convenuto l'insufficienza delle informazioni fornite, ribadendo che ogni valutazione sulla eventuale antieconomicità avrebbe dovuto essere di competenza dell'Ente. Solo a seguito di ulteriore richiesta, l'odierno convenuto inviava gli atti, senza tuttavia trasmettere, nonostante l'esplicita richiesta dell'attore, gli atti interruttivi della prescrizione di numerose posizioni per le quali CP_4 aveva individuato delle criticità. Alla luce di tutto ciò, il CP_3 revocava il mandato all'avv. CP_2 con conseguente restituzione da parte del medesimo di tutta la documentazione, dalla quale emergeva che – in costanza di incarico conferito al predetto – era maturata la prescrizione di un credito dell'Ente pari ad € 126.965,39, di cui viene richiesto il risarcimento nella presente sede. Si costituiva l'avv. CP_2 contestando la domanda sia in punto di an, sia in punti di quantum debeatur, deducendo in via subordinata la concorrente responsabilità del CP_3 essendosi il professionista attenuto alle indicazioni fornitegli dall'Ente. Formulava domanda di manleva nei confronti dell'Assicurazione la Responsabilità Professionale di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Autorizzatane la chiamata, sì costituiva Controparte_5 [...] – già Controparte_6 preliminarmente eccependo l'operatività della garanzia, nel merito contestando la domanda attorea in punto di an e in punto di quantum debeatur. La causa veniva decisa su base documentale. Con sentenza n. 1649/2023 il Tribunale di Bologna in via definitiva ha così deciso: - In accoglimento della domanda attorea ha condannato l'avvocato CP_2 [...] al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore del [...] [...] CP_7 della somma di euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora (08.04.2021) al saldo; - Ha condannato l'avvocato Controparte_2 al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore; - Ha condannato Controparte_1 a tenere indenne e a manlevare l'avvocato Controparte_2 delle somme come sopra determinate e poste a suo carico a titolo di risarcimento del danno e di condanna alle spese di lite, come da termini contrattuali e, in ogni caso, entro i limiti contrattuali di polizza. La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da CP_1 , che ha chiesto la riforma della pronuncia con declaratoria di inoperatività della polizza e il rigetto della domanda risarcitoria promossa dal [...] CP_3 nei confronti dell'Avv. Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, sulla base dei seguenti motivi: 1 – Erronea motivazione in punto di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. 2 - Omessa e carente motivazione - Assenza del nesso causale tra inadempimento ed eventus damni ed erroneità del giudizio prognostico operato dal Giudice di primo grado; 3 – Erronea motivazione in punto di riconoscimento del danno da perdita di chance ed erronea quantificazione del danno – Violazione dell' articolo 1223 e 1226 c.c. e 2697 c.c.; 4 – Erronea regolamentazione delle spese; 5 – Erronea motivazione in tema di operatività della polizza professionale. Si costituiva il preliminarmente chiedendo la riunione dell'appello promosso da Controparte_2 nei confronti della medesima sentenza n. 1649/2023 del Tribunale di Bologna, nel merito chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva l'avv. Controparte_2 chiedendo la riunione degli appelli nei confronti della medesima sentenza n. 1649/2023 del Tribunale di Bologna. Riproponeva la domanda di manleva nei confronti di Controparte_1 di cui in primo grado. Formulava appello incidentale affidato ai seguenti motivi: 1 – Erronea motivazione in tema di ritenuta responsabilità dell'avv. CP_2 2 - Violazione degli articolo 115 e 116 cpc e 1176 cc; 3 - Mancanza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno; 4 - Violazione degli articolo 115 e 116 cpc e 1176 cc e 1218, 2236 2 2697 del c.c.; Riunito l' appello RG 1628/2023 al presente giudizio, la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 02.04.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale, viene censurata la motivazione in punto di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. CP_2 Deducono gli appellanti che il professionista ha regolarmente informato il CP_3 dell'andamento delle pratiche di recupero crediti, in conformità al contenuto della mail del 24.03.2015 con cui il CP_3 dava indicazione di “voler considerare inesigibili tutte quelle pratiche dove non è possibile ricorrere all'esecuzione forzata perché non esiste reddito da lavoro dipendente o da pensione, e quelle partiche dove esiste un procedimento fallimentare e tutte quelle relative a contribuenti che sono deceduti e per i quali non è possibile avvalersi degli eredi (..)”, (doc 2 CP_2 , e dunque l'esonero del professionista da qualsiasi addebito di responsabilità. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello jus postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” ( Cass. Ord. n. . 19520 del 19/07/2019 ). In tale prospettiva andrà svoltolo scrutino di adeguatezza della condotta tenuta del professionista al parametro della diligenza qualificata richiesta ai fini della completezza dell'informazione nei riguardi del cliente. Dagli atti risulta che il CP_3 ha ripetutamente sollecitato l'avv. CP_2 all'invio di resoconti sullo stato delle pratiche senza tuttavia che questi abbia provveduto esaustivamente in modo tempestivo. Quanto alla completezza, si rileva come numerose siano le posizioni in cui vi è l'indicazione: “sono in corso verifiche per l'espletamento di azioni esecutive”, indicazione la cui genericità non era certamente idonea a consentire al creditore alcuna valutazione in merito alle iniziative da intraprendere (cfr. comunicazione avv. CP_2 26.01.2017, doc . n. 52). Quanto alla tempestività, va rilevato che per numerose posizioni, poi rivelatesi già cadute in prescrizione, vi era l'indicazione di “verifiche per l'espletamento delle azioni esecutive”, senza tuttavia riferimenti agli atti interruttivi, dimodoché il CP_3 non avendo contezza della reale situazione, non è stato messo nella condizione di poter valutare, anche alla luce di criteri di economicità, se procedere o meno al recupero del credito, in quanto le informazioni utili a tale scopo sono pervenute quando il credito era ormai prescritto. Ad avviso del Collegio, tale omissione è idonea a configurare il carattere inadempiente della condotta dell'avvocato. La prospettazione della causa petendi in termini di danno da perdita di chance non può trovare spazio nella fattispecie. Giova rammentare al riguardo che quello da perdita di chance è danno distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso non perché connotato da minore gradiente causale o probatorio, ma per ragioni legate alla sua stessa essenza. L'essenza della figura è rappresentata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica. La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione». Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira) (v. sul tema, con riferimento alla perdita di chance a carattere non patrimoniale, ma con argomenti spendibili anche in ambito patrimoniale: Cass. 11/11/2019, n. 28993 , e, prima ancora, Cass. 9/03/2018, n. 5641 ; Cass. 19/03/2018, n. 6688 ; v. anche Cass. 7/10/2021, n. 27287 ; Cass. 26/01/2022, n. 2261 ; v. anche per un caso analogo, da ultimo, Cass. 21/05/2024, n. 14163 ). Giova osservare che nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l'interesse corrispondente alla prestazione (recupero crediti) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (smobilizzazione delle somme vincolate), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. 11/11/2019, nn. 28991 - 28992 ). Il diritto al risarcimento sorge poi – va ribadito - solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica ( articolo 1223 cod. civ. ), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici ( Cass. 24/10/2017, n. 25112 ; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466). Sotto altro profilo occorre, peraltro, anche rammentare che quello sul detto nesso causale è giudizio ─ da compiere, come detto, sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica (cfr. Cass. Ord n. 21045 del 27/07/2024 ). Fermo restando che nella fattispecie l'interesse primario del CP_3 risiedeva nella liberazione delle risorse vincolate a copertura del rischio di mancato incasso ai sensi della L. 169/2009, va osservato che la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, a giudizio del Collegio, risulta, alla luce degli elementi istruttori, scevra da vizi logici. A ciò va aggiunto l'impossibilità per l'Ente di procedere alla tempestiva declaratoria di inesigibilità del credito, con conseguente “scarico”, delle posizioni risultate inesigibili, sebbene già cadute in prescrizione, per effetto della tardiva comunicazione da parte del professionista. Tali elementi integrano il danno risarcibile lamentato da parte attrice. Il motivo non è meritevole di accoglimento, con assorbimetro di ogni ulteriore censura in punto di merito. Con il quinto motivo lamenta l'erronea motivazione in tema di operatività della garanzia. Deduce la pregressa conoscenza da parte dell'assicurato della problematica oggetto di causa, allorquando aveva già ricevuto diverse richieste di “rendiconto” da parte del Controparte_3 cui aveva fatto seguito la revoca del mandato, e della omessa denuncia alla Compagnia in sede di sottoscrizione e successivo rinnovo della polizza. Si osserva che la richiesta di chiarimenti e/o informazioni da parte degli Enti, non può essere intesa come contestazione di addebito. La documentazione agli atti evidenzia che precedentemente all'atto di messa in mora di data 08/4/21 (doc. 10 atto di citazione), non sussistono richieste di risarcimento del danno e/o imputazioni di responsabilità non potendosi ritenere tali le pregresse richieste di chiarimenti e/o informazioni. Il motivo non merita accoglimento e va rigettato. L'appello principale e l'appello incidentale vanno respinti, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto da CP_1 e l'appello incidentale promosso da Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1649/202 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta l'appello principale; - Rigetta l'appello incidentale; e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; - Condanna CP_1 e Controparte_2 in solido alla refusione a favore del Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge; - Condanna CP_1 alla refusione a favore di Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge; Sussistono i presupposti di cui all 'articolo 13 comma 1quater DPR n. 115/200 2, come introdotto dalla L. n. 228/201 2, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.