Aggressione in ospedale, confermati i domiciliari: gravità e rischio recidiva giustificano la misura

La Cassazione ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti di un soggetto coinvolto in una violenta aggressione al personale sanitario avvenuta presso un ospedale in occasione del decesso di una congiunta. Il pericolo di reiterazione dei reati è infatti stato ritenuto fondato e attuale, in base alla gravità e modalità dei fatti e alla personalità dell’indagato.

La vicenda nasce a seguito dell’ aggressione avvenuta presso gli Ospedali Riuniti di Bari , dove i familiari di una paziente deceduta durante un intervento chirurgico hanno fatto irruzione nelle aree operative, aggredendo fisicamente e verbalmente il personale medico, danneggiando beni pubblici e interrompendo il servizio sanitario. Il GIP di Foggia, pur riconoscendo i gravi indizi dei reati di lesioni personali a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, aveva escluso esigenze cautelari specifiche, negando la misura custodiale. In appello, il Tribunale di Bari aveva invece disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico , ritenendo sussistente sia il pericolo di reiterazione dei reati che quello di inquinamento probatorio, sulla base della gravità dei fatti e della personalità dell’indagato. Il ricorso in Cassazione si è incentrato sulla presunta insussistenza delle esigenze cautelari . La Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la pericolosità dell’indagato e l’attualità del rischio di recidiva, valorizzando la preparazione dell’aggressione, la violenza collettiva, la mancanza di autocontrollo e i precedenti penali. Infatti, l’episodio non è stato ritenuto una semplice reazione di impeto, ma è stato considerato “preparato” attraverso la chiamata sul posto di numerose persone (almeno 25), la cui presenza turbolenta costituiva già di per sé una forma di intimidazione. La violenza è stata esercitata da più persone, con minacce di morte ai sanitari e lesioni gravi a due medici (come una frattura scomposta della mandibola e una frattura alla mano per trauma da schiacciamento). Inoltre, è stata evidenziata una marcata assenza di autocontrollo e una predisposizione a comportamenti antisociali e aggressivi, valorizzando anche i precedenti penali dell’indagato e la sua sottoposizione a misure di prevenzione. È stato sottolineato anche che la presenza delle Forze dell’ordine non aveva minimamente scoraggiato le azioni aggressive, dimostrando una forte incapacità di percepire e rispettare l’autorità dello Stato. Diversamente, i giudici di legittimità hanno annullato la parte dell’ordinanza relativa al pericolo di inquinamento probatorio , non essendo emersi comportamenti concreti dell’indagato, successivi ai fatti, volti a turbare la formazione della prova: la mera gravità e violenza del reato non bastano, in assenza di condotte specifiche, a giustificare tale esigenza cautelare. La misura degli arresti domiciliari rimane quindi confermata per il rischio di reiterazione , mentre cade la motivazione relativa al pericolo di inquinamento probatorio.

Presidente Pistorelli – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari -pronunciando ai sensi dell' articolo 310 cod. proc. pen. ,in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza del 20/09/2024 del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, di rigetto della richiesta cautelare ha disposto la misura degli arresti domiciliari nelle forme di cui all' articolo 275-bis cod. proc. pen. nei confronti di Pu.Lu., siccome gravemente indiziato dei delitti rubricati ai capi 1 (artt.110 – 81 cpv583 quater c. 2 cod. pen), 3 ( artt.110 610 – 339 co. 2 cod. pen. ), 6 (110-337339 co. 2 cod. pen.) della provvisoria incolpazione, per essere state ravvisate le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell' articolo 274 cod. proc. pen. 1.1. Le contestazioni afferiscono all'aggressione avvenuta il 4 settembre 2024, ai danni di alcuni medici in servizio presso gli Ospedali riuniti di Foggia, a opera dei familiari di Pu.Na. (figlia del ricorrente), in seguito all'aggravamento delle condizioni della donna, ricoverata in quel nosocomio in quanto vittima di un incidente stradale avvenuto nel giugno precedente, e sottoposta in quel pomeriggio a intervento chirurgico, durante il quale decedeva. L'episodio ha visto il coinvolgimento di numerosi familiari e conoscenti della defunta, tra cui Pu.Lu. e si è caratterizzato per l'irruzione nella zona operatoria, con minacce di morte, violenze fisiche e conseguenti lesioni personali danneggiamento di beni pubblici e resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente interruzione di pubblico servizio. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 20 settembre 2024, pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di reato, ha rigettato la richiesta per l'assenza di specifiche ed inderogabili esigenze cautelari. Ha evidenziato, a tal fine, la peculiarità della vicenda in cui si erano sviluppate le condotte, l'assenza di ulteriori iniziative ritorsive verso i sanitari, l'irrilevanza delle recidive contestate ai fini della valutazione cautelare e la non concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, oltre che l'effetto contenitivo del clamore mediatico. 1.3. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 13 marzo 2025, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo sulla base del grave quadro indiziario, rimasto incontestato da parte ricorrente, e della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento della prova. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Santangelo, il quale svolge i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia erronea applicazione dell' articolo 274 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata manca di autonoma valutazione individualizzante degli elementi indicati dal Pubblico Ministero con l'atto di gravame, rilevando che l'ordinanza in esame è identica a quelle emesse nei confronti dei co-indagati; manca lo scrutinio del tempo silente, intercorso tra i fatti, risalenti al 4 settembre 2024, giorno del decesso di Pu.Na., e l'emissione dell'ordinanza nel marzo 2025, tanto più che, del tutto arbitrariamente, il Tribunale distrettuale ha ricostruito la condotta aggressiva ascritta ai familiari della vittima come già manifestatasi durante la degenza, giacchè, invece, tale circostanza di fatto non è riscontrabile negli atti di indagini che, al contrario, danno atto del corretto e irreprensibile comportamento dei familiari e dei conoscenti della paziente, per non avere mai dato segni di insofferenza, malumore e aggressività nei confronti del personale medico; anzi, essi sarebbero rimasti pienamente affidati ai medici e alla giustizia, sia con riguardo al presente procedimento sia per quello iscritto a carico dei medici della struttura sanitaria che ebbero in cura la congiunta del ricorrente. Quella dell'odierno ricorrente, e dei familiari coindagati, fu, invece, una reazione di impeto alla notizia della morte della congiunta, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure; l'avere escluso assertivamente la reazione d'impeto costituisce, dunque, in ottica difensiva, una affermazione del tutto infondata, in quanto basata sul dato di fatto inesistente dell'avere gli indagati tenuto un comportamento aggressivo fin dall'inizio della degenza ospedaliera della giovane, poi deceduta. 2.1.1. Con ulteriore rilievo ci si duole della strumentale valorizzazione del procedimento, a carico di ignoti, iscritto in relazione alla aggressione dal conducente del veicolo che investì Pu.Na. il 18 giugno 2024, Ma.Gi., aggredito violentemente a distanza di circa un mese, da più persone e poi deceduto a causa delle lesioni subìte in tale occasione. Si segnala, infatti, che nessuno dei (Omissis) è indagato per tali fatti e che, in ogni caso, non si sono registrate ulteriori aggressioni nei confronti di Ma.Gi. 2.1.2. Ancora, si segnala la contraddittorietà della motivazione sia nella parte relativa alla circostanza, richiamata a pg. 7 dell'ordinanza, che fu proprio il ricorrente ad avere contribuito a far calmare gli animi, sia nella valorizzazione del curriculum criminale dell'indagato, gravato da precedenti molto risalenti, per reati contro il patrimonio, del tutto privi di significatività rispetto alle odierne contestazioni, richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale che non consente di trarre il pericolo di recidivanza dalla sola gravità astratta del titolo di reato. 2.1.3. Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio si stigmatizza la mancata valorizzazione della scelta dell'indagato di rinunciare ai motivi riguardanti il profilo della gravità indiziaria, quale segnale di resipiscenza, neppure essendo stati individuati comportamenti finalizzati a intimidire le persone offese, tali da incidere sulla formazione della prova dibattimentale. L'ordinanza impugnata ha obliterato l'insegnamento giurisprudenziale che richiede, ai fini del pericolo di inquinamento della prova, la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità e si segnala la inattualità dei pericula essendo decorsi molti mesi dai fatti. 2.2. Analoghi vizi sono denunciati con i motivi terzo e quarto, in relazione alla necessità delle particolari modalità di controllo di cui all' articolo 275-bis cod. proc. pen. , segnalandosi che è stata omessa la motivazione in ordine alla valutazione della capacità dell'indagato di prestare osservanza a limiti e divieti correlati alla detenzione domiciliare, laddove la occasionalità della condotta, il particolare contesto fattuale, il comportamento corretto fin qui tenuto dall'indagato e dai suoi familiari sono segnali evidenti della capacità di auto-contenimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al pericolo di inquinamento probatorio, e sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Nel resto, le censure prospettate sono infondate e il ricorso deve essere rigettato. 1.1.In premessa, giova ricordare – per definire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale – che, secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463). 1.2. Va anche considerato che, in caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate , della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo (in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982; Sez. 5 n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 27959, Sez. 6 n. 44713 del 28/03/2019, Rv. 278335), cosicchè, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal Tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata. (Sez. 5 n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). È possibile, fin d'ora, riconoscere che a tali coordinate il Tribunale di Bari si è pienamente conformato, provvedendo a confutare con ampie argomentazioni le valutazioni, non condivise, del Giudice di prima istanza, come si dirà. 2. Ciò posto, e ricordato che la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo è stata disposta sulla base del grave quadro indiziario, già ravvisato dal giudice per le indagini preliminari, e rimasto incontestato da parte ricorrente, nonché della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di quello di inquinamento della prova, va chiarito formulando il ricorso censure afferenti esclusivamente alle esigenze cautelari che il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto fondato cioè su elementi reali e non ipotetici ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il testo dell'articolo 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522). Le modalità e le circostanze del fatto servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798). Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica si ritiene che il pericolo di reiterazione sia concreto ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia attuale ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva prossimo all'epoca in viene applicata una misura, seppure non imminente . Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). Con riferimento al requisito dell'attualità del pericolo, il Collegio si riconosce, infatti, nell'orientamento – maggioritario a tenore del quale esso non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, piuttosto, al giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Oliveiro, Rv. 279122; Sez. 5 n. 1154 del 11/11/2021 (dep. 2022), Magliulo, Rv. 282769 01), senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato già osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla attuale , permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. 2.1. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato. 2.1.1. Il Tribunale ha confutato la tesi del Giudice per le indagini preliminari circa l'occasionalità della condotta correlata all'impeto scatenato dal drammatico frangente, evidenziando come, piuttosto, l'aggressione sia stata preparata attraverso il richiamo sul posto di numerose persone (almeno 25), la cui presenza turbolenta costituiva già di per sé una forma di intimidazione. Il profilo della occasionalità delle condotte è stato specificamente smentito dall'ordinanza impugnata considerando il forte contesto di programmata e ripetuta aggressività dei familiari della defunta Pu.Na. Si è segnalato, infatti, da parte del Tribunale distrettuale, come non collimi con la reazione d'impeto la pluralità dei colpi diretti ai sanitari, attinti ripetutamente con calci e pugni da più persone, e la tipologia delle lesioni procurate a due medici (tra le altre, una frattura scomposta della mandibola e una frattura alla mano per trauma da schiacciamento), e come, a una prima intimidazione esplicitata dal padre e dai fratelli di Pu.Na. ai dottori Lo. e De. durante il colloquio, sopra menzionato, tenutosi mentre l'intervento chirurgico era ancora in corso , abbiano fatto seguito, una volta appreso del decesso della congiunta, l'irruzione nelle sale adiacenti alla sala operatoria e le contestuali aggressioni fisiche, accompagnate dalla pronuncia di reiterate minacce di morte rivolte ai medici...ed estese anche alla famiglia del dr. De., in particolare ai figli , ciò che induceva i giudici distrettuali a considerare che l'aggressione fosse stata 'preparata', e che la cieca furia rabbiosa non può dirsi determinata solo dalla drammatica notizia della morte della ragazza, ma ha costituito l'occasione per esprimere una violenza e aggressività percepita come un modo di essere e di improntare i rapporti interpersonali (p. 10 provvedimento impugnato). 2.1.2. Quanto al tempo silente, posto che, nella fattispecie in esame, non è decorso un periodo di tempo significativo dalla data dei fatti a quella di emissione della misura dal momento che il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare dopo soli sedici giorni dalla data dei fatti e che il Tribunale del riesame, nei tempi fisiologici della procedura ex articolo 310 cod. proc. pen. , ha riformato tale provvedimento dopo circa sei mesi -, si osserva che, pur non richiedendosi nel caso di specie, per la tempistica ora ricordata, un'espressa valutazione del tempo silente , nondimeno, il Tribunale l'ha preso in esame, correttamente rilevando che la circostanza dell'assenza di ulteriori iniziative ritorsive nel periodo successivo ai fatti non significa che il pericolo sia scongiurato. Ha evidenziato, infatti, che l'esistenza di altri procedimenti correlati alla tragica morte della familiare, che vedono il ricorrente coinvolto sia come indagato che come possibile danneggiato, espone i sanitari al rischio di nuove violenze, specialmente se gli sviluppi non rispondessero alle aspettative degli indagati (pg 10 dell'ordinanza impugnata). Del tutto correttamente, l'ordinanza impugnata ha considerato che il dato della correttezza comportamentale dei (Omissis) nei due mesi antecedenti di ricovero della ragazza non assume rilievo decisivo, attesa, appunto, l'evoluzione del loro comportamento in un atteggiamento combattivo, conseguita alle notizie del peggioramento di salute della congiunta, tanto da indurli a far arrivare altri familiari e parenti in occasione dell'intervento chirurgico praticato su di lei. L'ordinanza impugnata ha, inoltre, desunto, dalle modalità complessive della condotta, quale ulteriore segnale di personalità allarmante, l'assenza di capacità di autocontrollo, in particolare, evidenziando le espressioni intimidatorie pronunciate prima del decesso da uno dei coindagati, Pu.Vi. (tra le altre, si cita la frase: adesso prendetevi le vostre responsabilità che noi ci prendiamo le nostre, vedete che dovete fare che poi la responsabilità me la prendo io ), e l'irruzione violenta nelle sale operatorie, accompagnata da ulteriori minacce, anche di morte, e da aggressioni fisiche reiterate e plurime. Infine, non priva di rilievo è la mancata emersione e deduzione (se non genericamente con il riferimento alla rinuncia a motivi di ricorso afferenti al granitico quadro indiziario) di elementi idonei a ritenere diminuita l'elevata animosità dei Pugliese nei confronti dei sanitari (quali, ad es., la manifestazione di un sentimento di effettiva resipiscenza, la dimostrazione di un concreto intento risarcitorio). 2.1.3. Anche il profilo della pericolosità soggettiva dell'indagato è stato specificamente vagliato dall'ordinanza impugnata, risultando smentita la censura incentrata sulla mancata differenziazione delle posizioni soggettive. In effetti, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex articolo 274 cod. proc. pen. , con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 6, n. 6733 del 16/12/2024, dep. 2025, Viscuso, non massimata; Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363; Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141). Di tali coordinate il Tribunale distrettuale ha adeguatamente tenuto conto, considerando, in ragione della partecipazione ad un'azione collettiva, quale è quella attuata dal nucleo familiare (Omissis), che la stessa, nel suo complesso, in ragione della finalizzazione delle singole condotte verso il medesimo scopo, fosse già sintomatica della spiccata pervicacia e incapacità di autocontrollo dei protagonisti della vicenda, e, quanto alla condotta del ricorrente, in particolare, ha, comunque, specificamente motivato in relazione alla sua posizione, differenziandola da altre. Con motivazione lineare e coerente ha espresso un giudizio autonomo nel riconoscere la pericolosità di Pu.Lu., valorizzando, in primo luogo, le modalità delle condotte contestate, realizzate nella totale inosservanza delle prescrizioni e degli ordini dell'Autorità, e in spregio alle regole del vivere civile, rimarcando come la presenza di più esponenti delle Forze dell'ordine in divisa non avesse minimamente scoraggiato le azioni aggressive e intimidatorie. Ciò che è stato correttamente ritenuto dimostrativo di una marcata assenza di percezione dell'autorità dello Stato da parte (anche) del ricorrente, e, dunque, di una elevata probabilità di analoghi contegni aggressivi. Inoltre, è stato rilevato come Pu.Lu. abbia assunto un ruolo da protagonista nella vicenda, fornendo, in particolare, un qualificato, incidente e rilevante contributo morale, in ragione del suo ascendente sui presenti avendo funto da sprone per i figli e gli altri compartecipi: in tal senso, si è considerato che se è riuscito ad indurre gli altri presenti ad interrompere l'aggressione fisica in atto in quel momento, l'effetto delle reiterate minacce poco prima da lui pronunciate certamente ha impresso forza alle azioni violente degli esecutori materiali , e sottolineato lo scarso rilievo dell'intervento pacificatore alla luce della circostanza che esso sia sopravvenuto all'intervento delle forze dell'ordine. (cfr. pg. 7 dell'ordinanza impugnata). Sono stati anche valorizzati i precedenti contro il patrimonio e la sottoposizione a sorveglianza speciale, quali ulteriori indici sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, mentre è del tutto generico il riferimento al tema dell'eventuale disparità di trattamento, di cui non è chiarito in cosa si concretizzi né sono indicati gli coindagati che avrebbero ricevuto un trattamento migliore sotto il profilo della tipologia di misura applicata. In definitiva, il pericolo di reiterazione dei reati è stato fondato essenzialmente sulla concreta gravità dei fatti, in ragione delle brutali modalità di loro commissione, e sull'analisi della peculiare condotta tenuta dal ricorrente, riguardata alla luce della pregressa condotta di vita, affatto immune da inclinazioni delinquenziali anche connotate da violenza e indicative di pericolosità sociale, tanto da essere stato, in passato, ripetutamente sottoposto a misure di prevenzione. Del tutto razionalmente il Tribunale ha tratto, da tali significativi indicatori, elementi per ritenere che le allarmanti condotte in esame si pongano in continuità con il passato del ricorrente, in quanto sintomatiche di una condotta antisociale continuata nel tempo e di una spiccata inclinazione a delinquere non scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie . Di qui, l'attualità di un negativo giudizio prognostico nei suoi confronti, correttamente valutata alla luce dei richiamati indicatori fattuali. 2.2. Diversa la valutazione operata da questo Collegio con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio. Secondo il Tribunale di Bari, non hanno pregio le ragioni addotte dal Giudice per le indagini preliminari – secondo cui la videoripresa degli avvenimenti a opera dei medici, escludeva un simile rischio considerando, da un lato, che le dette riprese non escludevano la necessità di sentire i testi presenti ai fatti, e in primis le vittime, anche per il riconoscimento di tutti i presenti e dei rispettivi ruoli avuti nei gravi fatti occorsi, e, dall'altro lato, che la rilevantissima pericolosità dei soggetti macchiatisi delle condotte in questione rendeva altamente probabile l'uso di violenza e minacce anche per modificare il quadro istruttorio a vantaggio degli stessi indagati. A fronte di ciò, ha ritenuto indispensabile imporre la misura cautelare anche per la salvaguardia della genuinità della prova e del corretto esame dibattimentale dei testi. E, però, il Tribunale gravato, nel ravvisare anche il pericolo di inquinamento probatorio, ha disatteso l'insegnamento consolidato di questa Corte secondo cui la concretezza del pericolo di inquinamento della prova deve identificarsi in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (ex multis Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di Giorgi e altri, Rv. 270561). Manca, invece, nella motivazione del Tribunale del riesame il riferimento a comportamenti concretamente evocativi della intenzione dell'indagato di inquinare l'indagine a carico suo o dei suoi familiari. In tal senso, nell'ordinanza gravata, vi è solo il riferimento alle condotte tenute dagli indagati al momento della commissione dei reati, senza l'evocazione di una condotta, diversa e ulteriore rispetto a quelle oggetto di contestazione. Infatti, i comportamenti selezionati per la sussistenza del pericolo di inquinamento della prova devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, chè, altrimenti, lo stesso, nell'ipotesi di reati come quelli per cui si procede, commessi con violenza e minaccia, dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con quanto disposto dall'articolo 274 lett. a) cod. proc. pen. In realtà, come detto, i giudici del riesame non hanno evidenziato alcuna condotta concretamente ed effettivamente sintomatica dell'attuale intenzione di inquinamento investigativo, tanto più successiva alla pendenza del procedimento penale. Va, infatti, ribadito che la concretezza e attualità del pericolo di inquinamento probatorio devono essere escluse qualora l'indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, F., Rv. 270670). Sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 3.Con riguardo, infine, alle ulteriori doglianze afferenti alle modalità esecutive del regime cautelare, va ricordato che la previsione di cui all' articolo 275-bis cod. proc. pen. , che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico , non attiene all'adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale (Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, dep. 2016, Bregu, Rv. 265760), tant'è che il provvedimento applicativo del cd. braccialetto elettronico non sia autonomamente impugnabile, integrando una semplice modalità esecutiva della misura degli arresti domiciliari (Sez. 5, n. 20136 del 13/02/2024, Audisio, Rv. 286385-01). 3.1. Il Tribunale ha adeguatamente motivato la ragione di tale modalità di esecuzione della misura, ritenendo che le esigenze cautelari, in particolare quella di reiterazione, non possano essere tutelate con misure meno gravose degli arresti domiciliari nelle forme dell' articolo 275-bis cod. proc. pen. , data la spiccata capacità a delinquere del ricorrente e la sua marcata assenza di freni inibitori nel rivolgere la propria condotta contro il personale medico e le Forze dell'ordine intervenute, con il supporto di un elevato numero di familiari ed amici. Di conseguenza, risulta logicamente esclusa, per le connotazioni oggettive del fatto e per la personalità dell'indagato, la possibilità di fare affidamento su un adempimento spontaneo degli obblighi e delle prescrizioni. 4.Per quanto si è detto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al pericolo di inquinamento probatorio, mentre il ricorso deve essere rigettato, nel resto, proponendo doglianze infondate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente al riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen . In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs.196/0 3 in quanto imposto dalla legge.