Vettura in fiamme, ma la prova dell’incendio non è chiara: escluso l’indennizzo per il proprietario

Respinta la richiesta avanzata nei confronti della concessionaria che qualche tempo prima aveva effettuato un intervento di manutenzione sul veicolo.

Vettura in fiamme: niente indennizzo per il proprietario che non riesce a dare prova del nesso tra l’episodio e la precedente riparazione effettuata sul veicolo. Scenario della vicenda è la provincia di Padova. A dare origine al contenzioso è l’imprevisto capitato ad un uomo, che ritrova la vettura di sua proprietà completamente distrutta da un incendio – per autocombustione – imputabile, a suo parere, a precedenti lavori eseguiti sull’impianto elettrico del veicolo in una concessionaria. Consequenziale la richiesta risarcitoria avanzata dal proprietario nei confronti della società titolare della concessionaria, consequenziale ma non legittima, secondo i giudici di merito, poiché «non risulta alcuna prova della causa dell’incendio» che ha distrutto la vettura. Questa valutazione viene, ovviamente, contestata in Cassazione dal proprietario del veicolo, il quale lamenta una palese, a suo dire, violazione dei suoi diritti come consumatore , poiché «il commerciante professionista che vende a un consumatore privato deve sempre prestare la garanzia di conformità sui beni di consumo ceduti», soprattutto a fronte di «un difetto che si manifesta nei primi centottanta giorni dalla consegna», e «il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, con conseguente diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto». Infine, per chiudere il cerchio, il proprietario del veicolo ricorda ancora che «laddove il prestatore d’opera non proceda all’esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, è tenuto alla rimessione in pristino o, se ciò non è possibile, al risarcimento del danno» arrecato al consumatore. Per la Cassazione, però, a smentire la pretesa avanzata dal proprietario della vettura è proprio la ricostruzione, da lui fatta, dell’episodio. Per essere precisi, egli «ha narrato l’evento dell’incendio dell’autovettura limitandosi ad ipotizzarne l’origine in una variegata elencazione di accadimenti che avrebbero a suo dire interessato le componenti del mezzo per il loro malfunzionamento. Sta di fatto, però, che, quale che sia stato l’apparato elettrico del veicolo ad aver provocato il corto circuito, la pretesa risarcitoria è rimasta del tutto sfornita della necessaria allegazione del nesso causale intercorrente tra l’intervento manutentivo reso dalla concessionaria e l’accadimento di danno, quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria», osservano i giudici di Cassazione. Assolutamente fragile , quindi, l’ipotizzata responsabilità della concessionaria, anche tenendo conto, osservano i giudici, «dell’ampio lasso temporale decorso, senza problemi di sorta al veicolo, dopo l’intervento manutentivo», che, peraltro, «non aveva riguardato l’impianto elettrico, salva la sostituzione d’un faro, peraltro fornito dallo stesso cliente e, quindi, come tale, escluso dalla garanzia del venditore». Tirando le somme, è «del tutto indimostrata la correlazione causale tra l’opera prestata dalla concessionaria e il danneggiamento dell’autovettura», chiosano i magistrati di Cassazione, i quali richiamano anche la relazione redatta, all’epoca, dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio che distrusse il veicolo e sottolineano che in quel documento «si legge unicamente che “non sono da escludere cause di natura elettrica” e ciò non significa in alcun modo che possano ritenersi accertate la causa dell’incendio e la presenza di un difetto nel prodotto» né che possa ritenersi provato «il collegamento causale tra» presunto «difetto e danno».

Presidente Falaschi – Relatore Papa Fatti di causa 1. Con sentenza n. 1172/2019, il Tribunale di Padova rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta da To.Ma. nei confronti di Campello Motors Spa, per la perdita dell'autovettura di sua proprietà, distrutta da un incendio per autocombustione da lui asseritamente imputabile ai lavori sull'impianto elettrico eseguiti dalla società convenuta. 2. Con sentenza n. 1652/2022, la Corte di appello di Venezia rigettò l'appello di To.Ma., rimarcando, in particolare, che non risultava alcuna prova della causa dell'incendio, sicché la disciplina del Codice del consumo con relativo riparto dell'onere probatorio risultava del tutto inconferente nella fattispecie. 3. Avverso questa sentenza To.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; ORGANIZZAZIONE VENETA MOTORI Srl, succeduta a Campello Motors, non ha svolto difese. In data 3/7/2023, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex articolo 380 bis cod. proc. civ. 4. Con una memoria del 4/9/2023, To.Ma. ha proposto istanza di decisione, in mancanza, tuttavia, di una nuova procura speciale; oltre la scadenza del termine di 40 giorni ha, quindi, prodotto una procura speciale che risulta tuttavia rilasciata in data 28/7/2023, nel termine ex articolo 380 bis cod. proc. civ. La causa è stata rimessa alla trattazione in camera di consiglio in data odierna. Ragioni della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che la procura, seppure prodotta dopo la scadenza del termine di opposizione, risulta rilasciata in data anteriore, il 28/7/23, cioè quattro giorni dopo la comunicazione della proposta; l'istanza di decisione è, perciò, ammissibile in quanto comunque corredata di tempestiva procura speciale, richiesta dall'articolo 380 bis cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile, per essere stato il procedimento introdotto prima del 28 febbraio 2023 ( articolo 7 D.Lgs. n.164 del 31 ottobre 2024 ). 1. Con il primo motivo, To.Ma. ha prospettato la violazione della direttiva 1999/44/CE e del Codice del consumatore (così in ricorso), lamentando che la Corte d'Appello non abbia considerato che il commerciante professionista che vende a un consumatore privato deve sempre prestare la garanzia di conformità sui beni di consumo ceduti e che sul punto è stata stabilita l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza del difetto se questo si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha, quindi, denunciato la violazione del diritto del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 e dell'articolo 130 , nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, laddove prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, con conseguente diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell' articolo 2222 cod. civ. , laddove prevede che, ove il prestatore d'opera non proceda all'esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, è tenuto alla rimessione in pristino o, se non possibile, al risarcimento del danno. 3.1. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, non possono trovare accoglimento. La Corte d'Appello, nella sentenza impugnata, aveva proprio rilevato che l'appellante (il ricorrente To.Ma., n.d.r.) fin dal precorso grado ha narrato l'evento dell'incendio dell'autovettura limitandosi ad ipotizzarne l'origine in una variegata elencazione di accadimenti che avrebbero a suo dire interessato le componenti del mezzo per il loro malfunzionamento. Sta di fatto però che, quale che sia stato l'apparato elettrico del veicolo ad aver provocato il corto circuito, la pretesa risarcitoria è rimasta del tutto sfornita della necessaria allegazione del nesso causale intercorrente tra l'intervento manutentivo reso dall'appellata e l'accadimento di danno, quale fatto costitutivo della domanda, risolvendosi, sul punto, l'assunto posto a sostegno della ipotizzata responsabilità della concessionaria in un argomento del tutto assiomatico ; la tesi attorea, integralmente riproposta in appello, neppure tiene conto dell'ampio lasso temporale decorso dopo l'intervento manutentivo della Campello senza il manifestarsi di problemi di sorta al veicolo, fornendo al riguardo una pur minima plausibile deduzione argomentativa, come pure la circostanza per cui detta attività non aveva riguardato l'impianto elettrico salva la sostituzione d'un faro, peraltro fornito dallo stesso cliente e come tale escluso dalla garanzia del venditore ; rispetto a tali evidenze, adeguatamente valorizzate dal Tribunale e poste a fondamento del dichiarato rigetto, non consta nella decisione impugnata alcuna inversione dell'onere probatorio nei sensi suggestivamente proposti dall'appellante, essendo invece rimasta del tutto indimostrata la correlazione causale tra l'opera prestata dall'appellata ed il danneggiamento dell'autovettura , sicché dunque il richiamo alle norme in tema di contratti del consumatore (peraltro di dubbia applicabilità alla fattispecie) ovvero a quelle in materia di prestazione d'opera sono del tutto eccentriche rispetto alla ratio decidendi della pronuncia gravata in quanto la pretesa non è sorretta dalla dimostrazione certa della riconducibilità del fatto all'intervento manutentivo . A fronte di questa dettagliata e chiara motivazione, il ricorrente ha riproposto le censure già formulate in appello, con un'argomentazione - come altrettanto chiaramente rilevato nella proposta di definizione accelerata - che non scalfisce la motivazione del provvedimento impugnato. Questa Corte ha, invero, chiarito che l' articolo 1469 bis cod. civ. , introdotto dall' articolo 142 del Codice del consumo , stabilendo che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo Dei contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore, ha effettivamente sancito il ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica, relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita ( articolo 128 e ss. Cod. consumo , Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 ), ma è necessario che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate. Dal combinato disposto del summenzionato codice, articolo 129 e ss., si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine prefissato; il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'articolo 130 cit., graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine; resta tuttavia, a carico del consumatore, l'onere di denunciare il difetto di conformità. In tal senso, allora, il Codice del Consumo prevede sì un'agevolazione probatoria a favore del consumatore, inserita nell'articolo 132 comma 3, ma soltanto sulla preesistenza del difetto di conformità manifestatosi nel termine di legge. Sul consumatore, pertanto, resta l'onere di provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26158 del 2021, non mass., con numerosi richiami). In questo quadro normativo, incombe pertanto, sul soggetto danneggiato, la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dello stesso codice, articolo 118 - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, atteso che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, ma non oggettiva (tra le tante, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022). La Corte d'Appello ha esplicitamente sottolineato - di là dell'applicabilità delle norme invocate al rapporto giuridico intercorso tra le parti - l'assenza di idonee allegazioni - e prove - rilevanti sul nesso causale tra l'intervento di sostituzione del faro, peraltro fornito dallo stesso cliente e come tale escluso dalla garanzia del venditore e l'incendio. Sul punto, invero, lo stesso ricorrente ha riportato che, nella relazione dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Padova, intervenuti per spegnere l'incendio, si legge unicamente che non sono da escludere cause di natura elettrica e ciò non significa in alcun modo - come ben rimarcato dalla Corte territoriale - che possa ritenersi accertata la causa dell'incendio, la sussistenza di un difetto di un prodotto fornito, il collegamento causale tra difetto e danno. 4. Il ricorso è, perciò respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché ORGANIZZAZIONE VENETA MOTORI Srl, succeduta a Campello Motors Spa, non ha svolto difese. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex articolo 380 bis cod. proc. civ., atteso che i rilievi del precedente punto 3.1. vi erano stati sinteticamente - ma chiaramente - tutti esposti, in applicazione, secondo la previsione del comma quarto dell' articolo 96 cod. proc. civ. , il ricorrente deve essere condannato al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass., Sez. U., 27-9-2023 n. 27433 e Cass., Sez. U., 13-10-2023 n. 28540 , l'articolo 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l' articolo 96 comma III e IV cod. proc. civ. , codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un'ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna To.Ma. al pagamento, ex articolo 96 comma IV cod. proc. civ ., di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell 'articolo 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 200 2, se dovuto.