Sui poteri del giudice del rinvio a seguito dell’annullamento da parte della Corte di Cassazione

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’interpretazione dell’articolo 627 comma 2 c.p.p. affermando che «al giudice del rinvio, spetta il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova motivando la propria decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti viziati o carenti in sede di legittimità».

Con sentenza del 18 luglio 2023, la Corte D'Assise di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza resa il 14 luglio 2022 dalla Corte D'Assise della medesima città, ha condannato A.D.P. al risarcimento del danno subito dall'Associazione Una di Noi Onlus ed alla rifusione, a favore della stessa delle spese legali del doppio grado di giudizio. Ha per il resto, confermato, la decisione di primo grado con la quale D.P., imputato del reato di omicidio volontario della propria compagna , commesso nel pieno dell'emergenza pandemica , aggravato dalla commissione del fatto contro persona a lui legata da stabile relazione affettiva e con lui convivente, è stato condannato alla pena dell' ergastolo e al risarcimento del danno patito dai congiunti della vittima e dal Cedav OnlusCentro donne antiviolenza , costituitosi parte civile. La Corte D'Assise D'appello ha respinto il motivo dell'impugnazione vertente sulla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invocate in ragione della particolare condizione psicologica del ricorrente. La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 maggio 2024, ha annullato la sentenza d'appello con rinvio per nuovo giudizio ravvisando l'illogicità della motivazione là dove ha escluso l'attitudine dello stato emotivo dell'omicida a determinare l'attenuazione di responsabilità. La Corte D'assise D'Appello, decidendo sul rinvio della Corte di Cassazione ha però confermato la sentenza resa dalla Corte D'assise di Messina come riformata dalla sentenza D'Appello. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato deduceva un unico motivo di ricorso relativo all'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle disposizioni di cui all' articolo 627 comma 2 c.p.p. e dell' articolo 62bis c.p.p. e in ultimo il travisamento probatorio. La Suprema Corte fa osservare come «nell'individuare i confini del giudizio di rinvio, non può prescindersi dal principio di formazione progressiva del giudicato e, dunque, dalla stabilizzazione dei punti devoluti e decisi dalla sentenza rescindente in relazione ai quali è preclusa la cognizione del giudice ad quem». La Corte ha ribadito come nel caso in esame «è ferma la responsabilità dell'imputato per il delitto lui a lui ascritto ed è stata scartata la possibilità che la capacità di intendere e di volere del P.D, al momento del fatto fosse esclusa o grandemente scemata». Invero, gli Ermellini ribadiscono come: « a l giudice del rinvio, spetta il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova motivando la propria decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti viziati o carenti in sede di legittimità ( ex multis , Sez. 3 n. 34794 del 19/5/2017, F. Riv. 271345 e Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n.34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413)». La Cassazione ha affermato come la Corte di merito abbia applicato rigorosamente tali principi e pertanto ha ritenuto correttamente di dover confermare la sentenza di primo grado non concedendo le attenuanti generiche richieste evidenziando che, anche eliminando l'aspetto valorizzato dalla sentenza rescindente dal ragionamento formulato dai precedenti giudici di merito, non sussistono elementi di segno opposto utili per la concessione delle invocate attenuanti generiche. Nessun vizio di legge è ravvisabile in relazione all' articolo 62bis c.p.p. in quanto la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità secondo il quale «il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificatamente prevedute come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell' articolo 133 c.p. , quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante perso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla « quantità, oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge (Sez. 2, n. 5808 del 6/03/1992, Berti, RV. 190368-1)». In ultimo infondata risulta la censura mossa in merito all'illogicità della motivazione e nulla a provvedere sulle spese richieste dalle parti civili sulla scorta della pacifica giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che « non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto a partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena. In senso conforme anche, Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791 e Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524)». Per tutte le argomentazioni su esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. Nulla sulle spese di parte civile.

Presidente Rossella Catena – Relatore Anna Mauro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 luglio 2023, la Corte di assise di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza resa il 14 luglio 2022 dalla Corte di assise della medesima città, ha condannato D.P.A. al risarcimento del danno subito dall'Associazione (OMISSIS) Onlus ed alla rifusione, in favore della stessa, delle spese legali del doppio grado di giudizio. Ha, per il resto, confermato la decisione di primo grado con la quale D.P.A., imputato del reato di omicidio volontario della propria compagna, commesso nel pieno dell'emergenza pandemica, aggravato dalla commissione del fatto contro persona a lui legata da stabile relazione affettiva e con lui convivente, è stato condannato alla pena dell'ergastolo e al risarcimento del danno patito dai congiunti della vittima e dal Cedav Onlus - Centro Donne Antiviolenza, costituitisi parte civile. La Corte di assise di appello, in particolare, ha respinto il motivo di impugnazione vertente sulla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — invocate in ragione della peculiare condizione psicologica in cui D.P.A. aveva agito — escluse in ragione: della massima offensività della condotta; delle efferate e cruenti modalità dell'azione, espressive di «una allarmante determinazione e pervicacia dell'imputato che, certamente, non può essere messa in correlazione con lo stato d'ansia in cui versava il D.P.A. al momento della commissione del delitto, le cui cause, invero, sono rimaste dubbie nella condivisibile prospettazione del perito»; dell'inerzia mantenuta dall'imputato che, pur se in preda a una crescente condizione di disagio, non aveva tentato efficacemente di contrastarla. 2. La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 30 maggio 2024, ha annullato la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio ravvisando l'illogicità della motivazione là dove ha escluso l'attitudine dello stato emotivo dell'omicida a determinare l'attenuazione della responsabilità penale. Afferma la Prima sezione che è stato travisato il dato processuale che depone per la stretta connessione tra il disagio psicologico che ha afflitto l'imputato e gli anomali comportamenti tenuti a partire dal 30 marzo, pur considerati dalla Corte distrettuale là dove, condividendo il ragionamento del primo giudice, ha affermato che l'imputato «lungi dall'essere stato travolto da una sensazione di concitazione emotiva improvvisamente palesatesi al momento del delitto, ha, al contrario, per sua stessa ammissione, sentito crescere dentro di sé una condizione di disagio che non ha però tentato efficacemente di contrastare». Tale affermazione, per i giudici della Prima sezione, contraddice un dato processuale qual è quello del tentativo di allontanamento dalla casa da parte dell'imputato che, «agitato e psicologicamente frastornato» la mattina del 30 marzo aveva cercato di allontanarsi dalla casa familiare per ritornare in quella dei genitori situata in altra regione, proposito poi abbandonato a seguito delle pressioni di trattenersi dal trasferimento esercitate su di lui dai congiunti. Si evidenzia nella sentenza rescindente che «è proprio dal persistente irrisolto dissidio interiore — tra la necessità di dare sfogo al suo incomprimibile e ormai esacerbato disagio psicologico [...] e quella di onorare, come accoratamente raccomandatogli da tutti coloro con cui egli interloquì in quelle ore, i propri doveri di compagno e di cittadino — che discendono i suoi successivi ed altalenanti comportamenti dal ritorno a casa al nuovo accenno di allontanamento registrato intorno alle 19:00, sino all'apparente calma serale, all'agitazione notturna [...] ed al tragico epilogo». La motivazione della Corte d'appello, dunque, per la decisione rescindente, si appalesa fragile sul piano logico, là dove «non tiene conto dell'incidenza sulla condotta della causa che ha provocato la condizione di agitazione e, inoltre, ha ostacolato la pronta attivazione di quei presidi, di ordine psicologico, affettivo, relazionale, sanitario, diretti a mitigarne gli effetti e a prevenirne l'escalation». 3. La Corte d'assise d'appello, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'assise di Messina come riformata dalla sentenza di appello. 4. Il difensore di fiducia dell'imputato affida il proprio ricorso ad un unico articolato motivo, ulteriormente precisato nella memoria di replica e qui riportato ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché la violazione di legge per errata interpretazione delle disposizioni di cui all' articolo 627, comma 2, cod. proc. pen. e dell'articolo 62-bis cod. pen. e in ultimo il travisamento probatorio. Lamenta che nella decisione qui impugnata la Corte di assise d'appello avrebbe ripetuto il medesimo percorso argomentativo già esplicitamente censurato dalla Corte di cassazione che, nell'annullare con rinvio la precedente decisione, aveva richiesto che, nel commisurare la pena, si tenesse conto della condizione psico-emotiva del D.P.A.. La Corte d'assise d'appello, dunque, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe deciso sulla base di quegli stessi elementi di fatto già ritenuti travisati dal giudice di legittimità e avrebbe sottovalutato l'entità del timore di contaminazione e travisato il contegno dell'imputato al momento del rientro nella casa familiare ritenendolo un elemento di segno negativo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. In altri termini la sentenza censurata, secondo la prospettazione difensiva, limitandosi a porre nuovamente a fondamento della propria decisione le ragioni già vagliate e cassate (modalità dell'azione, incontro sereno con la vittima, conclusioni peritali, intenzioni manipolatorie nei confronti delle indagini, mancata collaborazione con le autorità), sarebbe giunta all' identica conclusione della sentenza cassata adoperando il medesimo percorso argomentativo e violando così i limiti imposti dalla legge nel giudizio rescindente. Motivi della decisione 1. Il ricorso è infondato non presentando la sentenza qui impugnata alcuno dei vizi prospettati. 1.2. Quanto alla dedotta violazione di legge per errata interpretazione del disposto di cui all' articolo 627, comma 2, cod. proc. pen. , deve preliminarmente muoversi dalla lettera di siffatta disposizione, a norma della quale il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Tale disposizione è stata richiamata della Corte d'assise d'appello che, nell'incipit della sentenza impugnata, dopo aver riportato pressoché interamente la motivazione della sentenza rescindente, ha sottolineato che «Le ragioni dell'annullamento [...] non attengono alla responsabilità dell'imputato sulla quale si è formato giudicato ma al solo tema riguardante le attenuanti generiche che sono state negate dai giudici di merito nel primo e nel secondo grado di giudizio». La Corte di merito, poi, nell'individuare i confini del giudizio di rinvio, ha richiamato la pacifica e qui condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale, a seguito di annullamento, non può prescindersi dal principio di formazione progressiva del giudicato e, dunque, dalla stabilizzazione dei punti devoluti e decisi dalla sentenza rescindente in relazione ai quali è preclusa la cognizione al giudice ad quem. Nella vicenda in esame, — si precisa, dunque, correttamente nella sentenza impugnata — è ferma la responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto ed è stata scartata la possibilità che la capacità di intendere del D.P.A.. al momento del fatto, fosse esclusa o grandemente scemata. La Corte di merito, quindi, ha ulteriormente e correttamente precisato che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione (come nel caso di specie), il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, esclusi il divieto di reiterazione dell'errore ritenuto sussistente nella sentenza rescindente e di rivalutazione delle questioni logicamente presupposte, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione. Al giudice del rinvio, dunque, spetta il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova motivando la propria decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti viziati o carenti in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345 e Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413). In ultimo, la Corte d'assise d'appello ha ricordato che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà (come nel caso di specie), il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a lui solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti da tutte le emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (tra le molte, Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861). Tali principi sono stati non solo enunciati, ma rigidamente applicati dalla Corte di merito la quale, dopo aver premesso che la «Corte di Cassazione nell'annullare la sentenza della Corte d'assise di appello di Messina ha ravvisato un'aporia e una contraddizione motivazionale là dove i giudici di merito hanno affermato che l'imputato nulla ha fatto per tentare di placare l'ansia dalla quale si sentiva oppresso [senza considerare] che l'emergenza pandemica insorta da qualche settimana e le conseguenti restrizioni di movimento su tutto il territorio nazionale già in astratto rendevano l'ipotesi di fuga improponibile e del tutto velleitaria», ha così correttamente individuato «il binario in cui muoversi» e con motivazione giuridicamente corretta e, come si vedrà meglio appresso, priva di qualsivoglia aporia argomentativa, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado e di non concedere, quindi, le richieste attenuanti generiche evidenziando che, anche eliminando l'aspetto valorizzato nella sentenza rescindente dal ragionamento formulato dai precedenti giudici di merito, non sussistono elementi di segno positivo utili per la concessione delle invocate attenuanti generiche. 1.3. Nessun vizio di legge è poi ravvisabile in relazione al disposto di cui all'articolo 62-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte di merito si è attenuta al principio affermato da tempo da questa Corte di legittimità, mai smentito e qui condiviso, secondo cui «Il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente prevedute come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell' articolo 133 cod. pen. , quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla quantità , oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge.» (Sez. 2, n. 5808 del 06/03/1992, Berti, Rv. 190368-01). 1.4. Infondata, infine, è la censura mossa a norma dell'alt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con cui il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Questa, contrariamente a quanto denunziato, è invece completa, approfondita, priva di illogicità manifeste e di affermazioni apodittiche e meramente assertive. Ed invero, la Corte di merito ha passato in rassegna i fatti e la loro dinamica senza rivisitare ciò che è coperto da giudicato e, pur condividendo l'assunto secondo cui nessuna colpa è ravvisabile in capo all'imputato con riferimento al naufragato tentativo di allontanarsi dalla compagna e dalla casa di abitazione, ha stigmatizzato la crudeltà e, come notato nella sentenza rescindente, la «distruttiva violenza» dell'omicida che ha stretto con la mano sinistra il collo della vittima per 3-4 minuti e, apponendo la destra sul naso e sulla bocca senza mai mollare la presa, stringendo il collo della povera donna in modo talmente forte da farle saltare un incisivo, le ha cagionato la morte per arresto cardio-circolatorio per asfissia acuta da soffocazione diretta. Queste modalità sono state ritenute dalla Corte di merito, nella sua valutazione discrezionale e insindacabile in questa sede in quanto accuratamente e non illogicamente motivata, di rilevanza tale da dover prevalere sull'unico elemento positivo valutabile nella vicenda in esame e rappresentato dal fatto che indubbiamente anche il «D.P.A., come peraltro l'intera popolazione mondiale, fosse scosso dal clima che si respirava». 2. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio. 3. Nulla sulle spese richieste dalle parti civili. In proposito si rammenta che, come affermato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, qualora dall'eventuale accoglimento dell'Impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena. In senso conforme anche, Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791 e Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524). 4. Deve essere disposta, ai sensi dell' articolo 52, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese di parte civile. Deve essere disposta, ai sensi dell 'articolo 52, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.