Correttivo Cartabia: per le pene sostitutive serve sempre il consenso dell’imputato

La Corte chiarisce che la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, anche in appello, è subordinata alla richiesta e al consenso dell’imputato, non potendo il giudice procedere d’ufficio.

Inutile quindi per l'imputato invocare vizio di violazione di legge in relazione agli articolo 56, 56- bis l. n. 689/1981, e dell'articolo 598- bis , comma 4- ter c.p.p. Ad avviso del ricorrente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. Correttivo Cartabia ), l'attuale articolo 598- bis c.p.p. consentirebbe al giudice di appello di rilevare d'ufficio la sostituzione delle pene, anche senza il preventivo consenso o richiesta dell'appellante, allorché ritenga che ricorrano i presupposti. Ma così non è. La Corte di conferma che, anche dopo la riforma, la possibilità per il giudice d'appello di sostituire la pena detentiva (non superiore a 4 anni) con una sostitutiva è subordinata al consenso dell'imputato, che deve essere richiesto in modo esplicito durante il giudizio di secondo grado. Infatti, secondo quanto si legge nella Relazione ministeriale illustrativa al decreto , la norma «contempla la possibilità per il giudice d'appello di sostituire direttamente la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, ovvero su richiesta dell'appellante o per effetto dell'esercizio dei poteri officiosi di cui al comma 5 dell' articolo 597 cod. proc. pen. la pena sia determinata in misura non superiore a quattro anni. In tal caso, se sia già stato acquisito il consenso dell'imputato, la Corte vi provvede direttamente; altrimenti, depositato il dispositivo, dovrà acquisire detto consenso, assegnando un termine perentorio a tal fine e fissando udienza per integrare o confermare il dispositivo». La volontà del legislatore è dunque quella di consentire l'applicazione nel giudizio di appello di pene sostitutive di cui in precedenza non ricorrevano i presupposti «in ragione dell'entità della pena irrogata . Nel riconoscere tale possibilità, tuttavia, si è voluto mantenere fermo il principio affermato dalle Sezioni unite Punzo, le quali hanno escluso la possibilità per il giudice di applicare le pene sostitutive d'ufficio se nell'atto di appello non è formulata alcuna richiesta». Infatti, il comma 4- ter dell'articolo 598- bis c.p.p., ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell'ipotesi in cui, a seguito della decisione sull'impugnazione, anche per effetto del potere officioso riconosciuto al giudice di secondo grado (ad es. per l'avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti, o per effetto del giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p.), ovvero su richiesta dell'imputato , la pena venga rideterminata in misura non superiore a 4 anni, «stabilendo che anche in tal caso è comunque indispensabile acquisire il consenso dell'imputato». Posto che nel caso di specie, il ricorrente non aveva avanzato richiesta di pena sostituiva né aveva espresso il proprio consenso con l'atto di appello, né con i motivi nuovi o le memorie, il ricorso non può che essere rigettato.

Presidente Pezzullo – Relatore Mele Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 settembre 2024, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che aveva ritenuto C.S. responsabile del reato di cui all'articolo 494 (capo a) e del reato di cui all' articolo 612, comma 2, cod. pen. (capo b), condannandolo alla pena di sette mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con cui prospetta un'unica censura, con la quale denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli articolo 56, 56-bis della legge n. 689 del 1981, e dell'articolo 598-bis, comma 4-ter cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. Correttivo Cartabia), l'attuale articolo 598-bis cod. proc. pen. consentirebbe al giudice di appello di rilevare d'ufficio la sostituzione delle pene, anche senza il preventivo consenso o richiesta dell'appellante, allorché ritenga che ricorrano i presupposti per applicare le pene sostitutive di cui agli articolo 53 e seguenti della l. n. 689 del 1981 . Nella specie la Corte territoriale non avrebbe dato applicazione a tale disposizione, omettendo di valutare se, essendo stata irrogata al C.S. una pena mite, poteva essere applicata una pena sostitutiva di quella detentiva. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il comma 4-ter dell' articolo 598-bis cod. proc. pen. , introdotto dall' articolo 2 del d.lgs. n. 31 del 2024 , stabilisce che «quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva». Secondo quanto si legge nella Relazione ministeriale illustrativa al citato decreto, tale disposizione contempla la possibilità per il giudice d'appello di sostituire direttamente la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, ovvero su richiesta dell'appellante o per effetto dell'esercizio dei poteri officiosi di cui al comma 5 dell' articolo 597 cod. proc. pen. la pena sia determinata in misura non superiore a quattro anni. In tal caso, se sia già stato acquisito il consenso dell'imputato, la Corte vi provvede direttamente; altrimenti, depositato il dispositivo, dovrà acquisire detto consenso, assegnando un termine perentorio a tal fine e fissando udienza per integrare o confermare il dispositivo. Nel caso in cui, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, dovrà essere fissata apposita udienza, ai sensi del comma 1-bis. L'intento perseguito dal legislatore attraverso la disposizione in esame è dunque quello di consentire l'applicazione nel giudizio di appello di pene sostitutive di cui in precedenza non ricorrevano i presupposti in ragione dell'entità della pena irrogata. Nel riconoscere tale possibilità, tuttavia, si è voluto mantenere fermo il principio affermato dalle Sezioni unite Punzo, le quali hanno escluso la possibilità per il giudice di applicare le pene sostitutive d'ufficio se nell'atto di appello non è formulata alcuna richiesta; ciò in ragione del carattere tassativo delle ipotesi in cui l' articolo 597, comma 5, cod. proc. pen. prevede il potere officioso del giudice dell'appello in deroga al principio devolutivo (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01). Il comma 4-ter dell'articolo 598-bis, ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell'ipotesi in cui, a seguito della decisione sull'impugnazione, anche per effetto del potere officioso riconosciuto al giudice di secondo grado (ad es. per l'avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti, o per effetto del giudizio di comparazione ex articolo 69 cod. pen. ), ovvero su richiesta dell'imputato nei termini di cui ai commi 1-bis e 4-bis dell' articolo 598-bis cod. proc. pen. , la pena venga rideterminata in misura non superiore a 4 anni, stabilendo che anche in tal caso è comunque indispensabile acquisire il consenso dell'imputato. 3. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva innanzitutto che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024 è applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di appello si è svolto successivamente all'entrata in vigore della stessa (4 aprile 2024). Ciò posto, è tuttavia pacifico che il ricorrente non aveva avanzato richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, né aveva espresso il relativo consenso con l'atto di appello, né con i motivi nuovi o le memorie ai sensi dell' articolo 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Inoltre, la sentenza impugnata ha confermato la pena già irrogata in primo grado nella misura di mesi sette di reclusione, mentre la Corte territoriale non ha esercitato alcuno dei poteri officiosi contemplati dall' articolo 597, comma 5, cod. proc. pen. Ne consegue che non ricorrevano i presupposti perché il giudice d'appello procedesse alla sostituzione della pena detentiva ai sensi del comma 4-ter dell' articolo 598-bis cod. proc. pen. 4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.