PA, il buono pasto spetta se c’è la pausa

Il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo.

Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame. Il caso esaminato riguardava l’Asp di Palermo, la quale sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel riconoscere il diritto al buono pasto a tutti i lavoratori che superano le sei ore giornaliere, senza distinzione tra chi svolge attività continuativa su turni e chi, invece, può interrompere la prestazione per la pausa. La Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi . La Corte, infatti, ha ribadito che «in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale  che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti , al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’ effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato». Infine, la Suprema Corte ha confermato che la normativa contrattuale (articolo 29 del contratto integrativo del 20 settembre 2001) collega il diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro , previsto anche dalla legge per il consumo del pasto oltre le sei ore di attività, senza distinzione tra lavoro turnista e non turnista. Di conseguenza, la Corte respinge il ricorso dell’azienda e conferma la sentenza in relazione al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore.

Presidente Tria – Relatore Garri Fatti di causa 1. Gli odierni ricorrenti, infermieri professionali turnisti, hanno agito nei confronti della ASP di (OMISSIS) per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto limitato dal Regolamento vigente solo al personale non turnista con rientro pomeridiano. 2. La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29 CCNL comparto sanità 2001 e dell'articolo 8 D.L. 66/2003, il diritto alla consumazione del pasto (servizio mensa/buono pasto) spettasse a tutti i lavoratori che espletavano un orario di lavoro eccedente le sei ore. In particolare, il Collegio ha sottolineato che l'impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell'orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non facesse decadere dal diritto alla mensa, ma lo facesse sorgere nella la modalità sostitutiva del buono pasto. In seguito ad ordine di esibizione dei fogli di presenza ex articolo 210 c.p.c. , la Corte ha condannato l'Azienda al pagamento delle somme dovute. 3. La ASP di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito i lavoratori con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso ci si duole della violazione e falsa applicazione dell'articolo 29 CCNL 20 settembre 2001 Comparto Sanità, dell' articolo 33 del DPR 270 del 20.05.1987 , dell'articolo 8 del D.L.66/2003, nonché si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all' articolo 360 co 1, n. 3 cpc. ). 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dei precedenti di legittimità intervenuti in materia - insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia. Secondo l'Asp odierna ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell'estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa. Il Collegio avrebbe inoltre errato nel ritenere che il convincimento maturato fosse perfettamente in linea con i precedenti richiamati in quanto, in realtà, attinenti a fattispecie differenti in cui non esisteva un Regolamento Aziendale. 3. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. Le censure sono entrambe infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024 , Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021 ) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'articolo 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo. Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnata confermata in ordine al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo13, comma 1 quater del DPR 115/200 2, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13.