Garante Privacy e caso De Martino: limitazione definitiva alla diffusione del video

L’Autorità garante per la protezione dei dati è nuovamente intervenuta in merito alla divulgazione illecita di video privati di un noto personaggio pubblico, ordinando l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati.

Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato dal legale del Sig. Stefano De Martino nel quale si lamentava la divulgazione di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente da un sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione della compagna del noto personaggio televisivo. Tali filmati, successivamente acquisiti e diffusi in rete in modo indebito, ritraevano il Sig. De Martino e la sua compagna in momenti di vita privata e relativi alla loro sfera intima e affettiva all’interno della residenza di quest’ultima. È essenziale sottolineare che le riprese sono avvenute in spazi di privata dimora e nella totale inconsapevolezza dei diretti interessati. Il Garante Privacy ha rilevato che l’acquisizione da parte di terzi e la divulgazione di siffatti contenuti comporta un trattamento illecito di dati personali in violazione dei principi generali del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 (“ GDPR ”), i.e.: liceità e correttezza : i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; minimizzazione : i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.   Ai sensi del GDPR, diversi sono i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti da trattamenti di dati personali che possono cagionare danni fisici, materiali o immateriali, tra i quali si annoverano discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo. A fortiori , in relazione al trattamento di “dati relativi alla vita sessuale” (cfr. considerando n. 75 del GDPR), la cui diffusione è idonea a costituire un pregiudizio per la dignità delle persone ove priva delle garanzie di cui ai sensi degli articolo 136 e seguenti del Codice Privacy e degli articolo 5, 6 e 11 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (allegato A1 al Codice Privacy). Tali garanzie operano anche con riferimento a informazioni che riguardano persone note (cfr. articolo 6, comma 2 e articolo 11, comma 2 delle Regole deontologiche) e il rispetto di tali principi non è richiesto solo a chi esercita professionalmente l’attività giornalistica, ma «a chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche mediante l’utilizzo di piattaforme social ». Il Garante Privacy ha considerato il possibile pregiudizio alla sicurezza e alla dignità personale dei soggetti coinvolti , che deriverebbe dall’ulteriore divulgazione in rete dei filmati, data la natura delle riprese e l’inconsapevolezza delle persone filmate. Sul versante penale , si rammenta che tale fattispecie rientra nel reato di accesso abusivo a sistema informatico ai sensi dell’articolo 615 ter del Codice Penale. Tale reato  si configura nel caso in cui chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure vi si mantenga contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Decisione Considerata l’urgenza e l’indifferibilità della situazione, che non permetteva la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante Privacy, il Presidente ha adottato il provvedimento in via d’urgenza , come previsto dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante Privacy, come segue: Limitazione definitiva del trattamento : ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. f), del GDPR, il Garante Privacy ha imposto il divieto di trattamento, del filmato e/o delle immagini oggetto del provvedimento. Questa misura è stata ritenuta necessaria per fronteggiare l’irreparabilità del pregiudizio causato dall’eventuale divulgazione, anche di carattere virale, di contenuti afferenti alla vita intima dei soggetti coinvolti. Ai sensi dell’articolo 18 del GDPR, la limitazione del trattamento implica che i dati personali non possano essere in alcun modo trattati salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. Il Garante Privacy ha chiarito che tale misura prefigura una tutela erga omnes , non limitata solo a un preventivamente individuato titolare o responsabile del trattamento, così da essere idonea a contrastare la diffusione incontrollata dei contenuti. Avvertimento ed eventuali sanzioni : alla luce dell’indeterminatezza dei potenziali utilizzatori dei dati personali, è stato disposto un avvertimento ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. a), del GDPR e dell’articolo 154, comma 1, lett. f), del Codice Privacy, in base al quale l’eventuale ulteriore diffusione delle immagini e/o filmati può configurare una violazione della normativa privacy e comportare l’adozione di conseguenti provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio. Difatti, il trattamento e/o la comunicazione/diffusione di dati personali senza previo consenso del soggetto interessato nonché l’inosservanza di una misura disposta dal Garante Privacy e di reiterata inottemperanza, possono determinare l’ irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale : il Garante Privacy ha inoltre disposto, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 3, del Codice Privacy, la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, assicurando così massima trasparenza e conoscenza della decisione.   Ai sensi dell’articolo 78 del GDPR nonché degli articolo 152 del Codice Privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria , con ricorso da depositare entro trenta giorni presso il tribunale del luogo di residenza o sede del titolare del trattamento, ovvero presso quello di residenza dell’interessato. Conclusioni Con il presente provvedimento, si ribadisce con forza che la tutela della vita privata e della dignità personale , anche in relazione a personaggi pubblici, è un principio non negoziabile e che le responsabilità si estendono ben oltre i confini professionali, abbracciando chiunque utilizzi piattaforme social che permettono la diffusione di contenuti. La decisione “erga omnes” del Garante Privacy evidenzia non solo la determinazione della stessa autorità a intervenire efficacemente contro la diffusione incontrollata e dannosa di dati personali online ma anche l’importanza della consapevolezza digitale per tutti gli utenti.

Provvedimento del 16 agosto 2025, n. 477