Assegno di mantenimento per il figlio minore: no agli automatismi e più attenzione alla reale situazione del genitore

La Cassazione interviene in materia di assegno di mantenimento per figli minori, con specifico riferimento alla quantificazione e ai criteri di proporzionalità. Il caso riguarda la revisione dell’assegno disposto a carico del padre, in seguito a separazione, a favore del figlio minore, con particolare attenzione al contributo abitativo e alle modalità di calcolo.

Il caso trae origine dalla separazione di due coniugi , con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la madre, a cui era stato riconosciuto un assegno di mantenimento comprensivo di contributo abitativo. La Corte d’Appello di Milano aveva elevato l’assegno a 4.500 euro mensili, includendo il canone locativo, e rideterminato le modalità di visita paterna. Il padre aveva impugnato la decisione, lamentando l’ eccessività dell’importo e la scarsa considerazione delle proprie condizioni economiche . La Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata e rinviare per nuovo esame, ribadisce il principio secondo cui il contributo abitativo rientra a pieno titolo nel mantenimento ordinario , ma la sua quantificazione deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità , valutando non solo i redditi, ma ogni risorsa economica e la capacità lavorativa di entrambi i genitori. Viene escluso un criterio automatico basato solo sulla percentuale dei redditi, imponendo una valutazione concreta delle esigenze attuali del minore e della situazione familiare al momento della decisione, comprese le spese sostenute, come quelle di viaggio per esercitare la frequentazione col figlio. Il padre ha infatti espressamente richiamato a sua difesa il peso degli oneri per le trasferte e la differenza di potere d’acquisto tra Italia e Svizzera (paese dove risiede o lavora almeno in parte), sottolineando che tali costi non erano stati adeguatamente considerati dalla Corte d’Appello. La Corte censura la sentenza d’appello per aver valorizzato proiezioni future e non la situazione attuale, ricordando che le esigenze del minore devono essere oggetto di analisi puntuale e attuale, in linea con il principio “ rebus sic stantibus ” e con la possibilità di revisione in caso di mutamento delle condizioni.

Presidente Giusti – Relatore Tricomi Fatti di causa 1.- P.G. e V.C. contrassero matrimonio in data ( omissis ), dalla loro unione nacque il ( omissis ) il figlio A.. I coniugi si separarono con sentenza definitiva del Tribunale di Milano del ( omissis ). Con ricorso in data 21.07.2023 P.G. ha chiesto al Tribunale di Milano la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti accessori; V.C. si è costituito svolgendo proprie domande. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3767/2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha ulteriormente stabilito: i) l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente in Milano, presso la madre; ii) la regolamentazione dettagliata del diritto di frequentazione e di visita paterno; iii) la quantificazione dell'assegno di mantenimento comprensivo del contributo abitativo, posto a carico del padre per il figlio, di euro 3.000,00= mensili; iv) la partecipazione del padre alle spese extra nella misura dell'85%, specificamente elencandole e indicando se le spese, da documentare, richiedano o meno il prevenivo accordo; v) la condanna di V.C. alla rifusione delle spese di lite. V.C. ha impugnato la decisione di primo grado in relazione alle statuizioni accessorie. P.G. ha replicato chiedendo il rigetto del gravame ed ha svolto appello incidentale riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2627/2024 pubblicata il 7 ottobre 2024, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto in parte il gravame promosso da V.C. ed ha modificato la regolamentazione del diritto di visita paterno disponendo, in dispositivo, che «il padre potrà tenere con se A. a week end alternati, anche in Lugano o comunque fuori dalla residenza presso cui il minore è collocato, prelevandolo dall'uscita di scuola fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a Milano; il padre potrà inoltre tenere con sé il minore infrasettimanalmente senza pernottamento, nelle settimane in cui non è previsto il week end , salvo migliori accordi tra i genitori.»; ha, inoltre accolto l'appello incidentale proposto da P.G. disponendo, in dispositivo, la condanna di V.C. a corrispondere all'ex coniuge a titolo di mantenimento del minore A. la somma di euro 4.500,00, oltre rivalutazione ISTAT; ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il padre ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con quattro mezzi, illustrati con memoria. La madre ha replicato con controricorso e memoria. È stata disposta la trattazione camerale. Ragioni della decisione 2.1.- Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell' articolo360, primo comma, n.3, c.p.c , la violazione e falsa applicazione degli articolo 315-bis e 337-ter c.c. , nonché, in via correlata, degli articolo 115 e 473-bis.2 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe negato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, omettendo di fornire la motivazione di detta negazione e violando la normativa citata che impone, anche ex officio, al giudice del merito di effettuare ogni e più opportuna indagine per adottare i provvedimenti nel superiore interesse del minore qualora vi sia oggettiva contrapposizione e conflittualità fra i genitori. 2.2.- Il primo motivo è infondato. 2.3.- L'odierno istante si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica: nondimeno, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione ( Cass. n.4853/2007 ). Il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza proveniente da una delle parti ( Cass. n. 17399/2015 ; Cass. n.72/2011 ). Quando vengono in rilievo diritti connessi all'esercizio della genitorialità, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali, il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze ( Cass. n. 6138/2015 ). Nel caso in esame, la censura non coglie nel segno poiché, a differenza di quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale ha motivato, sia pure sinteticamente e per relationem alla decisione di primo grado che così si era espressa sulla mancanza di evidenze che giustificassero un approfondimento diagnostico sul nucleo «La richiesta di CTU di parte resistente è davvero sfornita di ogni ragione. Il tribunale non evidenzia alcun comportamento ostativo e impeditivo da parte della madre rispetto alla relazione tra A. e il padre. Né le parti evidenziano difficoltà alcuna del minore. Si vorrebbe la consulenza, invero e ragionevolmente, solo per alimentare l'aspettativa che il consulente indichi un calendario diverso da quello disposto dal tribunale. E questo, in ogni caso, non è mai e non potrebbe essere il mandato del consulente. Il calendario di frequentazione del minore con i genitori lo dispone e lo valuta il tribunale, non il consulente. Altre ragioni per la consulenza davvero non ve ne sono.» (fol.8, sent. primo grado allegata dal ricorrente) evidenziando, in particolare, che non era emerso alcun comportamento ostativo materno, né una difficoltà relazione tra i genitori ed il minore e a ciò consegue l'infondatezza della doglianza. Va aggiunto che, giusta la nuova formulazione dell' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo ( Cass. n. 7472/2017 ). Nel caso in esame, non solo la censura è svolta come violazione di legge, ma la doglianza non indica alcun fatto storico decisivo di cui sia stato omesso l'esame; invero, richiama una serie di vicende familiari già sottoposte alla valutazione critica complessiva e globale dall'Autorità giudiziaria che ha motivato ed ha proceduto ad una dettagliata regolamentazione del diritto di visita e frequentazione paterna proprio al fine di superare situazioni potenzialmente conflittuali; né risultano illustrate e non esaminate in fase di merito concrete ragioni che avrebbero richiesto l'esperimento dell'indagine peritale con riferimento alla condizione personale e psicologica del minore. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell' articolo360, primo comma, nn.4 e 5, c.p.c. , il difetto totale di motivazione, oggettiva incompatibilità fra motivazione e dispositivo e omesso esame del provvedimento riformato; a parere del ricorrente si rileverebbe un oggettivo e insanabile contrasto tra la motivazione assunta dalla Corte d'appello di Milano, che avrebbe indicato la necessità di ampliare le frequentazioni fra il padre e il figlio minore, e il dispositivo adottato in sentenza laddove i suddetti tempi risultano invece ridotti. Il ricorrente denuncia anche l'omesso esame ad opera della Corte d'appello di Milano della sentenza di primo grado riformata, perché i giudici di secondo grado sarebbero partiti da un presupposto fattuale inesistente, ossia il vincolo di permanenza a Milano del minore durante i fine settimana di competenza paterna. 3.2.- Il motivo è infondato. 3.3.- Giova ricordare che la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso ( Cass. n. 1486/2025 ; Cass. n. 9442/2024 ). Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass. n. 9442/2024 ). L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione — ma non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa. 3.4.- Nel caso in esame, la Corte di merito ha così motivato il parziale accoglimento del gravame proposto dal padre e la conseguente modifica della regolamentazione del diritto di visita esplicita nel dispositivo «Ad avviso della Corte la domanda di modifica del regime di visita merita accoglimento nei termini di seguito esposti. Se, da un lato, è condivisibile l'impostazione seguita dal primo giudice finalizzata principalmente a garantire stabilità al minore, tanto più apprezzabile se si tiene conto della tenera età del bambino, vanno, tuttavia, condivise le istanze avanzate dal padre, non fosse altro per salvaguardare, in concreto, il diritto del minore ad un'effettiva bigenitorialità, tenuto conto della distanza geografica, delle esigenze lavorative e delle questioni logistiche descritte in atti. Pertanto, ritiene la Corte che debbano essere ampliati i tempi di permanenza del minore con il padre durante il weekend, non tanto dal punto di vista temporale quanto piuttosto dall'angolo visuale che attiene al piano qualitativo dei rapporti, consentendo quindi all'appellante di spostare il figlio a Lugano o comunque al di fuori della residenza presso cui è collocato. Si ritiene pertanto di provvedere sul punto come da dispositivo» (fol. 16, sent. imp.). Risulta evidente che la motivazione c'è ed è chiaramente e coerentemente espressa per poi essere concretizzata nel dispositivo (riportato supra, al par.1) e che la scelta di modificare i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio è orientata in termini “qualitativi” e non già “quantitativi”, per cui la censura focalizzata sulla “riduzione dei tempi” non coglie e non censura la ratio decidendi. Va aggiunto che la Corte meneghina non ha affatto preso in esame un vincolo di permanenza del minore in Milano, come sostiene il ricorrente, ma ha complessivamente rimeditato con una valutazione ponderata la relativa regolamentazione al fine di rendere più proficui e gratificanti per le parti coinvolte i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio, tendo conto dell'ancòra tenera età del bambino, della distanza geografica tra le rispettive residenze e dei significativi impegni professionali del padre, che si sviluppano su più sedi logisticamente distanti, in modo da conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, avendo il minore diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. 4.1. - Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell' articolo360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell' articolo 316-bis c.c. , l'insussistenza e oggettiva contraddittorietà della motivazione; il ricorrente critica la decisione impugnata, sostenendo l'erroneità della pronuncia di secondo grado in relazione all' articolo 316-bis c.c. e la totale carenza o quanto meno oggettiva contraddittorietà della motivazione resa rispetto alla decisione assunta, laddove la Corte d'appello dapprima ha confermato il principio per cui gli oneri abitativi possono costituire una parte del contributo di mantenimento per il minore, ma nella quantificazione operata lo ha gravato del versamento della totalità dei costi abitativi riguardanti la casa familiare. 4.2.- Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. 4.3.- Il ricorrente, come si evince dalla sentenza impugnata (fol.9), si era doluto in appello della quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse del minore, deducendone l'eccessività rispetto alle esigenze del minore, e della inclusione di un contributo abitativo per l'immobile destinato ad abitazione il cui canone locativo ammontava ad euro 2.700,00 mensili, deducendo che la P.G. non aveva diritto a ricevere questo contributo perché non vi era mai stata una casa familiare ed ella, comunque, aveva perso il diritto all'assegnazione della casa familiare. La decisione della Corte di appello è immune da vizi laddove ha confermato la spettanza del contributo abitativo: risulta evidente che tale contributo rientra nel mantenimento ordinario, sopperisce ad un qualificato interesse del minore e risulta attuale e meritevole di tutela, indipendentemente dalle sorti e/o dall'esistenza in precedenza di una casa “familiare” o dalle scelte abitative succedutesi nel tempo da parte dei genitori. Invero, a seguito del divorzio, così come in caso di separazione personale tra coniugi o di cessazione della convivenza di genitori non coniugati, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l' articolo 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione ( Cass. n. 7169/2024 ; in questi sensi anche Cass. n. 27948/2022 ). Da queste decisioni si evince che il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare – volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti – può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità. 4.4.- Per tale ragione risulta immune da vizi la decisione di conferma della debenza del contributo abitativo da parte del genitore non collocatario, quale quota parte dell'assegno di mantenimento per il minore, pronunciata dalla Corte di appello con riferimento all'an. Tuttavia, e sul punto la censura merita accoglimento, la decisione va cassata in relazione alla quantificazione dell'assegno compiuta dalla Corte di appello. Invero, la Corte distrettuale dopo avere indicato il costo abitativo, non ha chiarito in che misura gravi sul genitore obbligato al mantenimento indiretto, secondo i criteri di proporzionalità, posto che entrambi sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, e tale carenza espositiva risulta particolarmente evidente in considerazione del contestuale e notevole incremento dell'assegno di mantenimento indiretto, disposto in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla madre, oggetto della seguente censura che va anch'essa accolta. 5.1. - Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell' articolo360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell' articolo 316-bis c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Il ricorrente sostiene che la pronuncia di secondo grado è erronea, per avere la Corte d'appello posto a base della decisione relativa alla quantificazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio dati oggettivamente errati rispetto ai documenti in atti, nonché per aver violato i criteri di cui alla citata norma, andando finanche a esonerare la madre dagli oneri di contribuzione. Denuncia, inoltre, l'omesso esame da parte della Corte d'appello di fatti oggettivi decisivi per il giudizio quali gli oneri paterni da sostenere per poter effettuare le frequentazioni con il figlio minore, il differente potere di acquisto esistente fra Italia e Svizzera, la riduzione dei redditi paterni, il patrimonio e le elargizioni di cui la P.G. beneficerebbe, nonché il contrasto con la pronuncia resa in sede di reclamo dalla stessa Corte. 5.2.- Il motivo è fondato e va accolto. 5.3.- In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno ( Cass. n. 4145/2023 ; Cass. n. 2536/2024 ). Il criterio di proporzionalità delineato dall' articolo316-bis c.c. , costituisce una regola imprescindibile per la determinazione dell'obbligo genitoriale, rilevante anche in caso di disgregazione della famiglia. Ai fini della quantificazione dell'assegno periodico, il criterio di proporzionalità va attuato considerando anche ulteriori parametri: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore ( articolo337-ter c.c. ). Il principio di proporzionalità richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre la considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( Cass. n. 4811/2018 ; Cass. n.19299/2020 ; Cass. n. 4145/2023 ). Attraverso una lettura coordinata degli articolo316-bis, primo comma, c.c. e 337-ter c.c. - che l'articolo 316-bis , primo comma, c.c. (al pari del precedente articolo 148 c.c. ), nel prescrivere che entrambi i coniugi devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, il legislatore non ha dettato un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma ha previsto un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tiene conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica e casalinga, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati, di guisa che, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia (Così, Cass. n.5242/2024 ; Cass. n.10901/1991 ). Per tale motivo, la quantificazione dell'assegno periodico, in applicazione del principio di proporzionalità, non si esaurisce nella valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori ( Cass. n.19299/2020 ) e non comporta che la partecipazione di ciascuno al mantenimento sia paritaria. La valutazione delle esigenze del figlio, in particolare, va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto (ad. es. le spese ordinarie per l'istruzione scolastica, di durata normalmente pluriennale, che risultano prevedibili in ragione del corso di studio seguito). Anche il parametro del tenore di vita va valutato in relazione alla situazione esistente al momento in cui si è verificata la crisi familiare e non già sulla scorta della valutazione prospettica del tenore di vita che la coppia avrebbe potuto raggiungere, ove non fosse intervenuta la crisi familiare. 5.4.- La decisione in esame non risulta in linea con gli anzidetti principi laddove afferma che la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve tendere allo scopo di soddisfare «le esigenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito ( Cass. n. 2536/2024 ). Pertanto, secondo questa Corte, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, il principio di proporzionalità va orientato alle esigenze del figlio e delle potenzialità che derivano dalla capacità reddituali dei genitori, spendibili in futuro.» (fol.18/19, sent. imp.). In disparte l'erroneo richiamo all'ordinanza n.2536/2024, va rimarcato che la lettura proposta e l'interpretazione data all' articolo337 ter c.c. nella sentenza impugnata laddove contiene il riferimento alle “potenzialità che derivano dalla capacità reddituali dei genitori, spendibili in futuro” sembra perseguire un obiettivo anticipatorio e indeterminato che confligge con il dato normativo testuale ineludibile e con i principi prima ricordati, che impongono di commisurare l'assegno all'attualità, alla luce dei diversi criteri indicati, e cioè alla situazione esistente al momento della decisione; ciò in piena coerenza con un sistema che si fonda sul principio rebus sic stantibus e che prevede agili strumenti di modifica dell'assegno da attivare al mutamento degli elementi da considerare e delle condizioni, ai sensi dell' articolo337 quinques c.c. Va aggiunto che la Corte distrettuale non ha evidenziato le specifiche esigenze di vita del figlio, dell'età di quattro anni, e non illustrato le concrete ragioni del corposo incremento dell'assegno, la cui quantificazione è direttamente rilevabile esclusivamente dal dispositivo, limitandosi al solo raffronto tra le situazioni economiche e patrimoniali dei genitori, senza pronunciarsi sulle altre questioni prospettate dal ricorrente (spese di viaggio, differente costo della vita tra Italia e Svizzera, etc.). 6.- In conclusione, i motivi terzo e quarto vanno accolti per quanto di ragione, rigettato il ricorso nel resto; la sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui in motivazione con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione che provvederà al riesame in applicazione dei principi espressi, statuendo anche sulle spese del presente grado. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 . P.Q.M. - Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 5 2.