AI, il ddl è legge: tutti gli impatti su giustizia e professioni

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che attribuisce al Governo deleghe e disposizioni sull’AI, in collegamento con la Legge di Bilancio. Il provvedimento passa con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti.

Tra le principali novità, è stata eliminata la norma che imponeva l’installazione dei sistemi di IA pubblici su server ubicati in Italia. Il provvedimento promuove un uso dell’intelligenza artificiale « corretto, trasparente e responsabile , in una dimensione antropocentrica», per «coglierne le opportunità» e nello stesso tempo punta a garantire la «vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali» dell’AI.  Il testo, dopo una terza lettura in Senato, introduce rilevanti novità per le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione, la giustizia, il diritto d’autore e il diritto penale. Vediamole insieme. Professioni intellettuali: secondo l’articolo 13, l’IA può essere utilizzata solo come strumento di supporto; l’attività principale resta affidata al pensiero critico umano. I professionisti devono informare i clienti, in modo chiaro ed esaustivo, sull’uso di sistemi di IA. Gli avvocati possono servirsi dell’IA (ad esempio per l’analisi documentale o la redazione di atti), ma solo come ausilio, mantenendo sempre la centralità del giudizio umano e garantendo trasparenza verso i clienti. Pubblica amministrazione: l’articolo 14 consente l’impiego dell’IA per migliorare efficienza e qualità dei servizi e ridurre i tempi, a condizione che siano assicurate conoscibilità, tracciabilità e trasparenza. Le decisioni restano comunque di competenza dei funzionari responsabili. Gli avvocati amministrativisti dovranno vigilare sul rispetto di questi principi, possibili nuove azioni legali proprio sulla trasparenza algoritmica, o su discriminazioni e errori automatizzati. Attività giudiziaria: l’articolo 15 stabilisce che solo i magistrati possono prendere decisioni su interpretazione della legge, valutazione dei fatti e adozione di provvedimenti, escludendo la cosiddetta “giustizia predittiva”. L’IA può essere usata solo per attività organizzative e amministrative. È prevista una formazione specifica per magistrati e personale giudiziario. Codice di procedura civile: l’articolo 17 modifica l’articolo 9 c.p.c., attribuendo al Tribunale la competenza esclusiva sulle controversie relative al funzionamento dei sistemi di IA, escludendo il giudice di pace. Si prevede quindi un nuovo ambito di contenzioso specializzato per i legali. Diritto d’autore: l’articolo 25 precisa che possono essere protette solo le opere di origine umana, ma tutela anche quelle realizzate con l’ausilio dell’IA, purché frutto del lavoro intellettuale dell’autore. Sarà quindi importante distinguere tra opere create automaticamente e opere create con assistenza dell’IA, aprendo nuovi spazi per consulenza e contenzioso sulla titolarità dei diritti. Diritto penale: l’articolo 26 introduce nuove fattispecie di reato per l’uso illecito dell’IA. Modifica, inoltre, la disciplina su aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, includendo condotte realizzate con l’IA (come deepfake e plagio digitale). I professionisti dovranno quindi acquisire nuove competenze tecniche per valutare responsabilità e nesso causale.