La III Sezione civile della Corte di Cassazione, ravvisando la necessità di comporre un contrasto interpretativo, ha chiesto alle Sezioni Unite di individuare lo statuto regolatorio della sospensione ed interruzione del termine di prescrizione riguardo all’azione civile di danni esercitata in sede penale.
I fatti di causa All'esito di una complessa vicenda giudiziaria, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato prescritta l'azione risarcitoria in merito alle conseguenze dannose derivanti da un reato. Le questioni Le questioni sottese al caso in questione riguardano: a) se , allo scopo di ritenere accertata la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale debba aversi riguardo non al termine di prescrizione dell'illecito aquiliano ma al più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (nella fattispecie fissato in sei anni); b) se sul termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, ove il danneggiato si sia costituito parte civile, incidano le cause di interruzione e sospensione del termine verificatesi prima della costituzione di parte civile; c) se , infine, l'innesto dell'azione risarcitoria nel giudizio penale produca effetti non in relazione alla prescrizione “base” ma solo con riguardo alle cause di sospensione e interruzione del termine di prescrizione che si verifichino dopo l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale. Con riferimento alla questione sub a) , di più agevole soluzione, deve appurarsi – in specie – se ai fini dell'operatività della disciplina recata dalla seconda parte dell' articolo 2947, comma 3, c.c. , sia necessaria la costituzione di parte civile o altro atto che produca i medesimi effetti interruttivi della prescrizione con effetto permanente. Al contrario, appare pacifico che la prima parte della suddetta norma si applichi anche quando il danneggiato non si sia costituito parte civile: ne discende che il danneggiato da fatto illecito previsto e punito dalla legge come reato beneficia della prescrizione più lunga e, in coerenza con tale beneficio, soggiace agli oneri interruttivi della prescrizione più lunga automaticamente. Rispetto alle altre due questioni , richiamate sopra sub b) e c) , va osservato che, secondo la giurisprudenza penale, una volta accertata la tempestività della costituzione di parte civile – che costituisce il discrimine per affermare la tempestività o meno dell'azione civile anche nel processo penale – l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione, ed in specie di quelle previste e disciplinate dagli articolo 159 e 160 c.p. : la conseguenza è che l'azione civile fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o quello più lungo ove per il reato in questione sia previsto un termine di prescrizione più lungo) ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell' articolo 2947, comma 3, c.c. alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa (v. ad es. Cass. n. 11961/2012 ; Cass. n. 12587/2013 , Cass. 28598/2017 , Cass. n. 46/2019 ). Viceversa, per la giurisprudenza civile, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste dalla disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenza della disciplina penalistica: ne discende che, una volta verificata la tempestività della costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento derivante dal fatto illecito resta disciplinato, per il resto, dalle ordinarie regole civilistiche, a cominciare da quelle dettate dagli articolo 2934 e 2935 c.c. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite Per sintetizzare, ciò che deve assumere rilievo è se l'azione risarcitoria fatta valere dalla parte civile nel giudizio penale sia stata esercitata tempestivamente , cioè prima del maturare del termine prescrizionale, perché soltanto la tempestiva costituzione di parte civile deriva l'effetto proprio di ogni domanda giudiziale, cioè quello di interrompere o sospendere il termine di prescrizione fino alla pronuncia della sentenza irrevocabile di estinzione del reato. Ebbene: a) o si ritiene, ai fini dell'accertamento dell'efficacia interruttiva del termine prescrizione, che abbia rilievo il solo termine prescrizionale del diritto civile risarcitorio (semmai “allungato” ai sensi della prima parte dell' articolo 2947, comma 3, c.c. ), in quanto, sebbene innestata nel tronco del processo civile, l'azione civile resta inserita nel quadro generale dell'istituto civilistico della prescrizione; b) o, al contrario, la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale deve tenere conto anche delle cause di interruzione e prescrizione di cui agli articolo 159 e 160 c.p. La questione non appare risolta , come detto, in senso univoco ed esaustivo dalla giurisprudenza . Ne consegue la ritenuta opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite , affinché chiariscano se l'esercizio dell'azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l'effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di una domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione ed interruzione del termine di prescrizione ma anche cause di interruzione e prescrizione di cui agli articolo 159 e 160 c.p. , che si siano verificate prima della costituzione di parte civile.
Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa I coniugi Da.Fr. e Es.Gi., a seguito di denunzia penale presentata da Sc.Ga., furono indagati, dapprima, per il reato di circonvenzione di incapace ai danni di Sc.Do. ( articolo 643 cod. pen. ), fratello del denunciante, e, in seguito, furono rinviati a giudizio per estorsione aggravata ( articolo 629 cod. pen. ). Nel corso del giudizio penale, in data 5/6/08, Sc.Do., costituitosi parte civile, morì e in data 21/07/08 si costituirono il fratello Sc.Ga. e la sorella Sc.Ag. Con sentenza n. 623/2009, divenuta irrevocabile ex articolo 576 cod. proc. pen. , il Tribunale penale di Lecce assolse i coniugi Da.Fr.Es.Gi. dal reato di estorsione aggravata per insussistenza del fatto (mancata prova della violenza). All'esito del giudizio di appello promosso dalle parti civili, Sc.Ga. e Sc.Ag., la Corte d'Appello penale di Lecce, con sentenza n. 310/2012, ritenne i coniugi civilmente responsabili del reato loro ascritto (estorsione aggravata) solo per il periodo successivo al febbraio 2003 (reputando accertata solo da tale data la loro condotta violenta nei confronti di Sc.Do.) e li condannò al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede. Con sentenza n. 1979/2014, questa Corte, decidendo sui ricorsi proposti dai coniugi Da.Fr.-Es.Gi. e, ex articolo 576 cod.proc.pen, da Sc.Ga., annullò ai soli effetti civili la sentenza n. 310/2012 della Corte d'Appello penale, qualificando il fatto come circonvenzione di persona incapace, con rinvio, ex articolo 622 cod. proc. pen. , al giudice civile competente per valore in grado di appello. Sc.Ga. (quale erede sia di Sc.Do. sia di Sc.Ag., deceduta il 4/5/2013) e Sc.Vi. (in qualità di erede di Sc.Ag.) riassunsero il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce in sede civile, la quale, con sentenza n. 1118/2016, dichiarò, ai soli effetti civili, i coniugi Da.Fr.-Es.Gi. responsabili esclusivi del danno procurato a Sc.Do. e li condannò al risarcimento integrale dello stesso in favore delle costituite parti civili costituite, Sc.Ga. e Sc.Vi., da liquidarsi in separata sede. In particolare, per quanto ancora di rilievo, la Corte d'Appello a) rigettò la preliminare eccezione sollevata dai coniugi Da.Fr.-Es.Gi. di carenza di legittimazione attiva di Sc.Vi. e di Sc.Ga., evidenziando che Sc.Do. si era regolarmente costituito parte civile nel corso del giudizio di primo grado e che, alla sua morte, legittimamente i suoi fratelli, Sc.Ga. e Sc.Ag., in qualità di eredi, avevano chiesto il risarcimento del danno subito dal fratello e poi avevano proposto appello avverso la sentenza di assoluzione, insistendo nella richiesta risarcitoria, e che la proposizione del ricorso per cassazione solo da parte di Sc.Ga. (e non anche da parte di Sc.Ag.) non poteva incidere sulla legittimazione attiva degli attori, i quali avevano sempre ed unicamente agito per il risarcimento del danno risentito da Sc.Do. tanto sia per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale (articolo 76,2 comma, cod. proc. pen.) sia perché Sc.Ga. aveva sempre agito per ottenere l'intero credito ereditario; b) disattese, reputandola tardiva, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Sc.Vi. per non avere la sua dante causa (Sc.Ag.) conferito mandato specifico al difensore per impugnare la sentenza di primo grado, rilevando che detto motivo di nullità non era più rilevabile dopo la sentenza d'appello e comunque non era stato oggetto di ricorso per cassazione, di talché sul punto doveva ritenersi formato il giudicato; c) rigettò l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tanto con riferimento al reato di estorsione aggravata, di cui all'originaria imputazione, quanto con riferimento al reato di circonvenzione di incapace, come riqualificato in sede di legittimità, perché per il reato di estorsione aggravata, per il quale era prevista la pena edittale massima di venti anni, non era decorso il termine prescrizionale di venti anni ex articolo 157,1 comma, cod. pen. e 2947, 3 comma, cod. civ., atteso che il primo atto di elargizione risaliva al 13/6/97 e che la costituzione di parte civile era avvenuta il 6/11/2007, osservando che, ai fini dell'azione civile, il termine prescrizionale da applicare era quello previsto per il reato come configurato nel capo di imputazione, a nulla rilevando la sua successiva e diversa qualificazione; per il reato di circonvenzione di incapace, la riqualificazione, operata da questa Corte con la sentenza n. 1979/2014, non incideva sul diritto risarcitorio, in quanto il nuovo termine prescrizionale di cui all'articolo 2947,1 comma, cod. civ. doveva farsi decorrere da detta pronuncia; d) rigettò le sollevate eccezioni preliminari di violazione del diritto di difesa conseguenti alla riqualificazione del reato come circonvenzione di incapace; e) affermò la responsabilità esclusiva, ai fini civili, dei coniugi Da.Fr.-Es.Gi. in ordine all'evento dannoso sin dal 1997, e, in riforma delle statuizioni di condanna al risarcimento contenute nella cassata sentenza della Corte d'Appello penale, condannò gli stessi al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (Sc.Ga. e Sc.Vi.) da liquidarsi in separata sede; f) dichiarò inammissibili, in quanto formulate per la prima volta con l'atto di riassunzione, le domande di nullità dell'atto di vendita del 10/4/2011 e di restituzione degli immobili oggetto della vendita stessa. All'esito del giudizio per cassazione avverso la sentenza n. 1118/2016 della Corte d'Appello di Lecce, questa Corte, con la decisione n. 2514/2019 i) accolse il secondo motivo del ricorso principale con cui i ricorrenti si dolevano dell'omessa pronunzia sull'eccezione di carenza totale di legittimazione attiva di Sc.Vi. e di carenza parziale di legittimazione attiva di Sc.Ga., per non avere il giudice del merito considerato il fatto decisivo che Sc.Ag. era deceduta dopo lo spirare del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 310/2012 della Corte d'Appello penale di Lecce e quindi aveva fatto consapevole acquiescenza a detta sentenza, convenendo sul fatto che la pronuncia n. 310/2012 era passata in giudicato nei suoi confronti, e che, di conseguenza, la successiva sentenza di legittimità n. 1979/2014, la quale aveva deciso sul ricorso proposto da Sc.Ga. (oltre che dai coniugi Da.Fr. e Es.Gi.), non poteva avere alcun effetto nei confronti di Sc.Ag., con la conseguenza che i suoi eredi non erano legittimati a riassumere il giudizio; ii) il terzo motivo con cui i ricorrenti denunziavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento danni, perché la corte territoriale aveva omesso di considerare che il fatto illecito, alla base della richiesta risarcitoria, era il reato di circonvenzione di incapace di cui all' articolo 643 cod. pen. , per il quale è prevista la pena massima di anni sei, che quindi si prescrive, ex articolo 157 cod. pen. , in sei anni, ai sensi dell'articolo 2947,3 comma, cod. civ. termine che avrebbe dovuto essere applicato anche all'azione civile risarcitoria per cui è causa; iii) il sesto motivo con cui i ricorrenti si dolevano che la corte territoriale, pur avendo rigettato la domanda concernente la declaratoria di nullità dell'atto di vendita del 10/04/2001 non avesse poi ordinato al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita da Sc.Ga. e da Sc.Vi.; iv) il secondo motivo del ricorso incidentale di Sc.Ga. e di Sc.Vi., i quali lamentavano che la corte territoriale avesse rimesso ad altro giudice la liquidazione del danno, rilevando che, essendosi formato il giudicato agli effetti penali, ed essendo venuta meno, con l'esaurimento della fase penale del giudizio, la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito delle regole della responsabilità penale, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere esaminata non solo secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano, ma anche nella sua totalità, senza quindi alcuna scissione tra an e quantum , non sussistendo, rispetto al giudizio di rinvio ex articolo 622 cod. proc. pen. dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, altro ulteriore giudice. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 259/2022 , resa pubblica in data 25/02/2022, all'esito del giudizio promosso da Da.Fr. e da Es.Gi., ha dichiarato la carenza totale di legittimazione processuale attiva di Sc.Vi. e la carenza parziale di legittimazione attiva di Sc.Ga., erede di Sc.Ag., ha dichiarato prescritta l'azione di risarcimento dei danno per i fatti avvenuti prima del 2002, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda di nullità avente ad oggetto l'atto di vendita del 10/04/2021. I coniugi Da.Fr. e Es.Gi. ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Sc.Ga., in qualità di erede di Sc.Do. e di Sc.Ag., e Sc.Vi., in qualità di erede di Sc.Ag., resistono con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 6460/2025, la trattazione del ricorso, già fissata ai sensi dell' articolo 380-bis 1 cod. proc. civ. , ritenuto che le questioni poste dal primo motivo di ricorso meritassero la trattazione in Pubblica Udienza, con la partecipazione del Pubblico Ministero e delle parti, era stata rinviata a nuovo ruolo. I controricorrenti hanno depositato una nuova memoria in vista dell'odierna adunanza. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore, Andrea Postiglione, ha chiesto il rigetto del ricorso (...) con applicazione in relazione al primo motivo di ricorso dell' articolo 384 IV c.p.c. . Ragioni della decisione 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articolo 112 e 384,2 comma, cod. proc. civ. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli articolo 2943,2947 cod. civ. e 157, 160, 161, 81 cod. proc. civ., ai sensi dell'articolo 360,1 comma, n. 3 cod. proc. civ. Alla corte territoriale si imputa di aver disatteso la sentenza n. 2514/2019 di questa Corte nella parte in cui aveva affermato che la prescrizione del credito risarcitorio era di sei anni con limitazione dell'eventuale risarcimento ai singoli atti compiuti entro il detto termine . Attinta da censura, in particolare, è la statuizione con cui la corte territoriale ha rigettato il secondo motivo con cui chiedevano l'accertamento che i sei anni previsti per la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni – avuto riguardo al termine di prescrizione del reato di circonvenzione di incapace – fossero abbondantemente spirati, al momento della costituzione di parte civile del defunto Sc.Do., atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli Sc. il decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio non poteva valere come atto interruttivo della prescrizione dell'azione civile. La corte territoriale ha ritenuto Non revocabile in dubbio che il termine di prescrizione, previsto per il reato di circonvenzione di incapace, debba essere considerato con riferimento alla sua durata ampliata ai sensi delle norme del processo penale sull'interruzione del termine di prescrizione in applicazione del recente arresto giurisprudenziale che, ribaltando il principio richiamato dagli attori in riassunzione (Corte Cass. n. 14460 del 2 febbraio 2011 ), ha affermato che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che il termine per il suo esercizio, ai sensi dell' articolo 2947 c.c. , comma 3, è quello previsto per la estinzione del reato, qualora più lungo, e lo stesso non è solo interrotto dalle vicende di cui agli articolo 2943 e 2944 c.c. , ma anche dal compimento degli atti di cui all' articolo 160 c.p. (...) È evidente come il principio di diritto richiamato non escluda l'applicabilità, nel caso in cui l'azione civile venga esercitata nel processo penale, delle ipotesi interruttive della prescrizione, non solo previste dagli articolo 2943 e 2944 c.c. , ma altresì dal compimento degli atti di cui all' articolo 160 c.p. che annovera, tra gli atti interruttivi della prescrizione, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (409, 410 c.p.p.). Di talché, tale effetto interruttivo ha inevitabilmente valore anche nel processo per cui è causa, trattandosi di giudizio nato come giudizio penale, proseguito in sede civile a seguito del rinvio disposto ai sensi dell' articolo 622 c.p.p. che, come noto, produce gli stessi effetti del rinvio nel giudizio civile, sicché la fase successiva non presenta autonomia rispetto alla vicenda penale ma ne rappresenta – sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili la prosecuzione davanti alla giurisdizione civile successivamente all'intervenuta cassazione in senza penale ( Cass. civ. 9 maggio 2017 n. 11211 ) . 2) Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che il giudice di rinvio si sarebbe pronunciato ultra petita , in violazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. , con riferimento alla ritenuta sottrazione di ratei di pensione e canoni di affitto e quindi in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato . Con il medesimo motivo viene contestata la nullità della sentenza impugnata ex articolo 360,1 comma, n. 4 cod. proc. civ., per un asserito difetto di attività valutativa . I ricorrenti si dolgono del fatto che la corte territoriale abbia accolto la domanda risarcitoria per avvenuta sottrazione di ratei di pensione e di affitto dal 2001 al 2003 che non era stata formulata con l'atto di costituzione della parte civile. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia compensato le spese tra attori in riassunzione e Sc.Vi., senza alcuna motivazione, pur essendo gli attori in riassunzione vittoriosi nel giudizio. 4) La questione ancorata all'interrogativo del se al fine di valutare la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale, mediante costituzione della parte civile, debba farsi applicazione anche delle cause di sospensione e di interruzione di cui agli articolo 159 e 160 cod. pen. presenta non pochi aspetti controversi che il Collegio reputa richiedano un chiarimento da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, trattandosi di questione di massima di particolare importanza, sulla quale la giurisprudenza di legittimità non si è espressa in maniera chiara e univoca. 5) Innanzitutto, è necessario osservare che sul punto non si era formato alcun giudicato. Il fatto che Cass. n. 25414/2019 avesse affermato che il termine di prescrizione era di sei anni con limitazione dell'eventuale risarcimento ai singoli fatti compiuti entro il detto termine non implicava che la corte territoriale non potesse accertare se quando Sc.Do. si era costituito parte civile nel processo penale l'azione risarcitoria fosse oppure no prescritta. Il giudicato, infatti, si era formato sul termine di prescrizione di sei anni e non sull'eventuale assenza di cause di interruzione e di sospensione del termine prescrizionale e comunque l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi ritualmente acquisiti agli atti ( Cass. 5/04/2024, n. 9077 ), pertanto, contrariamente a quanto rilevato da Pubblico Ministero non era necessario che i controricorrenti, onde far valere l'interruzione del termine di prescrizione, proponessero ricorso incidentale. Questa Corte ha precisato, guardando al disposto dell' articolo 2947 cod. civ. , che la deduzione relativa all'applicabilità di uno uno specifico termine di prescrizione integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, sempre che siano rispettate le preclusioni assertive delle parti, mentre ove si basi su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del processo ordinario di cognizione, la sua deduzione è ammissibile nel corso del giudizio di primo grado e anche in quello di appello e, con il solo limite della non necessità di nuovi accertamenti di fatto, anche in quello di cassazione ( Cass. 5/02/2024, n. 3267 ; Cass. 3/11/2020, n. 24260 ; Cass. 16/05/2016, n. 9993 ). 6) In secondo luogo, non può che rilevarsi l'errore in cui è incorso il giudice a quo evocando un principio di diritto, quello enunciato da Cass. n. 11211/2017 , superato e (vieppiù) non pertinente, ritenendo il giudizio civile di rinvio meramente prosecutorio, essendo nato come giudizio penale. Con la tornata di diciotto pronunce, assunte nella Pubblica Udienza del 18 aprile 2019, la Terza sezione civile di questa Corte è pervenuta alla conclusione opposta, affermando che nel giudizio civile di rinvio ex articolo 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile ( Cass. 12/06/2019, n.15859 e successiva giurisprudenza conforme). Detto approdo giurisprudenziale ha preso le mosse dal venir meno del principio di unità della giurisdizione, fondato su una concezione del processo di matrice punitiva e su un sistema processuale inquisitorio, il quale, disponendo delle tecniche adeguate per la ricerca della verità, era ineludibilmente individuabile quale sede elettiva ed esclusiva per l'accertamento dei fatti storici posti alla base del reato, anche quando gli stessi fatti avessero avuto rilievo extra penale, e si era rafforzato con il superamento dell'avversione per la duplicazione dell'attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni. A risultare determinante era stato però soprattutto lo svuotamento della supremazia della giurisdizione penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell'efficacia vincolante dell'accertamento penale anche nel giudizio civile (prevalenza) e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l'imposizione della sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell'azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale (precedenza). Si era così aperta la strada all'opposto principio del favor separations e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali; scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1998 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che descrivono l'efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extra penale non sono state totalmente spunte dal sistema (articolo 651-654 cod. proc. pen. ). Ancor più decisivo è il fatto che l'autonomia e la separatezza del giudizio civile rispetto al giudizio penale siano state rimarcate dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (sent. 4/07/2021, n. 22065) che hanno posto l'accento sull'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano. Detta soluzione risulta in continuità con la regola del favor separationis ed ispirata al principio generale dell'ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti cui corrisponde la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis; essa culmina con il riconoscimento che il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio e per valore ex articolo 622 cod. proc. pen. sia un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo in comune del 'fatto' (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro. In sostanza, il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile a cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene ( Cass. 19/11/2024, n. 29829 ), perché il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio cosiddetto improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (a soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale ( Cass. 12/12/2023 n. 34621 ). 7) Non è il caso di indugiare ulteriormente sui caratteri del giudizio di rinvio ex articolo 622 cod.proc.pen, anche perché la natura di detto giudizio non ha affatto la consistenza che la corte territoriale le ha assegnato al fine di decidere in ordine alla prescrizione del credito risarcitorio. Si trattava, infatti, di accertare se la costituzione di parte civile nel processo penale fosse stata tempestiva , cioè fosse avvenuta prima della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e se per accertare detta tempestività dovesse tenersi conto delle cause di sospensione e di interruzione previste dagli articolo 159 e 160 cod. pen. e già verificatesi anteriormente alla costituzione di parte civile. Insomma, per decidere sulla questione non bastava né basta ribadire i principi in forza dei quali la giurisprudenza di legittimità ha declinato i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile di rinvio ex articolo 622 cod. proc. pen. e stigmatizzare, di conseguenza, l'apparato argomentativo con cui la corte territoriale ha puntellato la sua conclusione. 8) Si impone innanzitutto l'esigenza di chiarire che la costituzione di parte civile nel giudizio penale ha effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione, salvo che venga revocata – perché in tal caso viene meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, ma il momento iniziale della costituzione conserva il suo valore di atto interruttivo v. Cass. 20/06/2024, n. 17113 -. Perciò anche ribadire che il giudizio di rinvio ha una sua peculiarità che lo distingue da un giudizio di rinvio nel quale si svolge la fase rescissoria del giudizio penale di legittimità sulla base del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione e che il fatto che si tratti di un separato giudizio civile generato dalla rimessione, affidata alle parti, dell'azione risarcitoria, senza retrocedere dalla ferma convinzione che detto giudizio costituisca – come avvalorato anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 176 del 12/07/2019una deviazione dal paradigma secondo cui il giudice dell'impugnazione è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, che trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione, dopo i gradi (o l'unico grado) di merito, non scioglie il dubbio che la provenienza dell'azione civile risarcitoria dal giudizio penale ne segni le sorti nei termini che di seguito saranno chiariti, seppur diversamente o comunque su basi argomentative diverse da quelle assunte dalla corte territoriale nell'impugnata sentenza. 9) Nè può bastare il richiamo di quelle sentenze ove è stato affermato che in base all'articolo 2947,3 comma, cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dala legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai 5 anni, mentre si prescrive in 5 anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, indipendentemente dalla circostanza che sia, o meno, stata promossa l'azione penale, atteso che il maggior termine di prescrizione ivi previsto è correlato esclusivamente alla circostanza che il fatto illecito sia astrattamente previsto come reato dalla legge e non dalla avvenuta condanna, in sede penale, del responsabile (rilevante, esclusivamente al fine della previsione di cui all' articolo 2947, comma 3, ultima parte cod. civ. ) così, ex plurimis, Cass. 26/02/2004, n.3865 . Dette sentenze pongono un problema in parte diverso da quello in cui in discussione un conto è, infatti, ritenere che, allo scopo di accertare la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel giudizio penale debba aversi riguardo non al termine di prescrizione dell'illecito aquiliano ma al più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (ipotesi a), altro è se sul termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, là dove il danneggiato si sia costituito parte civile, incidano anche le cause di interruzione e di sospensione del termine che si siano verificate prima della costituzione di parte civile (ipotesi b), altro ancora se l'innesto dell'azione risarcitoria nel giudizio penale produca effetti non in relazione alla prescrizione per così dire base, ma esclusivamente con riferimento alle cause di sospensione e l'interruzione del termine prescrizionale che si verifichino dopo l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale (ipotesi c). 10) Ciascuna delle fattispecie dinanzi evocate è fatta oggetto di soluzioni giurisprudenziali non sempre univoche di cui occorrerà tener conto. 10.1) L'ipotesi di cui alla lettera a è quella che pone minori problemi. Controversa è, infatti, è la questione del se, ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell' articolo 2947 cod. civ. , sia necessaria la costituzione di parte civile o di altro atto che produca i medesimi effetti interruttivi della prescrizione con effetto permanente (v. amplius Cass. 16/06/2025, n. 16132 ove si delineano i tratti della antinomia delle soluzioni che si contendono il campo). È pacifico, invece, che il danneggiato da fatto illecito considerato dalla legge come reato che non si sia costituito parte civile beneficia della prescrizione più lunga stabilita per il fatto a prescindere dall'insorgenza del processo penale e, dunque, in coerenza con tale beneficio soggiace agli oneri interruttivi della prescrizione più lunga automaticamente. Il primo inciso del terzo comma dell' articolo 2947 cod. civ. , del resto, dispone l'applicabilità all'azione civile in genere ed essa può bene esercitarsi in sede civile, piuttosto che in sede penale, ma deve essere esercitata dal danneggiato perché venga posto in essere un atto interruttivo. Salva la possibilità di compiere un atto interruttivo stragiudiziale. 10.2) Le ipotesi sub b) e c) sono più complesse e controverse e su di esse è necessario soffermarsi. 10.2.1) Occorre muovere da Cass. pen. 11/02/2011, n. 14460 ove era stato sostenuto che a) l'azione civile risarcitoria nel processo penale deve essere esercitata, pena la prescrizione, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato, giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell' articolo 100 c.p.p. si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004 n. 44712) ; b) una vota accertata la tempestività della costituzione di parte civile dato che la costituzione di parte civile costituisce il discrimine per affermare la tempestività o meno dell'azione civile anche nel processo penale facendo riferimento alle regole del processo civile, l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione. La stessa pronuncia aveva ritenuto non dirimenti Cass., Sez. Un., 8/11/ 1997 n. 1479 e Cass. 2/03/2009 n. 1479 secondo cui quando il fatto dannoso sia considerato la legge come reato e per il fatto sia stabilita una prescrizione più lunga quest'ultima si applica anche all'azione civile, ma eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relativa al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno e aveva confermato la giurisprudenza penale ( Cass. pen 20/12/2007, n. 3601 ), a mente della quale l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione di sospensione, ma soltanto allorquando l'azione civile sia stata esercitata tempestivamente e, pertanto, nel limite temporale del dianzi citato articolo 2497 cod. civ. , ribadendo la necessità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale anche a cagione dell'ontologica differenza tra prescrizione civile e prescrizione del reato pur avendo in comune il decorso del tempo, infatti, la prescrizione civile presuppone l'inerzia del titolare del diritto, mentre la prescrizione del reato riposa sul mancato esercizio della pretesa punitiva dell'ordinamento chiuse , di talché Ancorare in ogni caso il corretto e tempestivo esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno alla mera pendenza del giudizio di accertamento della responsabilità penale dell'imputato è un'operazione contrastante con evidenziata diversa natura degli istituti della prescrizione dell'azione civile e della prescrizione del reato. Viceversa, pur in pendenza di giudizio penale, il mancato esercizio dell'azione civile nel termine di prescrizione della natura azione risarcitoria, ex articolo 2043 cod. civ. non può che determinare il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale . La giurisprudenza penale successiva – come ha osservato anche la Corte d'Appello di Lecce – ha però preso le distanze dal surriferito principio di diritto, statuendo che l'azione civile esercitata nel giudizio penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli articolo 159 e 160 cod. pen. , con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell' articolo 2947 c.c. , comma 3, alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa (v. Cass. pen. 21/06/2012, n. 11961 ; Cass. pen. 26/02/2013, n. 12587 ; Cass. pen. 07/04/2017, n. 28598 ; Cass. pen. 2/01/2019, n. 46) ; diversamente opinando si correrebbe il rischio inaccettabile di fare prescrivere l'azione civile nel caso di scelta di innestarla nel processo penale, che pure è prevista dalla legge come regola e che non può danneggiare colui che ha già subito un danno (Cass. pen. 20/12/08, n. 3601); senza che altrimenti debba affermarsi in forza di Cass., Sez. Un., civili 18/02/1997 n. 1497 che ha riguardato la prescrizione della azione di risarcimento del danno da reato esercitata in sede civile, quando ha affermato che, anche se il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento del danno, a condizione che il giudice accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma non assumono in tal caso rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. In sostanza, secondo la cassazione penale ai fini dell'accertamento della tempestività esercizio dell'azione civile nel processo penale non solo si tiene conto del più lungo termine di prescrizione per l'estinzione del reato, ma si applicando anche le cause di sospensione e di interruzione di cui agli articolo 159 e 160 cod. pen. Per la cassazione civile – v. Cass. 5/04/2022, n. 11190 ; Cass. 4/02/2021, n. 2694 – la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata sotto il profilo del periodo di durata alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze tra le due discipline . Il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito considerato la legge come reato rimane disciplinato per il resto delle ordinarie regole civilistiche a cominciare dagli articoli 2934 e 2935 cod. civ. . 11) Non tutto è chiaro, come sulle prime potrebbe sembrare se l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, che produce l'effetto interruttivo permanente proprio di ogni domanda giudiziale, è da valutare tempestivo secondo le regole del processo penale è evidente che non basta sostenere, come ha fatto Cass. 13/04/2023, n. 9883 , in un caso che presenta caratteristiche che lo rendono contiguo con quello qui in esame, che In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale . Con quest'ultima decisione la Corte non ha riavvisato nella giurisprudenza penale che sottopone l'esercizio dell'azione civile nel processo penale alle cause penalistiche di sospensive e di estinzione del termine di prescrizione un ostacolo all'applicazione dell'opposto principio che attribuisce esclusivo rilievo delle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine prescrizionale, là dove si afferma che non vi è stato un mutamento giurisprudenziale che sarebbe imputabile alle sezioni penali di questa Corte perché l'indirizzo di queste ultime attiene all'azione civile esercitata nel processo penale e conclusasi in tale sede, mentre l'indirizzo delle sezioni civili riguarda l'azione risarcitoria da reato esercitata in sede civile, anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, vi sia stata una previa costituzione di parte civile nel processo penale. Come precisato da Cass. pen. n. 38773 del 2011 (...) l'azione civile esercitata nel processo penale fruisce, non solo della prescrizione base quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguente ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale. Conclusione che è stata ritenuta non in contrasto con la citata sentenza delle SU civili n. 1479 del 1997 poiché la stessa ha riguardato il caso, del tutto diverso, di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da reato esercitata in sede civile (in tal caso, hanno sostenuto le SU civili, non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione dei termini di prescrizione relativi al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale), non nella sede penale, come nel caso oggetto del presente ricorso ed in quello definito con la richiamata sentenza n. 3601 del 20.12.07 . 12) Ora, l'evocazione di Cass., Sez. un. civ., n. 1479/2007 sia da parte di Cass. pen. n. 38773 del 2011 , seguita dalla giurisprudenza penale che ha preso le distanze da Cass. pen. 11/02/2011, n. 14460 , sia da parte di Cass. civ. n. 9883/2023 prova troppo, atteso che viene utilizzata per trarne conseguenze che appaiono diverse e inconciliabili. Ciò che deve assumere rilievo è se l'azione risarcitoria fatta valere dalla parte civile nel giudizio penale sia stata esercitata tempestivamente, cioè prima del maturare del termine prescrizionale, perché solo dalla tempestiva, nel senso anzidetto, costituzione di parte civile deriva l'effetto proprio di ogni domanda giudiziale, quello di interrompere/sospendere il termine di prescrizione fino alla pronuncia della sentenza irrevocabile o alla estinzione del reato. Delle due l'una o per accertare l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale deve farsi riferimento solo al termine di prescrizione del diritto civile risarcitorio (eventualmente tenendosi conto del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato), perché quand'anche innestata nel processo penale l'azione civile si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale , di talché se si eccettua il collegamento del termine prescrizionale previsto dall' articolo 2947 cod. civ. ove il fatto illecito civile sia considerato come reato e per quest'ultimo sia previsto un più lungo termine di prescrizione, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline e questo non può subire condizionamenti secondo che sull'azione risarcitoria si pronunci il giudice penale o il giudice civile nell'eventuale giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. , oppure ci si troverebbe dinanzi alla necessità di comporre, in un'opera di difficile coordinamento, un sistema unificato, ma indubbiamente composito ed eterogeneo, delle cause interruttive previste in ognuna delle due discipline ; non si avrebbe infatti un unico termine di prescrizione, ma una variabile molteplicità di termini per un solo tipo di reato, a seconda delle diverse vicende processuali verificatesi, in relazione a ciascun caso pratico, in sede penale, con pregiudizio per le parti private, le quali non potrebbero contare, al fine di vigilare sulle proprie pretese o di difendersi da quelle avverse, su di un preciso ed immutabile dato di riferimento (salvo l'intervento delle ordinarie cause interruttive di cui agli articolo 2943 e ss. c.c. ), ma dovrebbero tenere conto di atti ed eventi la cui esistenza potrebbero persino ignorare (il virgolettato è tratto da Cass., Sez. un., n. 1479/2007; b) ovvero, al contrario, la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale deve tener conto anche delle cause di sospensione e di interruzione di cui agli articolo 159 e 160 cod. pen. , come sostiene la giurisprudenza penale. Non c'è una via di mezzo cioè l'esercizio dell'azione civile risarcitoria innestata nel giudizio penale non può essere diversamente accertato, ai fini degli effetti interruttivi sul termine di prescrizione del credito risarcitorio, secondo che a decidere su di essa debba essere il giudice penale o quello civile (s'intende che si parla del giudizio di rinvio ex articolo 622 cod. proc. civ. ove l'azione civile eventualmente trasmigri). Una volta innestata nel giudizio penale l'azione civile risarcitoria o è interruttiva del termine di prescrizione oppure non lo è e se lo è – eccezion fatta per ipotesi particolari, quali la revoca della costituzione civile – lo è in via permanente, cioè – ai fini che qui interessano – fino all'irrevocabilità della sentenza penale, cioè fino alla sentenza con cui la Corte di cassazione penale rinvia al giudice civile ex articolo 622 cod. proc. pen. 13) Nessuno degli orientamenti evocati convince appieno e soprattutto nessuno è tale da offrire una risposta univoca alla questione posta dal ricorso qui scrutinato. La giurisprudenza penale argomenta da una lettura estensiva dell'articolo 2947,3 comma, cod. civ., secondo cui il riferimento ivi contenuto alla disciplina penale non può essere riferito solo al termine base ma deve comprendere anche tutti gli istituti della prescrizione penale se così non fosse ha chiarito la Corte si correrebbe il rischio inaccettabile di far prescrivere l'azione civile nel caso di scelta di innestarla nel processo penale, la quale non può danneggiare colui che ha già subito un danno ( Cass. pen. 20/12/2007, n. 3601 ), altresì specificando che l'interpretazione propugnata consente di dar luogo a una disciplina unitaria tra due istituti civile e penale ( Cass. pen. 13/04/1992, n. 9725 ). È evidente che detta soluzione ha l'effetto di individuare una diversa disciplina estintiva secondo il terreno scelto per esercitare l'azione risarcitoria del danno derivante da fatto illecito astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di reato e di frastagliare il termine di prescrizione, perché esso, a prescindere dal computo del termine sulla base della pena prevista per il reato (che non è in discussione), è legato invece alle vicende processuali verificatesi in sede penale ove l'ontologia delle cause di interruzione e di sospensione della prescrizione è assai diversa da quelle applicabili alle pretese civilistiche, e come tale è in tutta evidenza mobile. Il che, invero, non si concilia con la tendenza anche normativa più recente che sembra considerare la parte civile nel processo penale una sorta di ospite maltollerato, allo scopo di incentivare l'esperimento dell'azione civile nella sua sede naturale (il D.Lgs. n. 150/2022 , con l'inserimento nella lett. d) articolo 78 cod. proc. pen. , accanto all'obbligatorio requisito dell'esposizione nell'atto delle ragioni che giustificano la domanda, dell'ulteriore locuzione che tali ragioni la debbono giustificare agli effetti civili e con l'aggravante che, stando all' articolo 78 cod. proc. pen. , una eventuale carenza contenutistica dell'atto integra gli estremi di una causa di inammissibilità della costituzione rilevabile anche d'ufficio ex articolo 81 cod. proc. pen. e non sanabile, con, in aggiunta, l'ampliamento delle ipotesi di fuoriuscita necessaria con prosecuzione del giudizio in sede civile per la decisione sulle questioni attinenti al risarcimento del danno, nei casi di impugnazione per i soli interessi civili ( articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. ) e con la previsione dell'improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini nei giudizi d'impugnazione ( articolo 578, comma 1-bis, cod. proc.pen. ) è considerato infatti strumentale, come si è detto, a rendere più stringente l'esercizio dell'azione risarcitoria nel giudizio penale, con l'obiettivo di ridurre il carico di lavoro del giudice penale in fase di controllo). Infatti, il danneggiato, la cui inerzia ha provocato lo spirare dei termini di prescrizione che operano sul terreno sostanziale del diritto civile risarcitorio, riceverebbe, dall'instaurarsi del processo penale e dal verificarsi di cause di sospensione e di interruzione del termine prescrizionale di cui potrebbe persino non essere a conoscenza, una sorta di rimessione in termini, potendo far valere una pretesa risarcitoria, il cui esercizio gli sarebbe inibito nella sede naturale, e ciò solo per avere la giurisprudenza penale consentito di fatto la reviviscenza di un diritto sul terreno civile prescritto, parificando senza alcun appiglio normativo né dogmatico le cause di interruzione della prescrizione della pretesa punitiva pubblica con quella delle pretese dei privati. Nemmeno la conclusione di Cass. n. 9883/2023 è soddisfacente, perché oltre a rafforzare la tesi che il credito risarcitorio sia soggetto a termini di sospensione e di interruzione differenti secondo che venga deciso dal giudice penale o dal giudice civile – che Cass., Sez. Un., n. 1497/1997 aveva inteso superare – non tiene conto del fatto che la costituzione di parte civile rappresenta causa interruttiva della prescrizione relativa non al reato, ma al risarcimento del danno (...) e il termine è ricominciato a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione Cass. 28/11/2017, n.28456 ; Cass. 24/06/2003, n. 10015; Cass. 19/11/2001, n. 14450 . 14) Va da sé che a) non è in discussione il fatto che l'effetto interruttivo del termine di prescrizione si produca sino alla sentenza ex articolo 622 cod. proc. pen. e che poi inizi a decorrere un nuovo termine di prescrizione soggetto alle regole di sospensione o di interruzione proprie del diritto civile; b) il problema è a monte quello della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale ove – secondo la giurisprudenza penale e anche secondo la giurisprudenza civile che distingue a seconda che la decisione sulla pretesa risarcitoria sia assunta oppure no dal giudice penale operano non solo le clausole di sospensione e di interruzione di cui gli articoli 29432944 cod. civ. ma anche quelle di cui all' articolo 159 e 160 cod. pen. ; c) non basta per giustificare il disallineamento dei termini di prescrizione che ne deriva muovere dalla considerazione che il soggetto danneggiato, che liberamente opti per la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di trarre il massimo vantaggio possibile dal sistema probatorio tipico del processo penale, altrettanto liberamente e consapevolmente sceglie di soggiacere alle condizioni ed ai limiti che, in funzione di una tutela necessariamente differenziata, le peculiarità strutturali del processo penale razionalmente impongono all'esercizio dell'azione civile in tale sede, sicché le divergenze e le differenziazioni del rito, a seconda della sede giudiziaria prescelta, sono considerate costituzionalmente legittime, se ed in quanto non comprimano in misura irragionevole oppure non producano addirittura una vanificazione dell'esercizio dei diritti processuali del soggetto danneggiato. Qui si ritorna –ma in termini non coincidenti con quelli presi in considerazione dalla Corte d'Appello di Lecce nella gravata sentenza – sui caratteri della trasmigrazione dell'azione civile risarcitoria dal giudizio penale, ove era stata proposta, al giudizio civile, al fine di chiedersi se il giudizio di fronte al giudice civile certamente autonomo dalla causa penale, lo sia anche e in che misura dal processo penale e, ai fini che hanno uno specifico rilievo nella vicenda in decisione, se l'accertamento che il giudice faccia o debba fare circa la tempestività dell'azione civile esercitata nel giudizio penale rilevi come sembra emergere da Cass n. 9883/2023 -solo se (e finché) l'azione civile risarcitoria resti nel giudizio penale, subendone i condizionamenti questione che non è in contraddizione con la ferma convinzione secondo cui Il giudizio di rinvio, pertanto, solo formalmente costituisce una prosecuzione di quello penale (...). Si è dunque al cospetto, giusta il disposto dell' articolo 622 c.p.p. (...) di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all'assetto del giudizio di rinvio la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia della Cassazione, atteso che la funzione di tale pronuncia, al di là della restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario a cui essa naturaliter appartiene, è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del 'fatto' (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro in termini, Cass.12/06/2019, n. 15859 . L'autonoma valutazione da parte del giudice civile del fatto illecito, ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria, non pregiudica infatti l'accertamento in ordine al se l'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale abbia prodotto gli effetti interruttivi permanenti che derivano proprio e solo dalla costituzione di parte civile (l'effetto interruttivo del termine di prescrizione può essere sì prodotto anche dagli atti equiparati alla proposizione dell'azione risarcitoria della parte civile nel giudizio penale con cui il danneggiato manifesti la volontà di far valere il diritto e quindi anche una richiesta stragiudiziale che valga a costituire in mora il danneggiante; l'effetto interruttivo non ha tuttavia anche il carattere misto, sospensivo/interruttivo, di cui al combinato disposto degli articolo 2943,1 e 2 comma cod. civ. , e 2945, 2 comma, cod. civ.). 15) E la questione non è neppure superata dalla giurisprudenza di questa Corte v., di recente, Cass. 25/02/2025, n. 4845 – là dove si precisa che il termine di prescrizione più lungo valevole per il reato presuppone una sentenza penale favorevole per il danneggiato, perché se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del terzo comma dello stesso articolo 2947 cod. civ. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo; ne consegue che quest'ultimo potrà fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonché di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile; in sostanza, la ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del fatto-reato. La prescrizione più lunga riguarda infatti il termine di prescrizione applicabile all'esercizio dell'azione civile nei minori termini di diritto civile, decorrenti, logicamente, dalla pronuncia irrevocabile emessa in sede penale o dalla estinzione per causa diversa dalla prescrizione quale tipicamente l'amnistia ( Cass. 13/05/2024, n. 13052 ), riponendo il danneggiato fino ad allora un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile . Detta giurisprudenza non coinvolge, almeno non direttamente, il se, per fruire della decorrenza prevista dalla sentenza irrevocabile , di cui al secondo periodo del terzo comma dell' articolo 2947, cod. civ. , il termine entro cui il danneggiato deve esercitare l'azione civile nel processo penale o comunque porre in essere un atto interruttivo del termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso dalle cause di sospensione e di interruzione valevoli per il reato. Anche aderendo alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene necessaria la costituzione di parte civile, non bastando la pendenza del giudizio penale, per godere di detto effetto interruttivo, perché si finirebbe altrimenti col far dipendere la decorrenza o meno della prescrizione in corso di procedimento penale dall'esito dello stesso procedimento, ossia da un fatto successivo che non può valere -strutturalmente ed in difetto di un'espressa indicazione normativaa privare di effetti una prescrizione che fosse nel frattempo maturata ( Cass. civ. n. 1190/2022 , cit.), resterebbe irrisolto il problema se, ai sensi dell' articolo 2935 cod. civ. , il termine per esercitare l'azione civile nel processo penale, il quale decorre dalla commissione del reato -o meglio, dalla percezione dello stessosebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati dal primo e dal secondo comma dell' articolo 2947 cod.civ possa essere interrotto o sospeso oltre che dalle cause di cui agli articolo 2943 e 2944 cod. civ. anche da quelle previste dall' articolo 159 e 160 cod. pen. Queste sentenze infatti precisano che la (nuova) decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale (secondo i termini previsti dai primi due commi dell' articolo 2947 c.c. ) postula necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già maturata, ossia che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile) Cass. n. 1190/2022 . 16) La disamina delle questioni fin qui descritte rende opportuno che le Sezioni Unite di questa Corte intervengano chiarendo se l'esercizio dell'azione civile risarcitoria nel processo penale che produce l'effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli articolo 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile. In definitiva, il Collegio reputa necessario rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell'articolo 374,2 comma, cod. proc. civ., affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.