Errore medico, stato vegetativo, morte del pensionato e tabelle milanesi

La decisione della Suprema Corte affronta il caso di errore medico, che porta ad uno stato vegetativo e, a distanza di anni, alla morte di un pensionato. Si pongono diversi profili di quantificazione dei danni.

Il caso Un'errata manovra medica per indurre l'anestesia provocava ad un paziente anziano un arresto cardiaco, che causava una gravissima sofferenza celebrale, quindi un coma post anossico. Dimesso con diagnosi di stato vegetativo permanente in esiti di arresto cardiocircolatorio, decedeva dopo diversi anni. L'anziano, sebbene pensionato, era piuttosto attivo in attività imprenditoriali ed editoriali. I giudici di merito accoglievano la domanda di risarcimento del danno da premorienza e respingevano quella da incapacità lavorativa specifica, nonché di lucro cessante e per spese mediche future. La questione La questione riguarda il risarcimento del danno sotto diversi profili: la quantificazione del danno biologico , morale e dinamico-relazionale e la circostanza che il punto base delle tabelle milanesi tenesse già conto delle ridotte aspettative di vita; la quantificazione del danno non patrimoniale nella sua integralità e la personalizzazione; quantificazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance della persona pensionata in stato vegetativo.   Le soluzioni In estrema sintesi la Cassazione fissa le coordinate del risarcimento dei danni.   Le tabelle milanesi Le tabelle milanesi muovono da due premesse: un criterio liquidativo diversificato per fasce di età è inidoneo a esprimere la peculiarità della fattispecie, essendo utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare; il danno non è una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.   Per la Cassazione questo secondo aspetto non è condivisibile , perché non ha senso ipotizzare che un danno possa decrescere nel momento in cui lo si definisce, appunto, permanente; ciò è confermato proprio dal confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza: le prime sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva anche perché indica, tendenzialmente, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione; una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare; il danno da premorienza prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisca, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico, ma «una tabella sul danno da premorienza, per poter essere “equa”… deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale . Ovvero, il danno già sopportato per un tempo certo non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il fatto, poi, che le Tabelle milanesi considerino fasce di età fino a 100 anni non corrisponde, logicamente, alla considerazione di una tale e peraltro in tesi costante aspettativa di vita sulla base dei dati statistici, che sarebbe irrealistica, ma solo al fatto che, concettualmente, si è così scelto di ricostruire il valore del punto, prendendo a misura lo spettro anagrafico di un secolo per assicurare proporzionali abbattimenti “percentuali”, fermo restando che l'aspettativa statistica generale è come noto ancora di diversi anni inferiore, al di là dei casi singoli che oltrepassano la soglia di vita media e i 100 anni.   La quantificazione del danno non patrimoniale e la personalizzazione. Il danno biologico è accertato mediante perizia medico-legale. Non è ammissibile la prova testimoniale della ricorrenza di uno stato di coscienza incompatibile con lo stato vegetativo accertato dal C.T.U. Diverso aspetto è la personalizzazione del danno . Lo stato vegetativo irreversibile causato dall'illecito comporta la totale compromissione di ogni attività realizzatrice della persona umana: situazione di per sé, secondo l' id quod plerumque accidit, eccezionale che avrebbe giustificato il ricorso, in via equitativa, ad un appesantimento dei valori medi di quantificazione del danno. Le Tabelle milanesi prevedono la liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, somma comprensiva delle componenti danno biologico/dinamico-relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Tali valori sono suscettibili di aumento fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, che nel caso in esame non sussistono. Nel caso in esame non constano elementi per ritenere sofferenza superiore alla media, essendo il danneggiato in un'attività di veglia in assenza di una consapevolezza cosciente di sé e dell'ambiente circostante. Tuttavia, un conto è il rigetto della domanda volta ad ottenere un quid pluris per la sofferenza interiore patita dal danneggiato, altro è invece la negazione della richiesta di personalizzazione del danno per la totale compromissione delle attività realizzatrici della persona . Erra il giudice che si limita ad escludere la sussistenza del danno morale, non considerando nè l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto a quello dinamico-relazionale né l'eccezionalità della fattispecie per cui è causa.   La quantificazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance In presenza di un pensionato, questa condizione non legittima l'esclusione automatica del diritto al risarcimento del danno patrimoniale. In particolare il risarcimento del danno da lucro cessante diversa dal danno da perdita di capacità lavorativa generica può trovare accoglimento, ove vengano allegate precise circostante per cui il danneggiato aveva intrapreso una strada imprenditoriale e professionale (collaborazioni editoriali, collaborazioni in progetti imprenditoriali avviati e concreti, etc.).

Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa Ricoverata presso la Casa di Cura Columbus di Milano per un intervento di riduzione ed osteosintesi di frattura dell'omero destro , Pa.Mi. subiva, durante le manovre eseguite da To.Gi. per indurre l'anestesia generale, un arresto cardiaco che le causava una gravissima sofferenza cerebrale; veniva poi ricoverata presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale San Raffaele di Milano con diagnosi di Coma post anossico. Frattura di omero destro. Insufficienza respiratoria. Sepsi da serratia marcescens ; il 7 gennaio 2015 veniva ammessa alla lungodegenza presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi, Nucleo di Accoglienza per persone in Stato Vegetativo, con la diagnosi di stato vegetativo in esiti di arresto cardiocircolatorio e qui, rimasta in uno stato di coma vegetativo vigile , decedeva il 27 dicembre 2019. Bo.Cl., in qualità di amministratore di sostegno della Pa.Mi., conveniva la Casa di Cura Columbus e il To.Gi. avanti al Tribunale di Milano, onde ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza delle complicanze insorte durante le manovre per l'induzione dell'anestesia generale. I convenuti venivano autorizzati a chiamare in giudizio, rispettivamente, l'Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù (d'ora in avanti, per brevità, Istituto Suore Missionarie), proprietario della casa di cura e della sua compagnia di assicurazioni, la Berkshire Hathaway International Ins. Ltd. (d'ora in avanti Berkshire Hathaway), e l'ASSICURATRICE MILANESE Spa, assicuratrice del To.Gi. Nelle more del giudizio di primo grado decedevano sia la Pa.Mi. che il To.Gi.; nel giudizio riassunto si costituivano nella qualità di eredi, rispettivamente, Bo.Va. (figlio della Pa.Mi.) e Lo.Pa. (coniuge ed erede universale del To.Gi.); quest'ultima rinunciava alla domanda di manleva nei confronti dell'ASSICURATRICE MILANESE Spa, già spiegata dal de cuius. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3105/2021, riconosciuta la concorrente responsabilità, a titolo contrattuale, dell'Istituto delle Suore Missionarie e, a titolo extracontrattuale, del To.Gi., per l'errore verificatosi nella fase pre-operatoria e per l'insorgenza della problematica anestesiologica nonché per l'errata gestione della crisi cardiaca da cui era derivato lo stato vegetativo irreversibile della paziente, condannava gli eredi del To.Gi. (anche i figli To.Gi. e To.Gu. rimasti contumaci) e l'Istituto delle Suore Missionarie al pagamento in favore del Bo.Va. di Euro 257.984,00, al netto di rivalutazione e di interessi, per il danno c.d. da premorienza, respingeva, invece, le domande di risarcimento dei danni da incapacità lavorativa specifica nonché da lucro cessante così come delle spese mediche e assistenziali, condannava l'ASSICURATRICE MILANESE Spa a tenere indenni gli eredi del To.Gi. rimasti contumaci di quanto essi fossero stati chiamati a corrispondere in concreto all'attore, condannava Berkshire Hathaway a tenere indenne l'Istituto delle Suore Missionarie, al netto della franchigia di Euro 50.000,00, condannava i figli del To.Gi. e la Lo.Pa., in solido, a pagare a Berkshire Hathaway, attore in surroga dell'Istituto delle Suore Missionarie, stante l'accertamento della colpa grave del defunto To.Gi., a pagare quanto dovutole per l'esercizio dell'azione di rivalsa; accertava l'obbligo dell'Assicurazione Milanese Spa di tenere indenni solo i figli del To.Gi. di quanto questi ultimi fossero condannati a pagare a Berkshire Hathaway. Avverso detta sentenza venivano proposti due appelli, quello di GioBo.Va. e quello dell'Assicurazione Milanese Spa; gli altri appellati, la Lo.Pa., i fratelli To. e Berkshire Hathaway, proponevano appello incidentale. La Corte d'Appello di Milano, riuniti gli appelli, con la sentenza n. 3181/2022, depositata il 12/10/2022 e notificata in pari data, ha accolto l'appello incidentale dei To. e quello principale dell'Assicurazione Milanese Spa, ritenendo che i To., essendo stati nominati dal padre legatari in sostituzione di legittima, non fossero tenuti al pagamento dei debiti del de cuius, e, per l'effetto, ha modificato la sentenza del Tribunale esclusivamente nella parte in cui aveva condannato i To. e l'Assicurazione Milanese Spa, ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Bo.Va. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi. L'Istituto delle Suore Missionarie, Berkshire Hathaway, To.Gu. e To.Gi. resistono con separati controricorsi. Assicurazione Milanese Spa e Lo.Pa. non svolgono attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell' articolo 380-bis 1 cod. proc. civ. GioBo.Va., in vista dell'odierna Camera di Consiglio, deposita memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1) Con il primo motivo si denunziano l' omessa motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all' articolo 360 n. 5 cod. proc. civ. , l'erronea applicazione del ragionamento logico presuntivo ed al giudizio di causalità giuridica , per non avere la corte territoriale (così come il Tribunale) motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto che non fosse stato allegato e provato che il decesso della Pa.Mi. era in rapporto di diretta causalità con il gravissimo danno patito per l'errore dei sanitari; in particolare, viene denunciata come assolutamente falsa l'affermazione secondo cui l'appellante non ha neppure richiesto di provare che la morte di Pa.Mi. sia ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito . Ad avviso del ricorrente tale rapporto discende infatti inesorabilmente dall'applicazione del criterio di regolarità logica fondato sull'id quod plerumque accidit, partendo dai fatti noti costituiti dal gravissimo danno patito, dalla riduzione della speranza di vita e dal fatto che dal giorno della dimissione dalla Casa di Cura Columbus Pa.Mi. non aveva potuto far altro che giacere nel letto della Clinica Don Gnocchi. Aggiunge che la C.T.U. era stata sul punto esaustiva e specifica, là dove aveva precisato che la maggior parte dei pazienti muore a causa di infezioni polmonari o del sistema urinario, per insufficienza del sistema multiorgano, morte improvvisa da causa sconosciuta, insufficienza respiratoria o a condizioni anche connesse ad altre patologie concomitanti . Da ciò – a suo direemergerebbe chiaramente che nel caso di pazienti in stato vegetativo permanente (o PVS) anche il decesso per causa sconosciuta sia da porsi in correlazione con lo stato stesso. Precisa che la questione di fatto è ovviamente decisiva, in quanto, secondo questa Corte, il provocare lesioni personali così gravi da ridurre la speranza di vita della vittima costituisce un danno risarcibile ( Cass. 27/09/2021 n. 26118 ). Se il risarcimento del danno definito da premorienza è inferiore rispetto a quello che dovrebbe liquidarsi in caso di durata della vita standard, nel caso in cui il grave danno abbia determinato anche una riduzione della durata della vita, allora il risarcimento deve essere superiore. Il motivo è, nel suo complesso, infondato. La censura di violazione dell'articolo 360,1 comma, n. 5 cod. proc. civ. va disattesa, non solo per il mancato superamento della preclusione processuale di cui all' articolo 348 ter cod. proc. civ. , ma anche perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366,1 comma, n. 6, e 369,2 comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività ( Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 ). Si evidenzia, altresì, che costituisce un fatto , agli effetti dell'articolo 360,1 comma, n. 5, cod. proc. civ., non una questione o un punto , ma un vero e proprio fatto , in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante ( Cass. 6/09/2019, n. 22397 ; Cass. 8/09/2016, n. 17761 ; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745 ; Cass. 4/04/2014, n. 7983 ; Cass. 5/03/2014, n. 5133 ). Non costituiscono, viceversa, fatti , il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive ( Cass. 18/10/2018, n. 26305 ; Cass. 14/06/2017, n. 14802 ); gli elementi istruttori ( Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 ); una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa ( Cass. 21/10/2015, n. 21439 ; Cass. 29/10/2018, n. 27415 ), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (cfr. ampliter Cass. 14/09/2022, n.27076 ; Cass25/07/2023, n.22273 ). Il secondo ordine di censure che riguarda invece il mancato ricorso da parte del giudice a quo al ragionamento presuntivo non merita accoglimento per le seguenti ragioni a) chi censura il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019 ) e, nel vigore del novellato articolo 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. , l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 ; b) la doglianza -relativa alla violazione delle norme sulle presunzioni non viene, a sua volta, neanche presentata nei termini indicati da Cass., Sez. Un., 24/01/2018 n. 1785 (che in motivazione identifica la violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. nell'avere il giudice di merito fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota , per cui ai sensi dell'articolo 360,1 comma, n.3 cod. proc. civ., il giudice di legittimità può essere investito dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi , e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; in altri termini, il ricorrente non ha neppure dedotto il cosiddetto vizio di sussunzione che ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto, quando dopo aver qualificato come non gravi, imprecisi e discordanti gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso; nel caso di specie, di qui la sua ontologica diversità, a fronte di una statuizione che ha escluso che l'odierno ricorrente avesse allegato e chiesto di provare che il decesso della Pa.Mi. fosse stato causato dalla responsabilità sanitaria, quest'ultimo pretende la cassazione della sentenza impugnata per non avere ritenuto possibile risalire dai fatti allegati (indizi noti) al fatto che la corte di merito ha ritenuto non allegato né provato. Chiarito che nella specie si verte in tema di danno da premorienza, cioè di perdita anticipata della vita e rilevato che secondo questa Corte il danno da premorienza va accertato sulla scorta del principio della preponderanza dell'evidenza proprio della responsabilità civile ( Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350 ), deve ribadirsi che nella specie ciò che si rimprovera alla Corte d'Appello non è sostanzialmente l'erronea applicazione di detto criterio, ma il mancato ricorso allo stesso o meglio il mancato utilizzo del ragionamento inferenziale per addivenire alla conclusione che la morte della Pa.Mi. era avvenuta in conseguenza dell'omissione colposa dell'agente. Il criterio del più probabile che non è utilizzabile in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro). Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. A tale conclusione il giudice deve pervenire non limitandosi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma compiendo una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale. Tanto premesso nel caso di specie – come si è detto – non è in discussione la modalità attraverso cui la corte territoriale ha applicato il suddetto criterio, ma il fatto che non lo abbia utilizzato e, in specie, che non abbia utilizzato il ragionamento inferenziale. 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli articolo 132 cod. proc. civ. , 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 cod. civ., 3 cost., in relazione all' articolo 360 n. 4 cod. proc. civ. , omessa motivazione. La censura investe la statuizione con cui la corte territoriale ha ritenuto che la quantificazione del danno operata dal Tribunale fosse omnicomprensiva del danno biologico, di quello morale e di quello dinamico-relazionale (esistenziale) e che il punto base di riferimento per la liquidazione del danno tenesse già conto delle ridotte aspettative di vita della danneggiata ( Cass. n. 25157/2018 ). Il ricorrente evoca Cass. n. 41933/2021 , allo scopo di dimostrare che le tabelle del Tribunale di Milano sul danno da premorienza, ove applicate al caso in cui si debba liquidare il danno alla vittima da invalidità permanente che deceda nelle more del giudizio, producono risultati iniqui, essendo regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione . Insiste, pertanto, nella richiesta di applicazione del principio espresso da questa Corte secondo cui qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti . In particolare, è stato precisato che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva . 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 1223,1226,2043,2056,2059 cod. civ., 2 , 29 e 30 Cost., in relazione all'articolo 360,1 comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Milano aveva liquidato il danno, con valutazione che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, nella misura complessiva di Euro 236.996,00 (Euro 53.158,00 primo anno + 93.027 secondo anno + 79.737 per i successivi tre anni fino al 10 luglio 2019 + Euro 11.074,55 (Euro 26.579/12 = Euro 2.214,91 x 5 mesi fino al 27 dicembre 2019 = Euro 11.074,55) . Il calcolo, per indicazione espressa contenuta nella sentenza stessa, era basato sulle Tabelle relative ai danni da cd. premorienza . La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia una tabella sul danno da premorienza, per poter essere equa nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento . Il criterio del danno da premorienza applicato da entrambi i giudici del merito non tiene evidentemente in alcuna considerazione il fatto che le Tabelle sul danno da invalidità permanente sono già modulate in relazione all'età ed all'aspettativa di vita della vittima, esattamente al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza impugnata. Le stesse prevedono un coefficiente di riduzione del valore del punto di invalidità per ogni anno di età, da 0 a 100; riduzione che è motivata proprio dal fatto che, con la sentenza n. 41933 del 29/12/2021, questa Corte ha avuto modo di esprimersi in merito e di evidenziare che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno . 4) I primi tre motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono accomunati dalla denunzia di errata quantificazione del danno da premorienza, meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata nel senso invocato dal ricorrente (da ultimo cfr. Cass. 31/03/2025, n. 8481 ). La stessa giurisprudenza richiamata non solo dal ricorrente, ma anche dalla corte territoriale ( Cass. n. 41933/2021 , pag. 13), ha chiarito che la (seconda) premessa dalla quale muove la tabella milanese applicata (la prima, appunto è che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo a esprimere la peculiarità della fattispecie, essendo utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare), ossia quella per cui il danno non è una funzione costante nel tempo ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi, non è condivisibile sia sul piano logico che su quello giuridico, perché non ha senso ipotizzare che un danno possa decrescere nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, permanente; ciò è confermato proprio dal confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza; le prime sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva anche perché indica, tendenzialmente, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione ( Cass. n. 41933/2021 , p. 14); una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perché il calcolo si fonda pure su di un'aspettativa di vita; il danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisca, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto, come detto, sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico, ma una tabella sul danno da premorienza, per poter essere equa ... deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo...non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza (ovvero del pregiudizio) che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento ( Cass. n. 41933/2021 , pp. 14-15); il diffuso riconoscimento delle tabelle milanesi non le rende per ciò solo immuni da vaglio critico in termini razionali; il fatto, poi, che le tabelle in parola (peraltro applicate dalla Corte d'Appello di Milano), dal 1995 (anno delle prime griglie pubblicate), considerino fasce di età fino a 100 anni non corrisponde, logicamente, alla considerazione di una tale e peraltro in tesi costante aspettativa di vita sulla base dei dati statistici, che sarebbe irrealistica, ma solo al fatto che, concettualmente, si è così scelto di ricostruire il valore del punto, prendendo a misura lo spettro anagrafico di un secolo per assicurare proporzionali abbattimenti percentuali , fermo restando che l'aspettativa statistica generale è come noto ancora di diversi anni inferiore, senza che sposti la conclusione il fatto che una singola persona abbia vissuto e stia vivendo in concreto oltre quella soglia attesa (al di là, poi, della vita sperata , ricostruibile secondo ulteriori dati anche statistici, per quei soggetti che superino la vita attesa da riferire alla popolazione complessiva). 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione degli articolo 1223,1226,2043,2056,2059 cod. civ., 2, 29 e 30 Cost., in relazione all'articolo 360,1 comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale. La Corte d'Appello avrebbe violato il principio di integralità del risarcimento costantemente stabilito da questa Corte che impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro ( Cass. 16/02/2012, n. 2228 ). In particolare, oggetto di censura è la statuizione con cui la corte territoriale ha negato che vi fosse prova di una sofferenza da parte della Pa.Mi. superiore alla media, cioè superiore rispetto a quella già presa in considerazione dalle tabelle del Tribunale sul danno da premorienza, in considerazione del fatto che (...) Pa.Mi. è entrata in coma, ed è stata successivamente ricoverata presso il reparto di lungodegenza della Fondazione Don Carlo Gnocchi, Nucleo di Accoglienza per persone in Stato Vegetativo con diagnosi di stato vegetativo in esiti di arresto cardiocircolatorio , vale a dire in condizione clinica caratterizzata dalla presenza di un'attività di veglia in assenza di una consapevolezza cosciente di sé e dell'ambiente circostante . Il ricorrente muove due ordini di censure a detta statuizione, allo scopo di dimostrare l'insufficienza del danno liquidato e segnatamente sia del danno biologico, temporaneo e permanente, sia del danno esistenziale. Con il primo si duole che gli sia stata illegittimamente preclusa la possibilità di provare che la madre era in uno stato di coscienza con l'unico mezzo di prova possibile, cioè con la prova testimoniale, con conseguente violazione del principio secondo il quale il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta (Cass., Sez. un., 29/03/1963 n. 789 e successiva giurisprudenza) e del principio secondo cui La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex articolo 2697 cod. civ. , benché la parte abbia offerto di adempierlo ( Cass. 25/06/2021 n. 18285 ). Il ricorrente precisa che proprio in considerazione delle conclusioni dei consulenti tecnici, i quali avevano riferito che solo una minoranza di soggetti in stato vegetativo permanente mantiene una qualche coscienza del mondo circostante e del proprio stato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale necessaria per dimostrare che la Pa.Mi. aveva conservato uno stato di coscienza. Ciò avrebbe di conseguenza dovuto indurre la Corte d'Appello – ed è questa la seconda censura – a ritenere eccezionale la fattispecie e quindi insufficiente il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale sia a titolo di danno biologico temporaneo sia di danno biologico permanente. Anche la componente esistenziale del danno non sarebbe stata correttamente valutata, perché, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, sarebbero stati forniti gli elementi per ritenere eccezionale la fattispecie per cui è causa la Pa.Mi. non solo aveva raggiunto fama internazionale nell'ambito dell'editoria femminile, ma dopo la pensione aveva continuato a collaborare come consulente per il mondo del giornalismo, aveva portato avanti il progetto della catena di ristoranti (Omissis) , attraverso la società Vapore Italiano Srl, costituita nel 2012, aveva continuato a curare personalmente i suoi investimenti finanziari e immobiliari, assumendo le decisioni per tutelare il suo patrimonio. Il motivo merita accoglimento solo nella parte in cui il ricorrente se ne avvale per dolersi della mancata personalizzazione del danno. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere impugnato in cassazione solo nell'ipotesi in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa o non esaminata sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno portato al convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. Nella specie, si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate, allo scopo di dimostrare che diversamente da quanto affermato in sentenza lo stato vegetativo in cui versava la madre le consentiva di avere coscienza di sé e dell'ambiente circostante circostanza quest'ultima che avrebbe poi giustificato la richiesta di un aumento del risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente. A supporto del suo ragionamento il ricorrente si limita ad addurre uno stralcio della C.T.U. cui non può attribuirsi rilevanza, perché da essa non solo non si evince la ricorrenza di un dubbio circa il fatto che la Pa.Mi. avesse coscienza di sé, ma anche perché, essendo il danno biologico, ai sensi dell' articolo 139 Cod. ass. priv., una lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, che può essere accertata tramite perizia medico-legale, e che incide relativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato, indipendentemente dalle eventuali ripercussioni sulla sua capacità di guadagno , esso è risarcibile solo a condizione che sia riscontrabile una obiettività medico legale (v. Cass. 10/06/2025, n. 15444 ) perciò non è incorsa in errore la Corte d'Appello (come già il Tribunale), per non avere ammesso la prova testimoniale della ricorrenza di uno stato di coscienza incompatibile con lo stato vegetativo accertato dal C.T.U. Per quanto riguarda il danno esistenziale, rectius la componente non biologica del danno alla persona, che perfeziona, per così dire il percorso liquidatorio, garantendo e coniugando l'uniformità di base, cioè l'assicurazione che le vittime della stessa età e con la stessa percentuale di invalidità permanente ottengano lo stesso risarcimento, con la valorizzazione del vissuto individuale in vista della realizzazione di una eguaglianza che sia anche sostanziale, bisogna chiarire che la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere che la vittima, in stato vegetativo, abbia avuto una sofferenza interiore superiore alla media, ma non si è pronunciata sulla componente dinamico-relazionale asseritamente compromessa in misura eccedente rispetto a quella riconosciuta attraverso la liquidazione di Euro 99,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta (il ricorrente aveva richiesto la liquidazione di un importo pari ad Euro 149,00 al dì, v. p. 13 della sentenza). Sul punto il Collegio rileva che il motivo di ricorso risultando a tratti alquanto confuso, perché, in funzione dell'ottenimento di una somma a titolo risarcitorio maggiore di quella riconosciutagli, il ricorrente sovrappone la richiesta di un quid pluris a titolo di incremento del danno biologico permanente e temporaneo (sebbene stando alla sentenza impugnata col secondo motivo d'appello avesse lamentato la quantificazione del danno patrimoniale da invalidità temporanea), del danno morale (per la sofferenza provata dalla madre stante lo stato di consapevolezza della sua condizione), del danno esistenziale. Né le circostanze che la corte territoriale non avrebbe considerato, pur essendo – secondo quanto prospettato indicative della eccezionalità della vicenda per cui è causa anche dal punto di vista esistenziale e giustificative di un aumento personalizzato pari almeno al 25% indicato nelle Tabelle del Tribunale di Milano , risultano dedotte in modo da confutare la statuizione di rigetto del secondo motivo di appello, basato solo sul fatto che la Pa.Mi. non potesse avere avvertito una sofferenza soggettiva superiore alla media per essere la stessa a seguito dell'episodio contestato entrata in uno stato di coma irreversibile (p. 13 della sentenza). La censura è fondata, come si è anticipato, nella parte in cui attinge la statuizione della corte territoriale per non aver tenuto conto che lo stato vegetativo irreversibile causato dall'illecito aveva comportato la totale compromissione di ogni attività realizzatrice della persona umana situazione di per sé, secondo l'id quod plerumque accidit, eccezionale che avrebbe giustificato il ricorso, in via equitativa, ad un appesantimento dei valori medi di quantificazione del danno. A tal proposito la Corte d'Appello ha così statuito per liquidazione nei valori massimi (149,00 Euro die). I valori indicati dall'Osservatorio del Danno per il Tribunale di Milano prevedono la liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in Euro 99,00, somma comprensiva delle componenti danno biologico/dinamicorelazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Tali valori sono suscettibili di aumento fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, che nel caso in esame non sussistono. Nel caso in esame non constano elementi per ritenere sofferenza superiore alla media, in considerazione del fatto che, attesta la stessa parte attrice (pag. 4 e 5 della citazione), a seguito dell'episodio contestato, Mirella Pallotta è entrata in coma, ed è stata successivamente ricoverata presso il reparto di lungodegenza della Fondazione Don Carlo Gnocchi (...) in condizione clinica caratterizzata dalla presenza di un'attività di veglia in assenza di una consapevolezza cosciente di sé e dell'ambiente circostante . È evidente che un conto è il rigetto della domanda volta ad ottenere un quid pluris per la sofferenza interiore patita dalla Pa.Mi. – sul punto la motivazione del rigetto regge – altro è invece la negazione della richiesta di personalizzazione del danno per la totale compromissione delle attività realizzatrici della persona. Sul punto la sentenza va cassata non avendo fatto applicazione del principio – che qui si intende ribadire secondo cui In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (articolo 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (in termini, ex plurimis, Cass. 26/11/2024, n. 30461 ). Ha errato, dunque, il giudice a quo, perché si è limitato ad escludere la sussistenza del danno morale, non considerando nè l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto a quello dinamico-relazionale né l'eccezionalità della fattispecie per cui è causa. 5) Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 1226,2043,2056,2059 e 2729 cod. civ. , in relazione all' articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. , erronea quantificazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance , per avere la corte territoriale escluso il risarcimento del danno patrimoniale per il solo fatto che la vittima era al momento dell'evento pensionata, aveva, oltre al reddito da pensione, redditi da capitale, consistenti nei dividendi di partecipazioni azionarie, ma non funzioni di amministrazione societaria, e la gestione del proprio patrimonio finanziario non può considerarsi attività lavorativa . La decisione si porrebbe in contrasto con il consolidato principio per il quale In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente, sia l'età avanzata (salvo casi limiti) che la qualità di pensionato del danneggiato non escludono, anche in astratto, la ricorrenza di un risarcibile danno patrimoniale conseguente alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, in quanto non esiste un'età, comune per tutti, a seguito della quale non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa né la qualità di pensionato esclude la possibilità di svolgere ogni tipo di lavoro. Inoltre, e soprattutto, la riduzione della capacità lavorativa va esaminata, non in astratto, ma in concreto ( Cass. 27/06/2000 n. 8744 ). Il ricorrente sostiene di avere allegato e di avere offerto di provare che la Pa.Mi. era una donna estremamente attiva nel settore degli investimenti e che aveva collaborato alla creazione della catena di ristoranti (Omissis) , presente in tutta Italia, a L e a D. Si duole che la corte territoriale abbia dato rilievo al fatto che non fosse un operatore finanziario qualificato, sottolineando che non era mai stato dedotto che la Pa.Mi. gestisse il patrimonio di altri, e che, ex adverso, non abbia considerato che la gravissima lesione subita aveva inciso anche sulla capacità lavorativa generica, intesa come chance di intraprendere percorsi imprenditoriali e professionali anche diversi da quelli di cui al momento del sinistro. Il motivo è fondato p.q.r. La corte territoriale ha ritenuto che non fosse giustificata la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica e specifica, con una statuizione – la Pa.Mi. era in pensione, aveva, oltre al reddito da pensione, redditi da capitale, consistenti nei dividendi di partecipazioni azionarie, ma non funzioni di amministrazione societaria, e la gestione del proprio patrimonio finanziario non può considerarsi attività lavorativa (p. 14 della sentenza) – che è corretta solo nella parte in cui ha ritenuto che alla Pa.Mi. non spettasse alcunchè per la mancata percezione di reddito da lavoro, attesa l'insussistenza di un'interruzione dell'attività lavorativa. La statuizione reiettiva della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica (v. p. 14), sebbene non supportata da alcuna motivazione, non è stata efficacemente confutata dal ricorrente e quindi resiste alle sue censure. Va accolta, invece, la censura relativa alla mancata liquidazione del danno da lucro cessante, il quale avrebbe dovuto escludersi, non già sulla scorta del fatto che la Pa.Mi. era pensionata e non aveva redditi rinvenienti dallo svolgimento di un'attività lavorativa (tali non erano i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio), ma in forza della mancata prova anche presuntiva della ricorrenza di attività produttive di reddito che avrebbe potuto svolgere e che tuttavia non aveva realizzata a causa dei danni riportati; il ricorrente ha allegato, invece, alcuni presupposti fattuali che se esaminati avrebbero potuto giustificare la liquidazione del danno da lucro cessante, quale danno patrimoniale futuro, secondo criteri di verificazione probabilistica (l'intento della Pa.Mi. di assumere il ruolo di manager operativo della società (Omissis)). 6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 1226,1223,1227,2043,2056 cod. civ., in relazione all'articolo 360,1 comma, n. 3 cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento delle spese di cura e assistenza personale, sulla base del solo fatto che non erano state documentate spese anteriori alla C.T.U. e che quelle successive, secondo un fallace sillogismo, avrebbero dovuto ritenersi non necessarie. Attinta da censura è la seguente statuizione La domanda di somme ulteriori si fonda su documentazione successiva alla C.T.U. (aprile, maggio e giugno 2019), che però confligge con l'accertamento ivi contenuto in ordine alla adeguatezza della situazione di assistenza sanitaria e parasanitaria in atto. Si tratta dunque di spese ulteriori e diverse da quelli inerenti l'assistenza, fornita dall'Istituto di lungodegenza, quindi non necessarie, e non possono essere rimborsate (pag. 14 sentenza impugnata). La Corte d'Appello avrebbe violato il principio enunciato da Cass. n. 712/2010 , secondo cui Qualora il danneggiato, che abbia riportato una rilevante infermità permanente, fornisca in giudizio un'ampia documentazione sanitaria, è ammissibile la liquidazione in via equitativa del danno consistente nelle spese mediche , atteso che gl ausiliari del giudice avevano affermato che Si può solo dire che la cura per questo tipo di pazienti è soprattutto orientata ad impedire che non si manifestino complicanze, soprattutto di natura infettiva, che sono le più pericolose per la vita del paziente. Tutto ciò richiede un dispiego di mezzi notevole ed ambienti e personale e non avevano affatto sostenuto l'inutilità delle spese necessarie per l'assistenza del paziente. Il motivo non merita accoglimento. Innanzitutto, è vero che il giudice a quo non poteva pretendere al momento della domanda che le spese mediche future fossero documentate, a differenza delle spese mediche eventualmente già affrontate (che ha ritenuto non documentate e, quindi, non rimborsabili); il che non impediva che il giudice si avvalesse del potere di liquidare equitativamente le spese future; tuttavia, la ragione per cui ha la corte territoriale ha ritenuto di non accogliere la domanda è la mancata dimostrazione della necessità di dette spese per l'assistenza. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere rimesso in discussione da questa Corte, non essendo il giudizio di legittimità una sorta di terza fase di merito. Si può discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di merito, tenendo comunque conto che non si può chiedere a questa Corte di stabilire se il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento ( Cass. 17/06/2017, n. 14098 ). 7) Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 cod. proc. civ. , in relazione all'articolo 360,1 comma, n. 5 cod. proc. civ. La Corte d'Appello lo avrebbe erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di appello nei confronti di ASSICURATRICE MILANESE, di To.Gu. e di To.Gi., nei confronti dei quali non aveva svolto alcuna domanda, essendosi limitato a notificare loro l'atto di appello per litis denuntiatio in quanto gli stessi erano stati dichiarati eredi con la sentenza del Tribunale di Milano. In aggiunta, rispetto alla compagnia assicuratrice, la Corte d'Appello avrebbe posto a suo carico anche le spese di lite del primo grado, calcolate in misura corrispondente al D.M. 55/2014 per tutte le fasi (come risulta inequivocabilmente dal fatto che la somma è pari a Euro 19.651,00, identica a quanto liquidato dal Tribunale di Milano in favore dell'attore nel giudizio di primo grado), nonostante la società fosse stata chiamata in causa da To.Gi. e nonostante la rinuncia alla domanda di garanzia da parte dell'erede Lo.Pa. – a spese compensate – fosse intervenuta dopo la fine della fase istruttoria, subito prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il motivo è assorbito. 8) All'accoglimento nei termini di cui in motivazione del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo, assorbito il settimo, inammissibile il sesto, infondato il primo, consegue la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 9) Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi di Pa.Mi. P.Q.M. La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbito il settimo, inammissibile il sesto, infondato il primo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Dispone l'oscuramento dei dati personali di Pa.Mi. nei termini di cui in motivazione.