In quantitate : non contano la quantità delle battute e la lunghezza del ricorso, perspicuo ed ammissibile un gravame breve se si confronta con la sentenza da cui deve muovere la domanda di revisione critica.
Per le parti che devono redigere l'atto di impugnazione non rileva la quantità delle battute e la lunghezza del ricorso ma la capacità di confrontarsi con la sentenza dalla quale deve imprescindibilmente partire la richiesta di revisione critica del ragionamento e degli esiti probatori raggiunti. Pertanto, un gravame breve, per quanto sintetico, può ritenersi ammissibile se contiene rilievi pertinenti al ragionamento giuridico della sentenza contestata; mentre uno prolisso può essere colpito dall'inammissibilità quando si limita a propugnare tesi alternative astratte e ragionamenti giuridici, magari ineccepibili, ma sganciati dai passaggi della pronuncia impugnata. Inoltre, il giudice nel redigere la motivazione deve consentire alle parti di comprendere il percorso seguito ad avallare le conclusioni raggiunte sul quale le parti possono incunearsi nell'elaborazione critica dello stesso. Laddove tale onere non viene assolto in pieno dall'organo giudicante, i confini dell' inammissibilità si restringono (non potendo il giudice del gravame compiere appieno quei poteri di filtro dell'impugnazione), pena il vulnus al diritto di difesa che non può esprimersi nella sua massima espansione quando la decisione che si attacca è lacunosa nell' iter argomentativo e giuridico seguito. L'appello penale è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Lo scrutinio relativo all'inammissibilità dell'atto di appello per aspecificità non risponde a parametri di tipo grafico centrati sul peso quantitativo delle parole impiegate, ma riguarda l' analisi del loro contenuto critico rispetto alla sentenza impugnata. Il difetto del quadrante critico è all'origine del vizio di genericità estrinseca da mancato confronto. Quando la motivazione della sentenza di primo grado è laconica e non scandisce la consecutio dell'accaduto, non ricorre il difetto di specificità dell'appello che contenga allegazioni atte a sollecitare il sindacato di merito della Corte di appello. Per la Suprema Corte ( Cass., sez. V, sent. 4 agosto 2025, n. 28468 , Pres. R. Catena – Est. G. Francolini), il requisito della specificità dell'appello non risulta correlato alla quantità lessicale e quale unità di misura, piuttosto alla prospettazione critica rispetto all'articolazione della sentenza impugnata. In conseguenza, la quinta sezione penale, giudicando fondato il ricorso, cassa l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello, in quanto dettato breviter e carente quanto a specificità, proposto da un imputato condannato nel giudizio di primo grado per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. D'altra parte, la specificità deve riguardare le ragioni esposte nel provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01 , nonché Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01 ). A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150/2022 , « il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “ intrinseca ”, ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “ estrinseca ”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale » (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01). Tali parametri operino anche per il nuovo articolo 581 cod. proc. pen. , ritiene il Collegio. In relazione al testo oggi vigente, v. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che: «l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparata ad una conferma della sentenza di condanna» (Sez. 3, n. 14023 del 15/03/2012, Carbone, Rv. 252516 – 01); - «si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza», che «imped[isce] la prosecuzione del processo» (Sez. 5, n. 25048 del 30/03/2023, Islami, Rv. 284872 – 01: ancorché esso venga «emesso con sentenza», nulla muti sotto il profilo processuale nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione; v. Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908 – 01).