Respinta definitivamente l’istanza di risarcimento avanzata in origine dai genitori della giovane vittima. Per i Giudici l’episodio incriminato è catalogabile come frutto di mero caso fortuito.
Scenario dell’episodio, risalente ad oltre dieci anni fa, è una scuola elementare in Campania. Tutto avviene di mattina, verso le 8.30, in pochi attimi: in una classe un ragazzino inciampa, finisce a terra e riporta lesioni al mento. Per i genitori la caduta del figlio è addebitabile alla scarsa sorveglianza praticata nella struttura scolastica , poiché si è appurato che in occasione dell’incidente era presente solo la collaboratrice scolastica, essendo in quei frangenti assente la maestra. Per la scuola, invece, l’episodio è catalogabile come frutto di mero caso fortuito. Per il Giudice di pace ad essere più solida è la versione proposta dai genitori della giovanissima vittima dell’incidente: consequenziale, quindi, il risarcimento in loro favore, quantificato in poco meno di 3mila e 500 euro. Di parere opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali ritengono non colpevole la scuola. Niente risarcimento, quindi, per i genitori del giovanissimo scolaro. A chiudere il contenzioso, dieci anni dopo l’episodio, provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le obiezioni sollevate dalla vittima dell’incidente, oramai divenuta maggiorenne. Impossibile ritenere responsabile l’istituto scolastico , in conclusione. Ciò perché «l’inciampo del minore è circostanza imprevedibile » e rispetto ad essa «oltre ad assicurare, come è stato, un'adeguata vigilanza mediante la presenza di una collaboratrice scolastica, nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe, l’istituto scolastico non poteva apprestare alcuna idonea misura preventiva ». Rilevanti le modalità dell'accaduto, «consistente nell’ autonomo inciampo del bambino nel locale della propria classe di appartenenza »: per i Giudici, quindi, «l’evento» sfortunato «non poteva essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e (ove vi fosse stata) dell’insegnante titolare». Logico, tirando le somme, parlare di caso fortuito , «escludente la responsabilità dell'istituto scolastico», chiosano i magistrati di Cassazione.
Presidente Travaglino – Relatore Valle Fatti di causa P.A., all'epoca dei fatti minore d'età, mentre si trovava nei locali della scuola elementare dell'Istituto (OMISSIS) alle 8.30 circa del (OMISSIS), cadeva in terra a causa di un inciampo e riportava lesioni al mento. I genitori del minore, N.P. e A.A., (OMISSIS) in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Nola, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, l'Istituto (OMISSIS) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR. Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio e contestavano la domanda deducendo che la caduta del minore era ascrivibile al caso fortuito. L'Istituto (OMISSIS) chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, (OMISSIS). Il Giudice di pace autorizzava la chiamata in causa e la compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio ritualmente e contestava la domanda. Il Giudice di pace, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 3470 del 2018, accoglieva la domanda e condannava il Ministero, in solido con (OMISSIS), al risarcimento dei danni, quantificati in euro 3.405,71 oltre interessi. La compagnia assicuratrice impugnava la sentenza di prime cure dinanzi al Tribunale di Napoli. I genitori del minore si costituivano in giudizio e resistevano all'impugnazione. La parte pubblica pure si costituiva in giudizio e aderiva alle conclusioni della compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7541 del 28/07/2022, accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda proposta in primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre per cassazione, con atto affidato a due motivi, P.A., divenuto maggiorenne. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice (OMISSIS). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Scolastico (OMISSIS) sono rimasti intimati. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. La controricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale del 5/05/2025, alla quale il ricorso è stata trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni. Ragioni della decisione I motivi di ricorso sono i seguenti. I) motivo: violazione delle norme sulla competenza territoriale e segnatamente dell' articolo 341 c.p.c. e dell'articolo 7 r. d. l. n. 1611 del 1933 ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 2 c.p.c. Il ricorrente afferma che il Tribunale di Napoli ha errato a ritenersi competente a conoscere della controversia, poiché l'articolo 7 del r.d. n. 1611 del 1933 radicava la competenza in via ordinaria e non in applicazione delle regole sul foro erariale, cosicché competente a conoscere della controversia in fase di impugnazione doveva ritenersi essere il Tribunale di Nola 2) violazione e falsa applicazione dell' articolo 1218 c.c. ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Napoli per avere il giudice applicato in modo errato le regole sul riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali. Il ricorso è infondato e inammissibile, con riferimento a entrambi i motivi, per le ragioni che si vanno a esporre. In ordine al primo motivo di impugnazione deve ribadirsi, con la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, che l'appello avverso le sentenze del Giudice di pace nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, quale, nella specie, il Ministero dell'Istruzione, si propone al Tribunale competente in base alle norme sull'individuazione del foro erariale ( Cass n. 17579 del 9/08/2007 ; Cass n. 19781 del 17/07/2008 ; Cass. n. 17701 del 29/07/2010 ), tranne i casi di opposizione a ordinanza ingiunzione per le violazioni del codice della strada (Sez. U n. 23285 del 18/11/2010 Rv. 615040 – 01 Cass. n. 10677 del 5/06/2020 ). Nella specie, pertanto, l'appello è stato legittimamente proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, avendo sede l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel capoluogo del distretto di Corte d'appello nel cui ambito ricade l'Ufficio del Giudice di pace di Nola. Il secondo motivo è inammissibile, poiché l'inciampo del minore è circostanza imprevedibile e nei confronti della quale, oltre ad assicurare, come è stato, un'adeguata vigilanza mediante la presenza di una collaboratrice scolastica, nelle more del breve ritardo della maestra titolare sulla classe, l'Istituto scolastico non poteva apprestare alcuna idonea misura preventiva. Sul punto al fine dell'esclusione della responsabilità della scuola vale richiamare la giurisprudenza di questa Corte, resa in relazione a circostanze fattuali sostanzialmente simili a quelle oggetto di giudizio in questa sede e segnatamente nel caso di caduta di una bambina, durante le ore di lezione, da una a sedia, con rottura di due incisivi (si veda, Cass. n. 24456 del 18/11/2005 Rv. 587952 - 01). Il giudice di merito ha con motivazione logica e coerente, affermato che le modalità dell'accaduto, consistente nell'autonomo inciampo del bambino nel locale della propria classe di appartenenza era evento che non poteva essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e (ove vi fosse stata) dell'insegnante titolare e integrava, pertanto, il caso fortuito, escludente la responsabilità, correttamente inquadrata come contrattuale, dell'Istituto scolastico, ai sensi dell' articolo 1218 c.c. Il motivo, peraltro, sebbene formulata sotto il parametro dell' articolo 360, primo comma, n. 3 c.c. in concreto chiede una diversa valutazione delle circostanze di fatto, apprezzate dal Tribunale in modo difforme da quanto fatto dal Giudice di pace, ma sulla base degli atti di causa e segnatamente delle relazioni della direttrice scolastica e della collaboratrice scolastica presente direttamente al fatto, che il primo giudice aveva ritenuto adeguate a fondare la sussistenza della responsabilità della parte pubblica e dovendosi, inoltre, ribadire che ( Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell' articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali. Il secondo motivo di impugnazione non contiene, tuttavia, censure idonee, in diritto, a infirmare il ragionamento del Tribunale, che ha individuato nell'omessa idonea allegazione e nel difetto di prova esaustiva dell'accaduto come riconducibile a una negligenza dell'apparato scolastico le ragioni per giungere al rigetto della domanda formulata in primo grado. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. L'esito alterno delle fasi di merito consente di disporre la compensazione delle spese anche di questa fase di legittimità. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Scolastico (OMISSIS), che sono rimasti intimati. La decisione di rigetto del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.