Il decreto del Ministero della Giustizia 24 luglio 2025, n. 128 disciplina la formazione, la gestione e la vigilanza delle strutture residenziali destinate all’accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti privi di domicilio idoneo e con difficoltà socio-economiche.
Il decreto ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre e introduce il nuovo regolamento sulle strutture residenziali dedicate all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione dell' articolo 8 d.l. 4 luglio 2024, n. 92 . Con uno stanziamento annuo di 7 milioni di euro, il decreto intende potenziare la rete di accoglienza per i detenuti in difficoltà, promuovendo una reale opportunità di reinserimento sociale e lavorativo , in linea con i principi costituzionali di rieducazione e dignità della pena. Il provvedimento rappresenta uno snodo fondamentale nel rafforzamento delle misure alternative alla detenzione , ponendo particolare attenzione alla tutela dei soggetti privi di un domicilio idoneo e con insufficienti risorse per il proprio sostentamento. Il decreto istituisce un elenco nazionale delle strutture residenziali , la cui iscrizione è subordinata a precisi requisiti strutturali, organizzativi e di trasparenza, sia per gli enti pubblici sia per quelli del terzo settore. Tra i requisiti richiesti, figurano la capacità di offrire accoglienza abitativa, servizi di assistenza alla persona e programmi di reinserimento socio-lavorativo, con percorsi focalizzati su autonomia e autosostentamento dei residenti. L'accesso alle strutture è riservato ai detenuti che abbiano i requisiti per misure penali di comunità , senza domicilio idoneo e con reddito annuo non superiore ai limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato. Gli interessati non devono inoltre essere soggetti a provvedimenti di espulsione. Il Direttore dell'istituto, dopo aver verificato i requisiti e sulla base della Relazione dell' Equipe di osservazione di osservazione e trattamento , trasmette la richiesta per attestare la disponibilità di un posto a carico dell'Amministrazione. La Relazione deve accertare l'assenza di gravi sanzioni disciplinari, di episodi di aggressività, le abilità lavorative, la partecipazione ai percorsi trattamentali e altri elementi utili all'inserimento lavorativo e al reperimento di un domicilio. L'Ufficio interdistrettuale può quindi rilasciare l'attestazione, che viene trasmessa all' Autorità giudiziaria , la quale decide in base all'ordine di arrivo delle richieste. Se la decisione non arriva entro 2 mesi, l'attestazione decade e il posto viene assegnato ad altro detenuto; se la decisione è negativa, l'attestazione perde subito efficacia. Le rette di permanenza sono a carico dell'Amministrazione per un massimo di 8 mesi, periodo finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un domicilio autonomo. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di vigilanza sulle strutture, affidate al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e agli Uffici di esecuzione penale esterna, che operano anche tramite i Nuclei di polizia penitenziaria. Sono previsti controlli periodici, sia documentali che in loco, e meccanismi per la cancellazione e la sospensione degli enti non conformi ai requisiti.
Decreto del Ministero della Giustizia 24 luglio 2025, n. 128; in G.U. del 15 settembre 2025, n. 214