Nel contratto di trasporto, il destinatario che riceve la merce è tenuto a pagare il corrispettivo dovuto al vettore, pur mantenendo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni al mittente in caso di violazione degli accordi stipulati con quest’ultimo.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame. Nello specifico, i Giudici hanno chiarito che, una volta che il destinatario abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti derivanti dal contratto , incluso quello al risarcimento per eventuali danni subiti dalla merce , indipendentemente dall’avvenuto pagamento del trasporto, che rimane comunque obbligatorio. Inoltre, se il vettore consegna la merce senza esigere il pagamento anticipato dei propri crediti, il destinatario resta comunque obbligato a pagare per il solo fatto di aver accettato la riconsegna , che avrebbe potuto rifiutare. L’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario comporta, per legge, anche la liberazione del mittente, per cui il vettore potrà chiedere il pagamento esclusivamente al destinatario. Pertanto, i Giudici ribadiscono che «indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore , ma altresì, ex articolo 1689, comma 2, c.c., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto : pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti».
Presidente Travaglino – Relatore Simone Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione degli articolo 1689 e 1692 cod. civ. La ricorrente si duole per la ritenuta negazione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo del trasporto da parte della destinataria (OMISSIS), la quale, pacificamente, aveva ricevuto la merce spedita da (OMISSIS) s.p.a. Tale statuizione contrasta con l' articolo 1689, comma secondo, cod. civ. , in base al quale il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non solo nei diritti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ma anche nei relativi obblighi, compreso il pagamento del corrispettivo. Una volta effettuata la consegna della merce alla destinataria (OMISSIS), questa era tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto, mentre era irrilevante, e comunque non opponibile al vettore, il contratto di logistica intercorso con (OMISSIS) soc. coop., dalla quale l'opponente avrebbe potuto chiedere di essere manlevata. 2. Il motivo è fondato e non si presta al rilievo di inammissibilità prospettato dalla controricorrente, posto che in esso è contenuta una critica pertinente rispetto alla decisione impugnata. 3. È stato costantemente sostenuto da questa Corte che il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate – integrando un'applicazione particolare del principio di autotutela di cui all' articolo 1460 cod. civ. – costituisce condizione per l'esercizio dell'azione tendente all'adempimento del contratto, cioè allo svincolo e alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti e azioni che ab origine spettavano al mittente, ivi compresa l'azione risarcitoria per perdita o avaria della merce che, ai sensi dell' articolo 1689 comma primo, cod. civ. , al momento della riconsegna della merce, si trasferiscono al destinatario senza riserve (v. Cass., sez. III, 26 marzo 1981, n. 1775 ; Cass., sez. III, 22 maggio 1978, n. 2554 ; Cass., sez. III, 22 ottobre 1963, n. 2814). Tale principio di diritto in seguito è stato ripreso, consentendo di differenziare i diritti condizionati al pagamento del corrispettivo dagli altri diritti che si trasferiscono al destinatario, indipendentemente dalla predetta condizione, dopo la consegna o la richiesta di consegna della merce: In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi – il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto (v., Cass., sez. I, 18 aprile 1994, n. 3692 ; sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650; 15 luglio 2008, n. 19451; 28 novembre 2019, n. 31067; 22 settembre 2023, n. 27116). È stato, altresì, affermato da questa Corte, e questo rileva con riferimento allo specifico argomento alla base del motivo in esame, che “seppure il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, concreta una stipulazione (tra mittente e vettore) a favore di terzi (destinatario), tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli articolo 1689, 1692 e 1510 cod. civ. , applicabile anche nel caso in cui il trasporto di merce non è gravato da assegno, il destinatario è tenuto a pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da quest'ultimo” (v. Cass, sez. III, 4 marzo 1986, n. 1355 ); se il destinatario accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui” (v. Cass., sez. III, 21 gennaio 1998, n. 495 ; 20 settembre 1979, n. 4822); “il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto” (v. Cass., sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650 ). Ancora, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, è stato sostenuto da questa Corte, sempre nell'ambito della affermata natura di contratto a favore di terzo, conformemente a quanto si legge nella Relazione ministeriale al codice civile (par. 709), “il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore , ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell' articolo 1689 comma 2, c.c. , nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell'esercizio di quei diritti. (v., Cass., sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18300 ; 20 agosto 2013, n. 19225, non massimata, ma espressamente in motivazione; 15 maggio 2018, n. 11744; 15 settembre 2020, n. 19185, non massimata, ma espressamente in motivazione). 4. In particolare, Cass. 19185/2020 , cit. ha fatto presente che, per quanto persista un contrasto in dottrina sul punto, “la struttura dello schema del contratto di trasporto in prevalenza riconducibile a quella del contratto a favore di terzo, si diversifica da questa nella parte in cui: a) perfeziona l'attribuzione dei diritti che nascono dal contratto in capo al destinatario, anziché dal momento della stipulazione ( articolo 1411 comma 2, c.c. ), dal momento in cui le cose arrivano a destinazione (in cui il vettore le mette a disposizione del destinatario: articolo 1687 comma 1, c.c. ), o, scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne reclama la riconsegna ( articolo 1689 comma 1, c.c. ); b) condiziona l'esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna al pagamento del corrispettivo ( dei crediti derivanti dal trasporto ) al vettore, e degli assegni da cui le cose sono gravate in favore del mittente, come - ad esempio - nella vendita con spedizione ex articolo 1510 c.c. , con clausola porto assegno ( articolo 1689 comma 2, c.c. ); c) consente al vettore, arrivate le cose a destinazione, di agire direttamente nei confronti del terzo - che abbia accettato la riconsegna o, scaduto il termine previsto per l'arrivo, abbia richiesto la riconsegna della merce - per la riscossione dei propri crediti (id est del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato con il mittente)”. Da qui il richiamo di Cass. 495/1998 e Cass. 18300/2003 , che hanno conciliato l'assunzione della posizione passiva, rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo, da parte del terzo favorito, pure estraneo al contratto stipulato dal mittente con il vettore, alla stregua dell'inserimento nella fattispecie negoziale di una delegatio solvendi disposta dal mittente nei confronti del destinatario ex articolo 1269 comma primo, cod. civ. Quest'ultimo è libero di rifiutare la prestazione ex articolo 1411, comma terzo, cod. civ. , ma se invece intende ricevere le cose trasportate (e l'accettazione della merce o la richiesta di consegna, in tal caso viene ad integrare la dichiarazione di volerne profittare , ai sensi dell' articolo 1411 cod. civ. , e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto), è tenuto ad adempiere all'onere di assumere verso il vettore il debito avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo. Assunzione dell'obbligo che, il combinato disposto degli articolo 1689 comma 2, c.c. e 1692 c.c. (che impone al vettore di richiedere il pagamento al destinatario, se non intende perdere le azioni contro il mittente), ricollega come effetto legale del ritiro della merce arrivata a destinazione. Ne segue che se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare; ed anzi, con l'assunzione dell'obbligo da parte del destinatario ha luogo, ex lege, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario ( salva l'azione verso il destinatario ex articolo 1692 c.c. )..... (v. Cass. 495/1988 cit., in motivazione). Deve essere, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, ex articolo 1689, comma secondo, cod. civ. , nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell'esercizio di quei diritti . 5. Da quanto riportato nella sentenza impugnata risulta che la merce di cui alla bolla di consegna n. (OMISSIS) del 29.3.20018 è stata consegnata a (OMISSIS) e, conseguentemente, quest'ultima era tenuta a corrispondere il compenso di trasporto al vettore. Il Giudice di Pace ha disatteso il su indicato principio di diritto. La sentenza impugnata è errata e, pertanto, deve essere cassata. 6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti: con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione dell' articolo 101 cod. proc. civ. (La ricorrente si duole per aver ritenuto il Giudice di Pace d'ufficio, senza stimolare il contraddittorio sul punto, che nel contratto di trasporto figurava quale mittente (OMISSIS) soc. coop. senza che nessuna delle parti in causa avesse eccepito la circostanza); con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione dell' articolo 7 ter D.Lgs. 286/2005 (La ricorrente censura la sentenza del Giudice di Pace, là dove ha escluso che (OMISSIS) ricevendo la merce, pur figurando quale soggetto della filiera del trasporto, non fosse tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto. L' articolo 2, comma primo, D.Lgs. 286/2005 indica come soggetti della filiera di trasporto: il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce e il sub vettore. (OMISSIS) aveva ammesso di aver assunto sia il ruolo di vettore sia di caricatore della merce nell'ambito del contratto di logistica e, in quanto tale, sebbene anche sul punto non fosse stato stimolato il contraddittorio tra le parti, erroneamente è stata negata la possibilità di esercizio dell'azione diretta ex articolo 7 ter D.Lgs. 286/2005 ). 7. Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7353/2019 deve essere disposta la cassazione e, decidendo nel merito ai sensi dell' articolo 384, comma secondo, cod. proc. civ. , non dovendo procedersi a ulteriori accertamenti di fatto, condanna (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) s.r.l. di euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo. Pone a carico di (OMISSIS) s.p.a. le spese del giudizio di merito, liquidate quanto al giudizio di primo grado in euro 21,50 per esborsi ed euro 330 per competenze professionali, e quanto al giudizio di secondo grado in euro 1.020 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7353/2019 e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) s.r.l. di euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida quanto al giudizio di primo grado in euro 21,50 per esborsi ed euro 330 per competenze professionali, quanto al giudizio di secondo grado in euro 1.020 per competenze professionali, quanto al giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi ed euro 920 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.