Se il contraente di polizze vita ha designato genericamente gli eredi testamentari quali beneficiari e successivamente, con testamento pubblico, attribuisce a un coerede «tutti i propri risparmi comunque investiti», tale clausola può integrare la designazione per testamento del beneficiario ex articolo 1920, comma 2, c.c., senza necessità di configurare una revoca dell’originaria indicazione.
Questo il principio stabilito dalla terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza in esame. Il caso Tra il 2009 e il 2012, la de cuius stipula sei polizze vita indicando come beneficiari i “ propri eredi testamentari ”. Con testamento pubblico la stessa istituisce come coeredi G.P. (a cui assegna due immobili e quanto in essi contenuto) ed ENPA (a cui destina “tutti i propri risparmi, in qualunque modo investiti”). Alla morte l'assicuratore liquida la cifra di 536.000 euro dividendoli in parti uguali tra G.P. ed ENPA (€ 268.000 a testa). ENPA però rivendica l'intero, sostenendo di aver diritto a tutti i risparmi e agli investimenti, ed agisce in tal senso; Tribunale e Corte d'appello di Milano accolgono la sua domanda e respingono il gravame di G.P., ritenendo che la clausola testamentaria individui ENPA quale unica beneficiaria delle somme dovute dalle polizze. Ricorrono in cassazione G.P. (principale) e Cardif, compagnia assicurativa (con ricorso incidentale), deducendo: (i) violazione degli articolo 1920–1921 c.c. e 1412 c.c. (sulla questione della revoca/nuova designazione); (ii) motivazione apparente; (iii) violazione dei canoni ermeneutici e del favor testamenti. ENPA resiste con controricorso e memorie. La decisione della Corte La Terza Sezione civile ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi , confermando la ricostruzione della Corte d'Appello. Per quel che riguarda la designazione “generica” degli eredi e la specificazione testamentaria, secondo la sentenza in commento, le Sezioni Unite (Cass. n. 11421/2021 ) hanno chiarito che la designazione del beneficiario nella polizza vita è atto inter vivos con effetti post mortem ; inoltre, la generica indicazione di “eredi” serve come criterio d'individuazione al momento della morte , ma è sempre possibile specificare successivamente, anche per testamento, chi sia il beneficiario effettivo. Nella specie, la clausola “tutti i risparmi comunque investiti” ha funzione di designazione testamentaria ex articolo 1920, comma 2, c.c., e non di revoca ex articolo 1921 c.c. Inoltre, la revoca presuppone un beneficio già perfetto ed una manifestazione inequivoca. Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame si tratta di specificazione del beneficiario, non di revoca come sostenuto dall'allora attrice, oggi ricorrente. La Corte, inoltre, ha valorizzato il dato letterale e complessivo del testamento : nella percezione della testatrice i premi assicurativi costituivano “risparmi investiti”. L'estensione è plausibile e non eccede i limiti dell' articolo 1364 c.c. , secondo la sentenza in commento, e bene ha operato la Corte d'appello nella sua interpretazione. La decisione chiarisce i rapporti tra designazione generica degli eredi e successiva specificazione testamentaria, ribadendo che non si tratta di revoca, bensì di determinazione per testamento . In conclusione, dunque, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «quando il contratto di assicurazione sulla vita designa genericamente gli eredi testamentari quali beneficiari, la successiva attribuzione per testamento di “tutti i risparmi comunque investiti” a favore di un determinato coerede equivale a designazione del beneficiario ex articolo 1920, comma 2, c.c., e non integra di per sé revoca ai sensi dell' articolo 1921 c.c. ; l'interpretazione della volontà testamentaria e della correlata specificazione è accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e plausibile».
Presidente De Stefano – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. Pa.Gi. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 399/22, del 7 febbraio 2022, della Corte d'Appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 10639/19, del 19 novembre 2019, del Tribunale della stessa città – ha confermato tanto il rigetto della domanda dalla medesima proposta, volta a far dichiarare che la società BNP Paribas Cardif Vita-Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Spa (d'ora in poi, Cardif ) le aveva legittimamente pagato il 50% delle somme assicurate di cui alle polizze/vita stipulate da Pi.Ma., quanto l'accoglimento della riconvenzionale con cui l'Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A. Onlus (d'ora in poi, ENPA ) aveva chiesto, alla Pa.Gi., il pagamento di Euro 268.000,00, oltre interessi. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la suddetta Pi.Ma. – presso la quale ella aveva lavorato come badante, dal 2007 fino al 20 ottobre 2012 – ebbe a designarla come erede, unitamente all'ENPA, con testamento notarile dell'8 ottobre 2012, con il quale, in particolare, la testatrice, mentre attribuiva a Pa.Gi. la proprietà di due unità immobiliari in Verrua Po, disponeva di tutti i suoi restanti risparmi, in qualunque modo investiti , in favore dell'altra coerede. Avendo, peraltro, la Pi.Ma. stipulato – tra il 2009 e il 2012 – sei polizze-vita, in favore degli eredi testamentari , con la società B.N.L.-Vita Spa (poi divenuta Cardif), versando i rispettivi premi fino a maturare il diritto ad un indennizzo complessivo di Euro 536.000,00, dopo la morte della stessa, avvenuta il 20 ottobre 2012, la società assicuratrice provvedeva a liquidare, nel luglio 2013, a ciascuno dei coeredi l'importo di Euro 268.000,00, ancorché l'ENPA assumesse di aver diritto a riscuotere l'intera somma, sul presupposto che la defunta le avesse attribuito tutti i propri risparmi in qualunque forma investiti . Radicato, pertanto, da Pa.Gi. – anche nei confronti di Cardif, che peraltro aderiva alla domanda – il giudizio volto a far accertare che, legittimamente, la società assicuratrice avesse liquidato l'importo suddetto, dividendolo in parti eguali tra i beneficiari, vale a dire gli eredi testamentari, resisteva a tale iniziativa l'ENPA, la quale agiva pure in via di riconvenzione per ottenere dall'attrice il pagamento/restituzione dell'importo di Euro 268.000,00. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, accogliendo, invece, la riconvenzionale, sicché condannava Pa.Gi. al pagamento, in favore dell'ENPA, del ridetto importo di Euro 268.000,00, oltre interessi dal luglio 2013, con decisione poi confermata in appello, che rigettava il gravame della Pa.Gi. (e di Cardif). A tale esito, in particolare, il giudice d'appello perveniva sul rilievo che, nella disposizione testamentaria in favore dell'ENPA (avendo essa ad oggetto tutti i risparmi della testatrice, in qualunque modo investiti ), fosse implicita anche l'attribuzione in via esclusiva all'ente delle somme assicurate . In altri termini, è stato ritenuto che, con tale indicazione, la testatrice – come previsto dal secondo comma dell' articolo 1920 cod. civ. – abbia inteso non solo destinare all'ente la liquidità tuttora esistente nel suo patrimonio, ma anche designarlo quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione . 3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione Pa.Gi., sulla base – come già detto – di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – omessa applicazione dell' articolo 1412 cod. civ. ed erronea applicazione dell' articolo 1920, comma 2, cod. civ. , il cui combinato disposto deve essere interpretato sulla base della giurisprudenza normativa di Codesta Suprema Corte, nella sua funzione nomofilattica . Si assume l'erroneità della sentenza impugnata perché avrebbe - pretermesso la rigorosa distinzione tra negozio inter vivos (nella specie, il contratto di assicurazione sulla vita in cui la morte della stipulante è evento che determina il prodursi degli effetti giuridici) e negozio mortis causa (il testamento, avente propria causa, ai sensi dell' articolo 588 cod. civ. , nell'evento morte); - mal considerato, non traendone le giuste conseguenze, che nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli eredi come beneficiari, in una delle forme previste nell' articolo 1920, comma 2, cod. civ. , comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata dall'assicuratore per individuare i creditori della prestazione (è richiamata Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421 ); - omesso di considerare che ai fini della revoca dell'indicazione del beneficiario (di una polizza-vita) attraverso disposizioni testamentarie, è necessario che il testamento riporti un'indicazione espressa ed univoca o un riferimento chiaro al contratto di assicurazione (viene richiamata Cass. Sez. 6-3, ord. 15 ottobre 2018, n. 25635). 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – motivazione apparente, per violazione dell' articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , anche con riferimento a quanto statuito da questa Corte, in tema di vizi motivazionali, a Sezioni Unite (è richiamata Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053 ). Si censura la sentenza perché con superficiali, acritiche e generiche argomentazioni , si limiterebbe ad indicare, in modo didascalico , la già citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11421 del 2021. In particolare, si contesta la sentenza là dove afferma che diversamente da quanto assumono Cardif e Pa.Gi., nella disposizione a favore di ENPA, è implicita anche l'attribuzione in via esclusiva all'ente delle somme assicurate; si deve cioè ritenere che. con tale indicazione, la testatrice – come previsto dal secondo comma dell' articolo 1920 cod. civ. – abbia inteso non solo destinare all'ente la liquidità tuttora esistente nel suo patrimonio, ma anche designarlo quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione . Del pari, sarebbe affetta dal vizio di motivazione apparente anche l'affermazione secondo cui la volontà della testatrice di provvedere al tempo stesso all'istituzione di erede con riferimento al denaro ed ai titoli presenti nel suo patrimonio e alla designazione di ENPA quale unico beneficiario dei contratti assicurativi, si evince proprio dall'ampiezza e dalla singolarità dell'espressione usata e cioè dal riferimento a tutti i suoi risparmi ed al loro essere comunque investiti . Esito al quale la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo che la Pi.Ma. aveva espressamente dichiarato, all'atto di stipulazione dei contratti di assicurazione, che l'obiettivo perseguito era quello di realizzare un investimento, di talché, dal suo punto di vista, i premi versati all'assicuratore altro non erano se non risparmi investiti ; parimenti proprio l'insistenza sulla volontà di destinare ad ENPA tutti i risparmi comunque investiti , rivela – sempre secondo la sentenza impugnata – che l'intenzione perseguita dalla Pi.Ma. era quella di assicurarsi che all'ente pervenissero, oltre che la liquidità presente nel patrimonio ereditario, anche le somme estranee all'asse . Su tali basi, pertanto, il giudice d'appello ha concluso per l'irrilevanza della ricostruzione che ravvisi in tale manifestazione di volontà o una designazione effettuata in conformità all' articolo 1920, secondo comma, ultimo periodo, cod. civ. o una revoca implicita dell'originaria designazione a favore di tutti gli eredi testamentari , e ciò perché, qualora l'indicazione dovesse essere ricostruita in questi secondi termini, si tratterebbe di revoca effettuata nel rispetto dei requisiti formali e temporali previsti dall' articolo 1921 cod. civ. . Orbene, secondo la ricorrente, tali argomentazioni sono del tutto frammentarie ed inadeguate in ordine ad una compiuta comprensione delle ragioni del decidere , così come assiomatico sarebbe il ritenere che emerga con chiarezza che Pi.Ma., nel rendere concreta l'indicazione iniziale , avesse individuato quale beneficiario uno soltanto dei suoi eredi testamentari . Infine, del tutto fuori luogo e inconcludente sarebbe il richiamo all' articolo 1189 cod. civ. , là dove la sentenza impugnata esclude che Cardif potesse ritenersi liberata dalla propria obbligazione verso l'ENPA per aver effettuato il pagamento a Pa.Gi., e ciò perché – secondo il giudice d'appello – l'individuazione della stessa quale beneficiaria delle polizze sottoscritte dalla Pi.Ma. non era per nulla pacifica e le circostanze valutate dalla compagnia non possono di certo definirsi univoche . 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – evidente violazione del canone ermeneutico fondato in materia testamentaria sul favor testamenti riguardo ad uno specifico aspetto della revoca della odierna ricorrente quale beneficiaria della polizza . Premette la ricorrente la necessità che l'interpretazione negoziale si fondi, nella specie, su due canoni fondamentali diversi in materia , e ciò in punto di atti inter vivos e in punto di testamento , occorrendo che i primi vadano valutati sulla base del principio di affidamento ex articolo 1431 cod. civ. , in una lettura costituzionale e di più ampio respiro , mentre il secondo sia volto alla ricerca della volontà dell'autore della disposizione testamentaria , e ciò a prescindere da come la dichiarazione negoziate venga interpretata dal destinatario . Orbene, la Corte milanese non avrebbe effettuato la ricerca, in modo corretto, della volontà testamentaria , affidandosi ad un oggettivo ma al tempo stesso insufficiente dato letterale, vale a dire i risparmi comunque investiti da Pi.Ma. 4. Anche la società Cardif, per parte propria, con controricorso, ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, sulla base di due motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli articolo 1920 e 1921 cod. civ. , nell'interpretazione fornitane da questa Suprema Corte. Il motivo censura l'affermazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, nell'attribuzione in favore dell'ENPA, da parte di Pi.Ma., di tutti i risparmi comunque investiti , fosse da ritenersi implicita anche l'attribuzione in via esclusiva all'ente delle somme assicurate , con l'effetto che tale disposizione avrebbe una duplice funzione , sia di istituzione di erede sia implicitamente, di designazione del titolare del diritto alle somme assicurate, ovvero di revoca dell'originaria designazione in favore di tutti gli eredi. Tuttavia, secondo la ricorrente, sebbene il giudice d'appello si richiami al già più volte citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11421 del 2021, ne avrebbe disatteso la portata. Secondo tale pronuncia, infatti, ove il contraente abbia designato specificamente come beneficiari i propri eredi legittimi, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell' articolo 1921 c.c. (e dunque dell' articolo 1920 c.c. , comma 2) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso . Orbene, anche secondo la ricorrente incidentale la inequivoca volontà di nuova designazione del beneficiario di polizza o di revoca del precedente beneficio presuppone ovviamente che tale volontà debba essere esplicitamente indicata nel testamento (viene richiamata, anche qui, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 25635 del 2018), ciò che è pacificamente mancante nel caso in esame . 4.2. Il secondo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici ex articolo 1362 e ss. cod. civ. riguardo la disposizione testamentaria di ripartizione dell'asse ereditario. Il motivo lamenta l'erronea interpretazione del testamento fornita dalla Corte di merito, secondo la quale da una sua lettura complessiva, emerge con chiarezza che Pi.Ma., nel rendere concreta l'indicazione iniziale, ha individuato quale beneficiario uno soltanto dei suoi eredi testamentari . Difatti, secondo la Corte milanese si perverrebbe a tale conclusione dalla lettura della disposizione testamentaria con cui la Pi.Ma. ha attribuito ad ENPA tutti i propri risparmi in qualunque forma investiti , nonché da quanto dichiarato dalla stipulante nei contratti di assicurazione, secondo cui l'obiettivo perseguito era quello di realizzare un investimento . Da ciò dovrebbe infatti desumersi che, secondo il punto di vista della testatrice, i premi versati all'assicuratore altro non erano se non risparmi investiti . Tuttavia, secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe in contrasto innanzitutto con il canone ermeneutico principale sancito dall' articolo 1362 cod. civ. , che consiste nel conferire preponderante valore all'espressione letterale delle parole utilizzate, alle quali non si può dare un significato diverso e più ampio di quello proprio . A dire di Cardif, infatti, all'espressione utilizzata dalla testatrice, tutti i propri risparmi in qualunque forma investiti , non può attribuirsi il duplice significato espresso nella sentenza impugnata ; e ciò perché i diritti nascenti dai contratti di assicurazione non possono in alcun modo essere (o, peggio ancora, presumersi) assimilati a quelli del titolare di risparmi depositati e/o investiti , non trattandosi di diritti rientranti nella titolarità e ancor meno nella disponibilità del contraente (tanto meno nella sua veste di testatore) quanto piuttosto di diritti propri ed autonomi del beneficiario ad ottenere dall'assicuratore l'indennità assicurativa, diritti che divengono esigibili al momento del verificarsi del decesso dell'assicurato ( articolo 1920 cod. civ. ) . Inoltre, l'interpretazione della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il canone ermeneutico sancito dall' articolo 1364 cod. civ. , in forza della quale il giudice non può attribuire alle espressioni utilizzate una portata più ampia, a maggior ragione se totalmente estranea a quella sulla quale la testatrice si è proposta di disporre, cioè i propri risparmi, nei quali non possono ricomprendersi, si ripete, le somme assicurate . Tali somme, infatti, non risultano facenti parte del patrimonio ereditario del testatore, costituendo pagamento di un'obbligazione contrattuale che ha nella morte dell'assicurato, non il suo elemento causale, ma semplicemente il momento in cui tale diritto diventa esigibile . Né, d'altra parte, può sostenersi che nell'espressione risparmi possa includersi anche il diritto alle prestazioni assicurative ( peraltro confuse , sottolinea la ricorre incidentale, con i premi versati ), giacché – come si legge nella sentenza impugnata – non si può esigere da una persona, certamente attenta ed oculata nel gestire il proprio patrimonio, come emerge dalla diversificazione dei suoi investimenti (...), ma che non risulta avesse specifiche conoscenze di carattere giuridico e finanziario, l'utilizzo di espressioni tecniche, atte a distinguere le prestazioni dovute dall'assicuratore dalle somme investite in azioni o titoli di Stato . Tale affermazione, poi, risulterebbe ancor più ingiustificabile , dato che il testamento della signora Pi.Ma. è un testamento pubblico, come si legge nella stessa sentenza impugnata nella ricostruzione della vicenda processuale , e quindi redatto da un notaio il cui intervento dovrebbe pertanto consentire di evitare errori, ingenuità ed improprietà di linguaggio, soprattutto tecnico-giuridico . 5. Ha resistito alle avversarie impugnazione, con due distinti controricorsi, l'ENPA, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto dei ricorsi. 8. La ricorrente principale e quella incidentale hanno presentato memoria. 9. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 le parti sono tutte comparse ed hanno insistito nelle rispettive richieste. Ragioni della decisione 10. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 10.1. Il primo motivo del ricorso principale – al pari del primo motivo del ricorso incidentale, ad esso sostanzialmente sovrapponibile (e, dunque, suscettibile di esame congiunto) – è inammissibile. 10.1.1. Nel procedere allo scrutinio degli stessi deve osservarsi che la sentenza impugnata non ha affatto disatteso i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla morfologia del contratto di cui all' articolo 1920 cod. civ. Esse, infatti, sul presupposto che la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell' articolo 1920 cod. civ. , si pone alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem , hanno affermato che la generica individuazione quali beneficiari degli eredi (legittimi e/o testamentari) ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente , e ciò in quanto il termine eredi viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421 ). Precisano, peraltro, le Sezioni Unite che rimane, ovviamente, ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all' articolo 1920 cod. civ. (arg. dall' articolo 1932 cod. civ. ) , soggiungendo, altresì, che tale indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021 , cit.). 10.1.2. Da quanto precede, dunque, possono trarsi delle prime indicazioni, delle quali fare applicazione in relazione alla vicenda oggetto del presente giudizio. Innanzitutto, che, in presenza di un contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi, l'indagine sull'effettiva intenzione del contraente – come appena sopra rilevato – costituisce tipico accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di questa Corte, ove non implausibilmente motivato. Inoltre, che, sebbene il contratto suddetto sia certamente un atto inter vivos con effetti post mortem (sicché il diritto del beneficiario nasce direttamente dal contratto, senza transitare attraverso l'asse ereditario), l'individuazione dei beneficiari – ivi contenuta – che riguardi genericamente, come nella specie, gli eredi testamentari , senza l'indicazione nominativa degli stessi perché un testamento non c'è ancora, ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano – o meglio, rivestiranno – tale qualità , evidentemente sulla base delle ulteriori specificazioni recate dall'atto dispositivo delle ultime volontà del contraente. D'altra parte, è lo stesso articolo 1920, comma 2, cod. civ. a prevedere che la designazione sia efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente previsione che, come è stato sottolineato in dottrina, trova fondamento nel principio del c.d. favor tertii , consentendo, così, l'individuazione del beneficiario per relationem , sulla base delle indicazioni fornite dal contraente, ma nel momento in cui – verificatosi l'evento assicurato – la sua designazione divenga attuale. Tali sono i casi, ad esempio, di designazione del futuro coniuge , del concepturus o, appunto, dell'erede testamentario (o degli eredi testamentari), allorché un testamento – come nella specie – ancora non vi sia al momento della stipulazione del contratto. In altri termini, la designazione – come dimostra ognuna delle tre fattispecie testé indicate – può anche compiersi in incertam personam (e – perfino – in favore di una persona non ancora venuta ad esistenza), rimandando ad un momento successivo la compiuta identificazione del beneficiario. Ciò che inciderà, però, solo sull'efficacia della fattispecie di cui all' articolo 1920 cod. civ. , da ritenersi già perfezionata nei suoi elementi costitutivi, in coerenza col fatto che – come affermato da questa Corte – la designazione di uno o più terzi beneficiari è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, in quanto anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a sé stesso la somma assicurata, una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può sempre mancare, senza che il contratto ne soffra , sicché la designazione del beneficiario (che può essere coeva o successiva alla sottoscrizione del contratto articolo 1920, comma 2, cod. civ. ), è elemento normale del contratto di assicurazione sulla vita, ma non essenziale (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 22 ottobre 2021, n. 29853 , non massimata sul punto). In questa stessa prospettiva, pertanto, non può escludersi che alla generica designazione, quali beneficiari, degli eredi testamentari (allorché – come detto – il contraente non abbia ancora fatto testamento) segua, poi la, specificazione di chi, tra di essi, debba intendersi l'effettivo destinatario di quella attribuzione e ciò a mente dall' articolo 1920, comma 2, cod. civ. , secondo cui equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona . Evenienza che, peraltro, non comporta affatto – come ritengono la ricorrente principale e quella incidentale – che l'attribuzione cessi, per ciò solo, di essere l'oggetto di un diritto che nasce già dal contratto; esso, infatti, sebbene resti riconducibile alla categoria del contratto a favore di terzi, ex articolo 1411 cod. civ. , si connota peculiarmente, atteso che, mentre il secondo comma dell' articolo 1411 cod. civ. (salvo patto contrario) delinea l'acquisto del diritto verso il promittente in capo al terzo quale effetto della stipulazione del contratto, l'ultimo comma dell' articolo 1920 cod. civ. definisce effetto della designazione (che può farsi – e in ciò vi è altro tratto distintivo – anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l'acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell'assicurazione (così, testualmente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021 , cit., par. 5.1.). 10.1.3. Alla luce di quanto precede, dunque, coglie nel segno il rilievo del Procuratore Generale presso questa Corte, là dove evidenzia che, nel caso di specie, e con riferimento alla posizione di Pa.Gi., non può parlarsi di revoca, per disposizione testamentaria, di un beneficio ad un terzo sino a quel momento ancora non efficacemente designato , giacché la designazione del beneficiario della polizza risulta avvenuta, in favore dell'ENPA, per testamento , come pure prevede alternativamente l' articolo 1920, comma 2, cod. civ. , visto che al momento della stipulazione del contratto, che individuava negli eredi testamentari i beneficiari dell'attribuzione, Pi.Ma. non aveva ancora fatto testamento. Non viola, pertanto, i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua massima sede nomofilattica, ma anzi si conforma sostanzialmente ad essi (ciò che rende i motivi di ricorso in esame inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata; cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910 , Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450 , Rv. 670733-01), l'affermazione del giudice d'appello secondo cui mediante il testamento pubblico la disponente istituì eredi Pa.Gi. e l'Ente Nazionale Protezione Animali attribuendo alla prima i suoi beni immobili e quanto in essi contenuto ed al secondo tutti i suoi risparmi comunque investiti , sicché, nella disposizione a favore di ENPA, è implicita anche l'attribuzione in via esclusiva all'ente delle somme assicurate ; così concludendo che, con tale indicazione, la testatrice – come previsto dal secondo comma dell' articolo 1920 cod. civ. – abbia inteso destinare all'ente la liquidità tuttora esistente nel suo patrimonio, ma anche designarlo quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione . Una volta escluso, dunque, che la Corte ambrosiana – per le ragioni che si sono illustrate – sia incorsa in omessa applicazione dell' articolo 1412 cod. civ. ed erronea applicazione dell' articolo 1920, comma 2, cod. civ. , il cui combinato disposto deve essere interpretato sulla base della giurisprudenza normativa di Codesta Suprema Corte, nella sua funzione nomofilattica (primo motivo del ricorso principale), nonché in violazione e falsa applicazione degli articolo 1920 e 1921 cod. civ. , nell'interpretazione fornitane da questa Suprema Corte (primo motivo del ricorso incidentale), il fulcro del presente giudizio si sposta sulla verifica della non implausibilità dell'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato della disposizione testamentaria suddetta, con la quale la testatrice ha inteso attribuire all'ENPA tutti i suoi risparmi, comunque investiti . Tale è, del resto, il tema oggetto dei restanti motivi dei due ricorsi, lo scrutinio dei quali dovrà, comunque, compiersi – come evidenziato in premessa – alla luce del principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e comunque pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito . 10.2. Il secondo motivo del ricorso principale – con la quale si lamenta il vizio di motivazione apparente – è inammissibile. 10.2.1. Invero, la motivazione della sentenza impugnata è perfettamente intellegibile (tanto che con il primo motivo di ambo i ricorsi è stata contestata la sua correttezza in iure ), collocandosi ben al di sopra della soglia del minimo costituzionale, la verifica del cui rispetto costituisce, ormai, il solo tipo di sindacato esercitabile da questa Corte, ai sensi del vigente testo dell' articolo 360 cod. proc. civ. , come modificato dall'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053 , Rv. 629830-01, nonché, ex multis , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828 , Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502 , Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248 , Rv. 658088-01). Nella specie, infatti, non ricorre alcuna delle quattro ipotesi di motivazione apparente individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014 , cit.), ovvero la mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e la motivazione apparente ; il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , secondo la catalogazione che di tale vizio ha fatto, ancora una volta, di recente, il Supremo Collegio (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792 , al par. 10.9, pag. 24). La sentenza impugnata, come visto, muove dal presupposto che alla designazione generica , quali beneficiari degli indennizzi assicurativi, di eredi testamentari non ancora individuati, e ciò in difetto di testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto, abbia fatto seguito, con il testamento, la specificazione o puntualizzazione che solo ENPA, tra i due eredi successivamente istituiti, fosse la destinataria del diritto nascente dal contratto affermazione, come detto, del tutto scevra da quei profili di imperscrutabilità, manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà idonei ad integrare, ormai, il vizio motivazionale. Il mezzo di censura si risolve, quindi, nella richiesta di riesame nel merito di una valutazione ma tanto, com'è noto, è precluso nella presente sede di legittimità. 10.3. Infine, il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale – che contestano la correttezza dell'interpretazione con cui la Corte milanese ha ricostruito la disposizione testamentaria suddetta (anche) come designazione della sola ENPA quale beneficiaria del diritto nascente dal contratto ex articolo 1920 cod. civ. , in precedenza concluso – sono del pari inammissibili. 10.3.1. Infatti, ribadito, in via generale, che l'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ( Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021 , cit.), deve evidenziarsi che la censura oggetto del terzo motivo del ricorso principale è priva di specificità, neppure individuando i criteri ermeneutici volati dalla Corte milanese, al di là di un generico riferimento al favor testamenti che sarebbe stato disatteso, senza però che se ne chiariscano esattamente le ragioni. Il tutto, peraltro, non senza rilevare che, ricostruendo la ricorrente principale la disposizione testamentaria non come designazione del soggetto beneficiario, bensì come revoca della designazione già avvenuta, neppure pertinente è l'arresto di questa Corte che ella ha richiamato, giacché esso, semmai, afferma che la dichiarazione di revoca va interpretata con i criteri stabiliti dall' articolo 1362 e seguenti cod. civ. e non con le norme in tema di successione testamentaria, con il favor testamenti (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 ottobre 2018, n. 25635, Rv. 651370-01; del resto, in coerenza con la ricostruita natura di atto inter vivos con effetti post mortem). Quanto, invece, alle censure oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale, neppure esse colgono nel segno, non potendo addebitarsi alla sentenza impugnata di aver violato l'articolo 1362 (e, di riflesso, l'articolo 1364) cod. civ. Nella specie, la Corte milanese – come ha osservato anche il Procuratore Generale – ha ricostruito il senso letterale delle parole con riferimento a tutta la formulazione della dichiarazione testamentaria, esaminata in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, pervenendo alla conclusione che l'attribuzione da parte della testatrice, all'ENPA, di tutti i risparmi, in qualsiasi modo investiti avesse (anche) il significato di renderla beneficiaria di quel particolare investimento costituito dalla stipulazione delle polizze vita, in quello apprezzando risolversi – in base alla disamina del contenuto dell'atto e della regolamentazione degli interessi ivi individuata dalle parti – ciascuna di queste ultime. Un esame complessivo del testo non è mancato e la sua conclusione non si palesa implausibile e tanto basta ad assicurare il rispetto delle previsioni di cui agli articolo 1362 e 1364 cod. civ. , ponendosi, dunque, le censure formulate dalla ricorrente incidentale oltre il perimetro entro il quale è consentito il sindacato sull'interpretazione degli atti negoziali consentito a questa Corte, donde – come detto – la loro inammissibilità. 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna in solido della ricorrente principale e di quella incidentale, le cui impugnazioni risultano indirizzate, nella sostanza, solo contro l'ENPA, con motivi, tra l'altro, largamente sovrapponibili, e tali da comportare che la difesa di quest'ultima – sebbene sostanziatasi nella stesura di due distinti controricorsi – presenta carattere unitario. 12. A carico della ricorrente principale e di quella incidentale, stante la declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria ( Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 , Rv. 657198-01), ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale, condannando Pa.Gi. e la società BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE Spa, in solido, a rifondere, all'Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A. Onlus, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.600,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.