Alle Sezioni Unite la qualificazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria

In tema di TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 presso aziende con oltre cinquanta dipendenti da versare al Fondo di Tesoreria, sussiste un contrasto giurisprudenziale circa la natura retributiva o contributiva di tale TFR. Tale contrasto presenta numerosi e rilevanti corollari in ambiti anche diversi da quelli strettamente previdenziali, con la conseguenza che la Corte di Cassazione ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la ordinanza interlocutoria n. 25175 depositata il 14 settembre 2025. Il caso La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di un lavoratore volta al pagamento da parte del Fondo di Garanzia del TFR in parte maturato presso l'originario datore di lavoro ed in parte presso il nuovo datore cessionario sottoposto a procedura concorsuale. In particolare, i Giudici d'appello hanno ritenuto che nel caso di specie ricorressero tutte le condizioni per l'operatività del predetto Fondo, anche per le quote che il datore di lavoro ha omesso di accantonare presso il Fondo di Tesoreria . Contro tale pronuncia l'INPS ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Il contrasto nella qualificazione del TFR al Fondo di Tesoreria... L'INPS lamenta, per quanto qui rileva, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 l. n. 297/2006, sul presupposto che il TFR (maturato dal 1° gennaio 2007 e) da versare al Fondo di Tesoreria abbia natura di prestazione previdenziale e sia quindi a carico esclusivo di quest'ultimo Fondo, con la conseguenza che avrebbe errato la Corte d'Appello nel porre anche tale TFR a carico del Fondo di Garanzia. Con la pronuncia in esame, la Cassazione rileva come tale motivo di ricorso intercetti una questione interpretativa controversa (i.e. quella della qualificazione delle somme da versare al Fondo di Tesoreria in termini di contributo o di retribuzione) di significativo rilievo. In particolare, la Cassazione chiarisce che ove si propendesse per la natura retributiva , nulla osterebbe all'intervento del Fondo di Garanzia, ove invece si affermasse la natura contributiva e quindi la natura previdenziale della successiva prestazione per TFR, «andrebbe ipotizzato l'intervento esclusivo del Fondo di Tesoreria, anche in ipotesi di omesso versamento delle quote mensili» da parte del datore di lavoro. La Suprema Corte ripercorre a questo punto gli arresti giurisprudenziali sul tema, i quali da un lato hanno affermato «la natura retributiva e non previdenziale del TFR erogato del Fondo di Tesoreria» ( cfr ., ex multis , Cass. n. 16928/2024 e da ultimo Cass. n. 10082/2025 ), mentre dall'altro lato ne hanno riconosciuto «la natura previdenziale e non retributiva», qualificando «il datore di lavoro come mero adiectus solutionis causa », con la conseguenza che «il Fondo di Tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso» ( cfr ., ex multis , Cass. n. 25035/2023 e Cass. n. 11569/2024 ). ...attesa la sua particolare importanza, necessita di un intervento delle SS.UU. In tale contesto, continua la Cassazione, negare la natura retributiva farebbe tuttavia si che «nessun TFR potrebbe [...] essere erogato dall'INPS per le quote relative a contributi prescritti», con pregiudizi «rispetto ai quali il lavoratore non avrebbe rimedi». La prescrizione dei contributi avrebbe infatti «la conseguenza di paralizzare la percezione integrale del TFR (che risulterebbe cioè ridotto in misura pari ai contributi prescritti) con seri dubbi di tenuta costituzionale del sistema anche sul piano del diritto dell'Unione posto che l'articolo 3 della Direttiva 2008/94/CE». «Inevitabilmente dovrebbe, dunque, affermarsi l' automaticità piena della prestazione dovuta dal Fondo di Tesoreria ». Conclude quindi la Cassazione rilevando l'esistenza del suddescritto « contrasto nell'ambito delle pronunce della Corte», dal quale emerge «una questione che, per la sua particolare importanza, suggerisce la rimessione della controversia al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ».

Presidente Garri Relatrice Marchese Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di Fa.Pa. volta al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l'Inps, del residuo T.F.R. maturato, in parte, presso l'originaria datrice di lavoro, Intini Source Spa e, in parte, presso la società cessionaria dell'azienda e nuova datrice di lavoro Società Cooperativa Cometa a r.l. (di seguito anche solo Cooperativa Cometa o Società Cometa), sottoposta poi a procedura concorsuale. 1.1. Riteneva la Corte territoriale che la Società Cometa fosse l'effettiva ultima datrice di lavoro sebbene il contratto di cessione d'azienda fosse intervenuto tra la cedente Intini Source Spa e il Consorzio Conser soc. coop., cui aderiva la Cooperativa Cometa. Il Consorzio, infatti, aveva svolto un ruolo di mero intermediario. Il fatto che il Consorzio fosse solidalmente obbligato con la Cooperativa Cometa al pagamento del T.F.R. non impediva il riconoscimento della prestazione in capo al Fondo di Garanzia, non essendovi un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale da parte del lavoratore. Il Fondo di Garanzia operava in presenza delle condizioni fissate dall' articolo 2 della legge n. 297 del 1982   che, nella fattispecie, ricorrevano tutte ed anche quando il datore di lavoro non avesse versato gli accantonamenti per T.F.R. presso il Fondo di Tesoreria. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'Inps con tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Ha depositato controricorso la parte privata. 2.1. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 2.2. L'ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte. Ragioni della decisione 3. Con il primo motivo -ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c. l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell' articolo1362 c.c. , dell'articolo   27   del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 e s.m.i., dell' articolo 1703 c.c. , dell'articolo   2615,   secondo comma, c.c., con riferimento all' articolo 2112 c.c. , per avere la Corte di appello sostenuto che il Consorzio potesse stipulare il contratto di cessione con effetti diretti nei confronti della Cooperativa Cometa nonostante non vi fosse stata alcuna spendita del nome. Secondo l'Inps, si sarebbe realizzata una fattispecie contrattuale diversa dal trasferimento d'azienda, e qualificabile in termini di sub derivazione del contratto di appalto. 4. Con il secondo motivo -ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c.   l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2615, secondo comma c.c. , e dell'articolo 2   della   legge n.297 del 1982 , con riferimento all' articolo 2112 c.c.   L'Inps censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che sussistesse un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale da parte della lavoratrice. 5. Con il terzo motivo di ricorso -ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c. l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo1, commi 755, 756, 757, della legge n. 297 del 2006, dell' articolo 38, comma 5, del D.L. n.78 del 2010 , conv. in   legge n. 122 del 2010 , nonché del combinato disposto degli   articolo 442,443 c.p.c.   e dell'articolo   12   delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale ritenuto non necessaria la previa domanda amministrativa al Fondo di Tesoreria. 5.1. In particolare, il ricorrente evidenzia il dato, pacifico in causa, della presentazione di una sola domanda ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia nonostante si facesse questione di quote destinate al Fondo di Tesoreria, ai sensi della   legge n. 296 del 2006 , in relazione al periodo del rapporto di lavoro maturato presso la Cooperativa Cometa. 5.2. Per l'Inps, con riferimento alle quote di TFR maturate all'indomani della legge indicata, nessuna somma potrebbe essere liquidata per il tramite del Fondo di Garanzia che garantisce unicamente quelle accantonate in azienda. 5.3. L'Istituto richiama, in particolare, un recente arresto di questa Corte, in base al quale il TFR, maturato dal 1 gennaio 2007, ha natura di vera e propria prestazione previdenziale ed è a carico esclusivo del Fondo di Tesoreria. Pertanto, la Corte di appello avrebbe errato nel porlo a carico del Fondo di Garanzia. 6. Il terzo motivo di ricorso, come evidenziato anche dal PG e dalle parti in causa, intercetta una questione interpretativa di particolare rilievo per gli effetti destinati ad avere in numerosi ambiti applicativi. 6.1. Il profilo controverso riguarda la natura della quota del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 755 ss., della legge n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. 6.2. A tale proposito, va subito precisato che il Fondo di Tesoreria e il Fondo di Garanzia, sebbene entrambi gestiti dall'Inps, sono tra loro distinti. I due Fondi sono finanziati con criteri differenti; in particolare, quello di Tesoreria è aperto su un conto corrente dello Stato e, per conto di quest'ultimo, è amministrato dall'Inps. 6.3. Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria si inserisce nel contesto della riforma della previdenza complementare del 2005, entrata in vigore, con modifiche, nel 2007. Il legislatore, ai sensi dell' articolo 1, commi 755 e ss., della legge n. 296 del 2006 , ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti non possono trattenere il TFR in azienda e -ove i dipendenti non abbiano scelto di destinare il TFR maturando ai fondi di previdenza complementaredevono obbligatoriamente versarlo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile (Fondo di Tesoreria). 7.1. Le pronunce più risalenti, sia pure interpellate per altri aspetti, hanno dato per presupposta la natura retributiva e non previdenziale del TFR erogato dal Fondo di Tesoreria dell'Inps. 7.2. Si è trattato di esaminare, essenzialmente, due questioni: da un lato, la sussistenza o meno della legittimazione attiva del lavoratore a domandare l'ammissione al passivo per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria Inps; dall'altro, la sussistenza o meno della legittimazione passiva del committente,   ex articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 , per le quote di TFR maturate dai dipendenti dell'appaltatore e da destinare al Fondo di Tesoreria. 7.3. Sul presupposto della immutata struttura dell'obbligazione concernente il TFR maturato dopo il 1 gennaio 2007 sia per quanto riguarda la natura (retributiva) che il soggetto tenuto all'adempimento (il datore di lavoro), la Corte, in ordine al primo profilo, ha affermato il diritto del lavoratore ad insinuarsi al passivo del datore di lavoro fallito (anche dunque per le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria), ai fini del successivo accesso al Fondo di Garanzia, salva la prova, a carico del curatore della procedura, del fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto versamento degli accantonamenti al Fondo stesso (così,   Cass., sez. I., n. 12009 del 2018 ;   Cass., sez. I, n. 24510 del 2021 ; Cass., sez. lav., nn. 25838 e 25847 del 2022, parr. 6 e ss.). 7.4. In relazione alla seconda questione, la Corte ha ritenuto che il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, potesse agire nei confronti del committente, ai sensi dell' articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 , anche per ottenere il pagamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, e non corrisposte dal proprio datore di lavoro, limitandosi ad allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso e del contratto di appalto. A tale riguardo, ha chiarito che deve essere il committente a dimostrare l'effettivo versamento da parte del datore di lavoro/appaltatore della quota di TFR al Fondo di Tesoreria, quale fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti di esso committente, obbligato solidale ex lege (Cass., sez. lav., n. 27014 del 2017; Cass., sez. lav., n. 3884 del 2018;   Cass., sez. lav., n. 11536 del 2019), con l'ulteriore effetto che, ove (il committente) adempia l'obbligo di garanzia imposto per legge e corrisponda il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché, pur restando legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l'appaltatore,   ex articolo 1203, n. 3, c.c. , non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all' articolo 2 della legge n. 297 del 1982   ( Cass., sez. lav., n. 10543 del 2016 . Tra le successive:   Cass., sez. lav., n. 3758 del 2022). 8.1. Con la sentenza indicata, la Corte si è discostata consapevolmente dal precedente orientamento ed è pervenuta alla opposta conclusione che riconosce la natura previdenziale e non retributiva del TFR erogato dal Fondo di Tesoreria, sintetizzata nel principio che segue: Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1 gennaio 2007, dal Fondo di Tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell' articolo 2120 c.c. ... . 8.2. A tale esito, la Corte è pervenuta valorizzando una serie di indici. 8.3. In primo luogo, l' articolo 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006   prevede che il Fondo garantisce il pagamento del TFR. L'espressione rende evidente l'intenzione del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui può invece andare incontro se l'unica garanzia è rappresentata dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro   ex articolo 2740 c.c. 8.4. Il versamento è, inoltre, espressamente definito, nel successivo comma 756, quale contributo ed è soggetto al regime di accantonamento e riscossione della contribuzione obbligatoria previdenziale. 8.5. Il modello di finanziamento del Fondo segue, poi, il principio della ripartizione , tipico delle prestazioni previdenziali (tale per cui le risorse, da chiunque versate, servono ad adempiere gli obblighi verso qualunque persona diventi titolare del diritto esigibile in un dato momento storico), e vi sono altresì analogie, per ciò che riguarda il meccanismo di anticipazione del TFR da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio, con altre prestazioni previdenziali, come gli assegni familiari, l'indennità di malattia e l'indennità di maternità. 8.6. In questa prospettiva, secondo   Cass. n. 25035 del 2023   cit., il limite della responsabilità datoriale per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, di cui all'articolo 1, comma 755, cit., va inteso come riferito al solo dato temporale (operando il Fondo dal 1 gennaio 2007) e non come perdurante responsabilità del datore di lavoro per le quote non versate. 8.7. In modo significativo, l'operata ricostruzione qualifica il datore di lavoro come mero adiectus solutionis causa e ritiene il Fondo responsabile del debito per TFR, con applicazione del principio di automaticità, proprio della previdenza pubblica,   ex articolo 2116 c.c.   A tale proposito, si legge, nella parte conclusiva della pronuncia in commento, che il Fondo di Tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso... potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso . 8.8. Conformi sono le pronunce di   Cass. nn. 25205, 25207 e 25208 del 2023 , rese alla medesima udienza, e la successiva Cass. n. 11569 del 2024. 8.9. Va, tuttavia, evidenziato che altre pronunce coeve (Cass., sez. lav., nn. 25025 e 22044 del 2023) e una sentenza, di poco precedente ( Cass., sez. I, n. 16266 del 2023 ), sia pure senza approfondimenti del tema in oggetto, hanno ribadito l'indirizzo risalente e, con orientamento dissonante rispetto all'ultimo indicato, hanno continuato a qualificare il datore di lavoro, quanto al regime del Fondo di Tesoreria, non mero adiectus solutionis causa ma effettivo legittimato passivo dell'obbligo di corrispondere il TFR. Sulla medesima scia, si è posta, anche,   Cass., sez. lav., n. 16928 del 2024   che ha ribadito la natura retributiva del TFR anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2007 e la legittimazione del lavoratore all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di t.f.r. maturate e non versate al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps . 9.1. La pronuncia n. 10082 cit., infatti, con maggiore intento ricostruttivo, dopo aver premesso ampie considerazioni sulla natura retributiva del TFR e sulla complessiva disciplina a garanzia dell'effettività del pagamento del TFR -particolarmente necessaria in ragione di una prestazione che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ed è perciò esposta con maggiore frequenza all'inadempimento datorialeè pervenuta alle conclusioni sopra tracciate, evidenziando i rischi insiti nella contraria affermazione della esclusiva natura previdenziale delle quote di TFR dovute e non versate al Fondo di Tesoreria. 9.2. Per Cass. n. 10082 del 2025, ove si negasse la natura retributiva del TFR regolato dalla   legge n. 296 del 2006 , il lavoratore subirebbe inevitabilmente la falcidia della prescrizione (dei c.d. contributi, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità...) . Neppure l'automatismo delle prestazioni previdenziali,   ex articolo 2116 c.c. , sarebbe in grado di tutelare il lavoratore in caso di prescrizione delle quote non versate: nessun TFR potrebbe, infatti, essere erogato dall'INPS per le quote relative a contributi prescritti (come anche evidenziato nella circolare n. 70 del 2007 dell'Istituto previdenziale). 9.3. Pregiudizi, osserva ancora   Cass. n. 10082 del 2025 , rispetto ai quali il lavoratore non avrebbe rimedi: né in termini di interruzione della prescrizione , facoltà di cui come è noto è esclusivamente dotato il creditore, vale a dire l'INPS; né attraverso il ricorso all'azione per la costituzione della rendita vitalizia   ex articolo13 della legge n. 1338 del 1962 , consentita nell'A.G.O. solo in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, ma non certamente per TFR . Il tutto con evidenti ricadute, anche a livello costituzionale . Inoltre, lo stesso Istituto, insinuatosi al fallimento al posto del lavoratore, subirebbe la falcidia della procedura concorsuale fruendo il credito dell'Istituto del minore privilegio di cui all' articolo 2554 c.c.   e non certo del privilegio di cui all' articolo 2751bis, n. 1, c.c.   (che viene invece utilizzato in sede di surroga del Fondo di Garanzia) . 10.1. La prescrizione dei contributi avrebbe, effettivamente, la conseguenza di paralizzare la percezione integrale del TFR (che risulterebbe cioè ridotto in misura pari ai contributi prescritti) con seri dubbi di tenuta costituzionale del sistema anche sul piano del diritto dell'Unione posto che l'articolo 3 della Direttiva 2008/94/CE, relativa alla protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, impone agli Stati membri di garantire il pagamento delle indennità dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 10.2. Inevitabilmente dovrebbe, dunque, affermarsi l'automaticità piena della prestazione dovuta dal Fondo di Tesoreria ed escludersi la possibilità che il diritto del lavoratore possa essere condizionato all'effettivo adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligazione contributiva o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta. 10.3. A tal fine, potrebbero soccorrere i principi espressi da Cass., sez. lav., n. 15589 del 2017, con riferimento alla prestazione del Fondo di Garanzia, ulteriormente sviluppati da   Cass., sez. lav., n. 27427 del 2020 . 10.4. In base a detti precedenti, il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall' articolo 2116 c.c.   (in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro), così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997 , trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi. 10.5. Pertanto, alcuna limitazione dovrebbe sussistere in relazione alla prestazione del Fondo di Tesoreria, come non sussiste con riferimento all'intervento del Fondo di Garanzia (v. precedenti citati), in difetto di disposizioni di deroga e diversamente dalle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, per le quali vige, invece, il principio di parziale automaticità (così Cass. n. 15589 cit.). Per queste ultime, infatti, l'articolo 27, comma 2, del R.D.L. n. 636 del 1939 (come modificato da ultimo dal   D.L. n. 267 del 1972 , convertito in legge, con modificazioni, dalla   L. n. 485 del 1972) stabilisce che il relativo requisito di contribuzione si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, purché essi risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale . 11.1. Come anticipato in apertura, la ricostruzione del Fondo di Tesoreria come forma di previdenza del TFR ridurrebbe sensibilmente l'intervento del Fondo di Garanzia. Questo resterebbe circoscritto ai soli casi di insolvenza delle aziende con meno di cinquanta dipendenti e a garanzia delle quote di TFR antecedenti all'istituzione del Fondo di Tesoreria (antecedenti cioè al gennaio 2007). 11.2. Andrebbe poi chiarita la portata della previsione di cui all' articolo 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006   nella parte in cui stabilisce che il contributo di Tesoreria è da versare al netto del contributo di cui all'articolo tre ultimo comma della   legge 29 maggio 1982 numero 297 (quindi al netto della contribuzione propria del Fondo di garanzia). La norma, infatti, pare mantenere l'obbligo di alimentare il Fondo di Garanzia anche in relazione alle posizioni per le quali, seguendo l'impostazione di   Cass. n. 25035 del 2023 , la tutela dovrebbe essere integralmente traslata sul Fondo di Tesoreria con il rischio certo di esporre l'Inps a notevoli esborsi che non sembrano controbilanciati da alcun tipo di correttivo. La qualificazione della somma da versare al Fondo di Tesoreria -in termini di contributo oppure di retribuzionesi riflette inevitabilmente sull'esito della lite, modificando l'ambito di intervento dei due Fondi. Anticipando successive riflessioni, può già affermarsi che, qualora si dovesse ritenere che la quota da versare al Fondo di Tesoreria mantenga inalterata la sua natura retributiva, nulla osterebbe alla coesistenza dei due Fondi, con intervento di quello di Garanzia, ai sensi della   legge n. 287 del 1982 , in caso di credito insoddisfatto per inadempimento datoriale. Viceversa, ove si dovesse affermare che l'accantonamento abbia natura contributiva e la successiva prestazione per T.F.R. sia meramente previdenziale, andrebbe ipotizzato l'intervento esclusivo del Fondo di Tesoreria, anche in ipotesi di omesso versamento delle quote mensili, così ponendosi le questioni prospettate dall'Inps nel motivo di ricorso. 7. Tutto ciò premesso, il tema devoluto al Collegio -natura previdenziale o retributiva delle quote da versare (o versate) al Fondo di Tesoreriaè già stato affrontato dalla Corte. 8. Con maggiore intento sistematico, però, la questione è stata affrontata, per la prima volta, da   Cass., sez. lav., n. 25035 del 2023 , chiamata a risolvere la questione dell'applicazione o meno del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, stabilito per i crediti previdenziali dall'articolo 16, comma 6, della   legge n. 421 del 1991 , alle somme corrisposte dopo il 1 gennaio 2007 a titolo di TFR dall'Inps, in qualità di gestore del Fondo di Tesoreria. 9. Il contrasto definitivo è reso manifesto, però, dalla più recente pronuncia di   Cass., sez.lav., n. 10082 del 2025 , compendiata nei seguenti principi di diritto: In tema di TFR, nel regime introdotto dall' articolo 1, commi 755 757, della L. n. 296 del 2006   per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'INPS), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo . Pertanto il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di contributi non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita   ex articolo 2120 c.c. ) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale . 10. Così chiarito il panorama giurisprudenziale, è bene sottolineare che, nell'analisi del tema devoluto, snodo cruciale è il profilo della prescrizione, quale limite principale opposto da   Cass. n. 10082 del 2025   all'indirizzo di segno contrario. 11. Questa elaborazione che, per certi versi, rafforzerebbe la tutela del credito per TFR, non appare, però, del tutto soddisfacente a giustificare la relazione tra le due coperture. 12. Gli elementi tratteggiati consigliano, dunque, la strada della interlocuzione con le Sezioni Unite al fine di fugare ogni incertezza sulla portata delle affermazioni rese nei precedenti citati, per i numerosi corollari che ne conseguono in ambiti anche diversi da quelli strettamente previdenziali. La natura retributiva ovvero previdenziale delle quote di TFR si riverbera, come anche evidenziato da   Cass. n. 10082 del 2025 , sul diritto dell'Inps al recupero delle somme corrisposte, in caso di insolvenza datoriale, modulando diversamente la partecipazione dell'ente previdenziale alle procedure concorsuali. 13. In definitiva, in esito all'esame del terzo motivo di ricorso, si evidenzia un contrasto nell'ambito delle pronunce della Corte ed inoltre emerge una questione che, per la sua particolare importanza, suggerisce la rimessione della controversia al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell' articolo 374, secondo comma, c.p.c. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.