Bodyshaming nei confronti della figlia: padre colpevole di maltrattamenti

Condanna definitiva per un uomo, capace, per sei mesi, di prendere di mira la figlia per la tendenza all’obesità. Evidente, secondo i Giudici, il disprezzo manifestato dal genitore verso la ragazzina.

Colpevole di maltrattamenti il genitore che esprime disprezzo verso la figlia sovrappeso . A rafforzare la gravità della incresciosa condotta è anche l’età della giovane, appena entrata nella complicata fase della pubertà . Scenario della triste vicenda è la provincia veneta. A finire sotto processo è un uomo, accusato di avere offeso a più riprese, lungo un arco temporale di sei mesi – tra gennaio e luglio del 2020 –, la figlia, di appena 11 anni. Il quadro probatorio, poggiato sulle dichiarazioni della ragazzina e sulle conferme fornite da sua madre, è inequivocabile, secondo i giudici di merito. Così, sia in primo che in secondo grado, l’uomo sotto processo viene ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia . Secondo la difesa, però, è erronea la valutazione compiuta in Appello. Ciò perché, viene sostenuto col ricorso in Cassazione, è mancata, innanzitutto, «l’indicazione di puntuali situazioni in fatto destinate a confermare l’ intensità e la reiterata esecuzione delle azioni vessatorie contestate all’uomo nel breve lasso di tempo» indicato dall’accusa «e a fronte dei modesti momenti di contatto con la figlia in quel contesto temporale», poiché «l’uomo si trovava all’estero per lavoro mentre imperversava il COVID, sì che aveva convissuto con la minore solo il tempo di tre diversi fine settimana». A fronte della linea proposta dalla difesa, però, i magistrati di Cassazione replicano in modo secco, ritenendo palese la responsabilità penale dell’uomo. In sostanza, come appurato, il padre «ha manifestato, in termini di reiterata frequenza nell’arco temporale di sei mesi, ii proprio disprezzo per le condizioni fisiche e le capacita relazionali della figlia, alla quale rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie (“cicciona, fai schifo, susciti repulsione in me e in chi ti guarda”), ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche in considerazione della particolare vulnerabilità della ragazzina, all’epoca undicenne». Per completare il quadro, poi, la constatazione che le condotte tenute dall’uomo si sono ripetute per sei mesi, fino a quando «ha aggredito la figlia anche fisicamente, sempre per causali essenzialmente legate alla igiene alimentare cui la ragazza non si atteneva». Impossibile, secondo i magistrati, non parlare di maltrattamenti in famiglia a fronte di « condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente e tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardanti un tema, l’aspetto esteriore di  un soggetto in piena pubertà, rispetto al quale la fragile sensibilità funge da chiave di lettura inequivoca dell’intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando, come in questo caso, le frasi offensive, oltre che gratuite, hanno contenuti di estrema gravita rispetto al fisiologico percorso di crescita del soggetto minorenne, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna». E su questo fronte va rimarcata anche « l’indifferenza dell’uomo rispetto ad argomenti certamente in grado di ferire la sensibilità della figlia ». Privi di fondamento, poi, sanciscono i magistrati, i rilievi difensivi diretti a mettere in evidenza la modestia dell’arco temporale preso in esame e l’assenza di una continuativa situazione di materiale convivenza del padre con la figlia. Questi aspetti sono ritenuti «recessivi rispetto alla valenza del vincolo familiare e agli incontroversi e continuativi momenti di contatto telefonico tra l’uomo e la figlia» nell’arco temporale preso in esame. Indispensabile e chiarificatore il richiamo, a fronte della intensità e della incidenza delle condotte vessatorie patite dalla persona offesa, «al legame familiare che unisce i due soggetti nonché alla delicatezza del tema messo in gioco dagli atteggiamenti denigratori dell’uomo e all’ontologico rilievo che assumono i giudizi paterni, se rivolti, come in questo caso, a una figlia che si trovava, all’epoca, al centro della propria evoluzione formativa. A inchiodare l’uomo, soprattutto, il riferimento alle dichiarazioni della ragazzina, corroborate dalle parole della madre, la quale ha descritto le visite del padre come una occasione per perpetuare comportamenti svilenti e maltrattanti ai danni della figlia, da quelle della sorella dell’uomo (utili a descrivere la personalità dell’uomo come caratterizzata dall’assenza di freni inibitori quanto alla abitudine nell’insultare le persone), dalla relazione dei Servizi sociali, valorizzata a conferma del disprezzo nutrito dal padre per le caratteristiche fisiche della figlia. Inequivocabile, secondo i magistrati, il racconto fatto dalla ragazza, la quale ha spiegato che, proprio nel periodo preso in considerazione in questo processo, «le umiliazioni arrecatele dal padre (tramite offese e insulti che riguardavano la sua situazione fisica) si fecero ripetute e frequenti ».

Presidente De Amicis Relatore Raddusa Ritenuto in fatto 1. La difesa di D.P.G.E. impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha dato conferma alla condanna del predetto alla pena ritenuta di giustizia per i maltrattamenti ex art 572 cod. pen. arrecati alla figlia S. dal gennaio al luglio del 2020. 2. Con il ricorso si contesta il giudizio di abitualità posto a fondamento della ritenuta configurabilità dei maltrattamenti ascritti al ricorrente, lamentando asserite violazioni di legge, anche processuale, e vizi della motivazione, sia in relazione alla relativa tenuta logica dell'argomentare tracciato a conferma della decisione gravata, sia con riguardo alla travisata lettura del dato probatorio acquisito. Tanto perché la Corte del merito: avrebbe omesso l'indicazione di puntuali situazioni in fatto destinata confermare l'intensità e la reiterata esecuzione degli agiti vessatori allo stesso contestati nel breve lasso di tempo compreso dall'imputazione e a fronte dei modesti momenti di contatto con la figlia in quel contesto temporale (l'imputato si trovava in Svezia per lavoro mentre imperversava il Covid sì che aveva convissuto con la minore solo il tempo di tre diversi fine settimana); avrebbe ricavato il profilo della abitualità delle vessazioni facendo leva su una circostanza in fatto -il messaggio inviato dall'imputato alla figlia tre anni dopo la cessazione delle condotte contestate, nel corpo del quale si metteva in luce il rilievo mediatico ascritto al processo che occupain grado di viziare la decisione gravata sotto il versante della non coincidenza tra fatto contestato e fatto giudicato (per aver valorizzato, a sostegno del giudizio di responsabilità, situazioni estranee al tenore dell'imputazione), dando al contempo conto di profili di manifesta illogicità del ritenere (per aver apprezzato in termini di evidente arbitrarietà, quale conferma delle reiterate offese rivolte alla figlia, tale elemento fattuale, come detto successivo alle condotte a giudizio); avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla figlia, attribuendo alle stesse significati diversi dal tenore intrinseco del relativo narrato. Considerato in diritto 2. Il ricorso non merita l'accoglimento perché riposa su motivi quantomeno infondati. 2. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art 572 cod. pen. per aver manifestato, in termini di reiterata frequenza nell'arco temporale compreso dall'imputazione, il proprio disprezzo per le condizioni fisiche e le capacità relazionali della figlia, alla quale rivolgeva, con continuità, frasi denigratorie ( OMISSIS ), ferendone la personalità e provocandone un regime di vita svilente, anche in considerazione della particolare vulnerabilità della stessa, all'epoca undicenne. Condotte, queste, ribadite con abitualità sino all'episodio del (OMISSIS) in occasione del quale, sempre per causali essenzialmente legate alla igiene alimentare cui la figlia non si atteneva, ebbe ad aggredirla anche fisicamente con percosse assorbite nel reato ritenuto. 3. In punto di diritto, la valutazione resa dalle due, conformi, decisioni di merito è certamente condivisibile. I contegni ascritti al ricorrente, se comprovati in termini di abitualità, non possono non ritenersi coerenti alla fattispecie contestata: in linea con le considerazioni spese dalla Corte territoriale, va infatti confermato che integrano i costituti oggettivi del reato di maltrattamenti le condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardanti un tema, l'aspetto esteriore dì un soggetto in piena pubertà, rispetto al quale la fragile sensibilità del soggetto passivo funge da chiave di lettura inequivoca dell'intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando, come nella specie, le frasi offensive, oltre che gratuite, hanno contenuti di estrema gravità rispetto al fisiologico percorso di crescita della minore, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna delle stesse. Del resto, la stessa impugnazione, a ben vedere, non contrasta la configurabilità astratta del reato contestato avuto riguardo agli agiti in questione. Mette in discussione, piuttosto, la comprovata abitualità delle condotte riferite all'imputato, considerato il portato delle prove apprezzate a sostegno di una siffatta conclusione, frutto di una asserita lettura manifestamente illogica e travisata, anche alla luce del ristretto periodo considerato dall'imputazione (poco più di sei mesi) e dei modesti momenti di contatto, in quel determinato contesto temporale (essenzialmente coincidente con il noto fenomeno pandemico), tra padre e figlia (che ebbero a convivere solo per tre fine settimana). 4. Le censure difensive non intaccano il giudizio di merito posto a fondamento della ritenuta responsabilità. 5. Sono inammissibili e comunque infondate quelle di matrice processuale. L'addotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza risulta tardivamente prospettata per la prima volta in questa sede, con conseguente inammissibilità del rilievo (così, tra molte, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886). 5.1. In ogni caso, il rilievo è manifestamente infondato. La circostanza in fatto denunziata a sostegno del detto motivo (il citato messaggio inviato alla figlia anni dopo le vicende a giudizio) non è stata apprezzata a corredo degli elementi destinati a contribuire, sul piano della relativa materialità, alla ritenuta configurabilità del reato in contestazione. Piuttosto, ne è stato valorizzato il portato quale condotta successiva ai fatti e ciò malgrado logicamente indicativa, seppur ex post, del modo di agire e interloquire dell'imputato con la figlia, proprio con riguardo ai temi messi al centro delle condotte denigratorie poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria. 6. Né tale ragionamento, sul piano della linearità logica del motivare, può ritenersi manifestamente incongruo, perché comunque diretto a rimarcare la consolidata indifferenza del ricorrente rispetto ad argomenti certamente in grado di ferire la sensibilità della figlia quale sintomo di una abitudine ribadita, non messa in discussione neppure dalla pendenza del processo in questione. 7. Non colgono nel segno, ancora, le critiche difensive dirette a mettere in evidenza la modestia dell'arco temporale coperto dalla contestazione e l'assenza di una continuativa situazione di materiale convivenza del ricorrente con la figlia. Si tratta di aspetti, infatti, che sono stati correttamente ritenuti recessivi rispetto alla valenza del vincolo familiare e agli incontroversi e continuativi momenti di contatto telefonico tra l'imputato e la figlia in quel medesimo contesto temporale, coerentemente inquadrati nella peculiarità propria offerta dal quadro fattuale espresso dalla regiucanda. Siffatte, più consistenti, ragioni di vicinanza e contatto, ad integrazione di quelle di immediata convivenza riscontrate in quel determinato ambito cronologico, hanno certamente contribuito al riscontro del complessivo substrato intersoggettivo sul quale hanno finito per innestarsi le condotte denigratorie realizzate dal D.P.G.E., in linea con le connotazioni tipiche della fattispecie in contestazione. I rilievi difensivi, dunque, non hanno influito negativamente sul tema della oggettiva configurabilità del reato in contestazione: i giudici del merito, nel riscontrare l'intensità e l'incidenza delle condotte vessatorie patite dalla persona offesa, hanno infatti del tutto correttamente attribuito maggior peso, nel quadro della ritenuta illiceità delle relative condotte, al legame familiare che univa i due interlocutori, nonché alla delicatezza del tema messo in gioco dagli atteggiamenti denigratori del ricorrente e all'ontologico rilievo che assumono i giudizi paterni, se rivolti, come nella specie, a una figlia che si trovava, all'epoca, al centro della propria evoluzione formativa. 8. Per il resto, il giudizio speso dalla Corte del merito nel rendere la relativa valutazione probatoria non soffre di vuoti o manifeste illogicità, né pare viziato da una travisata lettura del dato acquisito, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni della minore, persona offesa dalle condotte del ricorrente. 8.1. La Corte del merito, nel riscontrare probatoriamente i costituti oggettivi del reato in contestazione, con adeguata puntualità ha dato conto delle dichiarazioni della madre della minore (là dove descriveva le visite del padre come una occasione per perpetuare comportamenti svilenti e maltrattanti ai danni della figlia); a quelle della sorella dell'imputato (utili a descrivere la personalità del ricorrente in termini coerenti all'accusa, per l'assenza di freni inibitori quanto alla abitudine nell'insultare le persone); alla relazione dei servizi sociali valorizzata a conferma del disprezzo nutrito dal padre per le caratteristiche fisiche della figlia, atteggiamento ribadito anche in occasione del confronto con il relativo team lavorativo (pag. 7 della decisione gravata). Tutti elementi, questi, che hanno fatto da valido contorno allo snodo essenziale della relativa valutazione, all'evidenza offerta dalle dichiarazioni della persona offesa. 8.2. Anche sotto questo versante, le valutazioni operate dalla sentenza impugnata risultano inadeguatamente attinte dal ricorso. 8.2.1. Facendo leva su un dato non privo di rilievo (in sentenza si dà atto che il Collegio di appello ha deciso di visionare direttamente la registrazione relativa alla escussione della minore), non a caso coincidente con la complessiva puntualità del motivare speso sia nel dare conto della credibilità soggettiva della dichiarante, sia nel rimarcarne l'attendibilità intrinseca del relativo narrato, circostanziato e ben contestualizzato, la Corte del merito (si veda in particolare il punto 1.1.2 della parte in diritto), nel sintetizzare le propalazioni di S.D.P., ha sottolineato che, a dire della dichiarante, proprio nel periodo preso in considerazione dall'imputazione, le umiliazioni arrecate dal padre (tramite le offese e gli insulti che riguardavano la sua situazione fisica) si fecero ripetute e frequenti, a conferma di una modifica nei rapporti sostanziatasi proprio in quel determinato contesto temporale. 8.2.2. Il che, nella sua puntuale immediatezza, anche alla luce del complessivo quadro fattuale apprezzato in sentenza, neutralizza il portato dei rilievi difensivi rispetto al tema della abitualità vessatoria e della forza degli elementi probatori chiamati a sostenerla nel contesto temporale cristallizzato dall'imputazione. Nel ricorso, infatti, si contestano il significante e il significato probatorio assegnato alle dichiarazioni della minore senza procedere, per un verso, ad un effettivo confronto critico con l'argomentare della sentenza impugnata speso nel ripercorrerne il narrato. Soprattutto, se ne lamenta una complessiva lettura travisata attraverso una tecnica espositiva non consentita, perché resa facendo leva su singole porzioni del dichiarato, indebitamente estrapolate dal più ampio contesto probatorio rassegnato dalla relativa acquisizione, in quanto tali non in grado di mettere in crisi la diversa e più completa lettura privilegiata dalla Corte del merito. Da qui la definitiva infondatezza del ricorso, cui segue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.