La possibile “convivenza” della clausola penale e della caparra confirmatoria nel preliminare di vendita di quote sociali

Un interessante provvedimento del Tribunale delle Imprese di Milano consente di fare il punto sull’utilizzo da parte degli operatori giuridico-economici, nell’ambito delle operazioni societarie di cambio di controllo, dei congegni contrattuali previsti dal codice civile (ossia, la clausola penale ex articolo 1382-1384 c.c. e il patto di caparra confirmatoria ex articolo 1385 c.c.), al fine di disciplinare, in via convenzionale, l’eventuale fase patologica di inesecuzione dei contratti di cessione di partecipazioni sociali, nell’eventualità che la parte cedente non rispetti l’impegno al trasferimento assunto nei confronti della parte cessionaria, mediante stipula del definitivo.

I soci di controllo totalitario di una s.r.l. stipulano, quali promittenti venditori congiunti, un contratto preliminare di vendita dell'intero capitale sociale della società target , in favore di un (unico) promissario acquirente. Per miglior gestione dell'eventuale fase patologica di mancata stipula del definitivo, nel contratto preliminare in questione le parti inseriscono, sia un patto di caparra confirmatoria , sia una cla usola penale . Il patto di caparra presenta la peculiarità di avere una struttura ibrida . Nel senso che esso si struttura in parte, come ordinario patto legalmente tipico di caparra confirmatoria a struttura reale, che viene consegnata già in sede di stipula del preliminare dal tradens promissario acquirente, in favore dei promittenti venditori congiunti, accipientes pro-quota , in conformità con il chiaro tenore dell' articolo 1385, comma 1, c.c. che ne prevede espressamente la consegna “al momento della conclusione del contratto”; in parte, come mero patto atipico di caparra confirmatoria consensuale (ritenuto pienamente ammissibile ai sensi dell' articolo 1322 c.c. : v. Cass. civ. n. 35068/2022 ), la viene semplicemente promessa (e non effettivamente pagata) dal tradens , con consegna delle somme pattuite entro un termine successivo alla stipulazione del preliminare, ma – secondo la S.C. – necessariamente anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite con il preliminare (v. Cass. civ. n. 35068/2022 ). La clausola penale viene configurata dalle parti come penale da inadempimento (e non da ritardo) di pari importo della caparra confirmatoria, non cumulabile con la prestazione principale (nelle circostanze, la stipula del definitivo di vendita dell'intero capitale sociale della società target ), in ossequio al divieto legale di cumulo fissato nell' articolo 1383 c.c. Il preliminare prevede pure una sia pur succinta disciplina di coordinamento della clausola penale con il patto di caparra confirmatoria a struttura ibrida (reale e consensuale, come detto), stabilendo che, in caso d'inadempimento dei promittenti venditori accipientes , questi ultimi devono provvedere non già alla restituzione del doppio, ma solo del tandundem in favore del promissario acquirente e che in ogni caso è fatto salvo, per entrambe le parti non inadempienti, il diritto al maggior danno verso la parte inadempiente, come consentito dall' articolo 1382, comma 1, ult. parte, c.c. La concreta dinamica negoziale tra le parti ha vissuto l'inutile decorso dei termini fissati nel preliminare, sia di pagamento della caparra consensuale, sia di stipula del definitivo, nonostante i ripetuti solleciti indirizzati al promissario acquirente dai promittenti venditori, culminati nell'ultima comunicazione di diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c., rimasta anch'essa lettera morta. Dopodiché, i promittenti venditori hanno citato in giudizio il promissario acquirente, lamentando il suo inadempimento del preliminare, e hanno quindi chiesto, in via principale, l'accertamento della risoluzione di diritto del preliminare ex articolo 1454 c.c., con condanna altresì al pagamento della caparra confirmatoria residua (e non già della penale, si badi bene) e al risarcimento del maggior danno, da riferire alle seguenti distinte voci: compensi professionali, imposta sostitutiva da rivalutazione delle quote cedende della target , ritardo nell'affare. A propria volta, il convenuto promissario acquirente (e asserito inadempiente, in thesi attorea) ha contestato le pretese avversarie, eccependo, in via primaria, l'alternatività (e non cumulabilità) per la parte non inadempiente del rimedio risolutivo contrattuale ex articolo 1454 c.c. rispetto al diritto legale di recesso, in auto-tutela, dal contratto inadempiuto, con trattenimento della caparra confirmatoria secondo l' articolo 1385 c.c. Quest'ultima norma, infatti, codifica il principio di alternatività tra recesso dal contratto inadempiuto con ritenzione della caparra e risoluzione del contratto con risarcimento - interpretabile, come ritenuto dalla S.C. nella nota decisione a SS.UU. del 2009 (Cass. civ. n. 553/2009 ), anche come divieto di mutamento in corso del giudizio della domanda di risoluzione giudiziale e risarcimento danni in domanda di recesso con ritenzione della caparra – nel modo seguente: se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra parte non inadempiente può recedere dal contratto inadempiuto, ritenendo la caparra ( articolo 1385, comma 2, primo periodo, c.c. ); se però la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione ex articolo 1453 ss. c.c. del contratto inadempiuto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. In tale complesso scenario (normativo, contrattuale, fattuale e processuale), i giudici milanesi hanno accolto la pretesa attorea di condanna del promissario acquirente inadempiente al pagamento di somme risarcitorie. Tuttavia, alla luce del succitato principio di alternatività tra recesso/caparra vs. risoluzione/danni, essi hanno rimodulato e riqualificato come domanda per il pagamento della penale l'originaria domanda attorea di pagamento della (parte residua di) caparra confirmatoria (i.e., la caparra consensuale post-preliminare). Ciò, sulla base dei seguenti principi di diritto: attesa l' alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria – da un lato – e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno – dall'altro – la domanda dell'attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l'incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali ; nel preliminare, le parti possono stipulare sia la clausola penale sia la caparra confirmatoria, in linea con l'insegnamento della S.C. ( Cass. civ. n. 35068/2022 e n. 10953/2012 ); l' ammontare della penale può essere fissato nello stesso ammontare della caparra confirmatoria purché preveda il diritto al risarcimento del maggior danno, non eccedendo il limite della somma concordata come penale, in conformità al disposto dell' articolo 1385 c.c. e all'insegnamento della S.C. ( Cass. civ. n. 10953/2012 ). La pronuncia in commento si colloca nel solco dei più recenti orientamenti della S.C., secondo cui la caparra confirmatoria, al pari della clausola penale stipulata per il caso di inadempimento, rivelano il comune intento di indurre l'obbligato all'adempimento e, pertanto, ambedue possono coesistere nell'ambito dello stesso contratto. I due istituti, tuttavia, differiscono quanto ad ambito di applicazione , giacché, mentre la caparra confirmatoria è applicabile al caso che il contratto inadempiuto non debba essere più adempiuto per l'avvenuto esercizio del diritto di recesso a opera della parte non inadempiente; la penale è, invece, applicabile al caso in cui il diritto di recesso non sia stato esercitato: in tale ultima ipotesi, la clausola penale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte non inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l'esecuzione o la risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c. (risoluzione giudiziale tout court ) o 1454 c.c. (risoluzione automatica in auto-tutela su diffida) o 1456 c.c. (risoluzione negoziale in autotutela in collegamento a una clausola risolutiva espressa).

Fatto e diritto 1. Le vicende processuali Oikos S.r.l., A. M. e Al. M. in data 19.7.2021 hanno convenuto in giudizio Ellemme S.p.A.: gli attori -complessivamente titolari, in via diretta e indiretta, dell'intero capitale di Francia 99 S.r.l. (qui, Francia 99 )agiscono nelle vesta di promissari venditori delle rispettive quote sociali a favore della convenuta -promissaria acquirentein virtù delle scritture private dell'8.6.2018 e 15.4.2019. In particolare, hanno lamentato l'inadempimento di Ellemme agli obblighi preliminari di pagamento della caparra confirmatoria e dell'acconto sul prezzo nonché all'obbligo di stipulazione del definitivo. Hanno quindi chiesto: (i) in via principale, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto preliminare ex articolo 1454 c.c. , con condanna al pagamento della caparra confirmatoria residua e al risarcimento del maggior danno (i.e. distinte in: compensi professionali, imposta sostitutiva da rivalutazione quote, ritardo nell'affare); (ii) in subordine al mancato riconoscimento del danno da ritardo nell'affare, la condanna al pagamento di interessi moratori sull'acconto del prezzo. La convenuta si è costituita con comparsa di risposta depositata il 3.2.2022, contestando le pretese avversarie. In particolare, ha eccepito l'alternatività del rimedio risolutivo al recesso, con trattenimento di caparra confirmatoria secondo l' articolo 1385 c.c. rispetto a quello risolutorio; la nullità della pattuizione sul risarcimento del maggior danno sub lett. r) del contratto preliminare; in ogni caso, l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno. La convenuta ha inoltre chiesto in via riconvenzionale: (i) l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto preliminare ex articolo 1353 c.c. o, comunque, ai sensi della lett. r) del medesimo; (ii) in ogni caso, la condanna alle restituzioni della caparra confirmatoria versata. Il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini richiesti ex articolo 183, comma 6, c.p.c. e, ritenuta la causa già matura per la decisione senza bisogno di istruzione, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche. 2. Il contratto preliminare e l'interpretazione delle sue clausole 2.1. Come accennato, la lite trae titolo dal contratto preliminare per la compravendita di quote sociali (qui, il contratto preliminare ) tra Oikos già Blecco S.r.l.-, A. M. e Al. M. (promissari venditori, qui attori) ed Ellemme (promissaria acquirente, qui convenuta). Oggetto del preliminare è l'intero capitale sociale – direttamente o indirettamente – detenuto dalle attrici in Francia 99 s.r.l., ovvero: la quota di Oikos: i.e. 20% di Francia 99 (detenuta al 100% da Chi Quadro S.r.l.); la quota di A. M.: i.e. il 40% di Francia 99; la quota di Al. M.: i.e. il 40% di Francia 99. Il regolamento preliminare dell'operazione è stato cristallizzato in due successive scritture private – l'una del 8.6.2018, l'altra del 15.4.2019 – di cui la seconda va ritenuta quale novazione oggettiva della prima. Pur in assenza di un riferimento espresso, sussistono indici inequivoci indiziari della volontà novativa comune delle parti (cfr. articolo 1230 c.c. ) ed in particolare: la lett. v) della scrittura del 15.4.2019, secondo cui Le parti dichiarano che la presente scrittura privata [...] con i relativi allegati contiene tutti gli accordi, le intese e le pattuizioni presi tra le Parti in relazione al suo oggetto e supera, sostituendoli, tutti gli accordi (verbali o scritti) eventualmente presi in precedenza in relazione a tale oggetto ; la lettura sistematica della scrittura del 15.4.2019, che riproduce estensivamente i contenuti della scrittura 2018, salve alcune variazioni, in particolare il prezzo ed il termine per la stipulazione del contratto definitivo, posticipato; il comportamento delle parti antecedente la stipulazione della scrittura 15.4.2019, da cui si deduce il comune intendimento di superare l'originario assetto dell'operazione, regolandolo altrimenti (si vedano in proposito la proposta di proroga ed il sollecito del pagamento di Al. e A. M. -il 9.10.2018cfr. doc. attori n. 3 e la risposta di Ellemme -il 12.10.2018cfr. doc. attori n. 3). Individuata la fonte del contratto preliminare nella scrittura privata del 15.4.2019. Quest'ultima prevede in particolare: alle lettere b) e c), il prezzo della compravendita delle quote sociali, così determinato: per la quota di Oikos: € 2.800.000,00, di cui € 210.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. lett. b); per le quote di A. e Al. M.: € 2.600.000,00, di cui € 140.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. lett. c). alle lettere b) e c), la caparra confirmatoria , così convenuta: € 150.000,00 alla firma della scrittura privata, di cui: € 90.000,00 per la quota di Oikos (cfr. lett. b), € 30.000,00 per la quota di A. M., € 30.000 ,00 per la quota di Al. M. (cfr. lett. c); € 50.000 entro 15 giorni dalla firma della scrittura privata, di cui: € 30.000,00 per la quota di Oikos (cfr. lett. b), € 10.000,00 per la quota di A. M., € 10.000 ,00 per la quota di Al. M. (cfr. lett. c); € 150.000 entro 60 giorni dalla firma della scrittura privata, di cui: € 90.000,00 per la quota di Oikos (cfr. lett. b), € 30.000,00 per la quota di A. M., € 30.000 ,00 per la quota di Al. M. (cfr. lett. c). Sul punto, ritiene il Tribunale che si tratti di un regolamento composito di caparra confirmatoria : di natura reale rispetto alla dazione di € 150.000,00, in quanto ancorata temporalmente alla firma della scrittura privata stessa; obbligatoria per la promessa di rimanenti € 200.000,00, da adempiere entro un termine successivo alla stipulazione. alla clausola sub lett. r) la tipica dinamica della caparra confirmatoria, prevedendo - se l'inadempimento sarà imputabile alla Promissaria acquirente, i Promittenti venditori avranno diritto di trattenere la caparra confirmatoria di cui ai punti b) e c); se l'inadempimento sarà imputabile anche solo ad uno dei Promittenti venditori, la Promissaria acquirente avrà diritto alla sola restituzione di un importo pari all'intera caparra indicata ai punti b) e c) […] ; alla lettera r), ultima locuzione, una clausola penale ex articolo 1383 c.c. di pari importo della caparra ritagliata esattamente secondo la disciplina legale, prevedendo, in caso di inadempimento dell'accipiens, non la restituzione del doppio, ma del tandundem, e, per entrambe le parti, salvo il maggior danno ( Inoltre, costituendo la caparra l'importo minimo dovuto all'altra Parte per l'inadempimento, ciascuna Parte potrà attivarsi per richiedere il maggior danno ). Osserva in proposito il Collegio che: le parti possono cristallizzare nello stesso contratto sia una clausola penale sia una caparra confirmatoria; nel caso in esame la clausola penale è stata fissata nello stesso ammontare delle somme previste a titolo di caparra; solo così interpretando la disposizione qui esaminata si può ritenere che la stessa non sia nulla secondo il criterio interpretativo di cui all' articolo 1367 c.c. (giacché ove ritenuta caparra confirmatoria non sarebbe consentito prevedere un danno maggiore). alla lettera k), il termine per la stipulazione del contratto definitivo: stabilito al 31.7.2019. Sul punto, vanno richiamati gli effetti convenzionalmente pattuiti in caso di suo inutile decorso, consistenti nella decadenza dalla stipulazione definitiva (cfr. lett. k) e la risoluzione del contratto preliminare (cfr. lett. r); prorogabile fino al 30.9.2019 solo a determinate cumulative condizioni: qualora entro la data del 31 luglio 2019 sia pervenuta da parte della promissaria acquirente una richiesta motivata dai tempi di erogazione del finanziamento bancario necessario ad acquisire le disponibilità per effettuare il pagamento del corrispettivo, accompagnata dal versamento di un acconto di € 300.000,00 […] . Sul punto, ritiene il Collegio che si tratti di una clausola che ammette la proroga del termine finale, subordinata ad un requisito soggettivo (i.e. l'iniziativa della promissaria acquirente), temporale (i.e. entro il 31.7.2019), causale (i.e. l'erogazione del finanziamento bancario) e reale (i.e. la dazione di un acconto). Va dunque respinta l'eccezione della difesa di parte convenuta, secondo cui si tratterebbe questa di una clausola che sottopone il contratto ad una condizione sospensiva, ossia il conseguimento di un finanziamento bancario. 3. La concreta dinamica negoziale 3.1. La traditio di parte della caparra confirmatoria Gli attori hanno incamerato € 190.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, avendo Ellemme corrisposto a titolo di caparra confirmatoria l'importo di € 110.000,00 in favore di Oikos e l'importo di € 80.000,00 in favore di A. M. e Al. M.. La circostanza non è contestata. 3.2 La reiterata proroga del termine per la stipula Il termine contrattuale per la stipulazione del definitivo (i.e. 31.7.2019, con possibile proroga al 30.9.2019) è inutilmente spirato. Il comportamento degli attori consente di inferirne la scelta di non avvalersene, determinando un differimento temporale delle conseguenze della sua inosservanza. Vanno in proposito richiamate le seguenti comunicazioni alla convenuta: il sollecito a procedere alla stipulazione del contratto definitivo (con indicazione del notaio) entro il 30.9.2019, con diffida al pagamento immediato della caparra confirmatoria (la spedizione risale al 18.9.2019 e si è perfezionata il 20.9.2019; cfr. doc. attori n. 7); la missiva contenente la disponibilità alla proroga del termine finale, con diffida al pagamento della caparra confirmatoria entro il 10.10.2019 e la formalizzazione del rogito entro il 23.10.2019 (spedita il 3.10.2019, perfezionata il 7.10.2019, cfr. doc. attori n. 8); l'invito ad eseguire i pagamenti dovuti di caparra confirmatoria e acconto entro l'11.5.2020 e la stipulazione del contratto definitivo entro il 15.6.2020 (cfr. email del 4.5.2020, cfr. doc. attori n. 12); la diffida ad adempiere il pagamento di caparra confirmatoria e acconto entro il 30.11.2020 e la stipulazione del contratto definitivo entro il 21.12.2020 (perfezionata il 10.11.2020 – cfr. doc. attori n. 14); La dichiarazione d'intervenuta risoluzione del contratto e intimazione al pagamento del residuo della caparra confirmatoria (perfezionata il 15.12.2020 cfr. doc. attori n. 15). 4.La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto Osserva il Collegio che il contratto preliminare -a seguito della dinamica negoziale sopra descrittasi è sciolto di diritto a seguito dell'ultima diffida ad adempiere all'obbligo di pagamento del saldo del prezzo e del perfezionamento del definitivo entro il successivo 21.12.2020 inviata da parte attrice in data 10.11.2020 (cfr. doc. 14 di parte attrice), rimasti inadempiuti. L'inadempimento di Ellemme agli obblighi oggetto della diffida era grave, giacché avente ad oggetto l'unico obbligo a carico del promissario acquirente, ossia di procedere agli ulteriori pagamenti previsti nel programma negoziale e nelle attività propedeutiche alla stipulazione del definitivo. La prima domanda svolta dagli attori è dunque fondata. Sul punto non sono pertinenti le doglianze della convenuta dirette a paralizzare la pretesa di controparte in quanto: (i) non sarebbe stato conseguito il finanziamento bancario necessario per concludere l'operazione: il contratto preliminare non è infatti subordinato a tale condizione sospensiva. Osserva in proposito il Collegio che il finanziamento è richiamato dalla clausola K del preliminare, ma solo a motivo della riserva di rinvio del termine ultimo per la sottoscrizione del rogito notarile, ove la promissaria acquirente entro il 31.7.2018 avesse fatto pervenire una richiesta di rinvio motivata dai tempi di erogazione del finanziamento bancario. Non ricorrono quindi, nella fattispecie, l'ipotesi della condizione risolutiva ed il disposto dell' articolo 1353 c.c. Il chiaro tenore della clausola non consente di accedere alla tesi della convenuta; (ii) all'iniziale diversa volontà della cessionaria di concludere l'acquisto di immobili di titolarità di Francia 99: con la sottoscrizione del preliminare Ellemme ha scelto di concludere una diversa operazione. 4. La domanda risarcitoria 5.1. Gli attori non hanno ritenuto di recedere e trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, bensì si sono avvalsi della facoltà prevista dall''ultimo comma dell' articolo 1385 c.c. , ossia di chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno, rimedi che seguono le regole ordinarie. Attesa l'alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria -da un latoe della risoluzione del contratto con risarcimento del danno -dall'altro(cfr. articolo 1385, co. 2 e 3, c.c. ; Cass., sez. un., n. 533/2009), la domanda dell'attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l'incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (cfr. articolo 1385, co. 3, c.c. ). 5.2. Ciò precisato, la prima domanda svolta dagli attori, di condanna al pagamento della parte residua di caparra ancora dovuta ai singoli venditori e pertanto: € 100.000,00 in favore di Oikos, € 30.000,00 in favore di Al. M. ed € 30.000,00 in favore di A. M., va riqualificata come pretesa, di natura risarcitoria, di ottenere il pagamento della penale, come cristallizzata alla lettera r) del contratto, di pari importo della caparra confirmatoria. Invero, tenuto conto della somma inizialmente ricevuta a diverso titolo (quale caparra), gli importi richiesti, pari ad ulteriori € 160.000,00, conducono esattamente ad € 350.000,00, ossia la somma pattuita -anche a titolo di penale(cfr. lett. r, della scrittura privata). Sulla scorta del regolamento preliminare sopra ricordato, vanno dunque accolte le domande attoree di condanna di Ellemme al pagamento di € 100.000,00 in favore di Oikos, € 30.000,00 a favore di Al. M. ed € 30.000 in favore di A. M., a titolo di clausola penale, dando atto che la restante parte, fino alla somma di € 350.000,00 è già stata conseguita (seppure consegnata a titolo di caparra, ossia ad Oikos per € 110.000,00 ad A. M. per € 40.000,00) e ad Al. M. per € 40.000,00). 5.3. È invece infondata la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del maggior danno rispetto all'importo della clausola penale, non essendo stato provato, come a breve, la riferibilità causale delle singole voci all'inadempimento di Ellemme e comunque un ammontare superiore a quello già cristallizzato nella penale stessa. In particolare: a. la posta di danno lamentata da A. e Al. M. per le somme pagate a titolo di imposta sostitutiva a seguito della rivalutazione delle quote societarie propedeutica alla cessione non è provata: è vero che la -minorsomma di € 246.913,35 è stata in effetti corrisposta all'Erario da parte attrice (cfr. docc. attrice n. 24 e 25), ma non sussiste il nesso eziologico con il preliminare sottoscritto con Ellemme. Tale pagamento corrisponde infatti all'esito di una scelta compiuta da A. e Al. M. per accedere poi ad un regime fiscale a loro più favorevole dell'imposta sostitutiva, ove le rispettive partecipazioni fossero state cedute ad un prezzo superiore al valore nominale, al fine di ridurre, appunto fiscalmente, la plusvalenza. In tal caso, infatti le imposte sostitutive da versare all'Erario vengono computate, a partire dalla legge n. 448/2001 , sul valore rivalutato -più correttamente rideterminazione del costo fiscalein luogo del costo storico, con applicazione di un'aliquota più agevolata a favore delle persone fisiche nel caso di cessione delle quote. Trattandosi appunto di una scelta al fine di massimizzare il profitto, manca il nesso causale diretto con l'inadempimento di Ellemme qui contestato; b. quanto al danno da compensi per la mediazione lamentato da Oikos per € 80.000,00 va osservato quanto segue. Quantomeno in via indiziaria, tale esborso sembra compatibile con il rapporto negoziale litigioso, attesa la produzione del titolo, che include il richiamo all'incarico a HouseMotive anche per partecipazioni sociali (cfr. doc. attori n. 17), nonché i riferimenti non contrastantisia per l'oggetto sia per il dato temporale, al negozio oggetto di lite. Il relativo importo (cfr. la fattura emessa a saldo limitatamente a € 66.300 con relativo bonifico; cfr. doc. 23), è comunque inferiore alla clausola penale di € 350.000,00, oltre la quale scatta il diritto al maggior danno, anche sommato alla voce di pregiudizio di seguito esaminata; c. quanto al danno da compensi professionali corrisposti al commercialista da Oikos per € 60.500,00 , parte attrice ha prodotto: (i) il titolo con cui si conferisce l'incarico professionale a Scorpio Management S.r.l., anche su partecipazioni sociali (cfr. doc. attori n. 18); (ii) le fatture di pagamento che, malgrado la genericità della descrizione, (cfr. doc. attori n. 20 e 221) sembrano compatibili -per intestazione, oggetto e periodocon le attività propedeutiche all'affare in corso con Ellemme. Il relativo importo, anche ove sommato alla voce di cui al punto sub. b, è comunque inferiore alla somma dovuta a titolo di clausola penale, pari ad € 350.000,00. La relativa domanda va dunque rigettata. 6. In via subordinata: il maggior danno per interessi Parte attrice ha chiesto in via subordinata, nell'ipotesi di mancato riconoscimento del maggior danno per € 300.000,00, il danno da ritardo dell'affare sofferto, con condanna al pagamento degli interessi moratori su tale somma, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 231/02 trattandosi di interessi fra imprenditori, dal 31 luglio 2019 (ai sensi della clausola K del Contratto 15 aprile 2019) al saldo. Gli interessi di mora vanno riconosciuti sulle -minor somme ancora dovute a titolo di penale dalla data dal 31.7.2019, data fissata per il perfezionamento del contratto, al saldo. 7. Le domande riconvenzionali della convenuta Le domande riconvenzionali, anche in via subordinata, svolte dalla convenuta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, vanno integralmente rigettate. 8. Il comando giudiziale e il governo delle spese di lite. La convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 in favore di Oikos S.r.l., € 30.000,00 a favore di Al. M., € 30.000 in favore di A. M.. E ciò oltre gli interessi moratori al tasso legale, secondo il d.lgs. 231/2002 , maturati dal mancato pagamento (ossia dalla diffida ad adempiere, con termine a sottoscrivere il definitivo, ossia il 31.7.2019) al saldo. All'accoglimento, nei limiti sopra indicati, delle domande attoree segue la condanna a carico della convenuta delle spese di lite, liquidate in solido a favore degli attori, assistiti da un'unica difesa. La concreta liquidazione viene compiuta, in assenza di nota spese, secondo i medi del relativo scaglione di riferimento, in base alle somme di danno in concreto liquidate, in virtù della rapida scansione della lite e della natura delle questioni trattate Le spese vive sono liquidate tenuto conto del contributo unificato corrisposto dagli attori, di cui vi è prova agli atti. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione XV civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulata da Oikos S.r.l., A. M. e Al. M. nei confronti di Ellemme S.p.A. con atto di citazione notificato in data 19.7.2021, ogni ulteriore domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede: 1. accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto preliminare concluso tra le parti in data 8 giugno 2018-15 aprile 2019 per le ragioni indicate in narrativa; 2. dato atto del diritto degli attori a conseguire la penale e tenuto conto delle somme già percepite e trattenute dagli stesi, condanna Ellemme S.p.A. al residuo come segue: € 100.000,00 in favore di Oikos S.r.l., € 30.000,00 a favore di Al. M., € 30.000 in favore di A. M.; E ciò oltre interessi dal 31 luglio 2019 al saldo; 3. rigetta le ulteriori domande svolte dagli attori; 4. rigetta le domande riconvenzionali, principali e subordinate, di Ellemme S.p.A. verso le attrici; 5. condanna Ellemme S.p.A. al pagamento delle spese di lite a favore delle attrici, liquidate in € 15.689,00 di cui € 1689.00 per spese e il resto per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025.