Risarcimento per la vittima dell’incidente, la quale è finita a terra e ha riportato una frattura al polso sinistro. Evidente la responsabilità della proprietaria dell’animale che non ha provveduto a tenerlo sotto controllo.
Signora finisce a terra dopo essere stata ‘spintonata' da un cane: legittima la pretesa risarcitoria da lei avanzata nei confronti della padrona dell'animale (Tribunale di Firenze, sentenza dell'8 luglio 2025). Il fattaccio risale a quasi cinque anni fa, a novembre del 2020, per la precisione. Tutto si svolge in pochi attimi in un'area riservata ai cani: una signora di 70 anni è ferma, col marito e col proprio cagnolino, a chiacchierare con alcune persone quando, all'improvviso, viene urtata violentemente, da dietro, da un cane che correva, e, per l'effetto dell'impatto, cade rovinosamente a terra, riportando lesioni al braccio sinistro. Pochi giorni dopo l'episodio, la donna cita in giudizio la proprietaria dell'animale per i danni subiti, addebitandole la responsabilità per quanto successo. Secca la replica della convenuta, la quale non mette in discussione i fatti, oramai acclarati, bensì la propria presunta responsabilità, in considerazione del luogo in cui si è verificato l'incidente, invocando, inoltre, il cosiddetto causo fortuito o quantomeno il concorso della malcapitata nel verificarsi del capitombolo. Prima di esaminare lo specifico episodio, il giudice sancisce l'applicabilità del Codice Civile laddove, nel disciplinare il danno da animali , dispone che «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Ciò significa che la responsabilità del proprietario (o custode) dell'animale è presunta, in quanto fondata, non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ampliando l'orizzonte, per il giudice «siamo di fronte ad uno dei cosiddetti casi di responsabilità oggettiva , cioè casi in cui il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell'animale. Per essere esente da responsabilità», quindi, il proprietario dell'animale «è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale». Pertanto, «per i danni arrecati a terzi, il proprietario ed il custode» dell'animale «rispondono in ogni caso, a meno che non diano la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. E il caso fortuito può essere, naturalmente, costituito anche dalla condotta inadeguata o imprudente della vittima». Applicando questa ottica, sulla persona offesa incombe l' onere probatorio dell'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo subito, mentre sul proprietario (o custode) dell'animale incombe l'onere probatorio dell'intervento di un fatto estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere il nesso causale. In generale, la dimostrazione del nesso tra comportamento dell'animale ed evento lesivo richiede sempre e comunque una adeguata e chiara deduzione assertiva , nel senso che la parte che invoca la responsabilità del proprietario del cane è tenuta a descrivere le specifiche modalità dell'accaduto e non limitarsi ad una descrizione dell'evento-aggressione generica ed appresa de relato. Tornando all'episodio verificatosi quasi cinque anni fa, può affermarsi, sancisce il giudice, che il fatto storico, per come rappresentato da parte attorea, ha trovato convergenti riscontri, sia perché non contestato specificatamente sia a seguito dell'espletamento della prova testimoniale. Più nello specifico, la convenuta non ha contestato il fatto storico cioè che la caduta fosse imputabile all'urto ricevuto dal proprio cane, essendosi, invece, limitata a dedurre solo un generico caso fortuito consistente nell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato. Invece, i testimoni ascoltai hanno certificato la caduta, precisando che il cane (di taglia media) stava correndo, giocando con un altro cane, quando improvvisamente ha urtato da dietro la signora che, in conseguenza dell'urto, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra. Per quanto appurato, la natura colposa della condotta della convenuta sussiste e va ricondotta, precisa il giudice, «all'inosservanza di specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani , volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità. E la circostanza che il cane fosse all'interno di un'area dedicata non esime i proprietari dal mantenersi attenti sulla loro condotta, così da essere pronti ad intervenire, dal momento che la posizione di garanzia da loro assunta impone comunque l'obbligo di controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire fatti lesivi a terzi». Ebbene, a fronte dell'episodio verificatosi quasi cinque anni fa, «non vi è alcun dubbio in merito alla violazione delle suddette norme prudenziali da parte della convenuta, che ha incautamente omesso di esercitare sui propri cani ogni forma di controllo, non richiamando l'animale e non riconducendolo a sé nel momento in cui, per sua stessa ammissione, ha visto il proprio cane avvicinarsi troppo». In concreto è palese «la violazione, da parte del garante di una regola cautelare ossia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso. Per il giudice, poi, il comportamento disattento non è assolutamente giustificabile, dal momento che «l'ingresso volontario in un parco in cui sono ammessi i cani non comporta di per sé l' assunzione del rischio di poter subire danni » per opera degli animali. Anzi, «è un comportamento del tutto usuale ed anzi consigliabile, per i padroni dei cani, rimanere nella stessa area. Nonostante in luoghi simili vi sia la facoltà di tenere liberi i cani, poi, ciò non significa che i padroni siano autorizzati a disinteressarsene, dovendo pur sempre mantenere su di essi una costante vigilanza ed un controllo più attento , a maggior ragione se ci si trova in un'area pubblica ove sono presenti altre persone». In questo quadro va aggiunto un ulteriore elemento: non vi è prova che la danneggiata abbia posto in essere un comportamento imprudente, per esempio giocando con i cani lì presenti ,in modo tale da amplificare la loro naturale esuberanza, trovandosi liberi a correre, né assume rilievo la contestazione per cui ella era distratta a parlare con altri proprietari di cani, non essendovi alcuna norma di prudenza che impone di non relazionare con terzi peraltro di un luogo di per sé non pericoloso. In conclusione, ha tenuto un comportamento non solo ordinario e prevedibile – e per ciò stesso non integrante la fattispecie di caso fortuito – ma, ad abundantiam, esente da colpa. Accertata, quindi, la responsabilità addebitabile alla convenuta, che ora dovrà risarcire la controparte versandole circa 22mila e 500 euro come risarcimento.
Giudice Picone In fatto Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Pt_1 ha convenuto in giudizio la sig.ra Controparte_1 al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione della caduta verificatosi in data 8.11.2020, per effetto dell'urto violento da parte del cane di proprietà della convenuta. A fondamento della pretesa la sig.ra Pt_1 ha dedotto che, in tali circostanze di tempo, mentre si trovava insieme al marito ed il proprio cagnolino nell'area cani di Piazza D'Azeglio e stava conversando con alcune persone, veniva urtata violentemente da dietro dal cane della sig.ra CP_1 il quale correva insieme ad altri cani e, per l'effetto, cadeva riportando lesioni al braccio sinistro. Per tali motivi la sig.ra Pt_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra CP_1 per i danni subiti ai sensi dell' articolo 2052 c.c. in quanto proprietaria del cane. La sig.ra CP_1 si è costituita in giudizio non contestando la verificazione dell'evento ma declinando la propria responsabilità, nonché il quantum della pretesa, in considerazione del luogo in cui si è verificato il sinistro di conseguenza ed invocando il c.d. causo fortuito e/o il concorso della Pt_1 nel verificarsi del medesimo: sulla scorta di tale prospettazione ha istato per il rigetto della domanda ed in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ha chiesto di valutarsi il concorso di colpa dell'attrice. La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione delle prove testimoniali di parte attrice (giusta ordinanza del 5 luglio 2022), dell'interrogatorio libero delle parti (giusta ordinanza del 5 aprile 2023) e di CTU medico legale. La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito della concessione dei termini ex articolo 190 cpc. In diritto Alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile l' articolo 2052 c.c. il quale, nel disciplinare il danno da animali, dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Con ogni evidenza, la responsabilità del proprietario o custode dell'animale è presunta, in quanto fondata, non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Siamo di fronte ad uno dei cosiddetti casi di responsabilità oggettiva, cioè casi in cui il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell'animale. Per essere esente da responsabilità, il proprietario è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale ( Cass. Sez. 3^ del 20.7.2011 nr. 15895 Rv 619452; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016 Rv. 640035 - 01). Per i danni arrecati a terzi, pertanto, il proprietario ed il custode rispondono in ogni caso, a meno che non diano la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Il “fortuito” può essere, naturalmente, costituito anche dalla condotta inadeguata o imprudente del soggetto passivo. Consequenziale all'applicazione di tali principi è il riparto dell'onere della prova: sull'attore incombe quello dell'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo; sul convenuto, quello dell'intervento di un fatto estraneo alla sfera soggettiva del responsabile, idoneo ad interrompere il nesso causale. La dimostrazione del nesso tra comportamento dell'animale ed evento lesivo richiede sempre e comunque una adeguata e chiara deduzione assertiva, nel senso che la parte che invoca la responsabilità del proprietario del cane è tenuta a descrivere le specifiche modalità dell'accaduto e non limitarsi ad una descrizione dell'evento-aggressione generica ed appresa de relato. Sulla scorta di tali principi può affermarsi che il fatto storico per come rappresentato dalla sig.ra Pt_1 in atto di citazione ha trovato convergenti riscontri sia perché non contestato specificatamente dalla difesa convenuta sia a seguito dell'espletamento della prova testimoniale. Occorre, infatti, evidenziare che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all' articolo 115 c.p.c. ” (in tal senso Cass. n. 17889 del 27/08/2020 ). Nel caso di specie la sig.ra CP_1 non ha contestato il fatto storico cioè che la caduta della Pt_1 fosse imputabile all'urto ricevuto dal proprio cane essendosi limitata a dedurre solo circa il ‘caso fortuito' consistente nell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato (vedi pagg. 2 e 4 della comparsa costituzione). Pertanto, alcun rilievo può assumere quanto dichiarato dalla stessa sig.ra CP_1 in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 2 ottobre 2023 circa il fatto di non sapere quale dei due cani che correvano dietro alla sig.ra Pt_1 l'abbia urtata facendola cadere: circostanza, quest'ultima, ancora una volta ammessa. Del resto, parte convenuta non ha chiesto di venire autorizzata a chiamare in giudizio altri, ritenuti responsabili dell'evento. Per tale motivo è evidente l'inconferenza delle deduzioni della difesa di parte convenuta in ordine a quanto scritto nel verbale di pronto soccorso. I testi escussi, sigg.ri Testimone_1 e Tes_2 , hanno confermato la caduta dell'attrice. In particolare, il sig. Tes_1 ha precisato che il cane della convenuta (di taglia media) stava correndo, giocando con un altro cane, quando improvvisamente urtava da dietro la sig.ra Pt_1 che, in conseguenza dell'urto, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra (vedi risposta cap. 2 udienza del 16 gennaio 2023 “cap. 2 Confermo. Preciso che il cane stava correndo in quanto giocava con un altro cane e l'ha investita da dietro. Il cane era di taglia media. Preciso che io ero accanto a lei, che si era operata da poco all'anca.”). A domanda il sig. Tes_1 ha risposto “…Ho saputo che il cane era della sig.ra CP_1 tramite la sig.ra Tes_2 che la conosceva e che era presente al momento del fatto. Io ho parlato con la sig.ra CP_1 che mi ha detto che aveva visto la scena e che non pensava che mia moglie si fosse fatta male. Mi ha anche detto di essere assicurata ma che poiché il cane era sciolto l'assicurazione non avrebbe risarcito il danno. . La sig.ra Tes_2 non ha saputo specificare quale cane avesse urtato la Pt_1 provocandone la caduta, ma ha precisato che la CP_1 le riferiva “…‘Ma sta a vedere che è stato il mio” a mo' di supposizione”, con ciò confermando che uno dei cani che correvano dietro e/o intorno all'attrice fosse quello della convenuta e che questa ne avesse contezza. In ordine alla causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, vi è prova che l'urto del cane della CP_1 abbia fatto cadere l'attrice per cui le è stata diagnosticata una frattura articolare scomposta del radio distale del polso sx tipologia di lesione compatibile con la dinamica del sinistro. La connessione evento – danno è stata confermata anche dal CTU nominato, dott. Per_1 Per quanto osservato la natura colposa della condotta della convenuta sussiste e va ricondotta all'inosservanza di specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità. La circostanza che il cane fosse all'interno di un'area “dedicata” non esime, difatti, i proprietari dal mantenersi attenti sulla loro condotta così da essere pronti ad intervenire dal momento che la posizione di garanzia assunta dai medesimi impone comunque l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire fatti lesivi a terzi. Nella fattispecie in esame non sussiste alcun dubbio in merito alla violazione delle suddette norme prudenziali da parte della sig.ra CP_1 che ha incautamente omesso di esercitare sui propri cani ogni forma di controllo ed omettendo di richiamare l'animale e ricondurlo a sé nel momento in cui per sua stessa ammissione ha visto il proprio cane avvicinarsi troppo accanto all'attrice (vedi risposto all'interrogatorio libero). In concreto sussiste la violazione da parte del garante di una regola cautelare ossia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso. A fronte di quanto esposto, la sig.ra CP_1 non ha fornito la prova del caso fortuito che può consistere in un fatto colposo del danneggiato purché integri i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità (in tal senso cfr. “La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex articolo 2052 c.c. , può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità” Cass., Sez. III, sentenza del 15.12.2015 n. 25223 ). Il comportamento della sig.ra Pt_1 non presenta tali caratteristiche, dal momento che l'ingresso volontario in un parco in cui sono ammessi i cani non comporta di per sé l'assunzione del rischio, da parte sua, di poter subire danni da parte degli stessi ed avendo la stessa convenuta ammesso che il proprio cane stava correndo in tondo assieme ad un altro assai prossimo all'attrice. È anzi un comportamento del tutto usuale ed anzi consigliabile, per i padroni dei cani rimanere nella stessa area. Nonostante in luoghi simili vi sia la facoltà di tenere liberi i cani, poi, ciò non significa che i padroni degli stessi siano autorizzati a disinteressarsene dovendo pur sempre mantenere su di essi una costante vigilanza ed un controllo più attento a maggior ragione se ci si trova in un'area pubblica ove sono presenti altre persone. Non vi è prova che l'attrice abbia posto in essere un comportamento imprudente per esempio giocando con i cani lì presenti in modo tale da amplificare la loro naturale esuberanza trovandosi liberi a correre né assume rilievo la contestazione per cui la sig.ra Pt_1 era distratta a parlare con altri proprietari di cani non essendovi alcuna norma di prudenza che impone di non relazionare con terzi peraltro di un luogo di per sé non pericoloso. Infine, alcun rilievo può darsi alla circostanza che l'attrice fosse reduce da un intervento all'anca destra per coxartrosi dal momento stanti le lesioni di diversa natura riportate all'esito del sinistro e, comunque, avendo la medesima dimostrato di aver tenuto in ogni caso un comportamento prudente essendo in compagnia del marito e non sola. La sig.ra Pt_1 in conclusione, ha tenuto un comportamento non solo ordinario e prevedibile - e per ciò stesso non integrante la fattispecie di fortuito - ma ad abundantiam esente da colpa. Può allora ritenersi che la difesa attorea ha provato la reale dinamica dei fatti ed il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso. Il risarcimento dei danni Occorre a questo punto accertare i danni subiti dalla sig.ra Pt_1 a causa dell'infortunio di cui si discute e procedere alla loro liquidazione. Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che la Pt_1 a causa del sinistro de quo, ha riportato una “frattura articolare di radio distale sinistro” con a postumi a carattere permanente “…a carico del polso non dominante, identificati in esiti anatomici e algo-disfunzionali di frattura del radio distale trattata chirurgicamente, consistenti in riduzione della articolarità, lieve instabilità residua dell'articolo RUD e tenovaginite dei flessori, con mezzi di sintesi ancora in sede” e con un'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente quantificabile in “…IT per complessivi 162 (centosessantadue) gg, di cui 36 (trentasei) gg sono da valutare in IT al 100%, 20 (venti) gg in IT al 75%, 50 (cinquanta) gg in IT al 50% ed i restanti 56 (cinquantasei) gg in IT al 25%; vi è inoltre una IP nella misura del 7 % (sette per cento) in RC”. Le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio con riferimento all'accertamento delle lesioni ed all'accertamento dei postumi. Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione ( Cass. Civ. 19989/2021 ). La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato. Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020 ). Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo può chiaramente presumersi per i ragionevoli dubbi che possono sorgere sulla reale ripresa di funzionalità stante la natura delle lesioni riportate che ha comportato comunque un intervento chilurgico di ‘riduzione e osteosintesi con placca e viti e filo kirschner temporaneo percutaneo' ed un ampio periodo di immobilizzazione dell'arto. Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva tenuto peraltro conto che il danno biologico permanente, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della vittima suscettibile di accertamento medico-legale, va quantificato in base all'età della Pt_1 al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza ( Cass. civ. sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121 ; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303 ). Alla luce delle conclusioni del ctu, tenuto conto degli importi di cui alla tabella del Tribunale di Milano, considerato che la liquidazione del danno biologico, quale componente del danno non patrimoniale, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dalla Pt_1 nei seguenti termini: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni Percentuale di invalidità permanente 7% Punto danno biologico € 2.089,92 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48 Punto danno non patrimoniale € 2.612,40 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 36 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 56 Danno biologico risarcibile € 9.582,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 11.978,00 Invalidità temporanea totale € 4.140,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.610,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00 Totale generale: € 22.328,00 Non si ritiene di riconoscere alcun incremento liquidatorio dovuto alla cd. “personalizzazione del danno” in quanto genericamente dedotta in citazione ma mai specificatamente allegata e provata. Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU e quantificate solo in € 202,00 in assenza della fattura del ctp attoreo per la consulenza tecnica eseguita ante causam (per come evidenziato anche dal Ctu e non contestato dal ctp attoreo). Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 / 96 , 8459 / 96, 2745/97 , 492 / 01; 18445/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo. Le spese di lite Le spese di lite attoree seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n.55 del 2014, e s.m., del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata ai valori medi. Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1. Accoglie la domanda attorea. 2. Condanna la sig.ra Controparte_1 al pagamento in favore della sig.ra Pt_1 [...] degli importi di € 22.328,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 202,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione. 3. Condanna la sig.ra Controparte_1 a rifondere in favore della sig.ra Pt_1 [...] le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, Iva, Cpa e spese vive (contributo unificato, spese notifica, bollo). 4. Pone le spese di ctu definitivamente a carico della sig.ra Controparte_1. Così deciso in Firenze, lì 8 luglio 2025