TikTok vs Commissione UE: il Tribunale UE annulla la decisione sul contributo di vigilanza ai sensi del DSA a causa di vizi procedurali

Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente annullato la decisione di esecuzione della Commissione Europea, che determinava l’importo del contributo di vigilanza per il 2023 applicabile a TikTok ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2065 (i.e. Digital Services Act, “DSA”).

Nonostante l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione, il Tribunale ha ritenuto necessario mantenere gli effetti della decisione impugnata per un periodo limitato, sottolineando la complessità dell’applicazione del nuovo quadro normativo sui servizi digitali e le delicate questioni procedurali legate alla ripartizione delle competenze tra atti delegati e atti di esecuzione. Contesto Il DSA impone ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (i.e. VLOP) e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (i.e. VLOSE), così designati ai sensi dell’articolo 33 del DSA, il pagamento di un contributo di vigilanza annuale . Tale contributo è destinato a coprire i costi stimati sostenuti dalla Commissione per lo svolgimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal DSA. La determinazione dell’importo di tale contributo avviene mediante atti di esecuzione , che devono seguire una metodologia definita in un atto delegato e rispettare i principi stabiliti nell’articolo 43, paragrafo 5, del DSA. A tal fine, la Commissione ha adottato il regolamento Delegato (UE) 2023/1127, che integra il DSA con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi di vigilanza. TikTok Technologies LTD, lo stabilimento principale nell’Unione europea del fornitore del servizio di hosting TikTok, è stata designata come VLOP il 25 aprile 2023. Successivamente, il 27 novembre 2023, la Commissione ha adottato la Decisione C-(2023) 8173 definitiva, oggetto del ricorso, che stabiliva l’importo del contributo di vigilanza annuale dovuto da TikTok per il 2023. Per la determinazione di tale importo, la Commissione si è basata, in particolare, su due operatori terzi (SensorTower e Similarweb) e ha seguito una metodologia comune a tutte le VLOP e VLOSE, allegata alla decisione impugnata, per calcolare il numero medio di destinatari attivi mensili nell’Unione Europea (i.e. “AMAR”) e ripartire l’importo complessivo del contributo annuale. Motivi del ricorso e posizione delle parti TikTok ha chiesto l’ annullamento della decisione impugnata , sollevando, in sostanza, cinque motivi. Il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare in via prioritaria il quarto profilo del primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 43, paragrafi 3-5, del DSA e all’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento Delegato 2023/1127, specificamente l’ asserita mancanza di una base giuridica per l’adozione di una metodologia per il calcolo degli AMAR in un atto di esecuzione . TikTok ha sostenuto che la Commissione avrebbe tentato di riscrivere il DSA, eludendo le procedure per l’adozione degli atti delegati e creando una metodologia parallela per il calcolo degli AMAR , distinta da quella utilizzata per la designazione dei servizi e che avrebbe portato ad una cifra diversa da quella utilizzata ai fini della designazione dei servizi. In particolare, la metodologia di calcolo degli AMAR non era contenuta nel Regolamento Delegato 2023/1127, ma direttamente nella decisione impugnata. La Commissione, ha altresì sostenuto che le procedure di designazione e di determinazione del contributo sono legalmente distinte, sostenendo che nulla nel DSA le impedisce di utilizzare, per ragioni di trasparenza, parità di trattamento e riservatezza, dati ritenuti affidabili , raccolti da operatori terzi indipendenti, e di avvalersi di “ qualsiasi altra informazione disponibile ” a sua discrezione. La metodologia allegata alla decisione impugnata avrebbe avuto il solo scopo di informare i fornitori sui dati e le fonti utilizzate, non di stabilire una metodologia di calcolo degli AMAR ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 24, paragrafo 2, del DSA. L’analisi del Tribunale Il Tribunale ha condotto un’analisi approfondita, distinguendo due aspetti chiave: Sulla liceità dell’uso di una metodologia comune e delle fonti di dati : il Tribunale ha riconosciuto che nessuna disposizione del DSA o del Regolamento Delegato 2023/1127 preclude alla Commissione di seguire una metodologia specifica per il calcolo degli AMAR, riconoscendo che la Commissione avesse, correttamente, validi dubbi sulla coerenza dei metodi di calcolo degli AMAR utilizzati dai vari fornitori e che, in un’ottica di trasparenza e parità di trattamento, fosse giustificato l’uso di una metodologia comune. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento Delegato 2023/1127 non impone alcuna gerarchia tra le fonti di informazione (dati comunicati dal fornitore, informazioni richieste, o “qualsiasi altra informazione disponibile”), permettendo alla Commissione di fare affidamento su quest’ultima categoria. Pertanto, questo motivo del ricorso di TikTok è stato respinto. Sulla necessità di stabilire la metodologia di calcolo degli AMAR in un atto delegato : il Tribunale ha affermato che il concetto di “AMAR” deve essere interpretato in modo uniforme e coerente in tutto il DSA, indipendentemente dal contesto (i.e. designazione o determinazione del contributo).   Sebbene sia lecito per la Commissione adottare una metodologia comune per il calcolo degli AMAR, essa non può eludere la procedura di controllo prevista per gli atti delegati , limitandosi ad allegare tale metodologia a ciascun atto di esecuzione. L’articolo 43, paragrafo 4, del DSA impone alla Commissione di adottare atti delegati che definiscano la metodologia e le procedure dettagliate per la determinazione dei singoli contributi di vigilanza annuali . Poiché i contributi devono essere proporzionati agli AMAR (articolo 43, paragrafo 5, lettera b, del DSA), il Tribunale ha concluso che la metodologia di calcolo degli AMAR è intrinseca ed essenziale per la determinazione del contributo di vigilanza. L’articolo 4 del Regolamento Delegato 2023/1127, pur specificando l’approccio per la determinazione dell’importo di base, non include il metodo di calcolo degli AMAR stessi. Il Tribunale ha rilevato che, limitandosi a indicare genericamente tre fonti di informazione nel Regolamento Delegato 2023/1127, la Commissione non ha adempiuto all’obbligo, implicito ma necessario ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, del DSA, di stabilire in un atto delegato almeno gli elementi sufficientemente dettagliati del metodo di calcolo degli AMAR . Gli argomenti della Commissione relativi alla natura “eccessivamente dettagliata” o alla “riservatezza” di tale metodologia sono stati respinti. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che, adottando la metodologia di calcolo degli AMAR in un atto di esecuzione (allegandola alla decisione impugnata) e non in un atto delegato , la Commissione ha violato gli articoli 43, paragrafi 3-5, e 87 del DSA. Decisione del Tribunale Sulla base della suddetta violazione procedurale, il Tribunale ha rispettivamente: annullato la decisione di Esecuzione C(2023) 8173 finale del 27 novembre 2023; deciso, accogliendo parzialmente la richiesta della Commissione, che gli effetti della decisione di esecuzione C-(2023) 8173 sono mantenuti fino a che siano adottati i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva. Fermo restando che il Tribunale non ha riscontrato alcun errore sull’obbligo in sé di TikTok di pagare il contributo di vigilanza per il 2023 , questa misura eccezionale, prevista dall’articolo 264, paragrafo 2, TFUE, è stata giustificata dalla necessità di salvaguardare la certezza del diritto e la continuità nell’attuazione dei compiti di vigilanza della Commissione ai sensi del DSA . Difatti, un annullamento con effetto immediato avrebbe potuto privare la Commissione dei mezzi finanziari necessari per svolgere i suoi compiti ai sensi del DSA, ove la Commissione fosse tenuta a rimborsare, con effetto immediato, l’importo del contributo per le attività di vigilanza della ricorrente nonché gli importi dei contributi di altri fornitori come quelli che hanno proposto un ricorso analogo fondato sugli stessi motivi accolti nel presente ricorso, laddove tali fornitori restano in linea di principio soggetti all’obbligo di versare detti contributi. condannato la Commissione a pagare le spese processuali , in quanto parte soccombente.   Conclusioni Si evidenzia che la Commissione non potrà adottare una nuova decisione che imponga a TikTok il pagamento del contributo per le attività di vigilanza , senza previamente stabilire la metodologia per calcolare AMAR mediante un atto delegato. Pertanto, una nuova decisione che stabilisce il contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok per il 2023 potrebbe essere adottata, se del caso, solo a seguito di una modifica del regolamento delegato 2023/1127 o dell’adozione di un nuovo atto delegato che stabilisce la metodologia per calcolare AMAR, il che, allo stato attuale, potrebbe peraltro avere un impatto sulla determinazione dei contributi per le attività di vigilanza negli atti di esecuzione adottati per il 2024. Per le VLOP e VLOSE, questa sentenza offre un importante precedente sulla corretta applicazione del DSA - trattasi della prima sentenza relativa al nuovo quadro giuridico -, in particolare per quanto riguarda le basi di calcolo dei contributi finanziari (i.e. deve essere uniforme e coerente in tutto il DSA, indipendentemente dalla finalità specifica della sua applicazione), rafforzando le garanzie procedurali nella determinazione degli oneri regolamentari.