Il terzo trasportato può agire direttamente contro l’assicurazione del vettore indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità

Il terzo trasportato, considerato parte debole in caso di incidente stradale, ha diritto a chiedere direttamente il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava ai sensi dell’articolo 141 cod. ass., senza dover attendere l’individuazione del responsabile, salvo il caso fortuito.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza in commento, ha accolto il ricorso di una donna che aveva riportato delle lesioni a seguito di uno scontro nella città di Roma con un veicolo assicurato presso una compagnia straniera . In primo grado, il Tribunale aveva respinto la sua domanda diretta, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere promossa contro l'Ufficio Centrale Italiano (UCI) e il proprietario dell'auto con targa straniera, in quanto la responsabilità era stata attribuita esclusivamente al conducente di quest'ultima. La Cassazione ha invece chiarito che l'azione diretta prevista dall' articolo 141 cod. ass. può essere esercitata, tranne nel caso fortuito, senza che sia necessario stabilire chi sia il responsabile dell'incidente: la norma, infatti, mira a evitare che il risarcimento al passeggero venga ritardato «dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro ». Le Sezioni Unite (n. 35318/2022) hanno risolto ogni dubbio interpretativo sulla nozione di caso fortuito , precisando che riguarda solo fattori naturali o umani estranei alla circolazione, mentre la condotta colposa dell'altro conducente non limita la possibilità di agire direttamente. Secondo un primo orientamento (sentenze n. 4147 e 4147 del 2019), nel caso fortuito rientrava anche la condotta colposa del terzo con conseguente inammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato. Un secondo orientamento (sentenza n. 17963/2021), invece, sosteneva la tesi opposta. Le Sezioni Unite, però, hanno chiarito che la nozione di “caso fortuito”, ai fini dell'articolo 141, «riguarda l' incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione , risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro». Inoltre, la possibilità di agire ex articolo 141 non è ostacolata dal coinvolgimento di un veicolo immatricolato all'estero: infatti, la normativa, di derivazione comunitaria, «assegna una  garanzia diretta  alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante». Già la Terza Sezione Civile (n. 1161/2020 e n. 12172/2023) aveva affermato che la persona trasportata può agire direttamente contro l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava , anche se l'incidente ha coinvolto un veicolo straniero assicurato presso una compagnia non aderente a specifiche convenzioni. La parola, ora, passa al Tribunale di Roma, che riesaminerà la vicenda alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione.

Presidente Rubino – Relatore Simone Svolgimento del processo 1. Con sentenza pubblicata il 30.6.2021 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da F.V. avverso la sentenza n. 18777/2016, pubblicata il 27.5.2016, con cui il Giudice di Pace di Roma aveva disatteso la domanda svolta nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. L'attrice aveva dedotto in primo grado che il 23.10.2004 si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Grande Punto, tg (OMISSIS), di proprietà e condotta da F.G. (assicurato presso (OMISSIS) s.p.a.), allorquando intorno alle 17.00, all'altezza del civico (OMISSIS) della via (OMISSIS) in (OMISSIS), rimaneva coinvolta in un sinistro a causa di uno scontro con l'autovettura Volkswagen Passat, tg (OMISSIS), di proprietà e condotta da M.A. assicurato presso la (OMISSIS) (compagnia straniera). A causa del sinistro aveva patito lesioni refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale (OMISSIS) e si era sottoposta a ulteriori controlli specialistici e strumentali, compresa la visita presso il fiduciario di (OMISSIS) s.p.a.; ricevuta una lettera di contestazione da parte di quest'ultima, aveva agito nei suoi confronti ai sensi dell' articolo 141 cod. ass. Il Giudice di Pace, sull'eccezione della compagnia convenuta di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che l' articolo 141 cod. ass. possa trovare applicazione solo rispetto a veicoli con targa italiana, rigettava la domanda. Il Tribunale di Roma, investito dall'appello avanzato dalla F.V., confermava la sentenza impugnata, gravandola delle spese del grado. Osservava il Tribunale che l'azione si sarebbe dovuta esperire nei confronti dell'UCI, ai sensi dell' articolo 126 cod. ass. , in ragione dell'esclusiva responsabilità nel sinistro del conducente dell'autovettura assicurata all'estero. 2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre F.V., sulla base di un solo motivo. (OMISSIS) s.p.a. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. La ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell' articolo 141 cod. ass. , ai sensi dell' articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il Tribunale, dopo aver discorso a proposito della necessità di integrazione del contraddittorio in tutte le ipotesi di azione diretta, ha affermato che, stante la pacifica responsabilità del conducente dell'autovettura con targa estera, non potesse trovare applicazione l' articolo 141 cod. ass. ed ha richiamato Cass. 1161/2020 , ma ne ha distorto il contenuto per essersi affermato in essa la possibilità di esercizio dell'azione anche quando il veicolo antagonista sia straniero. Osserva la ricorrente che l' articolo 141 cod. ass. non pone alcuna distinzione in funzione della nazionalità delle targhe e/o dell'assicurazione dei veicoli, né fa alcun riferimento a qualsiasi presunta responsabilità o corresponsabilità nel sinistro dei veicoli: tale norma attribuisce al trasportato il diritto di ottenere il risarcimento dall'impresa che assicura il vettore senza alcuna limitazione e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, fermo il limite del caso fortuito. 2. In via preliminare, deve essere osservato che il Tribunale non ha affermato che l'azione ex articolo 141 cod. ass. può essere esercitata solo rispetto a veicoli con targa italiana, come invece sostenuto dal Giudice di Pace, ma che: “[…] occorre verificare l'integrità del contraddittorio e, ancor prima, la legittimazione passiva di (OMISSIS) s.p.a., che ne ha eccepito la carenza, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere esperita nei confronti dell'UCI, in ragione della dedotta esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, affermata dall'attrice, che ha escluso qualunque contributo causale del vettore, presupposto indefettibile dell'azione ex articolo 141 c.p.c. ”, per poi concludere sinteticamente “L'azione, infatti, avrebbe dovuto essere esperita nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano e del responsabile civile proprietario della vettura con targa estera ex articolo 126 CdA”. 3. Una prima questione posta dalla ricorrente è quella relativa all'ammissibilità della procedura di risarcimento diretto nei casi in cui la responsabilità dell'incidente sia prospettata a esclusivo carico del veicolo antagonista, come peraltro sostenuto dal Tribunale. L' articolo 141, comma primo, cod. ass. prevede che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”. Si è posta la questione se nel caso fortuito rientri, o no, la condotta colpevole del terzo, vale a dire del conducente il veicolo antagonista. Il contrasto insorto tra Cass., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4147 , n. 4147 , che aveva ricondotto nella nozione di caso fortuito anche la condotta colposa del terzo con conseguente inammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato, e Cass., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17963 , che aveva sostenuto la tesi contraria, è stato composto da Cass., Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35318 . In tale sentenza è stato puntualizzato che la nozione di caso fortuito , prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex articolo 141, “riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. Un tanto premesso, il motivo merita l'accoglimento. È stato affermato da questa Corte che il “il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'articolo 141 d.leg. 7 settembre 2005 n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141 cit.” (v. Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181 ). È stato ribadito successivamente che “il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi - se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo articolo 148 Cod. ass. - ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. È una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.” (v., Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16477 ). Si è poi aggiunto che “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore… la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito” (v. Cass. 16477/2017 , cit.). Quanto sopra enunciato è stato, ulteriormente, affinato da Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1279 , la quale, dando seguito a Cass. 16477/2017 , ha riconosciuto che “L'orientamento interpretativo accolto da questa Corte e dalla Corte di Giustizia, sotto il profilo del rispetto del diritto della vittima a ricevere un'adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, ha una indubbia matrice costituzionale, in quanto evita l'effetto discriminatorio che, diversamente ragionando, si determinerebbe per il terzo trasportato a seconda della situazione in cui versi la compagnia assicuratrice del responsabile, ove si ammetta che il terzo non possa accedere all'azione diretta e debba, invece, convenire il responsabile civile e l'UCI ex articolo 126 C.d.A. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori: ipotesi che, certamente, non è equiparabile al caso fortuito di cui all' articolo 141, co. 1 C.d.A. , il quale prevede per il terzo il solo accollo del rischio non assicurabile perché imputabile al c.d. «act of God»”. Da ultimo, Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1161 (cui adde Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12172 ) ha ribadito che: “la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l' articolo 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 , di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”. Il Tribunale si è discostato dagli indicati principi di diritto. Infatti, erroneamente, il giudice dell'appello ha affermato che l'azione la si sarebbe dovuta promuovere ai sensi dell' articolo 126 cod. ass. nei confronti dell'UCI e del responsabile civile proprietario dell'autovettura con targa straniera, sul presupposto dell'affermazione da parte dell'attrice della responsabilità esclusiva del conducente di quest'ultima autovettura. Per converso, come già detto, l'azione ex articolo 141 cod. ass. , salvo il limite del caso fortuito, nei sensi sopra riportati, prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché “la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” ( Cass., Sez. Un., 35318/2022 , cit.). All'applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all'estero, “atteso che l' articolo 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 , di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante” ( Cass. 1161/2020 ; 12172/2023, citate). 4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.