Annullata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale: necessario chiarire la natura della perquisizione in carcere

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso all'interno di un istituto penitenziario, la motivazione della condanna non può prescindere da un rigoroso accertamento sulle modalità della perquisizione, imponendo al giudice di valutare concretamente il rispetto delle procedure, l'eventuale arbitrarietà dell'atto e la presenza di elementi di abuso, senza limitarsi a mere dichiarazioni di principio.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di un detenuto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex articolo 337 c.p. , per fatti avvenuti all'interno di un istituto penitenziario. In particolare, all'imputato era stato contestato di aver usato minaccia e violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, opponendosi a una perquisizione al termine di un colloquio con i familiari. La difesa aveva articolato tre motivi di ricorso, tra cui il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all' articolo 393- bis c.p. , sostenendo che la reazione dell'imputato fosse conseguenza della richiesta di sottoporsi a una perquisizione con denudamento, priva di autorizzazione e particolarmente invasiva .  La Corte territoriale si era limitata ad escludere l’esistenza di un atto arbitrario e aveva attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria, i quali avevano qualificato la perquisizione come ordinaria . La Suprema Corte ha considerato fondato il primo motivo di ricorso, evidenziando come la questione della modalità della perquisizione – ordinaria o con denudamento e senza autorizzazione – fosse centrale e dovesse essere accertata con particolare rigore . I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano omesso di verificare aspetti decisivi e di approfondire la ricostruzione difensiva, tra cui la presenza di altri soggetti, le procedure ordinarie seguite dopo i colloqui, i rapporti tra agenti e ricorrente, gli esiti del procedimento disciplinare e la natura della sanzione comminata, oltre a non chiarire se vi fossero stati in passato comportamenti abusivi da parte del personale. I Giudici hanno ritenuto che la sentenza impugnata presentasse  carenze motivazionali su tali profili fondamentali e hanno, pertanto, annullato la decisione della Corte d’Appello di Napoli, disponendo il rinvio a una diversa sezione per un nuovo esame che dovrà attenersi alle indicazioni fornite sull’accertamento dei fatti e sulla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale rispetto alla perquisizione oggetto di contestazione.

Presidente Costanzo - Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui E.E.S. è stato condannato per il reato di cui all' articolo 337 cod. pen. All'imputato si contesta di avere usato minaccia e violenza, mentre era detenuto, nei riguardi del personale della polizia penitenziaria per opporsi al compimento di un atto del loro ufficio; in particolare, dopo il colloquio con i congiunti, E.E.S. si sarebbe opposto ad una perquisizione affermando tra le altre cose (OMISSIS) . 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Il primo motivo attiene al mancato riconoscimento della causa dì giustificazione di cui all' articolo 393 bis cod. pen. La reazione dell'imputato sarebbe stata conseguente alla richiesta da parte della polizia penitenziaria di denudarsi completamente per sottoporsi a perquisizione; non si sarebbe trattato di una perquisizione ordinaria e la perquisizione con denudamento, in quanto particolarmente invasiva, sarebbe stata disposta senza un motivato autorizzatorio (in tal senso, si cita giurisprudenza della Corte di cassazione). La Corte si sarebbe limitata ad affermare che la tesi difensiva dell'atto arbitrario non avrebbe trovato riscontri probatori. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 62, n. 2, cod. pen. ; la condotta sarebbe stata determinata da uno stato d'ira indotto dal fatto ingiusto commesso dalla polizia penitenziaria. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il tema è lo stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Il tema attiene al tipo di perquisizione che gli agenti penitenziari chiesero di eseguire, non essendo in contestazione che nessuna autorizzazione era stata rilasciata per eseguire una perquisizione con denudamento. Un tema, quello in questione, devoluto alla Corte di appello dall'imputato che, nel corso del suo esame, aveva riferito come gli agenti chiesero di sottoporsi ad una perquisizione con denudamento pur non essendo stato detto atto autorizzato. L'imputato aveva fatto peraltro notare come la sua tesi difensiva fosse corroborata dal fatto che la sanzione disciplinare inflittagli nell'occasione fosse stata particolarmente lieve (tre giorni di isolamento) rispetto a quelle cui vengono sottoposti i detenuti per comportamenti del tipo di quello per cui si procede. Proprio detta circostanza, si sostiene, sarebbe rivelatrice della anomalia della situazione. La Corte di appello ha affermato che non vi sarebbero ragioni per dubitare di quanto riferito concordemente dai testi di polizia penitenziaria, presenti sul posto al momento in cui i fatti si verificarono, che avevano dichiarato di come si fosse trattato di una perquisizione ordinaria e non con denudamento; testimoni, secondo la Corte, attendibili perchè di polizia, perché non animati da un interesse inquinante e, ancora, perché le dichiarazioni dell'imputato sarebbero di per sé dotate di una minore capacità dimostrativa dei fatti narrati in assenza di qualsivoglia riscontro . 3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. Il tema ha una rilevante centrale nel processo e andava accertato con rigore, tenuto conto che le deposizioni del personale di polizia penitenziaria non potevano di per sé esautorare da approfondimenti probatori, essendo gli agenti soggetti non del tutto terzi rispetto alla ricostruzione alternativa dell'imputato; ciò che, in particolare, non è stato chiarito è: a) se fossero presenti, oltre agli agenti, altre persone al momento in cui i fatti si verificarono; b) quali fossero le procedure che quotidianamente venivano eseguite dopo che i detenuti avevano colloqui; c) quali i rapporti fra quegli agenti di polizia penitenziaria e il ricorrente; d) cosa fu accertato nel procedimento disciplinare; e) se la tesi della perquisizione arbitraria fu sostenuta sin dall'immediatezza dall'imputato; f) quale tipo di sanzione disciplinare veniva normalmente inflitta per comportamenti del tipo di quelli per sui sì procede e, in particolare, se la sanzione fu particolarmente blanda, e posto che lo sia stato, le ragioni di tale decisione; e) se vi erano stati in precedenza comportamenti abusivi da parte degli agenti. Rispetto a tali decisivi temi di prova, la motivazione è obiettivamente silente. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, accerterà i fatti secondo le indicazioni appena fornite e verificherà se e in che limiti sia configurabile il reato contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.