Studente plusdotato bocciato per la condotta: disparità di trattamento senza PDP

Annullata la bocciatura di uno studente plusdotato, decisa solo per il 6 in condotta e in assenza di insufficienze, per l’omessa attivazione del PDP. Il TAR Veneto ha ribadito l’obbligo per la scuola di valutare i bisogni educativi speciali e il quadro clinico complessivo, evitando formalismi privi di fondamento normativo.

Con la sentenza in esame, il TAR Veneto ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente di seconda media, annullando il provvedimento di non ammissione all’anno successivo basato esclusivamente sull’attribuzione di un “6” in condotta per «comportamenti inappropriati e reiterati». Il caso si caratterizza per la presenza di una plusdotazione cognitiva formalmente accertata, l’assenza di insufficienze nelle materie e la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) , nonostante le reiterate istanze della famiglia. Il minore aveva già manifestato difficoltà comportamentali nell’anno precedente; durante l’anno scolastico 2024-2025, dopo colloqui con la dirigenza e un percorso terapeutico, era stata formulata una diagnosi di plusdotazione : quoziente intellettivo elevato associato a immaturità comportamentale, quadro che generava condotte disturbanti riconducibili a demotivazione e frustrazione in ambito scolastico. A fronte delle relazioni specialistiche e della certificazione prodotta, l’istituto non ha predisposto il PDP richiesto, ritenendo la documentazione incompleta perché priva del dato numerico del QI . Tale scelta, secondo il Collegio, non trova alcun fondamento normativo: la scuola non ha indicato norme che impongano, per l’ attivazione del PDP nei casi di plusdotazione, l’obbligatorietà dell’indicazione del QI. La bocciatura è intervenuta nel giugno 2025, esclusivamente per il voto di condotta, nonostante risultati scolastici complessivamente positivi (quattro “8”, quattro “7” e quattro “6”). Il Consiglio di Classe aveva, inoltre, adottato misure disciplinari e limitazioni alle attività extracurricolari, senza considerare l’incidenza della condizione neurodivergente sulle condotte oggetto di rilievo. Il TAR evidenzia che la mancata predisposizione del PDP ha determinato una disparità di trattamento rispetto agli altri studenti, poiché la scuola avrebbe dovuto valutare le necessità dell’alunno sulla base del quadro clinico complessivo, senza limitarsi a criteri di carattere formale. Inoltre, il Collegio sottolinea che la ripetizione dell’anno, in assenza di insufficienze, rischia di acuire la condizione di noia e frustrazione già alla base dei comportamenti problematici, con il concreto pericolo di aggravare la situazione piuttosto che risolverla. In definitiva, il TAR impone all’amministrazione scolastica di riesaminare la posizione dello studente, tenendo debitamente conto sia delle valutazioni positive ottenute in tutte le discipline, sia delle caratteristiche cognitive e comportamentali certificate, riaffermando il principio che la funzione della scuola non può essere svuotata da formalismi che ignorano le effettive esigenze educative e inclusive degli studenti con bisogni educativi speciali .

Fatto e diritto   - OMISSIS-, di anni tredici, ha frequentato, nell'anno scolastico 2024-2025, il secondo anno della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Altavilla Vicentina (VI). Già nel corso del precedente anno scolastico 2023/2024 -OMISSISaveva manifestato delle difficoltà nel comportamento che avevano indotto i genitori a richiedere l'aiuto della scuola e l'attivazione della psicologa scolastica, figura presente all'interno dell'Istituto -OMISSIS- . Con l'inizio del nuovo anno scolastico i genitori decidevano di rivolgersi ad una psicologa esterna all'Istituto, la dott.ssa -OMISSIS-, professionista che lavora anche presso la ULSS 8 Berica. La dott.ssa -OMISSISprendeva in carico -OMISSISe lo sottoponeva a diversi accertamenti cognitivi e psicologici. Nel frattempo continuavano ad essere registrati alcuni problemi di comportamento; precisamente, viene riferito che l'alunno teneva comportamenti inappropriati e reiterati anche a sfondo sessuale . In data 6 novembre 2024, il Consiglio di Classe adottava un provvedimento disciplinare nei confronti dell'alunno vietando allo stesso di partecipare alla corsa campestre ed alla prima uscita didattica. A seguito di tale provvedimento i genitori del ragazzo chiedevano un colloquio con la Dirigente Scolastica. Nel corso dell'incontro i due genitori riferivano alla Dirigente che loro figlio era seguito da alcuni mesi dalla psicologa dott.ssa -OMISSISe che erano in attesa della sua relazione. Pochi giorni dopo la psicologa consegnava ai genitori il proprio elaborato dal quale emergeva la presenza della neurodivergenza Plusdotazione cognitiva: da un punto di vista clinico quindi non sono presenti difficoltà clinicamente significative ma un pattern comportamentale che si identifica come plusdotazione . La psicologa evidenziava inoltre che la plusdotazione implica avere un QI alto e una immaturità comportamentale (che) porta il ragazzo a provare noia, demotivazione e frustrazione durante le lezioni mettendo in atto comportamenti disturbanti per la lezione con conseguente ricerca di stimoli attivanti . La psicologa nella propria relazione indicava le caratteristiche dei ragazzi plusdotati e la necessità, per aiutare -OMISSISnel periodo della scuola secondaria di primo grado di a ttivare un BES (il Miur nel 2019 ha riconosciuto gli alunni con alto potenziale intellettivo nell'ambito dei bisogni educativi speciali) a scuola e delle attività specifiche nel pomeriggio . I genitori del ragazzo consegnavano a scuola la relazione chiedendo, come sollecitato dalla stessa psicologa, di attivare il percorso per studenti con Bisogni Educativi Speciali e la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che, tuttavia, non veniva adottato. A novembre 2024 i ricorrenti affidavano -OMISSISad una nuova professionista, la dott.ssa -OMISSISdel centro Woli spt specializzato in disturbi del neurosviluppo. Veniva comunicato alla scuola che -OMISSISaveva iniziato un percorso di psicoterapia e veniva fissato un colloquio con gli insegnanti del ragazzo e la dott. -OMISSIS-. L'incontro si teneva il 14/01/2025 ed in tale circostanza la dott.ssa -OMISSIS-, confermando la diagnosi di plusdotazione, chiedeva alla scuola che venisse predisposto un PDP. Nemmeno dopo tale incontro i genitori sono stati contattati dalla scuola per la stesura del PDP. A marzo 2025 i ricorrenti chiedevano un ulteriore colloquio a scuola della psicologa. Nel corso dell'incontro, che avveniva in data 25/03/25, la psicologa invitava di nuovo la scuola ad attuare un PDP; nella relazione della dott. -OMISSISsi legge infatti PDP... richiesto più volte dalla terapeuta (dal 14/01/2025) . In data 9/04/25, i genitori dell'alunno chiedevano un ennesimo colloquio con la Dirigente per sollecitare la scuola ad adottare un PDP. La Dirigente riferiva che il PDP non poteva essere attuato in quanto la relazione risultava priva della quantificazione del Q.I. dell'alunno. Il 9/06/2025, i ricorrenti venivano chiamati dalla scuola che comunicava loro la non ammissione di -OMISSISalla classe successiva alla luce dell'insufficienza riportata relativamente al voto di condotta; non figurano, infatti, ulteriori insufficienze, avendo il ragazzo riportato quattro votazioni con 8 , quattro votazioni con 7 e quattro votazioni con 6 . I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento come risulta dal verbale di scrutinio finale; 2) contraddittorietà del provvedimento che indica sia la non ammissione dello studente che, contemporaneamente, la necessità per lo stesso di un preteso recupero previsto per gli alunni con insufficienze; 3) erronea applicazione della   Legge 150/2024   e dei principi che la regolano; 4) violazione dei criteri di valutazione deliberati dallo stesso Istituto; 5) violazione della Nota Ministeriale 2867/25 in merito all'adeguata comunicazione alle famiglie sulle novità legislative; 6) mancanza di attuazione di interventi volti al coinvolgimento dello studente in attività per la comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti ex   L 150/2024, articolo 5; 7) mancata considerazione della non ammissione come evento eccezionale nel corso della scuola secondaria di primo grado ex   D.L.vo 62/2017   e mancanza di esame predittivo sulle possibilità di recupero nell'anno scolastico successivo (Consiglio di Sato 3906/2020, 4107/2020, 13042/2023), anche in considerazione della raccomandazione della psicologa di effettuare un cambio di sezione dell'alunno; 8) mancato inserimento del ragazzo tra gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nonostante la presentazione di idonea certificazione già dall'inizio dell'anno scolastico; 9) assenza di interventi specifici a supporto dello studente e mancata messa in atto delle strategie consigliate dalle psicologhe del ragazzo pur essendo la scuola consapevole delle difficoltà anche emotive e relazionali del ragazzo già dall'inizio dell'anno scolastico a seguito di specifica certificazione depositata dalla famiglia; 10) in presenza di certificazione protocollata di neurodiversità del ragazzo, in particolare di plusdotazione con immaturità comportamentale, demotivazione e frustrazione durante la lezione, mancata adozione di un PDP e/o di opportune strategie senza alcuna discussione in merito da parte del Consiglio di Classe e senza fornire in corso di anno alcuna giustificazione di mancata assunzione di tali interventi nonostante le richieste dei professionisti e dei genitori; 11) disparità di trattamento sofferta dal minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto. Il giovane -OMISSISnon è pertanto stato messo nelle condizioni di poter svolgere adeguatamente il proprio percorso emotivo, sociale e relazionale. La causa veniva chiamata alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2025 in seno alla quale il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. Il ricorso è fondato. A tal fine è sufficiente evidenziare, ai sensi dell'articolo 74 cpa, nella parte in cui dispone che la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme , che, sebbene l'adozione del PDP per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sia affidata al Consiglio di Classe, nel caso di specie, la decisione di non adottarlo è stata assunta sulla (errata) affermazione secondo cui la certificazione di plusdotazione fornita non fosse idonea mancando l'indicazione del QI ( A seguito della prima relazione fornita dai genitori in ottobre (protocollo n. 8290 del 29/11/2024) che riferiva di un comportamento problematico, il   C.d.c.   ha ritenuto che tale documento fosse insufficiente ai fini della stesura di un PDP in quanto non completo, non forniva dati precisi (QI dell'alunno, pur menzionandone la valutazione) . Come osservato dalla parte ricorrente, mancano riferimenti normativi che impongano, per il caso di soggetto plusdotato, l'indicazione, al fine della predisposizione del PDP, del QI, non risulta possibile negare tale supporto in presenza di comprovate necessità. Ne è seguita una disparità di trattamento del minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto con conseguente illegittimità degli atti impugnati. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1°, lett. e), del   cod. proc. amm., l'Amministrazione dovrà, quindi, rideterminarsi circa l'ammissione dell'alunno alla classe successiva tenendo in debita considerazione: - il fatto che il minore ha riportato, come sopra indicato, la sufficienza in tutte le materie con voti anche alti in alcune discipline; - il dato per cui la non ammissione di un soggetto plusdotato alla classe successiva, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell'alunno dell'anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di noia causativa dei comportamenti devianti posti a fondamento del negativo voto di condotta, con il rischio concreto che la bocciatura e gli effetti della medesima fungano da elementi amplificativi delle condotte stigmatizzate, il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell'alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua   mission . Le spese, eccezionalmente, vanno compensate, attesa la peculiarità della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati: Ida Raiola, Presidente Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore Francesco Avino, Referendario