Telecamere comunali per il contrasto del degrado: servono cartelli precisi

L’uso delle fototrappole comunali per il contrasto dell’illecito abbandono dei rifiuti è ammesso dalla normativa solo se non risulta possibile il ricorso a strumenti di controllo alternativi e sempre con un angolo di ripresa limitato, previa attenzione al corretto trattamento dei dati personali con apposizione di specifica segnaletica chiara e non generalista.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il severo provvedimento punitivo n. 322 del 4 giugno 2025 adottato a carico del Comune di Recco poco prima dell'entrata in vigore della novella rappresentata dal d.l. n. 116/2025 . La sanzione è stata adottata a seguito del reclamo di un cittadino che è incorso nei rigori della legge per essere stato ripreso da telecamere non segnalate mentre effettuava un errato conferimento dei rifiuti urbani. Per rispettare il principio di trasparenza – chiarisce il Garante – il titolare del trattamento deve adottare misure idonee e accessibili , con un linguaggio semplice e chiaro. Nel caso delle telecamere, ciò significa garantire l'informativa di primo livello , con cartelli ben visibili che riportino almeno finalità del trattamento, identità del titolare e principali impatti del trattamento. L'informativa di secondo livello, facilmente reperibile ad esempio sul sito istituzionale o in luoghi di pubblico accesso, contenente tutti gli elementi obbligatori ex  articolo 13 GDPR , tra cui eventuale trasmissione dei dati a terzi e tempi di conservazione con un chiaro rinvio dalla segnaletica di primo livello al testo completo dell'informativa. Inoltre, i dispositivi possono essere collocati solo in aree realmente a rischio di abbandono rifiuti , con un'angolatura ristretta e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. Nel caso di Recco è stata contestata l' assenza di segnaletica al momento delle riprese, nonché la genericità delle finalità indicate nelle informative. Da qui la violazione degli articolo 5, 12 e 13 GDPR in tema di liceità, correttezza e trasparenza. In sintesi, secondo il provvedimento del Garante, i sistemi destinati al controllo ambientale devono essere chiaramente distinti dagli altri impianti di videosorveglianza urbana , con cartelli e informative dedicati. Tuttavia, con l'entrata in vigore dal 9 agosto 2025 del d.l. n. 116/2025 la normativa ha introdotto un approccio più flessibile, legittimando l'uso ibrido dei sistemi comunali. Le stesse telecamere possono ora servire contestualmente finalità di sicurezza urbana, sicurezza stradale e tutela ambientale. La soluzione più efficiente, in coerenza con i principi di economicità e chiarezza, appare dunque quella di un unico cartello standardizzato con le tre finalità tipiche, rimandando i dettagli tecnici e le differenziazioni dei dispositivi alle informative di secondo livello.

Provvedimento del 4 giugno 2025, n. 322