La Cassazione ha affrontato il tema dell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1- ter , c.p.p., relativo all’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, con riferimento al caso di un imputato detenuto per altra causa.
La Corte d'appello di Cagliari dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di prime cure proposto dall'imputato che, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, era stato ristretto in stato di detenzione per altra causa. La motivazione della decisione della Corte territoriale era fondata sulla mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio «necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata». La difesa ha proposto ricorso in Cassazione invocando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l' articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. non sarebbe applicabile al caso dell'imputato detenuto per altra causa. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che un'interpretazione eccessivamente formalistica della norma rischia di svuotare di effettività il diritto di accesso alla giustizia , tutelato anche dall'articolo 6 CEDU , e che la sanzione dell'inammissibilità deve essere proporzionata rispetto all'interesse tutelato. Si legge infatti nella sentenza: «ciò che deve essere scongiurato è il rischio che la sanzione di inammissibilità della impugnazione venga fatta discendere da una interpretazione eccessivamente formale e ciò nonostante la presenza di plurimi indici normativi di segno contrario». In particolare, non può essere richiesto all'imputato detenuto per altra causa di allegare la dichiarazione di domicilio, essendo la comunicazione in carcere già assicurata dal sistema . La Corte richiama i principi costituzionali e sovranazionali di proporzionalità e ragionevolezza , sottolineando che la celerità processuale non può sacrificare i diritti fondamentali. In conclusione, ritenendo l'articolo 581, comma 1- ter , c.p.p. non applicabile nei confronti dell'imputato detenuto – anche per altra causa - al momento della proposizione del gravame, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per il seguito.
Presidente Costanzo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Cagliari con ordinanza de plano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da S.E. avverso la sentenza che lo aveva condannato all'esito del giudizio di primo grado. L'inammissibilità è stata pronunciata dalla Corte di appello sul presupposto che all'impugnazione non fosse allegata la dichiarazione o elezione di domicilio necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata . Ha aggiunto la Corte di appello che non avrebbe rilievo nemmeno il fatto che, successivamente alla proposizione dell'atto di appello, l'imputato sia stato ristretto in stato in detenzione per altra causa, dovendo l'ammissibilità della impugnazione essere valutata al momento della presentazione dell'atto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale. Si richiama, da una parte, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l' articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. non sarebbe applicabile nel caso di imputato detenuto, anche per altra causa, e, dall'altra, si evidenzia in punto di fatto che il decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbe potuto essere comunicato in carcere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il quadro normativo di riferimento in cui la questione si colloca è stato in più occasioni delineato dalla Corte di cassazione. L' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. stabilisce che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L' articolo 164 cod. proc. pen. prevede che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida anche per le notificazioni degli atti di citazione a giudizio, quindi, anche per quella relativa al giudizio di appello, salvo quanto previsto dall' articolo 156, comma 1, cod. proc. pen. L' articolo 157-ter cod. proc. pen. , chiarisce che le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato non detenuto sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater o, in mancanza di questo, nei luoghi e con le modalità di cui all' articolo 157 cod. proc. pen. 3. Non vi è dubbio che le disposizioni di cui all' articolo 581, commi 1-ter e 1 -quater, cod. proc. pen. creino un collegamento tra atto di impugnazione e citazione in giudizio, e che, richiedendo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, siano funzionali ad agevolare la notificazione della citazione e a rendere più agevole la celebrazione dei processi. Il tema attiene, tuttavia, alla interpretazione e alla portata di disposizioni processuali, come quella in esame, che impongono oneri di attivazione per le parti e alla cui inosservanza consegue la più grave delle sanzioni processuali, cioè l'inammissibilità dell'atto e, in questo caso, della impugnazione. La questione attiene alla necessità di scongiurare il rischio di interpretare la norma in esame in modo tale da incrinare la funzionalità del processo e, in particolare, il senso della sequenza ordinata degli atti procedimentali, i diritti dell'imputato e il suo potere di impugnazione, il sistema delle invalidità processuali, la congruità delle sanzioni rispetto alla difformità dell'atto dal modello legale. Il processo penale ruota intorno ad alcuni principi costitutivi, quali l'obbligatorietà dell'azione, il contraddittorio come metodo, la garanzia del diritto di difesa, la ragionevole durata. In ragione di tali principi sono fissate regole, alla cui inosservanza conseguono sanzioni. Il rapporto tra adempimenti di regole funzionali a garantire i principi cardine del processo e le sanzioni conseguenti alla inosservanza di dette regole caratterizza l'andamento del procedimento. In particolare, si è correttamente fatto osservare, il procedimento è segnato non solo dall'esistenza o dall'assenza di sanzioni ma anche dalla congruenza tra il meccanismo sanzionatorio che consegue alla violazione della regola posta a tutela degli interessi sottostanti al processo e l'effettività della esigenza di tutela degli interessi. Non vi è abuso quando vi è proporzione, congruità, tra meccanismo sanzionatorio e lesione degli interessi sottesi alla regola violata; vi potrà essere oggettivamente abuso quando invece vi è uno scollamento, una frattura, tra la violazione della regola e la presenza o l'assenza di una sanzione, ovvero la sua congruità. Dunque, è possibile che vi siano sanzioni processuali senza lesione in tutti i casi in cui alla violazione della regola, cioè alla difformità dell'atto dal modello legale, consegua una sanzione asimmetrica rispetto alla tutela degli interessi sottostanti la regola violata; è possibile però anche che vi siano anche lesioni senza sanzione, cioè violazione di regole strumentali alla tutela dei principi fondanti del processo a cui non consegue una sanzione. 4. Detta esigenza di congruità e di proporzione fra sanzione processuale e violazione della regola è fortemente avvertita anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si coglie infatti una chiara tendenza a creare un nesso obiettivo tra l'applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso (e a maggior ragione un'impugnazione di merito in appello) e il rischio di svuotare di effettività il diritto di accesso alla giustizia nonché il ruolo centrale da questo assolto nel sistema complessivo dell'equo processo e dell'articolo 6 CEDU . Tale rischio si concretizza quando una interpretazione eccessivamente formalistica della legge ordinaria impedisce di fatto l'esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato (Corte EDU, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; Corte EDU 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia; Corte EDU, 12 novembre 2002, Beles e altri c. Repubblica Ceca; Golder c. Regno Unito del 21 febbraio 1975). Secondo la Corte europea limitazioni al diritto all'accesso alla giustizia possono consentirsi solo se giustificate da un fine legittimo e, soprattutto, se proporzionate (Corte EDU, Grande Camera, Zubac c. Croazia del 5 aprile 2018 (v. soprattutto parr. 76-82); Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e Willems e Gorjon c. Belgio del 21 settembre 2021). Se, sotto il primo profilo, possono essere consentiti in astratto sistemi di filtro alle impugnazioni, anche attraverso la previsione di cause di inammissibilità, la questione si pone in modo più evidente quanto al rapporto tra strumento di filtro, sanzione processuale e principio di proporzionalità. La Corte di cassazione ha già evidenziato in modo condivisibile come, proprio con riguardo al tema della proporzionalità, la giurisprudenza di Strasburgo sia rigorosa nell'evidenziare la necessità di una stringente valutazione in concreto della ragionevolezza della restrizione al diritto di accesso; una valutazione che deve essere compiuta in considerazione di alcuni parametri essenziali come: la prevedibilità della restrizione; la responsabilità della parte nei cui confronti viene dichiarata l'inammissibilità per gli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l'accesso alla giurisdizione superiore; l'assenza di indici di formalismo eccessivo nell'applicazione della regola processuale restrittiva, cui segua l'inammissibilità (sul tema, lucidamente, Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino, Rv. 286975). Il tema della proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione di norme di filtro del diritto di accesso alla giustizia e limitative del diritto di impugnazione appare peraltro ancora più stringente se riferito al giudizio di appello, che, tendenzialmente, rimane un giudizio di seconda istanza piena per le parti processuali. 5. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia: esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio, come è noto, è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell' articolo 5 TUE , articolo 49 par. 3 e articolo 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali, che dal sistema della CEDU . La Corte costituzionale ha a sua volta chiarito in più occasioni come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità ( Corte cost., sentenza n. 85 del 2013 , ma anche n. 20 del 2017 ). Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è capace cioè di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può dunque affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico; in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una generale funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, cioè come parametro per verificare la correttezza della soluzione presa nel caso concreto. In tale accezione, il canone della proporzione e della adeguatezza si rivolgono certamente al legislatore, nel momento in cui traccia le norme ordinarie, ed alla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità delle stesse, ma anche al giudice comune, allorquando è chiamato in concreto a valutare di norme e di atti limitativi delle istanze fondamentali. Il principio di proporzionalità segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. 6. Dunque, anche rispetto all' articolo 581, comma 1-ter cod. proc. pen. , si impone la necessità di una interpretazione che scongiuri il rischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione, che tenda a conciliare l'esigenza di filtro - sottesa alla regola - con il fondamentale canone del diritto di accesso alla giustizia, che rifugga da eccessi formalistici capaci di frustrare, svuotandone di contenuto, diritti fondamentali e garanzie soggettive. Solo ciò scongiura i dubbi di legittimità costituzionale della norma che, non casualmente, da più parti sono stati prospettati. Sì tratta dì una norma che, lungi dal limitarsi ad imporre un mero, leggero , onere collaborativo ad una parte, incide in realtà fortemente sul diritto di impugnazione e sul diritto di accesso alla giustizia, prevede una sanzione - quella di inammissibilità - che è giustificata solo se congrua e proporzionata. Ciò impone cautela nella interpretazione e la necessità di evitare eccessi formalistici. La celerità del processo deve coniugarsi con l'esigenza primaria di tutela dei diritti. 7. Ciò spiega il senso e la portata di alcune pronunce della Corte di cassazione, ciò spiega il principio: a) secondo cui, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. , posto che tale adempimento risulterebbe privo di concreto effetto ed utilità in ragione proprio della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto; diversamente, una interpretazione eccessivamente formale comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'articolo 6 CEDU (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez. 2, n.44026 del 12/10/2023, Toure Ismaila, n.m.; Sez. 6, n.47172 del 31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez. 6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n.m.); - per cui la norma in esame non trova applicazione anche nei riguardi dell'imputato detenuto per altra causa (Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia); - secondo cui la norma in questione non trovi applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. , novellato dall'articolo 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino, cit., in cui in motivazione la Corte ha affermato che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli articolo 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen. ); - per cui la causa di inammissibilità, pur formalmente configurabile ove si faccia riferimento al contenuto dell'atto di impugnazione, non deve essere dichiarata ove l'atto di citazione per il giudizio in appello sia stato emesso e comunicato regolarmente all'imputato al suo indirizzo di residenza (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024). Si tratta di pronunce che inducono a riflettere. 8. In tale contesto si colloca in senso non propriamente simmetrico, Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D'Amuri, Rv. 285973, secondo cui, invece, le disposizioni di cui all' articolo 581, commi 1-ter e 1 -quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa. Secondo la Corte, la non perfetta coincidenza tra il momento esecutivo della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello rispetto a quello della presentazione dell'atto di impugnazione comporterebbe la necessità di applicare l' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche nel caso di imputato detenuto per altra causa in ragione della possibilità che l'appellante non sia più detenuto all'atto della notificazione del decreto di citazione per l'appello e al tempo stesso non abbia dichiarato o eletto domicilio nel procedimento in cui si procede. Se, infatti, si sostiene, l' articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. non trovasse applicazione anche nel caso in questione rimarrebbe vanificata l'esigenza sottesa a detta norma, quella cioè di facilitazione della notificazione e di certezza della conoscenza dell'atto notificato da parte dell'imputato, cioè del decreto di citazione in appello. Né, si aggiunge, l'esigenza in questione, che attiene alla necessità di non scindere il momento della proposizione della impugnazione rispetto a quello della notifica della citazione in appello, potrebbe considerarsi soddisfatta facendo riferimento all' articolo 161, comma 3, cod. proc. pen. che impone al momento della scarcerazione di dichiarare o eleggere domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto ove era ristretto, avendo detta dichiarazione validità unicamente con riferimento al procedimento in relazione al quale è intervenuta la scarcerazione medesima e non anche per il procedimento avente ad oggetto il reato per cui si procede. 9. Si tratta di una pronuncia che lascia sullo sfondo rilevanti questioni, che attengono alla esigenza di interpretare la causa di inammissibilità di cui all' articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. in senso conforme al principio di proporzione. In realtà, la situazione dell'Imputato appellante detenuto per altra causa, a ben vedere, non è diversa da quella dell'imputato appellante detenuto per il reato per cui si procede. Si è già detto di come, l'intero sistema delle notificazioni degli atti di citazione a giudizio, e quindi anche della citazione per il giudizio di appello, sia fondato sul principio per cui la comunicazione all'imputato detenuto deve essere compiuta alla sua persona in carcere. Si è già detto di come questo principio trovi applicazione anche nei casi in cui l'imputato sia detenuto per altra causa. Si è già detto di come il riferimento normativo sia allo stato di detenzione e non al reato per il quale l'imputato è detenuto. L'adempimento previsto dall' articolo 181, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisce un requisito di ammissibilità della impugnazione sicché, al fine della sussistenza della causa di inammissibilità, è necessario riferire detto adempimento al momento della presentazione dell'atto e non a quello della citazione in giudizio. Rispetto al momento in cui l'impugnazione è proposta, l'imputato in stato di detenzione, seppure per altra causa, non è normalmente in grado di prevedere se e quando potrà essere rimesso in libertà, soprattutto se lo stato detentivo non è conseguente ad una sentenza definitiva. Dunque, anche nel caso di imputato detenuto per altra causa, l'appellante, al momento in cui propone l'impugnazione, sa che la citazione a giudizio, che può essere disposta anche a distanza di tempo, sarà a lui comunicata in carcere. A voler ragionare diversamente, ne deriverebbe una restrizione del diritto all'accesso alla giustizia di fatto non prevedibile, atteso che un atto di impugnazione - rispetto al quale, al momento della sua proposizione, non vi è l'esigenza sottesa alla previsione di cui all' articolo 181, comma 1-ter, cod. proc. pen. - sarebbe inammissibile in ragione del fatto che l'imputato potrebbe successivamente non essere più in stato detentivo al momento della citazione in giudizio in appello, cioè per ragioni che, al momento della formazione dell'atto, non esistevano e, verosimilmente, non potevano nemmeno configurarsi. Rispetto ad un imputato che, per esempio, sì trovi in stato di detenzione per altra causa per espiare una pena che sicuramente lo priverà della libertà personale per anni - e rispetto al quale non vi è il rischio di scissione tra il momento della proposizione della impugnazione e quello della citazione in giudizio - è sproporzionata la sanzione di inammissibilità di un atto di appello proposto senza l'adempimento previsto dall' articolo 181, comma 1-ter, cod. proc. pen. Né, ancora, è chiaro perché l'impugnazione dovrebbe essere inammissibile anche nei riguardi di un imputato detenuto per altra causa, che dichiari o elegga domicilio per il reato per cui si procede successivamente alla proposizione della impugnazione ma prima della citazione in giudizio. Né è chiaro perché l'imputato, al momento della rimessione in libertà disposta prima della citazione a giudizio, non potrebbe essere invitato a dichiarare o eleggere domicilio anche per il diverso procedimento per cui si procede, in modo da poter soddisfare nuovamente l'esigenza sottesa alla previsione di cui all' articolo 181, comma 1-ter, cod. proc. pen. Ciò che deve essere scongiurato è il rischio che la sanzione di inammissibilità della impugnazione venga fatta discendere da una interpretazione eccessivamente formale e ciò nonostante la presenza di plurimi indici normativi di segno contrario. 10. La Corte di appello di Cagliari non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, tenuto conto, peraltro, che lo stato di detenzione dell'imputato, seppur per altra causa, le era noto e nulla le impediva di emettere il decreto di citazione a giudizio e di comunicarlo in carcere al ricorrente. 11. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari per l'ulteriore corso.