CGUE: possibile provare la paternità mediante il prelievo post mortem di campioni genetici

In forza del principio del reciproco riconoscimento, un tribunale francese non può rifiutare una richiesta di acquisizione delle prove formulata da un tribunale italiano, anche qualora la normativa nazionale proibisca, per ragioni di ordine pubblico, il prelievo di campioni genetici da una persona deceduta per l’accertamento della paternità, in assenza di un consenso espresso in vita da parte dell’interessato.

È quanto stabilito dall’avvocata generale Tamara Ćapeta, nella causa C-196/24 . Il ricorrente si era rivolto a un Tribunale italiano per ottenere il riconoscimento della paternità biologica nei confronti di una persona deceduta e sepolta in Francia . Il Tribunale italiano ha quindi inoltrato al Tribunale francese la richiesta di esumare il corpo e prelevare campioni genetici del presunto padre, facendo riferimento al regolamento UE 2020/1783, che disciplina la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale per quanto riguarda la raccolta delle prove. Tuttavia, secondo la normativa francese, il giudice non può autorizzare l’esumazione di un corpo ai fini del prelievo di materiale genetico per accertare la filiazione , a meno che la persona interessata non abbia espresso in vita il proprio consenso. Questa materia è considerata una questione di ordine pubblico nel diritto francese. Per chiarire se la richiesta debba essere accolta o respinta, il Tribunale francese ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali . Nelle sue conclusioni, l’avvocata generale Tamara Ćapeta ha sostenuto che il regolamento 2020/1783 non consente al Tribunale francese di rigettare la richiesta di acquisizione delle prove , in quanto nessuno dei motivi di rifiuto previsti dal regolamento è applicabile al caso in esame, anche se la norma francese invocata è qualificata come di ordine pubblico. Il giudice francese ha inoltre chiesto se l’esecuzione della richiesta italiana sia in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ponendo così il problema di come bilanciare il diritto al rispetto del corpo umano dopo la morte e il diritto a conoscere le proprie origini personali . Secondo la CGUE, il diritto a conoscere le proprie origini è protetto quale parte del diritto alla vita privata previsto dall’articolo 7 della Carta . Allo stesso tempo, un confronto tra i diversi ordinamenti nazionali porta a riconoscere che anche il rispetto del corpo umano dopo la morte costituisce un principio generale del diritto dell’Unione . La dignità umana ha una doppia valenza, di principio e di diritto: pertanto, il rispetto del corpo umano va considerato come espressione di tale dignità e dovrebbe essere preso in considerazione al momento di decidere se autorizzare o meno l'esumazione di un corpo ai fini del prelievo genetico. Tuttavia, il diritto al rispetto del corpo umano non è assoluto come quello alla dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta , e deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, come appunto il diritto a conoscere le proprie origini. Poiché il legislatore europeo non ha ancora armonizzato il bilanciamento di questi diritti nell’ambito delle prove nei giudizi di paternità, « le soluzioni italiana e francese possono differire ed essere applicate nella misura in cui l’equilibrio scelto tra questi due diritti non pregiudichi il contenuto essenziale di uno dei diritti coinvolti ». Pertanto, l’avvocata generale conclude che la Carta non impedisce a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di richiedere, ai sensi del regolamento 2020/1783, il prelievo di campioni genetici post mortem anche in assenza di consenso espresso in vita dalla persona deceduta.