Anche il PM può depositare l’atto di impugnazione a mezzo PEC

Fino alla scadenza del termine indicato dall’articolo 87 della Riforma Cartabia, “tutte” le parti processuali godono dell’opzione del doppio binario della modalità cartacea o della via telematica, e non solo le parti private.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso che contestava la legittimità dell' impugnazione cautelare presentata dal pubblico ministero al Tribunale del riesame, sostenendo che tale atto sarebbe stato inammissibile perché non depositato telematicamente secondo quanto previsto dall'articolo 111- bis c.p.p. Secondo il ricorrente, la circolare del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023 avrebbe chiarito che, dopo la riforma Cartabia, solo la parte privata potesse scegliere tra deposito telematico o cartaceo, mentre per le altre parti sarebbe obbligatorio il deposito telematico. Secondo questa tesi, l'appello cautelare del pubblico ministero sarebbe stato inammissibile a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo n. 217/2023. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che il ricorso non ha considerato il regime transitorio che ancora consente il deposito degli atti in modalità cartacea in certi casi. Sebbene l'articolo 111- bis c.p.p. preveda il deposito esclusivamente telematico di atti, documenti, richieste e memorie, occorre tener conto che l' articolo 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022 , modificato dal successivo dl n. 162/2022 , ha disciplinato la tempistica di applicazione delle nuove regole, posticipando l'entrata in vigore del deposito telematico generalizzato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi previsti dallo stesso articolo . Tali regolamenti sono stati emanati con il decreto Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217 , che all'articolo 3 individuava ancora uffici e tipologie di atti per cui restava possibile il deposito cartaceo. Successivamente, l'articolo 3 è stato sostituito dall' articolo 1 del Dm n. 206/2024 , che ha ridefinito le disposizioni transitorie e gli atti per cui è consentito il deposito non telematico. Con questa modifica, l'obbligo del deposito telematico nel processo penale tramite il Portale del Ministero della Giustizia ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2025 , ma con alcune eccezioni, tra cui rientrano le impugnazioni cautelari. Per queste ultime, infatti, è previsto fino al 31 dicembre 2025 il regime del “doppio binario” , che consente sia il deposito telematico sia quello analogico. La circolare del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023 aveva già chiarito che, fino alla scadenza prevista dall'articolo 87 della riforma, tutte le parti processuali possono scegliere tra deposito telematico e cartaceo, senza limitazione alle sole parti private . Di conseguenza, resta pienamente applicabile fino alla fine del 2025 la versione precedente dell' articolo 582, comma 1, c.p.p.

Presidente De Marzo – Relatore Curami Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale del riesame di Firenze ha accolto l'appello cautelare avanzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato nei confronti dell'ordinanza del 15 febbraio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, aveva applicato nei confronti di B.J. la misura del divieto di dimora nelle Provincie di Prato, Firenze e Pistoia, in relazione ai reati di cui agli articolo 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 (capo a), 337 cod. pen. (capo b), 2 e 7 l. n. 895 del 1967 (capo d), 648 cod. pen. (capo e ed f), e, in riforma di tale ordinanza, ha disposto nei confronti dell'indagato la misura della custodia in carcere. 2. Ricorre per cassazione J.B., a mezzo del difensore avv. Alessandro Fantappiè, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli articolo 310, 111 bis cod. proc. pen. , 3 D.M. 217/2023, con riguardo alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal P.M. Il Tribunale, nel respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzato, ex articolo 310 cod. proc. pen. è incorso in violazione di legge; l'impugnazione era stata depositata presso il Tribunale del riesame con modalità analogica, ed a mezzo del Vice Isp. M., privo di delega, anziché con modalità telematiche come prescritto dall' articolo 111 bis cod. proc. pen. Ricordava il ricorrente come la circolare emessa dal Ministero della Giustizia il 26/01/2023 avesse chiarito che, dopo l'introduzione della norma ex articolo 111 bis cod. proc. pen. per effetto della riforma operata dal d. lgs. 150 del 2022 , solo la parte privata ha l'opzione tra deposito dell'atto di appello in forma telematica o analogica, mentre per gli altri parti vige la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico. Inoltre, essendo il decreto ministeriale n. 217 del 29/12/2023 , attuativo del disposto di cui all' articolo 87 d.lgs. 150 del 2022 , entrato in vigore il 14/01/2023, l'appello ex articolo 310 cod. proc. pen. proposto dal P.M. il 20/02/2024 in forma analogica avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli articolo 125, comma 3, 274, lett. c), 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. In punto di valutazione del grado di intensità del pericolo di recidivanza, il Tribunale non ha offerto congrua motivazione in ordine al tempo trascorso dai fatti, pur a fronte di una articolata e specifica censura mossa da parte della difesa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1.Il primo motivo è infondato. 2.Giova preliminarmente riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico. Ai sensi dell' articolo 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall' articolo 310, comma 2, cod. proc. pen. ), l'appello in materia cautelare è presentato nella cancelleria del Tribunale competente con le forme di cui all' articolo 582 cod. proc. pen. A sua volta l' articolo 582 cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione sia presentato mediante deposito con le modalità previste dall' articolo 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L' articolo 111-bis cod. proc. pen. , che prevede che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, è stato introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia, l' articolo 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022 , come modificato dall'articolo 5-quater, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico, ivi comprese quelle sul deposito telematico, prevedendo che dette disposizioni si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 87. Il regolamento previsto dall' articolo 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 è stato emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) che, all'articolo 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. Il citato articolo 3 è stato sostituito dall' articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206 , recante Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime. Ebbene, il decreto ministeriale n. 217 del 2023, come modificato dal decreto n. 206 del 2024 , introduce l'obbligo di deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. In particolare, l'articolo 3, comma 1, ha previsto che, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba aver luogo con modalità telematiche ai sensi dell' articolo 111-bis cod. proc. pen. negli uffici giudiziari della procura della repubblica presso il tribunale, della procura europea, del tribunale ordinario limitatamente all'ufficio del G.I.P., della procura generale presso la Corte di appello limitatamente al procedimento di avocazione. L'articolo 3, comma 2, d.lgs. cit. ha previsto che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, i difensori possano depositare atti, documenti e richieste con modalità telematiche negli uffici giudiziari della Corte di appello, del tribunale ordinario, del giudice di pace, della procura generale presso la Corte di appello, della procura della repubblica presso il Tribunale, della procura europea. L'articolo 3, comma 7, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, per i soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli articolo 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen. , nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 cod. proc. pen. L'articolo 3, comma 8, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, anche per i difensori, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2 e nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli articolo 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen. , nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 cod. proc. pen. e della nomina, rinuncia o revoca del mandato di cui all' articolo 107 cod. proc. pen. Per quanto attiene la specifica materia delle impugnazioni cautelari, l'articolo 3 comma 3 d.lgs. cit. ha poi espressamente previsto il doppio binario di deposito (telematico ed analogico) sino al 31 dicembre 2025. La stessa circolare del Ministro della Giustizia del 26/01/2023 specifica chiaramente (nella parte dedicata al regime intertemporale) che sino alla scadenza del termine indicato all'articolo 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l'atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricatopresso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L'ultrattività della disciplina dettata dall'articolo 582, comma 1 nella formulazione previgente alla riforma comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell'atto di impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private. 3.Nel caso di specie, l'impugnazione del P.M. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 15 febbraio 2024, è stata depositata in modalità analogica cartacea presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Firenze in data 20 febbraio 2024. 3.1.Tale modalità era consentita dalla normativa transitoria, sopra riportata, e pertanto correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione avanzata dal ricorrente. 3.2.Manifestamente infondata è poi la doglianza inerente l'avvenuto deposito dell'appello ex articolo 310 cod. proc. pen. a mezzo di soggetto privo di delega. È infatti consolidato il principio per cui l'impugnazione può essere presentata a norma dell' articolo 582 cod. proc. pen. , richiamato dal combinato disposto degli articolo 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen. , anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 02; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 222920 01). 4.Il secondo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato. Ripetutamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (per tutte: Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 e Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Tanto premesso in linea generale, va osservato che l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, e non è manifestamente illogica, né contraddittoria: il Tribunale del riesame ha in particolare ritenuto che il rischio di recidivanza, pure individuato come sussistente dal G.I.P. di Prato nell'ordinanza emessa il 15 febbraio 2024, non fosse fronteggiabile con misure non custodiali, attesa la spiccata indole criminale dello J., desumibile sia dalla gravità del fatto per cui si procede, peraltro commesso mentre l'indagato si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. per reati in materia di stupefacenti e armi, sia in considerazione della personalità del prevenuto, privo di lecite fonti di sostentamento. Prive di pregio appaiono le generiche doglianze difensive, che lamentano esclusivamente la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del tempo trascorso dai fatti. A margine della considerazione che detti fatti, risalenti al febbraio 2024, appaiono comunque di recente commissione, il Tribunale ha altresì evidenziato come, successivamente all'applicazione della misura non custodiale in atto, lo J.B. sia stato iscritto in tre procedimenti penali per fatti commessi dal 5 marzo 2024 al 24 marzo 2024 e, in relazione a reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione, è stato condannato dal Tribunale di Prato alla pena di mesi otto di reclusione. Del tutto congrua e logicamente argomentata appare pertanto la conclusione cui è giunto il Tribunale in ordine all'assoluta inidoneità di misure non custodiali, quale quella del divieto di dimora nelle province di Prato, Pistoia e Firenze applicata al ricorrente, a fronteggiare nel caso di specie le esigenze cautelari «perché il rispetto delle prescrizioni ad esse connesse è totalmente rimesso alla capacità di autodeterminazione dell'indagato, su cui, come si è ampiamente detto, non può farsi alcun serio affidamento, considerato che l'indagato ha commesso i reati per cui si procede quando si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. e poco dopo, quando era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora ne ha commessi altri della stessa specie di quelli per cui si procede». 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Conseguendo, alla presente decisione, il ripristino di una misura cautelare, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di un estratto del provvedimento al pubblico ministero, per la sua esecuzione, ai sensi dell' articolo 28 disp. reg. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen .