Nel giudizio di prevenzione si deve sempre accertare l’attualità della pericolosità del proposto

Con una sentenza ambivalente, la Corte di Cassazione, da una parte, precisa che, nel giudizio di prevenzione, non è ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, dall’altra, ribadisce che il giudice della prevenzione può valorizzare i precedenti penali del proposto, unitamente ad altri elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione, valutandoli  congiuntamente in una prospettiva diversa rispetto a quella a cui è rivolto il processo penale e pervenendo, all'esito, alla formulazione del giudizio di pericolosità̀ sociale.

Il ricorso in cassazione non è ammesso per difetto di motivazione Costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento.  Siffatto principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al d.lgs. n. 159 del 2011 , è valido tuttora, in quanto l'articolo 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'articolo 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito. Di contro, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito , trattandosi di vizio che sostanzia una inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). La necessità del giudizio di “attuale pericolosità” La sentenza precisa che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice ad quem per rispettare il principio di diritto è tenuto a motivare adeguatamente ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente (ex ceteris, Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT in proc. Tamburrino Rv. 280660). Ebbene, nella fattispecie in esame, la pronuncia rescindente aveva annullato il decreto ponendo in rilievo l'inadeguatezza della motivazione dello stesso rispetto all'attualità della pericolosità sociale del proposto. Tale decisione aveva evidenziato l'esigenza che il giudice del rinvio fornisse argomentazioni idonee a giustificare la persistenza della sociale del proposto, alla stregua del criterio di attualità. Costituisce affermazione di maggior pregio quella che  richiede “un maggiore sforzo motivazionale proprio laddove emerga ictu una discrasia temporale tra la realizzazione delle condotte illecite e l'applicazione della misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, articolo 1, lett. c)”. La pronuncia in esame osserva che “il giudice del rinvio ha compiuto solo formalmente una valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale” del proposto, “in quanto le condotte illecite realizzate, opportunamente ritenute sintomatiche di una tendenziale dedizione ad attività illecite, si collocano in un arco temporale lontano rispetto al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale (circa due anni), basata sulla pericolosità prevista dall'articolo articolo 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011” . Ricorda la sentenza che il giudice di merito ha richiamato condanne e decreti che dispongono il giudizio per reati contro il patrimonio quali estorsione, rapina, sequestro di persona, lesioni aggravate, furto, danneggiamento, violazioni edilizie, violazione fiscali, comprese in temporale compreso tra il 10 gennaio 2016 ed il 21 agosto 2020. Conclude la sentenza disponendo che, in ossequio a tali indicazioni, il giudice del merito dovrà valutare se la pericolosità sociale del proposto persista, alla stregua del criterio di attualità. L'asserita “autonomia” del procedimento di prevenzione dal giudicato penale Rispetto ad un diverso ricorrente, la sentenza ribadisce l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudicato penale.  Le censure del ricorrente investivano sostanzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, ma la Corte di cassazione non rileva alcuna carenza motivazionale “giacché i giudici di appello hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex articolo 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, destinatario della misura di prevenzione, secondo la Corte di cassazione,  la Corte di appello ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto la ricorrenza della pericolosità sociale “sulla base di numerosi elementi di riscontro, affrontando specificamente le doglianze difensive su ogni punto dedotto plurime condanne e non per reati contro il patrimonio quali estorsione, truffa, usura, decreti che dispongono il giudizio per il delitti di rapina, sequestro di persona e lesioni, in un arco temporale che arriva al 30 novembre 2020”, a fronte dell'adozione della sorveglianza speciale nel 2022. La Corte di appello ha anche vagliato il requisito della attualità della pericolosità sociale posto che in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell' articolo 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 , che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215). La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenuto attuale la pericolosità del ricorrente in considerazione della contiguità temporale tra i delitti prima richiamati e risalenti al 2020 e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta il 21 marzo 2022, nonché della reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole. Secondo la sentenza in esame, emergerebbe quindi dalla semplice lettura del provvedimento impugnato che la Corte di appello ha svolto un attento giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto valorizzando i suoi precedenti penali, unitamente ad altri elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione e rappresentati dalle intercettazioni, e dai verbali di udienza, valutandoli  congiuntamente in una prospettiva diversa rispetto a quella a cui è rivolto il processo penale e pervenendo, all'esito, alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, in primo e secondo grado, risultano pienamente conformi all'orientamento costante della Corte di cassazione,  che ha teorizzato l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale; in tal senso il giudice della prevenzione è tenuto ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, con il preciso onere di sottoporre i relativi fatti, ivi compresi quelli che hanno dato luogo a pronunce assolutorie„ a nuova ed autonoma valutazione, dando atto delle ragioni in virtù delle quali da tali fatti si ritiene di dovere desumere elementi sintomatici per un giudizio di pericolosità sociale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488). Al riguardo la sentenza  rileva che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché, naturalmente, dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417). Osservazioni critiche La sentenza  non può essere condivisa per diverse ragioni. Anzitutto continua imperterrito l'orientamento che esclude il ricorso contro le misure di prevenzione per difetto o contraddittorietà di motivazione; come se il vizio di motivazione non fosse una “violazione di legge”. Ma su questo profilo tratteremo in altra occasione. La pronuncia non può essere condivisa anche perché si nutre di un malinteso senso di autonomia tra l'azione di prevenzione e quella penale: infatti tale autonomia è chiaramente posta dall' articolo 29 del d.lgs. n. 159 del 2011  soltanto tra l'esercizio dell'azione penale e quello dell'azione di prevenzione, nel senso che sullo stesso fatto è escluso l'effetto preclusivo del giudicato penale e il procedimento di prevenzione può iniziare  sia in presenza, sia in assenza di un procedimento penale. Ma ben diversi sono i rapporti tra i due procedimenti, perché, nonostante non sia posto un effetto vincolante del giudicato penale sullo stesso fatto, il buon senso impedisce che un fatto riconosciuto insussistente o non attribuibile all'imputato assolto, gli possa essere invece addebitato nel procedimento di prevenzione. E' ovvio infatti che, se un determinato fatto è stato valutato dal giudice penale,  nel contraddittorio tra le parti, in un processo accusatorio, come inidoneo a supportare un giudizio di colpevolezza (o perché non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o perché difetta l'elemento psicologico), quello stesso fatto non può invece essere considerato dal giudice della prevenzione, in un procedimento inquisitorio,  come sussistente e attribuibile oggettivamente e psicologicamente al proposto per la misura di prevenzione. È il principio aristotelico di non contraddizione, che permea l'ordinamento giuridico, che “nol consente”.  Ed infatti la Consulta esige che sequestro e confisca di prevenzione rispettino il “combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui – segnatamente –: a) la sua previsione attraverso una legge (articolo 41 e 42 Cost. ) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della “base legale” della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (articolo 1 Prot. addiz. CEDU ); b) l'essere la restrizione “necessaria” rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (articolo 1 Prot. addiz. CEDU ), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell' articolo 3 Cost. ; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (articolo 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. , e 6 CEDU , nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa ( articolo 24 Cost. ) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta” ( Corte cost., 24.1.2019, n. 24 ).  Ma è evidente che un “giusto processo” di prevenzione non può consentire l'applicazione della misura praeter delictum sulla base dello stesso fatto che un altro “giusto processo” penale ha escluso o non ha attribuito al proposto. E infatti, secondo la giurisprudenza più garantista, il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura di prevenzione, non può ritenere rilevanti, in base al principio della valutazione autonoma , fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ( Cass., Sez. un., 26.6.2014, n. 4880 ;  Cass.. sez. VI, 30.10.2024, n. 45280 ; Cass., sez.  V, 5.1.2021, n. 182; Cass., sez. I, 17.7. 2015, n. 31209 ; Cass., sez. V, 30.11.2020, n. 182 ; Cass., sez. II, 19.1.2018, n. 11846 ;   Cass., sez. V, 8.10.2019,n. 48090 ; Cass., sez., II, 30.4.2013,n. 26774 ; Cass., sez. I, 19.4.2018, n. 43826 ).

Presidente Catena - Relatore Agnino Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma decidendo in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 50828 del 13/06/2023) del precedente decreto dell'8 novembre 2022, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Sa.Ma. e Sa.Gi. avverso il decreto del 21 marzo 2022 adottato dal Tribunale di Roma, che aveva applicato loro la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre (ridotta ad un anno) e relative prescrizioni, affermando ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, articolo 1, lett. c), la pericolosità sociale dei due soggetti, ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi. 2. La difesa di Sa.Ma. e Sa.Gi. ha proposto ricorso per cassazione con atto unitario, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, articolo 1 e vizi di motivazione, affermando che la Corte di appello sarebbe incorsa nelle medesime carenze motivazionali censurate dal giudice di legittimità per ciò che concerne l'attualità della pericolosità. I ricorrenti lamentano l'omessa valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta della misura di prevenzione ad oggi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice di appello avrebbe trattato congiuntamente le posizioni dei due ricorrenti, come se fossero un'unica persona, cioè senza operare le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata. 3. Con requisitoria scritta del 21.10.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con note conclusive depositate il 31 ottobre 2024, i difensori dei ricorrenti insistevano per l'assenza dell'attualità della pericolosità, in assenza di elementi concreti per trarre la relativa prova, oltre che per la mancata differenziazione da parte della Corte di appello delle rispettive posizioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Sa.Gi. deve essere accolto nei limiti di seguito specificati, mentre il ricorso proposto da Sa.Ma. è inammissibile. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. Siffatto principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto al D.Lgs. n. 159 del 2011 , è valido tuttora, in quanto l'articolo 10, comma 3, di tale decreto, pure richiamato dall'articolo 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge. Ciò esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione, che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, valutati dai giudici di merito. Di contro, sono rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito , trattandosi di vizio che sostanzia una inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Passando allo scrutinio della posizione di Sa.Gi. deve precisarsi che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice ad quem per rispettare il principio di diritto è tenuto a motivare adeguatamente ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente (ex ceteris, Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT in proc. Tamburrino Rv. 280660). Ebbene, nella fattispecie in esame, la pronuncia rescindente aveva annullato il decreto ponendo in rilievo l'inadeguatezza della motivazione dello stesso rispetto all'attualità della pericolosità sociale del proposto. Tale decisione aveva evidenziato l'esigenza che il giudice del rinvio fornisse argomentazioni idonee a giustificare la persistenza della sociale del proposto, alla stregua del criterio di attualità. È richiesto un maggiore sforzo motivazionale proprio laddove emerga ictu oculi una discrasia temporale tra la realizzazione delle condotte illecite e l'applicazione della misura di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, articolo 1, lett. c). A fronte di queste puntuali indicazioni della decisione di annullamento, il giudice del rinvio ha compiuto solo formalmente una valutazione del requisito dell'attualità della / pericolosità sociale di Sa.Gi., in quanto le condotte illecite realizzate, opportunamente ritenute sintomatiche di una tendenziale dedizione ad attività illecite, si collocano in un arco temporale lontano rispetto al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale (circa due anni), basata sulla pericolosità prevista dall'art, articolo 1, lett. c) del D.Lgs. n. 159 del 2011. Il giudice di merito richiama condanne e decreti che dispongono il giudizio per reati contro il patrimonio quali estorsione, rapina, sequestro di persona, lesioni aggravate, furto, danneggiamento, violazioni edilizie, violazione fiscali, comprese in un arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2016 ed il 21 agosto 2020. In ossequio a tali indicazioni, il giudice del merito dovrà valutare se la pericolosità sociale del proposto persista, alla stregua del criterio di attualità. 4. Le censure di Sa.Ma. investono sostanzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale giacché i giudici di appello hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex articolo 1, lett. c), D.Lgs. n. 159 del 2011 che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, destinatario della misura di prevenzione, la Corte di appello ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto la ricorrenza della pericolosità sociale sulla base di numerosi elementi di riscontro, affrontando specificamente le doglianze difensive su ogni punto dedotto plurime condanne e non per reati contro il patrimonio quali estorsione, truffa, usura, decreti che dispongono il giudizio per il delitti di rapina, sequestro di persona e lesioni, in un arco temporale che arriva al 30 novembre 2020, con la precisazione che nei suoi confronti è stata eseguita la pena, giusto decreto del 16 febbraio 2023 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (v. p. 11 del provvedimento impugnato). La Corte di appello ha anche vagliato il requisito della attualità della pericolosità sociale posto che in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell' articolo 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011 , che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una(- presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215). La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenuto attuale la pericolosità di Sa.Ma. in considerazione della contiguità temporale tra i delitti prima richiamati e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta il 21 marzo 2022, nonché della reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole. Emerge quindi dalla semplice lettura del provvedimento impugnato che la Corte di appello ha svolto un attento giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto valorizzando i suoi precedenti penali, unitamente ad altri elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione e rappresentati dalle intercettazioni, e dai verbali di udienza, valutandoli congiuntamente in una prospettiva diversa rispetto a quella a cui è rivolto il processo penale e pervenendo, all'esito, alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, in primo e secondo grado, risultano pienamente conformi all'orientamento costante di questa Corte, condiviso dal Collegio, che ha teorizzato l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale; in tal senso il giudice della prevenzione è tenuto ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, con il preciso onere di sottoporre i relativi fatti, ivi compresi quelli che hanno dato luogo a pronunce assolutorie,, a nuova ed autonoma valutazione, dando atto delle ragioni in virtù delle quali da tali fatti si ritiene di dovere desumere elementi sintomatici per un giudizio di pericolosità sociale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488). Al riguardo deve rilevarsi che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché, naturalmente, dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417). 5. Infondato è l'ulteriore doglianza (comune ai due ricorrenti) con cui Sa.Ma. lamenta il trattamento congiunto delle rispettive posizioni, giacché dalla piana lettura del decreto impugnato emerge come la Corte di Appello ha operato le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata, richiamando per ciascuno di essi le singole vicende processuali che li hanno coinvolti. Il provvedimento qui impugnato ha proceduto alla necessaria differenziazione tra i due proposti, poiché afferma la pericolosità sociale di Sa.Ma. offrendo un'adeguata motivazione relativa alla sua specifica posizione, tenendo conto dei diversi reati commessi e del diverso profilo personale. 6. In conclusione, il ricorso di Sa.Gi. deve essere accolto limitatamente all'accertamento della attualità della pericolosità. Essendo il ricorso proposto nell'interesse di Sa.Ma. inammissibili e, a norma dell' articolo 616 cod. proc. pen. , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000 ), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di Sa.Gi. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di Sa.Ma., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2024. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2025.