Tutela della Privacy nel Profilo Sanitario Sintetico: indicazioni attuative per il FSE 2.0

Il Decreto del Ministero della Salute 27 giugno 2025 recante le indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico previsto dall’articolo 4 del decreto 7 settembre 2023, relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, è stato pubblicato in G.U. n. 202 del 1° settembre 2025.

Il decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2025 stabilisce le modalità di compilazione del Profilo sanitario sintetico nel Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 . Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy, con particolare attenzione alla gestione dei dati personali da parte di MMG e PLS. Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole (provvedimento n. 316/2025). L'accesso ai dati in emergenza è consentito anche in assenza di consenso, come previsto dall'articolo 20 del decreto 7 settembre 2023. La compilazione deve avvenire entro il 30 settembre 2025 . Il decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2025 si basa su una serie di riferimenti normativi che delineano il quadro istituzionale e operativo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il decreto richiama l'articolo 6 degli accordi Stato-Regioni, che impone ai MMG e PLS di: cooperare con i sistemi informativi nazionali e regionali; garantire l'interoperabilità degli applicativi; rispettare la normativa sulla privacy; assolvere agli obblighi informativi, tra cui la compilazione del  Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) . Il Profilo sanitario sintetico è un documento sociosanitario informatico, viene redatto e aggiornato da MMG/PLS e contiene dati essenziali: serve, in sostanza, a favorire la continuità di cura e a consentire un rapido inquadramento clinico dell'assistito. Il decreto sottolinea che il Profilo sanitario sintetico è accessibile anche in assenza di consenso dell'assistito, in situazioni di emergenza e rappresenta un elemento chiave per la piena implementazione del FSE. È opportuno precisare che il Profilo sanitario sintetico contiene   dati personali e dati sanitari  dell'assistito, tra cui: informazioni cliniche essenziali, diagnosi, terapie in corso, allergie, eventuali comorbidità.  Sul punto, il decreto richiama esplicitamente il rispetto della normativa sulla privacy in quanto i dati trattati rientrano nella categoria di dati particolari ai sensi del GDPR  e del Codice Privacy italiano.In particolare, il trattamento dei dati sanitari nel FSE 2.0 e nel profilo sanitario sintetico si fondano sull'articolo 9, par. 2, lett. h) del GDPR : trattamento necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria. I principi fondamentali coinvolti in tale trattamento sono. la minimizzazione dei dati secondo il quale solo i dati necessari sono inclusi nel Profilo sanitario sintetico, come indicato nel paragrafo 2.7 dell'allegato A del decreto 7 settembre 2023; la limitazione della finalità, secondo cui i dati sono trattati esclusivamente per finalità di cura, continuità assistenziale e accesso in emergenza; integrità e riservatezza per cui il trattamento deve avvenire con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati. Il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta sono responsabili della verifica dei dati precompilati e della loro correttezza prima dell'inserimento nel Profilo sanitario sintetico. Importante è il ruolo dell' Ecosistema dei dati sanitari (EDS) ,il qualefornisce servizi di supporto alla compilazione del Profilo sanitario sintetico, integrando: l'Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA) e i Sistemi informativi regionali e nazionali. Il medico può accedere a dati precompilati, ma deve verificarli prima dell'inserimento, garantendo così il rispetto del principio di esattezza e responsabilità del titolare del trattamento. Il decreto è stato adottato previa acquisizione del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 316 del 4 giugno 2025. Tale passaggio garantisce la conformità normativa, rafforza la legittimità del trattamento, assicura che siano state valutate le implicazioni privacy, inclusi i rischi e le misure di mitigazione. Uno dei profili più delicati è l'accesso ai dati sanitari senza consenso: il quale è ammesso solo in situazioni di emergenza; deve essere tracciato e giustificato; rientra tra le eccezioni previste dalla normativa, ma richiede garanzie rafforzate. Il decreto è strutturato al fine di garantire un  equilibrio tra esigenze cliniche e tutela della privacy ; proprio su tale prospettiva, la presenza del parere del Garante, l'uso di sistemi interoperabili e la responsabilizzazione dei medici tendono ad assicurare la conformità al GDPR .