In tema di sospensione della responsabilità genitoriale nei casi di maltrattamenti in famiglia, viene dichiarata l'illegittimità dell'automatismo normativo che impone la misura, riconoscendo la necessità di una valutazione concreta e individualizzata dell'interesse del minore, secondo i principi di proporzionalità e personalizzazione della sanzione.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza in analisi, affronta con chiarezza la questione della sospensione della responsabilità genitoriale quale pena accessoria nei casi di condanna per maltrattamenti in famiglia. Il cuore della pronuncia si concentra sulla criticità dell' automatismo legislativo previsto dall' articolo 34, c. 2, c.p. , in base al quale il giudice, in caso di condanna per maltrattamenti ai danni di minori, è chiamato a disporre obbligatoriamente la sospensione dalla responsabilità genitoriale . La Corte prende atto della recente sentenza della Consulta ( Corte Cost. n. 55/2025 ), la quale ha dichiarato l' illegittimità di tale automatismo , rilevando che l'interesse del minore impone una valutazione concreta e individualizzata da parte del giudice. Richiamando anche il precedente Corte Cost. n. 102/2020 , la Cassazione sottolinea che la sospensione non può essere applicata in modo automatico, ma richiede un'analisi attenta del rapporto tra il genitore condannato e i figli , nonché dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, per individuare la misura più idonea a tutelare il minore. Pertanto, i Giudici annullano la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della responsabilità genitoriale, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova valutazione che tenga conto dell'orientamento costituzionale e dei principi di proporzionalità e personalizzazione della sanzione. Viene così ribadito che l' interesse del minore non può essere sacrificato sull'altare di automatismi normativi, ma deve essere sempre oggetto di un apprezzamento specifico da parte dell'autorità giudiziaria.
Presidente Fidelbo - Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di D.F. per i reati ex articolo 81, comma 2, 572, commi 1 e 2 (capo 1) e 582 e 585 (capo 2) cod. pen., in danno di sua moglie e dei propri figli descritti nelle imputazioni. Tuttavia, ha ridotto la pena e ha revocato le statuizioni civili, avendo la parte civile revocato la sua costituzione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di D.F. si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'aumentare di un terzo, quale limite minimo ex articolo 99, comma quarto, cod. pen. , la pena per la continuazione, trascurando che tale aumento si applica soltanto nei casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato da una sentenza definitiva emessa precedentemente alla commissione dei reati per i quali si procede. Si precisa che, invece, dal casellario giudiziale del 30/06/2020 non risultano emesse nei confronti dell'imputato pronunce irrevocabili che abbiano accertato la recidiva reiterata, successivamente dal certificato penale aggiornato al 29/11/2024, acquisito dalla Corte di appello, l'unico processo né quale all'imputato è stata contesta la recidiva risulta sospeso ex articolo 420-quater cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel rigettare immotivatamente la richiesta dell'imputato, avanzata ex articolo 129-bis cod. proc. pen. , di intraprendere un percorso di giustizia riparativa, trascurando il rasserenarsi del rapporto fra l'imputato e la persona offesa, che ha revocato (anche per conto dei figli) la costituzione di parte civile, e sottoscritto una dichiarazione in cui auspica la scarcerazione (ex articolo 299 cod. proc pen.) dell'ex compagno anche al fine di ricreare un rapporto con i due bambini figli della coppia. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'applicare la pena più severa introdotta dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 a maltrattamenti iniziati nel maggio del 2019 e conclusisi nel marzo del 2020. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'applicare l' articolo 572, comma secondo, cod. pen. nonostante che la madre abbia dichiarato che il bambino viveva con i nonni e la bambina era così piccola da non ricordare. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trascurando le dichiarazioni ammissive dell'imputato, l'intenzione da lui espressa di seguire un programma terapeutico per evitare l'uso di sostanze stupefacenti e la richiesta di avviare un percorso di giustizia riparativa. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel rigettare la richiesta di non applicare la sospensione della responsabilità genitoriale, stante l'incertezza circa la sussistenza dell'aggravante ex articolo 572, comma secondo, cod. pen. Si osserva che l'automatica individuazione della durata (il doppio della pena inflitta) viola il principio di proporzionalità della sanzione e confligge con l'esigenza di tutelare gli interessi dei figli minorenni di chi è condannato alla pena accessoria. Si aderisce alla questione di legittimità costituzionale sul punto sollevata dal Tribunale di Siena con ordinanza del 6 giugno 2024. Inoltre, si evidenzia che, comunque, la Corte di appello ha errato nel non ridurre il periodo di sospensione della responsabilità genitoriale dopo avere ridotto la pena. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, Va ribadito che il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall' articolo 81, comma quarto, cod. pen. , si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede ( Corte cost., Ord. n, 171 del 2009 ; Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Rv. 286602; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, Rv. 247048). Invece, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno applicato l'aumento per la continuazione nella misura di un terzo ex articolo 81, ultimo comma, cod. pen. senza vagliare se l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa prima della commissione dei reati per i quali si procede. Pertanto, sul punto la sentenza impugnata va annullata per la rideterminazione della pena alla luce del principio di diritto richiamato. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza che rigetta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, Rv. 287925). Tuttavia la sua motivazione non è viziata se la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge risulta fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, mentre diverso e successivo è il giudizio sulla fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, Rv. 287434). Nella sentenza impugnata la Corte ha osservato che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non potrebbe determinare la sospensione del giudizio, né dispiegare effetto sulla definizione del giudizio di appello, «risultando vieppiù anche assorbenti e prevalenti, in senso ostativo, le pregnanti esigenze cautelari». In altri termini, ha noi irragionevolmente evidenziato che le esigenze cautelari a salvaguardia delle quali D.F. è attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere per questa causa non sono compatibili con lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa. 3. Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente alla vigenza della legge 19 luglio 2019, n. 69 , si applica la pena più sfavorevole prevista da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato (Sez. 6, n. 41444 del 10/09/2024, Rv. 287197; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, Rv. 286616). Nel caso in esame i maltrattamenti sono iniziati nel maggio del 2019 e si sono conclusi nel marzo del 2020. Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso è infondato. 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha ritenuto provata l'aggravante perché la persona offesa - ritenuta attendibile - ha dichiarato che la figlia era stata sempre presente alle aggressioni verbali e fisiche, come pure (seppure con meno frequenza) il figlio. Per altro verso, la Corte ha esplicitato che, pur riconoscendo l'aggravante ex articolo 572, comma 2, cod. pen. non ha ritenuto di applicare l'aumento facoltativo ex articolo 63, comma 4, cod. pen. considerando l'aumento di 2/3 già applicato per la recidiva reiterata e specifica. Nella fattispecie il motivo di ricorso non è sorretto da un interesse concreto, perché il riconoscimento dell'aggravante non ha avuto comunque alcuna incidenza sulla determinazione della pena, neanche relativamente alla qualificazione del fatto in termini di maggiore gravità ex articolo 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023, dep. 2024, Rv. 285921), poiché questa è stata comminata nel minimo edittale (Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286222; Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Rv. 286342). 5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. La Corte ha adeguatamente chiarito i criteri seguiti per l'esercizio del suo potere discrezionale nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutando la gravità delle condotte, la particolare ferocia delle stesse commesse anche nei confronti dei figli minorenni e di terze persone, la violazione delle misure cautelari, i numerosi precedenti penali e (fra i quali un reato ex articolo 387-bis cod. pen. ) costanti nel tempo e per reati commessi anche dopo i fatti per i quali si procede. 2.6. Nella parte in cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione nel rigettare la richiesta di non applicare la sospensione della responsabilità genitoriale, stante l'incertezza circa la sussistenza dell'aggravante ex articolo 572, comma secondo, cod. pen. il sesto motivo è infondato. In relazione all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall' articolo 34 cod. pen. , integra abuso di tale responsabilità, in caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la condotta vessatoria, rivolta nei confronti dell'altro genitore, che coinvolga anche solo indirettamente i figli minorenni, costringendoli a delle vessazioni con ripercussioni sulla loro crescita e evoluzione psicologica (Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, Rv. 280122). Nel caso in esame II Tribunale ha applicato la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale valutando il grave abuso commesso facendo assistere figli minorenni alle violenze nei confronti della loro madre e la Corte di appello ha argomentato che la sussistenza dell'aggravante ex articolo 572, comma secondo, cod. pen. giustifica il rigetto della richiesta di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale. Al riguardo deve incidentalmente rilevarsi che effettivamente, come indicato nel ricorso, la Corte di appello dopo avere ridotto la pena, non ha ridotto espressamente il periodo di sospensione della responsabilità genitoriale (specificamente quantificato nel dispositivo della sentenza di primo grado) ma ha ridotto la pena principale e ha confermato la sentenza di primo grado nel resto, sicché a questa, che può ritenersi una omessa precisazione, dovrebbe rimediarsi riducendo la durata della sospensione della responsabilità genitoriale a 13 anni e 4 mesi. Tuttavia assume sul punto rilievo assorbente la soluzione della questione relativa all'automatica individuazione della durata (il doppio della pena inflitta) concernente il principio di proporzionalità della sanzione e la compatibilità con l'esigenza di tutelare gli interessi dei figli minorenni di chi è condannato alla pena accessoria adottata dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 22 aprile 2025 - nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Siena - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 34, secondo comma, cod. pen. , nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex articolo 572, secondo comma, cod. pen. , commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Già con sentenza n. 102 del 2020, nella analoga fattispecie della sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all' articolo 574-bis, terzo comma, cod. pen. , la Corte costituzionale aveva statuito che la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale «non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore». Nel richiamare la sua precedente decisione la Corte ha ribadito che l' articolo 34, comma secondo, cod. pen. «comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già semplicemente de facto - come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario - ma de jure», così violando gli articolo 2, 3, 29 e 30 Cost. , oltre che l'articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo: «complesso normativo», questo, dal quale emerge il preminente interesse dei minori quale principio che dovrebbe guidare ogni decisione che li riguarda, «di talché qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con l'esigenza di tutela del minore». In altri termini - ha osservato la Corte - «l' articolo 34, secondo comma, cod. pen. , nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex articolo 572, secondo comma, cod. pen. , commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l'automatica sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, reca, dunque, una norma strutturalmente identica a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 102 del 2020. Anche l'odierna norma censurata, infatti, pone l'irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (articolo 2, 3 e 30 Cost. ) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell'evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi». Ha, inoltre, ritenuto che «resta affidato alla prudente considerazione del legislatore se «il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda» (sentenza n. 102 del 2020), o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, al quale lo stesso articolo 34, quinto comma, cod. pen. prevede che, «quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengano] trasmessi». Per altro verso, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili, per come prospettate, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 34, comma secondo, cod. pen. concernenti la determinazione della durata della misura. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata va annullata in relazione all'applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per un nuovo giudizio sul punto che dovrà tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra i figli minorenni e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricercare la soluzione ottimale per i minorenni (Sez. 6, n. 29672 del 14/09/2020, Rv. 279950). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e all'applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; rigetta nel resto il ricorso.